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La comunicazione del titolare effettivo alla luce del Decreto MiMIT – di Notaio Barbara Bosso de Cardona

Il 9 ottobre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il c.d. “MiMIT” ( Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 settembre 2023) che ha reso operativo il Registro dei titolari effettivi.

Dal 10 ottobre 2023, quindi, le imprese hanno 60 giorni di tempo per comunicare al Registro delle Imprese i loro “titolari effettivi”.

Con il termine titolare effettivo si intende “la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo”.

I criteri da utilizzare per individuare il titolare effettivo sono indicati nella normativa in oggetto e chiariti nelle linee guida di Unioncamere, dove è stabilito che:

“Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

 a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

 b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona”.

“Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante”.

“Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica”.

Sulla tematica, si segnala anche lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 1_2023 B – LA RICERCA DEL TITOLARE EFFETTIVO – che prende in esame anche alcune fattispecie non espressamente indicate nel testo normativo.

Tra queste, di evidente interesse “pratico” appare la questione relativa all’ipotesi in cui vi siano partecipazioni sociali detenute per una percentuale superiore al 25% in nuda proprietà da un soggetto e sulle quali grava l’usufrutto a favore di altro soggetto al quale spetta il diritto di voto.

In tale caso, applicando il criterio del controllo il titolare effettivo andrebbe identificato con l’usufruttuario ma solo ove si ritenesse che con il termine “proprietà” (diretta o indiretta che sia) il legislatore abbia voluto riferirsi solo al pieno proprietario e non anche al nudo proprietario.

Se, invece, per “proprietà” si intende anche il nudo proprietario allora il titolare effettivo dovrebbe essere sia il nudo proprietario che l’usufruttuario, quantomeno nelle ipotesi in cui quest’ultimo abbia il diritto di voto tale da esercitare il controllo sulla società.

Naturalmente, vi potranno essere fattispecie non sempre di evidente risoluzione pratica, soprattutto nelle ipotesi di società molto composite, per cui  si ritiene prudente nei casi dubbi attenersi quanto più possibile al dato testuale della norme e delle linee guida ufficiali.

Studio: LA RICERCA DEL TITOLARE EFFETTIVO

Titolare Effettivo – Manuale operativo per l’invio telematico

Barbara Bosso de Cardona,  Notaio.