Il Ministero della Giustizia – Ufficio Centrale degli Archivi Notarili in data 16 agosto 2023 si è espresso in merito ai parametri da indicare a repertorio per gli atti di cui ai commi 6-10 dell’art. 64 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (cd. Decreto Sostegni – bis), come modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021 n. 106.

Secondo il Ministero, in linea con quanto già affermato dall’Avvocatura dello Stato con il parere del 26 luglio 2023, alle compravendite poste in essere con le c.d. “agevolazioni under 36” non si applica la riduzione degli onorari notarili (e, conseguentemente, di tassa archivio e contributi) prevista dall’art. 1, comma 487, della L. 266/2005 (c.d. “prezzo-valore”).

L’argomentazione posta a sostegno di tale parere consiste nella circostanza che il Decreto Sostegni – bis (a differenza della L. 266/2005) non ha previsto espressamente la riduzione degli onorari repertoriali per cui non sarebbe possibile applicare analogicamente la medesima disciplina.

E ciò anche qualora nell’atto la parte abbia richiesto cautelativamente di beneficiare della disciplina del prezzo valore.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 2021, sul punto, precisa che “il criterio del prezzo-valore, tecnicamente, non costituisce un’agevolazione fiscale, ma rappresenta solo una diversa modalità di determinazione della base imponibile a cui applicare le aliquote di legge”, per cui la medesima Agenzia delle Entrate ritiene opportuno che negli atti di compravendita con le “agevolazioni under 36”, la parte, cautelativamente, manifesti espressamente l’opzione per la disciplina del prezzo-valore, al fine di poterne beneficiare qualora fosse accertata l’insussistenza dei requisiti per godere delle “agevolazioni under 36”.

Ebbene, Ufficio Centrale ha stabilito che anche in tali ipotesi “Non si ritiene che quanto espresso dall’Agenzia in via subordinata e del tutto eventuale ai fini fiscali giustifichi una riduzione di onorari non prevista”.

Conseguentemente, per le compravendite “agevolate under 36” gli onorari notarili non sono ridotti del 30% bensì sono calcolati nella misura ordinaria al 100%.

Approfondimento

Barbara Bosso de Cardona,  Notaio.

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