La continuità aziendale e la successione dell’imprenditore, strumenti di pianificazione. – a cura Notaio Federica Croce

Il problema

Il passaggio generazionale è un momento delicato della pianificazione successoria dell’imprenditore, non solo dal punto di vista patrimoniale e giuridico ma anche a causa delle differenze di vedute tra imprenditore e suoi successori. L’impresa è un bene costituzionalmente tutelato ( art.41 cost.) ed in Italia i “Family Business Group”, imprese controllate almeno per il 51% da una o più persone legate da parentela e le imprese familiari, rappresentano il 90% del tessuto imprenditoriale.

Il problema non quindi esclusivamente tecnico bensì di condivisione di valori e scelte che garantiscano il futuro dei beni produttivi, pertanto va affrontato come un processo da gestire insieme, non come un evento da subire. Per questo motivo tale fase richiede una pianificazione accurata che garantisca continuità ed efficienza a lungo termine.

In questo contesto, a distanza di 18 anni dall’entrata in vigore della Legge n.55 del 14 febbraio 2006 che ha introdotto sette nuove disposizioni artt.768bis e ss. relative al “patto di famiglia” ci si chiede se effettivamente tale strumento ha offerto soluzioni efficienti; in particolare occorre valutare se il patto di famiglia, nei suoi profili applicativi ha consentito una effettiva pianificazione a tutela del patrimonio produttivo e dei rapporti famigliari nel passaggio generazionale delle imprese ed in quale rapporto si pone con altre fattispecie, come la “scissione con scorporo” di cui all’art. 2506.1 cc. e l’aumento di capitale gratuito con offerta a terzi nella gestione della transizione in modo giuridicamente e fiscalmente sostenibile.

Soluzioni e spunti critici

Il patto di famiglia è un contratto che ha come causa la trasmissione dell’azienda o delle partecipazioni “di controllo” di una società, vivente il “titolare/imprenditore”,  a favore di uno o più discendenti: detto contratto va sottoscritto da tutti coloro che alla data del patto siano qualificabili ai sensi dell’art.536 cc. come legittimari (è escluso dai partecipanti il coniuge separato con addebito, il coniuge divorziato e si ritiene ammissibile la clausola che preveda che in caso di divorzio le attribuzioni vadano restituite, nonché il convivente more uxorio).

È una forma di devoluzione patrimoniale che si aggiunge al testamento e consente di ovviare non solo al problema della valutazione dell’avviamento “soggettivo”/”oggettivo” al momento della morte, ma anche a quello di stabilizzare le scelte a livello successorio poichè disinnesca le “armi” della collazione (art.737 cc.)  e della possibile azione di riduzione (art.554 cc.)  nei confronti degli assegnatari; di fatto il patto di famiglia è un atto inter vivos che dispiega i suoi effetti anche sulla successione cristallizzando il diritti dei legittimari. Il patto di famiglia ha però requisiti specifici e pertanto produce gli effetti previsti dall’art.768 quater comma 3 solo ove siano rispettate le condizioni dettate dai commi 1 e 2 del medesimo articolo.

Una difficoltà applicativa è emersa da subito e discende dal fatto che uno dei requisiti essenziali della fattispecie è la nascita, a carico dell’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni di controllo della società oggetto del patto che può essere unicamente un discendente, di un obbligo di liquidare gli altri “legittimari non assegnatari” con una somma di denaro pari al valore ad essi spettante a titolo di legittima. Il “discendente/assegnatario” spesso non ha tali disponibilità economiche né beni con cui adempiere in natura, e ciò nella prassi costringe l’imprenditore a sopperire a tale mancanza disponendo egli stesso direttamente a favore dei “legittimari non assegnatari”. In genere lo schema utilizzato è quello dell’adempimento dell’obbligazione del terzo ex art.1180 cc. e ciò sposta il baricentro del contratto con conseguenze sul piano giuridico e fiscale.

Le prime pronunzie giurisprudenziali sul tema hanno, di fatto, evidenziato le difficoltà interpretative relative ai profili fiscali che discendono dai limiti strutturali sopra evidenziati, e specificamente hanno reso difficile rispettare la causa contrattuale prevista dal codice (circ. Ag. Ent. 22 gen. 2008/3/E; Cass.6062 del 28 febbraio 2023) arrivando fino a riqualificare l’attribuzione tra assegnatario e “legittimario non assegnatario” alla stregua di una donazione ( ordinanza n.32873 del 19 dicembre 2018) ritenendo il Supremo collegio che l’esenzione dall’imposta di cui all’art. 3 comma 4-ter D.lgs. 346/90 si applichi al patto di famiglia solo con riguardo al trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni in favore del discendente beneficiario e non alle liquidazioni operate da quest’ultimo in favore degli altri legittimari. (sentenza n.29506 del 24 dicembre 2020). Stante quanto sopra evidenziato, si mostra nella pratica quotidiana dei nostri studi che non sempre la pianificazione può essere realizzata attraverso il Patto di Famiglia, in ragione dei limiti soggettivi ed oggettivi dettati dalle norme che ne presiedono la disciplina.

Quali alternative?

L’art. 51, comma 3, D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 ha introdotto nel nostro codice civile l’art. 2506.1 che disciplina la “scissione mediante scorporo”, fattispecie che consente l’assegnazione di una parte del patrimonio di una società a favore di una o più società di nuova costituzione.

A differenza della scissione non proporzionale ordinaria, strumento già noto al giurista italiano, la nuova tipologia descrive un’operazione che non ha come effetto la diminuzione del patrimonio della scissa poiché il valore assegnato alla beneficiaria viene sostituito nel suo patrimonio dalla titolarità della partecipazione della newco a favore della quale si è attuato lo scorporo. Secondo la definizione dei primi commentatori si può parlare di “mera riallocazione di risorse”, con un risultato simile ad un conferimento, a seguito della quale la scissa continua la propria attività, dovendosi intendere la locuzione che chiude il primo comma dell’art.2506.1 cc come preclusiva di una scissione totale.  Quanto alla procedura ed ai requisiti, detta fattispecie è una scissione “semplificata” come  espressamente previsto dal comma III dell’art. 2506-ter c.c., ove dopo le parole “diversi da quello proporzionale”, la norma recita “o quando la scissione avviene mediante scorporo”.  Si osserva, inoltre, che è stato introdotto nell’art. 2506-ter c.c. un comma VI che esclude che spetti ai soci che non concorrono alla delibera di approvazione dell’operazione di scissione in parola, il diritto di recesso di cui agli articoli 2473 e 2502 cc..  Qualche dubbio sul tema del recesso potrebbe suscitare il caso in cui la delibera che approva la scissione porti un sostanziale cambiamento dell’oggetto della società scissa.

Dal punto di vista fiscale, a detta operazione si applicano le ordinarie imposte previste per le delibere societarie e per l’atto conclusivo della scissione. Il profilo fiscale può assumere una rilevanza decisiva ove si osservi che, spesso, il patrimonio delle famiglie imprenditoriali è detenuto da società e può comprendere più rami d’azienda, anche eterogenei, che coinvolgono a diverso titolo tutti o solo alcuni dei discendenti dell’imprenditore.  In tale ottica la scissione, in modo più efficiente rispetto al patto di famiglia, potrebbe essere funzionale alla creazione, mediante scorporo di una parte degli assets della società detenuta dall’imprenditore, di una società beneficiaria avente ad oggetto l’attività di holding i cui soci potrebbero essere tutti o alcuni dei legittimari dell’imprenditore coniuge e convivente more uxorio inclusi.  

Un aspetto critico in questo contesto è la governance aziendale. Durante il passaggio generazionale, è fondamentale stabilire una governance che esprima e coinvolga il più possibile i soci, garantendo una gestione responsabile e trasparente. La creazione di una nuova entità che detenga parte del patrimonio della scissa, consente ai soci della stessa di esprimere un proprio organo amministrativo che rappresenti le esigenze del gruppo dei soci che potranno essere discendenti o legittimari, coniugi anche separati o conviventi more uxorio, ipotesi queste precluse all’imprenditore che sottoscrive un patto di famiglia.

Ove non possa essere utilizzato lo strumento della scissione, potrebbe soccorrere un’altra operazione straordinaria quale l’aumento di capitale gratuito offerto in sottoscrizione a terzi che consente l’ingresso di soggetti specifici che, per le loro capacità o nell’ottica di una pianificazione famigliare, divengono soci senza apporto di denaro o beni.

L’aumento di capitale gratuito è un’operazione che consente ad una società di aumentare il proprio capitale ed in genere è utilizzata, quando è sottoscritto da soggetti non soci, per attrarre nuovi investitori o remunerare l’operato di collaboratori o manager. L’aumento di capitale gratuito con offerta a terzi è un’operazione finanziaria complessa che coinvolge l’emissione di nuove partecipazioni senza richiedere un corrispondente pagamento ai sottoscrittori.

Detta operazione straordinaria è disciplinata in modo quasi identico dagli articoli 2442 cc. per le S.p.a e dall’art.2481 ter cc. per le S.r.l. che si attua con l’imputazione di riserve a capitale. La delibera dei soci che ha ad oggetto detto aumento imprime una modifica al vincolo di destinazione di una parte disponibile del patrimonio netto. La competenza a deliberare detto aumento ai sensi dell’art. 2481, 1° comma c.c., può essere attribuita anche «agli amministratori» intendendosi detta locuzione riferita all’organo amministrativo sia esso unipersonale o pluripersonale.

Si ritiene, dalla dottrina maggioritaria, che detta norma sia di stretta interpretazione trattandosi di un’eccezione alla regola generale espressa dall’art.2479 II comma, n. 4, cc.  che riserva all’assemblea dei soci la competenza a deliberare le modifiche dello statuto.

Ai sensi del II comma dell’art. 2481 c.c. «La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti». La ratio tale divieto è quella di impedire alla società di raccogliere nuovi apporti prima di aver riscosso quanto dovuto dai soci sui conferimenti a tutela della integrità del capitale.

L’aumento di capitale gratuito non comporta l’apporto alla società di nuovi conferimenti, conseguentemente, il riferimento alla fase di “attuazione dell’aumento” rende evidente che tale divieto non si applichi all’aumento gratuito trattandosi di fattispecie che si realizza per effetto immediato e diretto della delibera dell’assemblea dei soci o dell’organo amministrativo.

Non tutte le riserve possono essere imputate a capitale bensì esclusivamente «le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili». Nell’art. 2481-ter c.c., secondo autorevole dottrina, il termine «fondi» identifica le «riserve», e conseguentemente la precisazione «in quanto disponibili» si riferisce sia ai fondi che alle riserve. L’aggettivo «disponibile» si riferisce alla destinazione delle poste contabili e si ritiene che si debbano considerare «disponibili» tutte le riserve che possono essere distribuite ai soci o impiegate (nelle s.p.a.) per l’acquisto di azioni proprie. Possono altresì essere utilizzati per l’imputazione a capitale anche gli utili a nuovo e gli utili dell’esercizio.

L’aumento gratuito di capitale non può comportare un mutamento della misura della quota di partecipazione dei soci salvo quanto disposto dall’art. 2481-ter, II comma, c.c., che prevede che la proporzione non possa cambiare “voto favorevole di tutti i soci ai quali vengono assegnate partecipazioni non proporzionali alle quote già possedute, fermi restando i limiti eventualmente derivanti dalla presenza di clausole statutarie in tema di circolazione delle quote” (Massima 159 del Consiglio Notarile di Milano).

Le eccezioni possono essere funzionali ad evitare che, a seguito di un aumento gratuito, il valore nominale delle partecipazioni sia espresso in numeri decimali o periodici; oppure possono essere utilizzate per favorire uno dei membri della compagine, ma anche per remunerarne apporti atipici. Come sopra precisato occorre in questi casi il consenso di tutti i soci.

Sul piano giuridico la ripartizione dell’aumento in modo non proporzionale all’apporto è ammissibile leggendo il combinato disposto dell’art. 2464, I comma, c.c., e l’art. 2468, II comma, c.c.  Dall’analisi di tali norme si evince che il difetto di proporzionalità sia ammesso in sede di costituzione di s.r.l. con il consenso di tutti i soci e quindi non si vede ragione ostativa alla sua ammissibilità in sede di aumento. L’interesse del singolo socio al rispetto della regola dettata dal II comma dell’art. 2481-ter c.c. è considerato disponibile, sebbene sia necessario il consenso unanime.  In tale prospettiva si conclude che sia consentito che beneficiari dell’aumento gratuito siano soggetti terzi, estranei alla compagine sociale quali ad esempio dipendenti o collaboratori, ma anche discendenti o coniugi o soggetti interessati alla successione dell’imprenditore.

Dal punto di vista fiscale gli aumenti di capitale sociale rientrano nella categoria delle operazioni societarie, regolamentate dall’articolo 4 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/86 come nel caso delle delibere di scissione sopra descritte. Tale normativa equipara i conferimenti effettuati in sede di costituzione della società a quelli effettuati in un momento successivo, in sede di aumento del capitale, e come tali li assoggetta ad imposta di registro in misura fissa.

Conclusioni

Alla luce delle precedenti osservazioni emerge che è indispensabile un approccio integrato al passaggio generazionale dell’impresa, valutando la possibilità di utilizzare più fattispecie in sinergia tra loro al fine di realizzare un risultato che realizzi un bilanciamento attento tra le dinamiche familiari, aziendali e finanziarie. Tale risultato non è sempre perseguibile attraverso il patto di famiglia o non solo attraverso tale fattispecie.  La scissione con scorporo può essere utilizzata per creare entità agili e focalizzate, consentendo una gestione più efficiente delle diverse attività e consentendo ai soci di concentrarsi su specifiche competenze, stimolando l’innovazione in settori chiave. L’aumento di capitale gratuito offerto a terzi consente l’ingresso in società di soggetti non soci, senza limiti rispetto a discendenti, legittimari o soggetti legati all’imprenditore da rapporti diversi. La ricerca della soluzione più idonea al caso concreto passa attraverso la valutazione dei rapporti tra l’imprenditore ed i suoi famigliari, siano essi legittimari o meno, e dello scopo che si prefigge di volta in volta di perseguire. Non resta che ascoltare e prestare la propria opera professionale utilizzando tutti gli strumenti che l’ordinamento ci ha fornito, adeguandoli alle strutture societarie famigliari ed imprenditoriali che ci vengono sottoposte.

Federica Croce, Notaio in Lecco

Lo Studio Notarile Certificato: una scelta vincente per vincere le nuove sfide – di Dott.ssa Anna Lisa Copetto

La strada per diventare notaio in Italia non ha eguali al mondo per complessità, durata, impegno e sacrifici richiesti per la formazione di adeguati requisiti, in termini di preparazione giuridica, rigore, integrità, rettitudine e incorruttibilità richiesti.

Ai meno esperti talvolta sfugge che il notaio, nell’esercizio delle proprie funzioni, è un pubblico ufficiale al quale lo Stato, per ragioni di efficienza e di economicità, ha scelto di delegare l’attribuzione di pubblica fede agli atti privati. E non è poco se consideriamo che il notaio,  pur agendo in nome dello Stato e nell’interesse della collettività, si accolla integralmente tutti i costi legati all’esercizio della propria attività e ai rischi professionali connessi. Senza tener conto del fatto che è responsabile civilmente, penalmente, fiscalmente e disciplinarmente per ogni atto ricevuto durante la propria carriera, anche in caso di cessazione delle proprie funzioni. I costi a carico dello studio son ingentissimi. Ecco perché diventa importantissimo,  e se vogliamo anche urgente, dotarsi di una strategia organizzativa basata sia su una gestione efficienza di processi di lavorazione degli atti, sia una gestione consapevole ed organizzata dei propri rischi.

La certificazione ISO 9001 può rappresentare lo strumento attraverso il quale il Notaio può, dopo una accurata analisi delle dinamiche organizzative del proprio studio, stabilire il modello organizzativo più idoneo a massimizzarne i risultati positivi e minimizzare gli sprechi, oltre che di mitigare quanto più possibile i rischi e di ottimizzare. La certificazione ISO 9001 affianca alle alte competenze giuridiche del notaio, maniacalmente attento alla conformità a norma degli atti, le competenze manageriali necessarie a dare stabilità e sostenibilità allo studio.

La ISO 9001 è uno standard internazionale che definisce i requisiti che un’organizzazione (nel nostro caso, lo studio notarile) deve rispettare per potersi dire dotata di un sistema di gestione capace di garantire la piena soddisfazione di tutte le cd “parti interessate”, che nel caso dello studio, sono rappresentate da:  clienti, enti di regolamentazione, pubblica amministrazione in generale, collettività,

Adottare un sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001 significa, in concreto:

  • Fare una seria analisi di ciò che si è e decidere ciò che si vuole diventare
  • Stabilire gli obiettivi strategici e operativi nonché le risorse e azioni necessarie per raggiungerli
  • Formalizzare le prassi di lavoro che consentono di ottenere il miglior risultato possibile con il minor dispendio possibile di risorse
  • Fissare procedure di controllo e prevenzione degli errori per limitare i rischi e cogliere ogni opportunità vantaggiosa per lo studio
  • Verificare regolarmente la conformità tra quanto stabilito e quanto ottenuto in termini di risultati
  • Intervenire tempestivamente per risolvere eventuali difformità e soprattutto imparare dai propri errori per prevenirli in futuro

I vantaggi che lo studio può trarre dalla certificazione della qualità sono quindi evidenti:

  1. Miglioramento della qualità del servizio, grazie ad un maggior controllo dei processi di lavorazione della pratica e a una riduzione dei rischi di errore, e conseguente miglioramento della soddisfazione del cliente.
  2. Riduzione dei costi associati alle rilavorazioni e inefficienze e conseguente maggiore competitività grazie alla riduzione degli sprechi e ad una gestione più focalizzata delle risorse disponibili
  3. Miglioramento della soddisfazione interna, grazie ad una più chiara assegnazione di compiti e responsabilità, funzionali agli obiettivi complessivi dello studio

Anna Lisa Copetto, Consulente di direzione presso Intuitus Network

 

Che ci azzeccano i Notai con l’ingegneria? – di Dott. Michele D’Agnolo

Per quanto ci si sforzi di cercare affinità e parallelismi, tra la professione notarile e l’ingegneria sembra esserci davvero poco in comune. Il ruolo, l’oggetto delle due professioni, la disciplina scientifica e la normativa sulla quale si basano non potrebbero essere più differenti e più agli antipodi. Eppure, a guardare con maggiore attenzione, qualcosa in comune c’è.

Negli studi notarili esistono competenze rare. In altri termini, in alcuni casi gli assistenti notarili eseguono delle attività per le quali è molto difficile reperire sul mercato adeguate professionalità. Si pensi ad esempio a tutte le attività successive alla stipula come la messa a repertorio o l’effettuazione degli adempimenti immobiliari e societari. O agli addetti alla stesura degli atti societari. E’ un piccolo dramma quando gli addetti che svolgono queste attività lasciano lo studio, perché non è affatto facile sostituirli. Lo studio si indebolisce e spesso arranca faticando a recuperare la professionalità perduta. In casi come questi, in cui non esistono libri, corsi o formatori, il tempo sembra essersi fermato: le competenze si trasmettono ancora oralmente, per via sciamanica, come tra druidi di migliaia di anni fa.

Gli stessi addetti ai lavori sembrano consapevoli della loro rarità. Anche quando magari sono affiancati da una persona con meno esperienza e magari sono in odor di pensione sono spesso riluttanti a trasferire la loro professionalità, conquistata con fatica e sacrificio, ai più giovani.

Ed è proprio in questi frangenti che, dovendo comunque assicurare allo studio notarile la dovuta continuità, ci soccorre un approccio organizzativo che prendiamo in prestito dal mondo dell’ingegneria industriale: il reverse engineering.  

L’inglesismo indica il processo di analizzare un oggetto, un sistema o un processo già esistente per comprendere come funziona o è stato progettato. In pratica, si tratta di lavorare all’indietro (inversamente) attraverso il prodotto finale per dedurre il suo funzionamento interno o il processo di progettazione. Questo approccio è spesso utilizzato per ottenere una comprensione approfondita di un sistema senza avere accesso diretto alla sua documentazione o al suo codice sorgente originale.

Il reverse engineering può essere applicato a diverse aree, tra cui software, hardware, prodotti industriali e processi manifatturieri. Gli esperti di reverse engineering esaminano attentamente l’oggetto di interesse, identificano i componenti chiave, analizzano il comportamento e, quando possibile, ricostruiscono o documentano il processo o il prodotto. Questo processo può essere utilizzato per migliorare, ottimizzare o replicare un sistema senza dover partire da zero.

Per ricostruire almeno in parte le competenze rare presenti nello studio notarile, ci si può quindi aiutare con una attività di reverse engineering effettuata sulle pratiche eseguite, mediante la quale si possono recuperare con un approccio “dal particolare al generale” le informazioni necessarie ad effettuare correttamente il lavoro e a costruire procedure e prontuari utili per il futuro dello studio. Ad esempio, esaminando le modalità con le quali sono stati messi a repertorio gli atti nel tempo è possibile desumere una regola valida nella generalità dei casi. Parimenti riscontrando le modalità con cui sono stati compilati i Modelli Unici Notarili è possibile verificare quali campi vengono attivati e quali informazioni inserite a seconda del tipo di atto.

Ecco alcuni passaggi che potrebbero essere inclusi in un processo di reverse engineering per acquisire competenze notarili.

Si dovrebbe partire dall’analisi delle pratiche precedenti, identificando i dettagli delle procedure, gli adempimenti legali e gli aspetti pratici delle attività svolte. ove possibile potrebbe essere utile intentare interviste e discussioni con l’ex addetto per ottenere informazioni dettagliate sulle attività svolte.

Potrebbe giovare inoltre un confronto con gli assistenti notarili aventi funzioni affini o complementari all’interno dello studio.

Queste analisi consentono di solito di assiemare in modo logico le informazioni reperite e di creare documenti dettagliati e organizzati che descrivano le procedure, i passaggi chiave e le considerazioni importanti.

Se del caso, si possono utilizzare diagrammi di flusso, checklist e altri strumenti per rendere più chiare le informazioni.

Il modello così ottenuto può essere verificato dal Notaio e collaudato svolgendo simulazioni pratiche delle attività notarili utilizzando le informazioni raccolte.

Il successo di questo approccio dipenderà dalla qualità delle informazioni raccolte durante il processo di reverse engineering e dalla capacità di tradurre tali informazioni in procedure pratiche e utilizzabili.

Un approccio molto simile viene di solito adottato anche nella costruzione di schemi di atti e nella raccolta sistematica e ragionata di clausole particolari per tipologie di atti.

Il processo di reverse engineering delle competenze si rivela dunque in molti casi vantaggioso e può essere parte integrante della strategia di gestione della conoscenza in uno studio notarile, specialmente quando si tratta di ruoli chiave e di professionalità rare.

Michele D’Agnolo, Executive Consultant – Intuitus Network

La semplice complessità di un nuovo inizio – di Giorgia Tentor e Anna Lisa Copetto

A seguito dell’assunzione di una nuova figura professionale all’interno dello studio notarile si apre la fase di inserimento della nuova risorsa all’interno del team di lavoro. Questa fase, dalla durata variabile, prende il nome di onboarding.

Il termine onboarding difficilmente trova una corrispondenza diretta in italiano. Viene comunemente tradotto come “inserimento”, che tuttavia fa perdere alcune preziose sfumature che l’espressione inglese porta con sé. Questo poiché la parola boarding, imbarco, rimanda all’immagine del salire a bordo, imbarcarsi insieme all’equipaggio per partire per un viaggio. Il termine quindi conferisce al concetto che rappresenta un significato di aggregazione e integrazione propedeutiche all’intraprendere un percorso insieme e, soprattutto, rimanda ad un’attività dinamica, in movimento e che si sviluppa nel tempo. Sebbene all’interno dell’etimologia della parola “inserire” si ritrovi l’aspetto di integrazione (serere = intrecciare, connettere), tale termine comunica un atto puntuale e statico, apparendo dunque semplicistico rispetto alle molteplici implicazioni del processo che dovrebbe rappresentare.

L’importanza di organizzare in modo adeguato il processo di onboarding risulta chiaro andando ad osservare le ricerche che mostrano ciò che accade quando l’onboarding avviene in modo strutturato e ciò che accade quando al contrario l’onboarding è disorganizzato o del tutto assente.

Alcune ricerche ci dicono che le organizzazioni con strategie proattive per l’onboarding mantengono il 91% delle nuove risorse a distanza di un anno, mentre le organizzazioni con un onboarding passivo o assente solo il 30%.

Nell’organizzazione dell’onboarding, va comunque tenuto presente che l’introduzione di una nuova risorsa all’interno dello studio rappresenta un cambiamento su più fronti, e gli aspetti psicologici e umani di tale cambiamento vanno tenuti in considerazione. Una nuova persona infatti è un nuovo elemento che si inserisce in un complesso sistema di dinamiche relazionali già instaurate all’interno delle quali la persona dovrà imparare a muoversi e a conoscere, considerando inoltre le reciproche aspettative che muovono tanto la persona quanto la Direzione.

Alla luce di tutti questi aspetti dunque, risulta essere evidente che un onboarding efficace che faciliti il delicato periodo iniziale di una risorsa non può essere improvvisato, ma deve seguire una strategia. Per fare ciò, sono state individuate delle precise fasi consequenziali:

  1. Pre-onboarding – fase preparatoria: è la fase che anticipa il primo giorno di lavoro della nuova risorsa, e comprende tanto la predisposizione documentale, quanto azioni di pre-accoglienza che possono aiutare a ridurre il senso di disorientamento che spesso accompagna il primo giorno di lavoro in un nuovo contesto lavorativo. Un esempio può essere la predisposizione di un vademecum inviato via e-mail in cui dare indicazioni precise su dove e a che ora viene attesa la persona, a chi dovrà rivolgersi, nonché una serie di informazioni utili da imparare nei primi giorni. Può essere importante anche l’organizzazione anticipata di aspetti logistici, quali la preparazione della scrivania e degli strumenti di lavoro (pc, badge, account e accessi ai software di lavoro). Tali accortezze infatti fanno sentire la persona accolta e attesa, e conferiscono l’idea di interesse e cura al personale da parte dello studio.
  2. Welcoming and role-specific training – fase di accoglienza: è la fase di accoglienza vera e propria, che deve essere adattata alla nuova risorsa. È una fase altamente personalizzata, che può includere azioni e attività differenti in base al ruolo, il carattere e le pregresse esperienze di lavoro del neoassunto. Tali attività possono includere l’assegnazione di un mentore, la creazione di un’agenda delle attività per i primi giorni, stabilire riunioni periodiche formali, fornire materiale informativo e formativo (stampato, digitale o video) sulle pratiche, le policy e le procedure di studio, la predisposizione di un piano di formazione.
  3. Easing into the new role – fase di socializzazione: quando avviene un nuovo inserimento è cruciale per l’intero studio creare delle occasioni che favoriscano e incentivino la socializzazione tra lo staff e il neoassunto, per esempio attraverso momenti di convivialità. Ciò risulta essere molto importante per incoraggiare un ambiente di lavoro accogliente e sano, dal momento che la qualità dell’ambiente di lavoro e la relazione con i superiori e con i colleghi sono alcuni tra i principali motivi che portano al turnover o, al contrario, facilitano il retention del personale.
  4. Ongoing development – fase propositiva: è la fase durante la quale il responsabile delle risorse umane ha il compito di monitorare il percorso lavorativo del neoassunto a medio e a lungo termine. Vanno verificati tanto gli aspetti di interesse dello studio, come i risultati raggiunti e l’andamento produttivo, quanto gli aspetti più individuali della nuova risorsa, come la corrispondenza tra le aspettative iniziali sulla posizione e l’effettivo lavoro svolto, eventuali difficoltà o intoppi che la persona può aver riscontrato, spronandola a parlare di ciò che trova di positivo o di negativo nella sua nuova posizione lavorativa e mostrandosi disponibile nel favorire la sua integrazione in studio. Può essere utile in tal senso proporre incontri regolari di monitoraggio.

Spesso viene addotta la scarsa disponibilità di tempo come giustificazione per la mancata strutturazione dell’onboarding. Considerando l’elevato costo rappresentato dal processo di nuove assunzioni che può causare il turnover del personale, che secondo alcuni studi di ricerca può raggiungere un costo di tre volte superiore allo stipendio della posizione da coprire, l’iniziale investimento fatto sull’onboarding porta di fatto ad un concreto vantaggio economico, in quanto consente un rientro rappresentato dal retention del personale.

Anna Lisa Copetto e Giorgia Tentor, Consulenti presso Intuitus Network

 

Imposta di successione in caso di eredità giacente – di Notaio Barbara Bosso de Cardona

SENTENZA DEL 27/09/2023 N. 2867/1 – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA

Massima

Il curatore dell’eredità giacente può essere considerato esclusivamente detentore dei beni dell’asse ereditario al fine di adempiere a una serie di obblighi amministrativi e dichiarativi, ma non possessore nemmeno temporaneo degli stessi. Di conseguenza difetta a monte, in capo al curatore dell’eredità giacente, il “presupposto impositivo diretto”. In base a tale ragionamento la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ha respinto l’appello dell’Ufficio e ritenuto non dovuta l’imposta di successione. Nel caso di specie, peraltro, pur volendo aderire alla tesi prospettata dall’Amministrazione finanziaria, il de cuius era privo di eredi e l’asse ereditario aveva valore negativo per cui non era dovuta alcuna imposta.

Sentenza

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contenzioso ha ad oggetto un avviso di liquidazione emesso per imposte di successione (ipotecaria, catastale, bollo) a seguito del decesso di xxxx e subentro della curatela dell’eredità giacente (con nomina del Tribunale, sez. Volontaria Giurisdizione).

Il merito della questione (tralasciando una serie di eccezioni preliminari pure poste) è che la curatela ritiene non dovuto alcunché perché non ci sono eredi e l’asse ereditario è negativo per ? 217.000; per di più il curatore si limita alla amministrazione dei beni ma non ne ha il possesso sicché manca, a suo dire, il presupposto impositivo. L’Ufficio sostiene invece che se è vero che i soggetti passivi dell’imposta siano gli eredi e chi presenta la dichiarazione di successione, è altrettanto vero che i curatori dell’eredità giacente sono immessi nel possesso temporaneo dei beni sicché, dal punto di vista fiscale, il curatore è nel possesso dei beni che amministra.

La CTP ha accolto il ricorso ritenendo che il curatore dell’eredità giacente non possa essere ritenuto responsabile del pagamento delle imposte di successione, bollo, ipotecarie e catastali o di tutti i tributi riferibili alla massa ereditaria in attesa di assegnazione. Ciò perché: si limita ad amministrare i beni, non è nel possesso dei beni, nessun trasferimento di ricchezza si è verificato a suo favore. Ne consegue che manca la soggettività passiva di imposta. Le spese sono state compensate.

Propone appello l’ufficio. Ripercorre e analizza l’istituto della curatela dell’eredità giacente e sottolinea che i curatori hanno specifici obblighi anche fiscali fra cui il pagamento dell’imposta di successione, in quanto il curatore è obbligato e presentare la dichiarazione di successione ed è indicato ex lege come responsabile solidale dell’imposta, anche se non è propriamente il soggetto passivo che è invece l’erede che accetta. A dire dell’ufficio l’inesistenza di chiamati all’eredità e l’avere indicato nella dichiarazione di successione lo Stato come beneficiario non comporta l’automatico esonero dal versamento perché ciò può ritenersi definitivo solo alla scadenza del termine di 10 anni dall’apertura della successione. Si richiama una sentenza della CTP di Milano che ha confermato che il curatore deve pagare anche se è indicato lo Stato come beneficiario (n. 1499/2022). Quanto al presupposto impositivo, in ambito tributario il curatore deve intendersi fiscalmente possessore dei bei che amministra.

Si è costituita la curatela dell’eredità giacente chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

Ha depositato successiva memoria l’ufficio per evidenziare ulteriore giurisprudenza di merito a sé favorevole anche di secondo grado di questa Corte di II (2488/2023).

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello dell’Ufficio è infondato e, pertanto, non merita accoglimento, con conseguente doverosa conferma della decisione di primo grado.

Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all’art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come “omesse”, per effetto di “error in procedendo”, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all’approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere; ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta ‘ragione più liquida’ desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).

Ai sensi dell’articolo 5 del D. Lgs. 31.10.1990, n. 346 (TUS), i soggetti passivi dell’imposta sono gli eredi; ai sensi del successivo articolo 28, comma 2, l’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione grava sui soggetti chiamati all’eredità, i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali, gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, gli amministratori dell’eredità, i curatori delle eredità giacenti, gli esecutori testamentari. Quanto al pagamento delle imposte di successione, l’articolo 36 del TUS stabilisce che “Fino a quando l’eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all’eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti”.

A parere di questa Corte il curatore dell’eredità giacente può essere al massimo considerato un detentore dei beni dell’asse ereditario in funzione dell’adempimento di una serie di obblighi di amministrazione e dichiarativi, ma non un possessore nemmeno temporaneo dei beni stessi, con la conseguenza che difetta a monte il presupposto impositivo diretto. Né tale conclusione è smentita dal disposto dell’art. 36 TUS laddove considera ‘i soggetti obbligati alla dichiarazione di successione’ comunque responsabili in via solidale delle imposte dovute; è infatti evidente, anche dalla dizione letterale della norma, che una forma di responsabilità solidale presuppone l’esistenza di un obbligato in via principale e dunque la presenza e l’identificazione di eredi o almeno soggetti chiamati alla eredità. Condizione che difetta nel caso di specie non esistendo né eredi né chiamati alla eredità, come confermato dalla dichiarazione di successione che indica lo Stato come beneficiario.

Peraltro, la stessa Amministrazione Finanziaria che considera il curatore dell’eredità giacente un possessore dei beni, con la risposta ad interpello n. 587 del 15.09.2021 ha comunque affermato che il curatore è obbligato a versare l’imposta nei limiti del valore dei beni ereditari posseduti. Ora, nel caso in esame, da un lato, l’eredità è devoluta allo Stato non risultando neppure identificati chiamati all’eredità, sicché già per questo non possono essere pretese imposte di successione o catastali o ipotecarie; dall’altro, comunque, chi è nel possesso dei beni ereditari (e come detto non è tale il curatore dell’eredità giacente) fino alla accettazione dell’eredità non può essere chiamato a rispondere dell’imposta oltre il limite del valore dei beni posseduti che nel caso di specie non esiste perché l’asse ereditario è negativo. In altri termini, pur volendo aderire alla ricostruzione dell’Ufficio sulla qualità del curatore dell’eredità giacente (che comunque questa Corte non condivide), non può pretendersi nel caso di specie alcuna imposta a nessun titolo essendo l’asse ereditario devoluto allo Stato e di valore negativo.

La giurisprudenza di merito si è già espressa più volte in questa stessa direzione: CTP Milano, sez. 16, n.604/2022; CGT II grado Lombardia, sez. 22, n.4078/2022; CTG I grado Milano, sez. 5, n.2973/2022; CTG I grado Milano, sez. 20, n.3594/2022; CGT II grado Lombardia, sez.6, n.1626/2023; CTP Torino 545/3/2020; CTP Milano 725/2022, CGT I Milano 2973/2022); CTP Milano 945/2021; CTP Milano 1632/2021; CTP Milano 604/2022.

La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse si liquidano, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri tabellari di riferimento, in complessivi? 1.202; oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali e accessori di legge ove dovuti.

P. Q. M.

La Corte di Giustizia Tributaria di II° per la Lombardia

RIGETTA

L’appello dell’Ufficio e per l’effetto conferma la sentenza di primo grado.

CONDANNA

L’Ufficio soccombente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano, con riferimento a questo grado di giudizio, in complessivi? 1.202 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali e accessori di legge ove dovuti.

Barbara Bosso de Cardona,  Notaio.

EQUO COMPENSO: Prime riflessioni e spunti critici – di Notaio Veronica Ferraro

  1.   Introduzione

Il 20 maggio 2023 è entrata in vigore la legge 21 aprile 2023 n. 49 intitolata “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” volta, almeno sulla carta, a valorizzare il lavoro prestato da soggetti appartenenti alla categoria delle professioni intellettuali.

La normativa sull’equo compenso nasce dall’esigenza di voler assicurare ai professionisti una remunerazione adeguata rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, evitando che una concorrenza sleale leda il decoro e l’immagine delle professioni intellettuali.

Si potrebbe erroneamente pensare, quindi, che la normativa dettata in tema di equo compenso celi in realtà il ripristino delle tariffe professionali.

Nonostante ci siano alcuni aspetti sicuramente simili, tra cui la ratio della normativa, l’equo compenso si discosta profondamente dalle tariffe professionali perché da un lato non detta compensi fissi e obbligatori e dall’altro struttura la modalità di calcolo del compenso in modo diverso dalle tabelle delle tariffe professionali che prevedevano valori assoluti per ciascun scaglione di valore.

  1. Come si calcola l’equo compenso?

La determinazione quantitativa dei compensi è riportata nelle quattro tabelle allegate al Decreto Ministeriale attuativo della legge e precisamente: la tabella A che si riferisce agli atti immobiliari, la tabella B che si riferisce agli atti mobiliari; la tabella C che si riferisce agli atti societari e la tabella D che si riferisce agli altri atti privi di valore determinato.

Le tabelle A, B e C, riferendosi ad atti con valore determinato, sono strutturate in scaglioni con aliquote secche che variano a seconda del valore dell’atto.

L’onorario equo è determinato sulla base di percentuali che decrescono al crescere del valore dell’atto.

Ogni scaglione contiene un valore minimo, un valore massimo e un valore medio. Al valore medio è associata una percentuale che può essere aumentata proporzionalmente al decrescere del valore dell’atto ovvero può essere ridotta proporzionalmente al crescere del medesimo.

È fatta salva la possibilità per le imprese e per le pubbliche amministrazioni, cui si applica la normativa in commento, di stipulare eventuali accordi quadro con il Consiglio Nazionale del Notariato al fine di disciplinare in modo puntuale i compensi per singole prestazioni.

All’onorario risultante dalle tabelle devono essere aggiunti, oltre alle spese vive, le voci relative alla Cassa di Previdenza ed ai Contributi al Consiglio Notarile, al Consiglio Nazionale, al Fondo di Garanzia e al contributo per la messa a repertorio.

  1. Ambito di applicazione

Per quanto concerne l’ambito di applicazione della normativa sull’equo compenso occorre fare riferimento all’art. 2 della legge n. 49/2023.

In particolare, per quanto riguarda l’ambito di applicazione soggettivo, l’equo compenso si applica esclusivamente ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale, svolta anche in forma associata o societaria, in favore:

       i) di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie,

       ii) delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie                   dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a dieci milioni di                   euro,

       iii) della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a                   partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Non trova invece applicazione in tutti gli altri casi, ivi comprese le prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né in favore degli agenti della riscossione.

Dall’analisi di questa norma emergono principalmente due problemi.

Il primo riguarda la difficoltà nel reperire le informazioni relative al ricavato di un’impresa o al numero di lavoratori. Questo problema può essere tuttavia ovviato mediante l’analisi della visura camerale (da cui possono essere estrapolati i dati relativi al bilancio ed ai dipendenti della società) o, in subordine, mediante l’attestazione da parte del legale rappresentante della società sulla presenza o meno dei requisiti che impongono l’applicazione dell’equo compenso.

Il secondo problema, di più difficile soluzione, riguarda l’eccessiva ampiezza della delimitazione soggettiva del perimetro applicativo della riforma. Su questo aspetto la dottrina notarile è orientata nel senso di considerare l’ambito soggettivo di applicazione circoscritto sostanzialmente alle medie e grandi imprese, ma questo pare porsi in aperto contrasto con lo spirito della riforma.

Vige una generale incertezza anche per quanto riguarda l’ambito di applicazione oggettivo. Sulla base del fatto che il legislatore utilizza il termine “convenzioni” e l’espressione “accordo preparatorio o definitivo purché vincolante per il professionista”, l’equo compenso pare riferirsi a tutta la prestazione d’opera intellettuale del notaio successiva all’entrata in vigore della citata legge.

Ci si chiede, dunque, se l’attività di mera consulenza ed assistenza rientri o meno nell’ambito di applicazione della normativa in commento. Fino a quando non ci sarà un’integrazione legislativa in tal senso, pare consigliabile disciplinare in un apposito accordo anche il compenso relativo all’attività di mera consulenza.

  1. La violazione della norma sull’equo compenso

L’art. 3 della legge n. 49/2023 stabilisce che eventuali accordi o clausole successive all’entrata in vigore della legge che prevedono un compenso inferiore a quello considerato equo e proporzionato all’opera prestata sono, per espressa disposizione normativa, nulli e possono essere impugnati dal professionista innanzi al Tribunale competente (per i notai sembrerebbe competente il Tribunale del luogo in cui è fissata la sede del Notaio) al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l’attività professionale prestata.

  1. Conclusioni

La normativa sull’equo compenso è stata accolta dal mondo notarile con grande entusiasmo ma non possono essere nascoste le sue difficoltà applicative.

Rimane ferma la necessità che, anche con un sistema di determinazione del compenso basato sulle tabelle (eccessivamente generiche) e sul valore economico dell’atto, non ci sia un “appiattimento” degli atti, finendo sostanzialmente con il trattare in modo analogo prestazioni diverse in termini di tempo e di complessità. Occorre, quindi, che ci sia la possibilità di valorizzare le differenze di complessità tra un atto e l’altro, seppur all’interno della stessa categoria.

È inoltre auspicabile l’introduzione in tempi brevi, da parte degli organi competenti, di un sistema sanzionatorio per il professionista che viola la normativa sull’equo compenso.  

Fino a quanto non verranno stabilite delle norme deontologiche volte a garantire il rispetto della legge n. 49/2023, si pone un problema di concorrenza tra il notaio che applica l’equo compenso e quello che non lo applica perché il notaio che applica la normativa sull’equo compenso non è in alcun modo competitivo con il notaio che invece, nonostante sia obbligatorio, non la applica.

È forse opportuna, con riferimento ad alcune fattispecie, una migliore determinazione dell’ambito oggettivo di applicazione della riforma. Con riferimento, per esempio, alla surroga, ci si chiede, infatti, se rientri o meno nell’ambito applicativo della riforma e, in caso di risposta affermativa, in quale categoria tabellare rientri, se nella tabella A degli atti immobiliari o nella tabella B degli atti mobiliari, con conseguenze rilevanti in tema di determinazione del compenso. Questa problematicità diventa ancora più attuale e rilevante se si pensa al potenziale numero di surroghe che potranno essere richieste a seguito della decisione della Banca Centrale Europea di mantenere stabili i tassi di interesse dopo un anno caratterizzato da un innalzamento vertiginoso dei tassi.  

La normativa sull’equo compenso è, quindi, sulla carta, una normativa estremamente utile alla valorizzazione del nostro lavoro e serve ad evitare che ci sia una concorrenza sleale negli onorari che porti a una sottovalutazione del nostro ruolo e della nostra responsabilità per cui è necessario che vengano dati i relativi chiarimenti così da poter consentire ai notai la corretta applicazione della legge recentemente introdotta.

Veronica Ferraro, Notaio in Torino.

 

La selezione del personale nello studio notarile- di Dott.ssa Anna Lisa Copetto

Il principale asset strategico di uno studio notarile è rappresentato dalle persone, dalle competenze che esse possiedono e dalla loro capacità di tradurle in azioni e comportanti idonei a dare luogo ad una prestazione allineata alle esigenze del cliente, oltre che perfettamente conforme alle norme di legge. Ci si riferisce non solo al Notaio ma anche ai collaboratori che lo coadiuvano nelle diverse fasi del processo di produzione dell’atto. Un team preparato sul piano tecnico, capace di mettersi in relazione con il cliente, in grado di fare fronte alle complessità del quotidiano, che sa adattarsi velocemente ai cambiamenti, è ciò che può fare la differenza tra uno studio di successo e uno studio che sopravvive.

Se tutto ciò è vero, il tema della gestione delle risorse umane deve essere una priorità assoluta. Gestire le risorse umane però cosa significa? Potremmo sinterizzarlo nelle seguenti fasi:

  1. Reclutare e selezionare le risorse più idonee per caratteristiche e competenze;
  2. Collocarle nelle posizioni più opportune per sfruttarne appieno le potenzialità;
  3. Garantire con continuità la giusta formazione rispetto al ruolo assegnato;
  4. Guidare e incentivare buoni comportamenti;
  5. Valutarne con costanza le performance per intervenire tempestivamente con eventuali aggiustamenti;
  6. Offrire un luogo in cui sentirsi appagati e realizzati.

Soffermiamoci sulle primissime fasi di avvio della relazione. Innanzitutto, occorre avere le idee chiare riguardo al profilo da ricercare e ai requisiti specifici che si renderanno necessari, per restringere la platea dei candidati e centrare in tempi brevi l’obiettivo dell’inserimento. Si tratta di costruire l’identikit della persona che desideriamo inserire nello staff, identikit che dovrebbe includere almeno le seguenti informazioni:

  • Responsabilità principali;
  • Requisiti dell’istruzione e dell’esperienza;
  • Competenze tecniche;
  • Competenze trasversali.

Solo con un’idea molto chiara e preferibilmente documentata ha senso avviare la fase successiva di reclutamento, ovvero la ricerca di possibili candidati alla posizione vacante. I canali attivabili sono molteplici. Si può avviare un reclutamento interno, che guarda alle risorse già presenti in studio alle quali offrire l’opportunità di un cambio di casacca. Diversamente, lo studio può attingere da fonti esterne, autonomamente con il supporto degli strumenti di ricerca oggi in uso (ormai quasi esclusivamente tramite il web) oppure affidando il reclutamento in outsourcing a consulenti specializzati. La scelta è strettamente legata al tempo che si ha a disposizione e alle risorse che si intende o ci si può permette di investire.

Segue quindi la fase vera e propria di selezione, in cui si va a individuare all’interno della rosa di candidati intercettati la risorsa che meglio risponde alle esigenze espresse dallo studio. L’obiettivo è duplice: trovare la persona che possieda tutte le caratteristiche necessarie per ricoprire con successo una specifica posizione e che più verosimilmente permarrà all’interno dello studio. Quali sono allora gli elementi da sottoporre a valutazione in questa fase? Certamente le conoscenze già acquisite ma anche le potenzialità, le attitudini, le aspirazioni/aspettative, i tratti di personalità, il set valoriale. Attività tutt’latro che banale ma che purtroppo spesso si esaurisce con una sbrigativa chiacchierata guidata dalla fretta di concludere e che porta talvolta all’instaurarsi di un rapporto reciprocamente insoddisfacente.

Una volta scelto il candidato ideale inizia la fase di inserimento della persona all’interno del team di lavoro. Un processo di onboarding ben strutturato ed efficace si tradurrà molto più facilmente in un rapporto di reciproco beneficio. Diversamente, un onboarding disorganizzato, non guidato innalzerà il rischio che i nuovi talenti abbandonino presto lo studio. È in questa fase, infatti, che i neoassunti acquisiscono le conoscenze, le abilità e i comportamenti necessari per diventare membri efficaci dello staff.

Anna Lisa Copetto, Consulente di direzione presso Intuitus Network

 

La copia dell’atto che scontenta il cliente – di Dott. Michele D’Agnolo

I clienti di uno studio notarile non sono tutti uguali. Per l’uomo della strada, spesso l’unica occasione della vita in cui entra in contatto con uno studio notarile è rappresentata dall’acquisto della prima casa. Avendo poche informazioni sia in merito al ruolo del Notaio che all’iter che devono seguire gli atti notarili, il cliente occasionale si fa delle attese tutte sue sul come dovrebbe avvenire l’interazione con lo studio notarile. Diverso il caso degli imprenditori e dei costruttori, clienti abituali dello studio che conoscono a menadito le regole del gioco.

Una delle più grandi delusioni dei clienti privati dello studio notarile, di solito occasionali e poco avvezzi alla prassi notarile, è di non poter acquisire al termine della stipula l’originale dell’atto.

D’altronde è comprensibile che il cliente consideri suo qualcosa che ritiene di aver comprato, a suo modo di vedere anche a caro prezzo, e che tra l’altro gli serve per dimostrare l’esito della transazione economica della quale è stato parte.

Il cliente non sa (e lo studio notarile non sempre glielo comunica) ciò che avviene dietro le quinte dello studio in tutte le attività propedeutiche e successive alla stipula e quindi pensa che l’iter dell’atto sia molto più semplice di quanto in realta non sia.

Inoltre, dopo l’acquisto di una casa, le parti hanno di solito la necessità di un qualche documento ufficiale utile a volturare utenze, informare l’amministrazione condominiale, denunciare la variazione per il pagamento delle imposte locali, e così via.

Una delle regole base del marketing è che per aumentare il valore percepito di un servizio occorre in qualche modo materializzarlo. E’ per questo motivo ad esempio che l’involucro esterno di un DVD è più grande di quello di un CD, anche se il disco contenuto all’interno della confezione è di dimensioni sostanzialmente identiche. Lo spreco di spazio e di materiale di imballaggio serve a far capire al consumatore che quel prodotto vale di più dell’altro e quindi che è giustificato un prezzo più alto.

Com’è arcinoto al nostro uditorio, il notaio ha invece precisi obblighi di legge in base ai quali deve conservare gli originali della maggior parte degli atti che stipula nella propria raccolta. Anche l’emissione di copie durante o subito dopo la stipula è sostanzialmente impedita dall’altro obbligo in capo al Notaio di preventiva registrazione degli atti. E’ molto difficile organizzare una registrazione immediata di tutti gli atti stipulati dallo studio, anche per la necessità di repertoriare l’atto e di svolgere alcuni importanti controlli.

E, in ogni caso, visto che di solito le parti di un atto notarile sono più d’una, l’agognato originale alla fine non riuscirebbe a soddisfarle tutte.

Per questi motivi, gli studi notarili hanno dovuto immaginare e sperimentare soluzioni diverse per accontentare il bisogno di materializzazione della prestazione dei clienti.

Alcuni studi, ad esempio, si sono attrezzati per la erogazione di un certificato di avvenuta stipula, mentre altri stanno privilegiando l’emissione di copie digitali con valore legale.

Per quella che è la mia esperienza, la maggior parte degli studi notarili vive l’emissione di copie come un fastidio, e ritiene che l’erogazione di questi documenti debba avvenire soltanto a precisa richiesta delle parti. Personalmente ritengo sia utile per enfatizzare la soddisfazione dei clienti che le parti ricevano qualcosa possibilmente durante la stipula o poco dopo e senza doverlo chiedere espressamente. Si tratta di una occasione per contattare il cliente anche dopo l’acquisto che potrebbe ulteriormente fidelizzarlo.

Le varie opzioni sul tavolo hanno implicazioni organizzative molto diverse tra loro.

La trasmissione delle copie digitali richiede banalmente di conoscere l’indirizzo mail non solo del cliente, che di solito è noto allo studio, ma anche della controparte, e quindi questa informazione va chiesta al massimo in sede di stipula.

La trasmissione delle copie digitali sarà tanto più apprezzata quanto più sarà tempestiva, il che dipende da quanto rapido sarà l’invio del Modello Unico Informatico.

La predisposizione dei documenti digitali e l’invio via mail possono essere fortemente automatizzati e i documenti messi a disposizione in un repository digitale a disposizione del cliente 24 ore al giorno e 365 giorni all’anno.

La tradizionale modalità di predisposizione delle copie cartacee dell’atto su richiesta del cliente richiede invece tempi più lunghi in quanto la copia va stampata, sigillata e firmata dal notaio e spedita per posta o conservata fino al ritiro da parte del cliente. L’aggravio di lavoro può essere notevole anche a livello di segreteria per gestire le chiamate di chi chiede le copie magari ritenendo di dover disturbare il Notaio, o chiede informazioni se le copie sono pronte, o che chiede ulteriori copie. Il documento digitale può invece essere replicato all’infinito direttamente dalla parte e ogni replica mantiene lo stesso valore legale del primo documento.  

Michele D’Agnolo, Executive Consultant – Intuitus Network

La comunicazione del titolare effettivo alla luce del Decreto MiMIT – di Notaio Barbara Bosso de Cardona

Il 9 ottobre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il c.d. “MiMIT” ( Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 settembre 2023) che ha reso operativo il Registro dei titolari effettivi.

Dal 10 ottobre 2023, quindi, le imprese hanno 60 giorni di tempo per comunicare al Registro delle Imprese i loro “titolari effettivi”.

Con il termine titolare effettivo si intende “la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo”.

I criteri da utilizzare per individuare il titolare effettivo sono indicati nella normativa in oggetto e chiariti nelle linee guida di Unioncamere, dove è stabilito che:

“Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

 a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

 b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona”.

“Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante”.

“Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica”.

Sulla tematica, si segnala anche lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 1_2023 B – LA RICERCA DEL TITOLARE EFFETTIVO – che prende in esame anche alcune fattispecie non espressamente indicate nel testo normativo.

Tra queste, di evidente interesse “pratico” appare la questione relativa all’ipotesi in cui vi siano partecipazioni sociali detenute per una percentuale superiore al 25% in nuda proprietà da un soggetto e sulle quali grava l’usufrutto a favore di altro soggetto al quale spetta il diritto di voto.

In tale caso, applicando il criterio del controllo il titolare effettivo andrebbe identificato con l’usufruttuario ma solo ove si ritenesse che con il termine “proprietà” (diretta o indiretta che sia) il legislatore abbia voluto riferirsi solo al pieno proprietario e non anche al nudo proprietario.

Se, invece, per “proprietà” si intende anche il nudo proprietario allora il titolare effettivo dovrebbe essere sia il nudo proprietario che l’usufruttuario, quantomeno nelle ipotesi in cui quest’ultimo abbia il diritto di voto tale da esercitare il controllo sulla società.

Naturalmente, vi potranno essere fattispecie non sempre di evidente risoluzione pratica, soprattutto nelle ipotesi di società molto composite, per cui  si ritiene prudente nei casi dubbi attenersi quanto più possibile al dato testuale della norme e delle linee guida ufficiali.

Studio: LA RICERCA DEL TITOLARE EFFETTIVO

Titolare Effettivo – Manuale operativo per l’invio telematico

Barbara Bosso de Cardona,  Notaio.

Gli onorari di repertorio nelle compravendite con le agevolazioni “under 36”- di Notaio Barbara Bosso de Cardona

Il Ministero della Giustizia – Ufficio Centrale degli Archivi Notarili in data 16 agosto 2023 si è espresso in merito ai parametri da indicare a repertorio per gli atti di cui ai commi 6-10 dell’art. 64 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (cd. Decreto Sostegni – bis), come modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021 n. 106.

Secondo il Ministero, in linea con quanto già affermato dall’Avvocatura dello Stato con il parere del 26 luglio 2023, alle compravendite poste in essere con le c.d. “agevolazioni under 36” non si applica la riduzione degli onorari notarili (e, conseguentemente, di tassa archivio e contributi) prevista dall’art. 1, comma 487, della L. 266/2005 (c.d. “prezzo-valore”).

L’argomentazione posta a sostegno di tale parere consiste nella circostanza che il Decreto Sostegni – bis (a differenza della L. 266/2005) non ha previsto espressamente la riduzione degli onorari repertoriali per cui non sarebbe possibile applicare analogicamente la medesima disciplina.

E ciò anche qualora nell’atto la parte abbia richiesto cautelativamente di beneficiare della disciplina del prezzo valore.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 2021, sul punto, precisa che “il criterio del prezzo-valore, tecnicamente, non costituisce un’agevolazione fiscale, ma rappresenta solo una diversa modalità di determinazione della base imponibile a cui applicare le aliquote di legge”, per cui la medesima Agenzia delle Entrate ritiene opportuno che negli atti di compravendita con le “agevolazioni under 36”, la parte, cautelativamente, manifesti espressamente l’opzione per la disciplina del prezzo-valore, al fine di poterne beneficiare qualora fosse accertata l’insussistenza dei requisiti per godere delle “agevolazioni under 36”.

Ebbene, Ufficio Centrale ha stabilito che anche in tali ipotesi “Non si ritiene che quanto espresso dall’Agenzia in via subordinata e del tutto eventuale ai fini fiscali giustifichi una riduzione di onorari non prevista”.

Conseguentemente, per le compravendite “agevolate under 36” gli onorari notarili non sono ridotti del 30% bensì sono calcolati nella misura ordinaria al 100%.

Approfondimento

Barbara Bosso de Cardona,  Notaio.