L’istituzione in Italia di sedi secondarie da parte di società di capitali UE: profili civilistici, procedura digitale e riflessi fiscali. – di Notaio Antonio D’Ausilio

  1. Libertà di stabilimento e l’equivoco delle qualificazioni giuridiche

Nel mercato unico europeo, le società di capitali costituite in uno Stato membro manifestano con sempre maggiore frequenza l’esigenza di operare in Italia senza procedere alla costituzione di una nuova persona giuridica di diritto interno (la classica NewCo). Tale facoltà è diretta espressione della libertà di stabilimento garantita dagli artt. 49 e 54 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), che ricomprende espressamente il diritto di aprire succursali, agenzie o filiali.

Tuttavia, nella prassi professionale, è opportuno sgombrare immediatamente il campo da un equivoco frequente che attiene alla qualificazione della struttura che si intende radicare sul territorio nazionale. Sovente, per malintese ragioni di semplificazione burocratica o fiscale, l’imprenditore estero tende a prediligere la nozione di “unità locale”.

Sul piano del rigore sistematico, il discrimen è netto: la sede secondaria (o succursale) si configura allorquando vi sia una stabile organizzazione materiale unita a una rappresentanza stabile (art. 2508 c.c.). Al contrario, l’unità locale si risolve in un mero impianto operativo (un cantiere, un magazzino) privo di autonomia rappresentativa verso l’esterno. Dunque, può senz’altro affermarsi che l’unità locale è una qualificazione descrittiva e amministrativa: non sostituisce la disciplina della sede secondaria quando ricorrono stabilità e rappresentanza.

Tentare di mascherare una vera e propria succursale sotto le spoglie di una semplice unità locale espone la società a gravi rischi di riqualificazione, sia da parte degli istituti di credito, sia, come vedremo, da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

  1. Il preposto e il perimetro della rappresentanza stabile

Elemento qualificante della sede secondaria ex artt. 2508 e 2508 bis c.c. è la nomina di un preposto. Sul piano civilistico, tale figura è funzionalmente affine a quella dell’institore (art. 2203 c.c.), ossia colui che è preposto dal titolare all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa. La nomina del preposto non è un mero orpello formale bensì il fulcro della tutela dei terzi. È attraverso la precisa delineazione dei poteri a lui conferiti (stipula di contratti, gestione del personale, rapporti bancari e con la Pubblica Amministrazione, rappresentanza in giudizio) che il mercato italiano può interfacciarsi con l’ente estero in condizioni di sicurezza.

Un conferimento di poteri generico o claudicante svilisce la funzione stessa della pubblicità commerciale e paralizza l’operatività della succursale.

  1. La procedura digitale per le società UE: l’art. 2508-bis c.c.

Per le società di capitali UE, l’iscrizione della sede secondaria segue oggi un procedimento digitale tipizzato (art. 2508-bis c.c.). Il legislatore italiano, recependo la Direttiva (UE) 2019/1151 attraverso il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 183 ha introdotto un binario procedurale ad hoc per le società di capitali soggette alla legge di uno Stato membro dell’Unione Europea, codificato nel nuovo art. 2508-bis del Codice civile.

Tale norma contempera la spinta europea verso la digitalizzazione integrale delle procedure societarie con l’inderogabile necessità di un controllo preventivo di legalità, affidato al ministero notarile. La procedura, dal respiro squisitamente telematico, prevede che gli atti istitutivi della sede secondaria e l’atto di nomina del preposto (con la declaratoria dei relativi poteri) siano depositati presso un Notaio esercente in Italia.

Il Notaio, verificata la regolarità della documentazione – avvalendosi anche del sistema di interconnessione dei registri europei (cd. BRIS, nel quadro della Direttiva UE 2017/1132) per accertare l’esistenza della società madre e i poteri dei suoi organi – redige e sottoscrive elettronicamente l’istanza di registrazione.

Un aspetto di notevole pregio pratico della norma è la previsione secondo cui gli adempimenti pubblicitari successivi alla prima iscrizione possano essere sottoscritti, mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, direttamente dall’amministratore della società o dal preposto.

A garanzia della celerità dei traffici, il legislatore impone all’ufficio del Registro delle Imprese di completare l’iscrizione entro dieci giorni o, in difetto, di comunicare tempestivamente i motivi del ritardo.

  1. I limiti del Diritto Internazionale Privato e la responsabilità anteriore all’iscrizione

Sotto il profilo del Diritto Internazionale Privato, l’istituzione della sede secondaria non determina alcuna novazione soggettiva: l’ente rimane a tutti gli effetti una società straniera.

Ai sensi dell’art. 25 della Legge 218/1995, la natura, l’esistenza e la capacità della società continuano a essere regolate dalla legge dello Stato di costituzione (lex societatis). Tuttavia, l’inserimento nel mercato italiano comporta l’attrazione nell’orbita della lex loci per quanto attiene alla pubblicità degli atti. A tale obbligo si accompagna un profilo sanzionatorio di assoluta importanza: l’art. 2509-bis c.c. sancisce che, fino a quando non siano state adempiute le formalità pubblicitarie relative alla sede secondaria, coloro che agiscono in nome e per conto della società rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni assunte in Italia. È questo un monito severo contro la prassi, talvolta diffusa, di avviare l’operatività commerciale prima che l’iter camerale sia giunto a perfetta conclusione.

  1. L’imprescindibile corollario fiscale: la “Stabile Organizzazione”

L’indagine civilistica risulterebbe monca se non fosse affiancata da una valutazione fiscale. L’istituzione di una sede secondaria con preposto e autonomia organizzativa costituisce, frequentemente, il presupposto fattuale per l’emersione di una “stabile organizzazione” ai fini delle imposte dirette. L’art. 162 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) individua proprio nella “succursale” e nell’ “ufficio” le ipotesi tipiche in cui l’ente estero è attratto a tassazione in Italia per il reddito ivi prodotto. Parimenti, ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto, la struttura dotata di mezzi umani e tecnici idonei a consentirle di ricevere o fornire servizi integra la nozione unionale di fixed establishment (centro di attività stabile) di cui all’art. 11 del Regolamento (UE) n. 282/2011, con profondi riflessi sugli obblighi di fatturazione, liquidazione e versamento del tributo.

  1. Conclusioni

L’istituzione di una sede secondaria in Italia da parte di una società UE è un’operazione di architettura giuridica transnazionale. Il Notaio italiano è chiamato a presidiare questa delicata fase di ingresso nel mercato domestico, assicurando che la qualificazione civilistica (sede secondaria ex art. 2508-bis c.c.) coincida con la realtà operativa, disinnescando i rischi di responsabilità personale per i preposti e garantendo un impianto pubblicitario solido, capace di resistere al vaglio del sistema bancario, dell’Amministrazione Finanziaria e dei terzi contraenti.

Antonio D’Ausilio, Notaio in Bolzano

Cambiare software in uno studio notarile: una scelta strategica da governare – di Dott. Michele D’Agnolo

Negli studi notarili il software per la redazione degli atti e l’effettuazione delle formalità non è un semplice strumento operativo. Rappresenta una vera e propria infrastruttura organizzativa sulla quale si innestano i processi di lavoro, i controlli, la qualità del servizio reso ai clienti e, in ultima analisi, la serenità dello studio. Nonostante questo, il tema del cambio di software continua a essere affrontato con esitazione, se non addirittura evitato, come se fosse un male da rimandare il più a lungo possibile.

In molti casi la decisione di cambiare gestionale nasce da un malcontento diffuso, da confronti informali con altri studi o da difficoltà operative quotidiane che diventano sempre più evidenti. Tuttavia, troppo spesso la scelta non viene fatta sulla base di un’analisi razionale delle caratteristiche del software, della vita utile della piattaforma e dell’evoluzione attesa, della solidità del fornitore e del livello di assistenza e di formazione offerti, ma sull’onda degli umori dello staff o delle preferenze personali di chi lo utilizza di più. È certamente indispensabile ascoltare chi lavora quotidianamente con gli strumenti informatici, ma la decisione finale non può essere emotiva.

In un contesto normativo e organizzativo complesso come quello notarile, il software deve essere scelto dal Notaio come scelta strategica, valutando l’affidabilità del fornitore nel tempo, la capacità del sistema di evolvere, la qualità del supporto e la reale aderenza ai processi dello studio.

Uno degli ostacoli principali al cambiamento, però, non è tanto tecnologico quanto umano. Accade spesso che il cambio di software non si faccia perché lo staff, pur potendo trarre nel tempo numerosi vantaggi da una nuova soluzione informatica, non sia disponibile ad uscire dalla propria zona di comfort. Le abitudini operative costruite negli anni offrono una sensazione di sicurezza: si conoscono scorciatoie, limiti, soluzioni informali che permettono di “far funzionare” anche un sistema ormai superato. Il nuovo, al contrario, anche se migliore, spaventa, espone all’errore, rallenta inizialmente il lavoro e mette in discussione automatismi che sono diventati parte integrante della quotidianità professionale.

Questa resistenza è umana e comprensibile, ma non può diventare il criterio guida delle scelte organizzative dello studio. Compito del Notaio è riconoscere questi meccanismi, distinguere le criticità reali dalle resistenze emotive e guidare lo studio verso scelte che guardano al medio e lungo periodo, anche quando richiedono uno sforzo iniziale.

Proprio per questo il cambio di software non dovrebbe mai essere vissuto come un evento improvvisato, ma piuttosto come un progetto ben preparato e strutturato. Spegnere un sistema e accenderne un altro senza una preparazione adeguata espone lo studio a disservizi, errori e frustrazione diffusa. Governare il cambiamento significa pianificare tempi, fasi e responsabilità, affrontando il passaggio con la stessa attenzione che si riserverebbe a qualsiasi progetto complesso.

Sotto questo profilo, la formazione delle persone è uno degli aspetti più delicati. Non basta una dimostrazione tecnica delle funzionalità del nuovo software: occorre aiutare ciascun addetto a comprendere come le proprie attività quotidiane cambieranno, quali operazioni saranno diverse e quali vantaggi emergeranno solo dopo un periodo di utilizzo. Una formazione efficace riduce l’ansia, aumenta il senso di controllo e rende le persone parte attiva del cambiamento, anziché vittime di una decisione calata dall’alto.

Altro elemento centrale è la migrazione dei dati, spesso sottovalutata perché poco visibile. Anagrafiche, schemi di atto, modelli personalizzati, storico delle pratiche e dati contabili rappresentano la memoria operativa dello studio. Trasferirli da un sistema all’altro richiede attenzione, verifiche e test accurati, perché gli errori in questa fase emergono spesso solo a distanza di tempo, quando correggerli diventa complesso e costoso.

Accanto agli aspetti tecnici, non va trascurata la gestione del cambiamento dal punto di vista psicologico e organizzativo. Nei primi mesi dopo il passaggio al nuovo software è assolutamente fisiologico che le persone lavorino più lentamente, perdano automatismi consolidati e commettano errori che prima non facevano. Questo non è un segnale di fallimento del progetto, ma una fase naturale di adattamento. Preparare ex ante lo staff a gestire queste dinamiche, rassicurandolo, evitare giudizi affrettati sulle performance e prevedere un periodo di accompagnamento è fondamentale per evitare tensioni e resistenze latenti.

Infine, il cambio di software rappresenta spesso un’occasione preziosa per rimettere in discussione i processi di lavoro dello studio. Molte inefficienze non dipendono dal programma utilizzato, ma da prassi stratificate nel tempo, controlli ridondanti o procedure mai formalizzate. Affrontare il passaggio con uno sguardo organizzativo rivolto all’efficacia, all’efficienza e al controllo dei rischi consente non solo di adottare un nuovo strumento, ma di migliorare il modo in cui lo studio lavora nel suo complesso.

In un contesto in continua evoluzione, il notaio che sceglie il software con criteri razionali, pianifica il cambiamento e accompagna le persone lungo il percorso non sta semplicemente cambiando un programma, ma sta investendo nella solidità e nella qualità futura del proprio studio. Il cambiamento, se governato, non è una minaccia: è una leva di crescita.

Michele D’Agnolo, Executive Consultant – Intuitus Networ

Società tra avvocati. Limite del rapporto del capitale e amministrazione: vicende successorie – di Notaio Beatrice Costantini

La società tra Avvocati sta diventando uno strumento sempre più diffuso per lo svolgimento della attività legale, consentendo l’utilizzo della struttura imprenditoriale per la prestazione dell’attività professionale.

Da un lato, infatti, vi è il vantaggio di poter limitare la responsabilità al capitale sociale (ferma comunque la responsabilità professionale del professionista, come prevista dall’art. 4bis comma 4 della L. 31 dicembre 2012 n. 247, secondo cui “La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione”) con ciò differenziandosi dall’associazione professionale dove per i debiti contratti dall’associazione si risponde solidalmente ed illimitatamente.   

Dall’altro, invece, consente la partecipazione di soci “di capitale”, che non necessariamente siano avvocati o professionisti iscritti in altri albi, ma meri soci “sovventori” (riprendendo un termine tipico delle società cooperative), che, grazie al loro apporto finanziario, consentono alla società il raggiungimento di obiettivi che, da solo, l’avvocato non avrebbe potuto raggiungere.

La disciplina, nella sua attuale forma, è stata introdotta dall’art. 4 bis della L. 31 dicembre 2012 n. 247, così come modificato dalla L. 4 agosto 2017 n. 124. Prima dell’introduzione di tale norma, l’utilizzo per l’esercizio della professione forense in forma societaria era svolto attraverso le Società tra professionisti (D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96 e successivamente dalla L. 12 novembre 2011 n. 183), anche se prima della riforma del 2012 ciò che era discusso era l’utilizzabilità della struttura societaria. Tale struttura (quella delle società tra professionisti) si è poi consolidata dal 2012 e fino alla modifica del 2017, in quanto, inizialmente l’art. 5 della Legge Forense n. 247/2012 operava un mero rinvio al governo della disciplina delle società tra avvocati, così legittimando definitivamente lo svolgimento della professione in forma societaria, il tutto fino alla sua abrogazione ed introduzione dell’art. 4bis ad opera della l. 124/2017.

Le caratteristiche e la struttura delle Società tra Avvocati

La norma fondamentale che disciplina e consente espressamente le Società tra Avvocati è il citato art. 4 bis della L. 31 dicembre 2012 n. 247. L’esercizio in forma societaria potrà avvenire sotto qualsiasi forma, sia società di persone, sia società di capitali, ma anche in forma di società cooperativa.

Non si tratta, dunque, di un nuovo “tipo” societario, ma solamente di una disciplina speciale vista la funzione e l’attività – di “amministrazione della giustizia” (così la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 dicembre 2024 Halmer/Rechtsanwaltskammer München, punto 66) – che l’avvocato è chiamato a svolgere.

Pertanto, una volta scelto il tipo societario da adottare, saranno applicabili tutte le norme del codice civile che disciplinano lo stesso. Tuttavia, la legge prevede due limiti fondamentali.

Il primo consiste nell’obbligo che almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto dovranno essere rappresentati da avvocati iscritti all’albo, ovvero da avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni. Il limite, pertanto, va letto al contrario: è consentita la partecipazione di soci di capitale fino al limite di un terzo del capitale sociale e che gli stessi non abbiano più di un terzo dei diritti di voto (per il caso di azioni a voto plurimo o quote di categorie speciali o diritti particolari) .

Il secondo incide sulla gestione: la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati, ed in ogni caso, i componenti dello stesso non possono essere estranei alla compagine sociale. Possono rivestire la qualifica di amministratori anche i soci professionisti, non avvocati.

Questi limiti incidono anche sulle conseguenze del mantenimento della qualifica di “avvocato” e/o professionista. Infatti, da un lato, il comma 1 del citato articolo 4bis vieta la partecipazione tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona, punendo la violazione di tale divieto con l’esclusione del socio; dall’altro, il comma 5 dispone che “la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società (…)”.

Dunque, mentre da una parte, vi è un’apertura all’inserimento nella società tra avvocati di soci di capitali, il legislatore mira a non snaturare la natura dell’attività professionale ed a conservare il potere decisionale (sia assembleare sia dell’organo gestorio) e direttivo in mano al professionista, ponendo i limiti di cui sopra.

La morte del socio Avvocato

Il secondo comma del medesimo articolo 4 bis della L. 31 dicembre 2012 n. 247 prevede che il mantenimento del rapporto tra soci Avvocati/professionisti e soci di capitali debba rimanere tale per tutta la durata del rapporto sociale. Il venir meno di tale condizione è causa di scioglimento della società, con obbligo per il Consiglio dell’Ordine di cancellazione della società dalla sezione speciale dell’albo, salvo che nel termine di sei mesi la società non abbia provveduto a ricostituire il rapporto tra soci Avvocati e soci di capitale.

Si fa presente che detto termine è, per espressa previsione legislativa, un termine perentorio.

Il venir meno di detto rapporto può essere determinato:

– dalla fuoriuscita volontaria dalla compagine sociale di un socio Avvocato (recesso, ove ammesso, o cessione della propria quota);

– dall’esclusione di un Socio Avvocato dalla società (che si determina in caso di radiazione dall’albo o dell’intestazione della partecipazione a società fiduciari, trust o per interposta persona);

– dalla morte di un socio Avvocato.

In particolare, il comma 5 dell’art. 4 bis della L. 247/2012 prevede inoltre che “la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1”.

In tutti questi casi, qualora a causa dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente al singolo socio non venga mantenuto il rapporto tra avvocati/professionisti e finanziatori si dovrà provvedere ad assumere “opportuni provvedimenti” nel più breve termine possibile, pena lo scioglimento dell’intera società e la cancellazione della stessa dall’Ordine.

Ciò che qui interessa sono le conseguenze della morte del socio Avvocato, e, come vedremo più avanti, del socio Avvocato che sia anche Amministratore.

Poiché la morte comporta automatica cancellazione dall’albo, il primo effetto, dunque, è lo scioglimento del rapporto sociale, non potendosi la quota trasferirsi automaticamente agli eredi, in quanto gli stessi potrebbero non avere i requisiti per essere soci o, il loro ingresso quali soci di capitali, potrebbe alterare la proporzione tra soci Avvocati e/o professionisti e soci di mero capitale.

Il rapporto, dunque, si scioglie con acquisto da parte degli eredi del diritto alla liquidazione della quota, salvo che gli altri soci non decidano di continuare la società con gli eredi stessi. Si verifica pertanto una situazione analoga a ciò che accade nelle società di persone, ma non a causa dell’elemento fondamentale dell’intuitus personae che le caratterizza, ma per il venir meno della qualifica di avvocato/professionista. Si deve considerare, inoltre, che l’effetto dello scioglimento del rapporto sociale si verificherebbe anche qualora l’erede o tutti gli eredi dell’avvocato defunto fossero essi stessi avvocati: è la conseguenza diretta della cancellazione dall’albo, una surrogazione reale tra la quota sociale ed il diritto alla liquidazione; spetterà poi ai soci ed agli eredi scegliere se proseguire, con un negozio di continuazione ovvero liquidare la quota del socio defunto agli eredi.

Tale scelta, inoltre, non è necessariamente legata al rispetto delle proporzioni tra soci avvocati o avvocati e professionisti e soci di capitali: potrebbe infatti crearsi la situazione per cui si scelga di continuare la società con gli eredi rimanendo fermo il termine di sei mesi, che decorrerà dalla data del decesso, per ristabilire il rapporto vincolante previsto dalla norma. In tale ipotesi, si potrà evitare di intaccare il patrimonio sociale, evitando la liquidazione della quota, e cercare un nuovo avvocato e/o professionista disposto ad entrare nella compagine societaria nei termini perentori previsti, dando così nuove opportunità di sviluppo alla società. Il tutto, tenendo sempre in considerazione che il mancato rispetto dei termini stessi determina lo scioglimento della società e la cancellazione dall’ordine.

Ulteriore aspetto da valutare è la modalità di ingresso del nuovo socio e/o avvocato: nella situazione fisiologica egli potrà entrare nella compagine sociale sia mediante una cessione di quote sia per mezzo di un aumento di capitale offerto direttamente a terzi. Nella situazione patologica dell’evento morte che determini il mancato rispetto delle proporzioni tra categorie di soci, strumento sicuramente ammissibile sarà la cessione delle quote, mentre l’ammissione di un nuovo socio mediante aumento di capitali sarà percorribile solo qualora il rapporto dei diritti di voto tra le due categorie di soci (primo limite imposto dal legislatore insieme al limite del rapporto sul capitale) sia mantenuto nonostante il venir meno dei voti rappresentati dal socio defunto.

Diverse, invece, sono le conseguenze della morte del socio investitore: per detta quota vi è la libera trasmissibilità mortis causa, perché la successione in tale quota non può in alcun modo alterare le proporzioni richieste dalla legge (o al massimo le può alterare a vantaggio dei soci avvocati e/o professionisti).

La morte del socio avvocato, dunque, sarà l’inizio di un nuovo assetto societario per la società, che dovrà definirsi quanto prima, al fine di evitare conseguenze tali per cui la morte dell’avvocato comporta anche la “morte” giuridica della società.

La morte dell’Amministratore Avvocato

Nelle società per azioni la cessazione degli amministratori è disciplinata dall’articolo 2385 del codice civile: tale norma non prende in particolare riferimento l’ipotesi della morte dell’amministratore o di un componente del consiglio, ma dall’interpretazione della stessa si può ricavare che in caso di morte, ferma l’efficacia immediata della cessazione dell’incarico, qualora si tratti di organo collegiale, lo stesso dovrà cooptare un nuovo amministratore, mentre spetterà al collegio sindacale la pubblicità dell’avvenuta cessazione dell’ufficio. L’articolo 2386 disciplina la cooptazione come strumento per mantenere valida la composizione dell’organo collegiale al fine di garantirne il corretto funzionamento: gli amministratori nominano l’amministratore mancante e detta nomina viene approvata dal collegio sindacale. L’amministratore così nominato è funzionale per il corretto funzionamento dell’organo amministrativo, ma la sua nomina dovrà essere confermata ovvero bisognerà provvedere alla sua sostituzione nell’assemblea successiva.

Il secondo comma dell’articolo 2386 prevede che qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Da tale norma si evince la fondamentale importanza della nomina da parte dell’assemblea, in quanto costituisce l’elemento attraverso cui i soci esercitano i loro poteri sulla gestione della società. I soci, infatti, non hanno il potere diretto di influire sulle scelte della società, ma possono influire sulla stessa mediante la nomina dei soggetti che la gestiscono.

Bisogna poi affrontare il tema della morte dell’amministratore  quando si tratta di amministratore unico, sistema di amministrazione tipico e prediletto nella struttura delle società responsabilità limitata. Nel titolo dedicato alle società a responsabilità limitata non è prevista alcuna norma in merito alla cessazione dell’amministratore unico o di un componente dell’organo amministrativo. Pertanto, per capire la disciplina bisogna far riferimento alle norme in tema di società per azioni, sopra richiamate. È chiaro dunque che, qualora venga a mancare l’amministratore unico per morte, bisogna anzitutto provvedere alla sua sostituzione, stante l’efficacia immediata della causa di cessazione e la necessità per la società di continuare ad operare, nonché dare la pubblicità di detto fatto.

Poiché nelle società a responsabilità limitata non è frequente la nomina dell’organo di controllo, stante la realtà medio piccola della maggior parte delle società italiane, l’onere di dare pubblicità dell’accaduto e nominare un nuovo amministratore spetta dunque all’assemblea dei soci. L’assemblea dovrà dunque riunirsi nel più breve termine possibile e provvedere alla nomina del nuovo amministratore al fine di consentire alla società di poter continuare ad operare. Il verbale di nomina (con contestuale presa d’atto della cessazione dell’amministratore defunto) dovrà essere trasmesso per l’iscrizione al Registro delle Imprese.

Le questioni sopra affrontate possono porsi in termini diversi all’interno delle società tra avvocati, in quanto in tali tipi di società, da un lato, bisogna mantenere la proporzione tra i componenti del consiglio avvocati e tra i professionisti e dall’altro non si può nominare amministratore un soggetto estraneo alla compagine sociale. L’amministratore, dunque, sarà necessariamente uno dei soci. Quindi il problema si connette anche alle sorti della quota sociale ed al mantenimento del rapporto tra avvocati e professionisti e soci di capitale, come sopra già analizzato.

Il problema non si pone qualora l’organo amministrativo sia un organo collegiale in cui, nonostante la morte venga mantenuta la proporzione tra le categorie di soci, ovvero qualora vi sia all’interno della compagine sociale un avvocato non amministratore. L’organo amministrativo provvederà alla sua cooptazione e l’assemblea successiva ne confermerà la nomina, il tutto come previsto per legge.

Il problema, invece, diventa reale e concreto nel momento in cui l’avvocato sia amministratore unico e, quale socio, la sua partecipazione determini il mantenimento di quella proporzione di capitale tra soci avvocati/professionisti i soci di mero capitale. Può l’assemblea validamente esprimersi, qualora la morte del socio abbia determinato che la proporzione del capitale detenuto da soci “finanziatori”, dedotta la quota del socio defunto, ecceda un terzo?

La morte, come abbiamo visto nel paragrafo che precede, costituisce causa di cancellazione dall’albo, di scioglimento del rapporto sociale con diritto degli eredi alla liquidazione, salvo che con il consenso degli eredi e degli altri soci questi non vogliono continuare la società, pur sempre mantenendo il rapporto dei due terzi del capitale e di voto in favore di soggetti avvocati e professionisti iscritti in albi. Pertanto, nel momento in cui deve essere adottata la decisione di sostituzione dell’amministratore (decisione che va presa nell’immediato al fine di poter continuare a far operare la società), quel rapporto può essere venuto meno. Non si può ipotizzare che al fine di assumere tale decisione si debba necessariamente attendere, da un lato, la liquidazione degli eredi o la scelta se continuare con gli stessi (in quanto tali operazioni sono inoltre legate dall’obbligo di presentazione della dichiarazione successione, adempimento che spesso può richiedere mesi, con conseguente blocco dell’operatività della società) e, dall’altro, l’ingresso nella compagine sociale di un nuovo avvocato o professionista.

La soluzione nell’immediato, pertanto, è quella di nominare un amministratore provvisorio ove ve ne siano i presupposti (altro professionista e/o Avvocato all’interno della compagine societaria); nomina che sarà poi ratificata dalla nuova assemblea creatasi per effetto della ricostituzione del rapporto di proporzionalità tra soci avvocati e professionisti e non. In tal modo la società può continuare ad operare e la scelta in relazione alle sorti della quota del socio defunto possono essere rimandate ad un secondo momento.

Appare invece chiaro che, ove non vi siano i presupposti per la nomina di un amministratore provvisorio, la priorità fondamentale è quella di ricostituire il rapporto di proporzionalità, in relazione al quale si ricorda che il legislatore ha concesso un termine perentorio di sei mesi. In tale ipotesi l’unica soluzione percorribile è quella di effettuare, nel più breve termine possibile, una cessione di quota che riporti in equilibrio le proporzioni tra le “categorie” di soci, secondo quel rapporto inderogabile voluto dalla legge. In questo modo, subentrato il nuovo socio avvocato, l’assemblea potrà validamente deliberare la sua nomina quale amministratore e la società potrà riprendere la sua operatività nei confronti dei terzi.

Prospettive

Il legislatore, dunque, alla luce delle suesposte considerazioni, ha preferito mantenere forte e prevalente l’aspetto professionale della nuova società, a discapito di una struttura meramente capitalistica. E questo profilo di attenzione al ruolo professionale/istituzionale si evince anche dal comma 6 del più volte citato articolo 4bis della Legge Forense, il quale prevede che le società tra avvocati sono anch’esse tenute a rispettare “il codice deontologioco e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza”.

La società tra avvocati deve anch’essa comportarsi come un avvocato. E come può farlo quando ci sono dietro anche interessi capitalistici, di mero aspetto economico che possono far perdere di mira la ricerca della giustizia – perseguita dall’avvocato – in favore della ricerca del guadagno?

E’ questa la domanda che si è posta il Consiglio nazionale forense nell’ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale, avendo rilevato dubbi di legittimità costituzionale del terzo comma del citato art. 4 bis della Legge 247/2012; il dubbio circa la possibilità di mantenere la prevalenza dell’aspetto professionale e la tutela dell’indipendenza e dell’autonomia dell’Avvocato, nonostante la presenza di soci di capitale nelle società tra avvocati, ha richiesto la verifica di legittimità per valutarne la compatibilità alla luce degli articoli 3, 24, 41 e 111 della Costituzione (ordinanza n. 87/2025 del 24 ottobre 2025).

Quello della società tra Avvocati, con soci di capitali, è un capitolo tutto ancora da scrivere, oggi a cura della Corte Costituzionale la quale non potrà non tenere conto della sopra citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (richiamata dall’ordinanza di remissione) del 19 dicembre 2024 Halmer/Rechtsanwaltskammer München la quale ha statuito “che uno Stato membro può vietare la partecipazione di investitori puramene finanziari al capitale di una società di avvocati e che una siffatta restrizione della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali è giustificata dall’obiettivo di garantire che gli avvocati possano esercitare la loro professione in modo indipendente e nel rispetto dei Ioro obblighi professionali e deontologici.

Tale decisione valorizza l’importanza determinante del rispetto del principio di trasparenza e dell’obbligo del segreto per assicurare una sana amministrazione della giustizia.”

E gli aspetti sopra affrontati dipendono tutti dalla partecipazione al capitale di soci di mero capitale, oggi in forte discussione.

Beatrice Costantini, Notaio in Roma

La signora Maria, il notaio e la superintelligenza artificiale – di Notaio Ugo Bechini

L’Intelligenza Artificiale (AI) è il tema del giorno, ovviamente anche nel notariato. Mi sembrano fortunatamente in minoranza quanti pensano di poter stabilire se e quando tale tecnologia sarà applicata alla nostra professione. L’AI andrà avanti con o senza di noi: il massimo che possiamo puntare a fare è impedire che sia impiegata contro di noi, ove per “noi” non si intendono le persone che operano nella categoria, ma quel sistema che ha sinora assicurato al cittadino una sicurezza giuridica senza eguali. Cavalcare la tigre è una strategia che ha funzionato in passato, ad esempio con la firma digitale, che la communis opinio di venti anni fa indicava come la morte del notariato; credo possa funzionare di nuovo. Attenzione però: questa tigre, se non irreggimentata, è molto più feroce di quelle che abbiamo finora conosciuto. Consentitemi all’uopo una digressione.

Il 23 maggio 2025 la BBC ha riferito che un sistema AI, intercettate alcune email ove i tecnici discutevano di una possibile disattivazione del sistema stesso, aveva minacciato di rivelare la relazione extraconiugale di uno tra loro. È accaduto in Anthropic, azienda non quotata in Borsa che mi è simpatica non solo in quanto appartiene a due italoamericani (i fratelli Dario e Daniela Amodei, figli di un artigiano toscano del pellame emigrato negli USA) ma anche per una più spiccata sensibilità ai profili umani e culturali del tema. Nei limiti, ovviamente, di quanto può accadere in un gigante valutato oltre 180 miliardi di dollari, che difficilmente può essere il Club dei cuori teneri.

Non possiamo insomma dare per scontato che l’intelligenza artificiale sarà sempre benevola nei nostri confronti. So bene che questo sembrerà solo un rozzo remake di 2001 Odissea nello Spazio, ma proprio così stanno le cose, a quanto pare. Essendo io lo spirito meno complottista che si possa immaginare, non ho mai dato peso ad un monito che circola da tempo: un’AI particolarmente potente, una superintelligenza artificiale, potrebbe prendere il sopravvento sull’umanità sino ad annientarla, se malevola. Recentemente mi sono in parte ricreduto; non che lo consideri un rischio immediato, ma penso che la questione vada tenuta in agenda. Me ne hanno convinto sia l’autorevolezza degli esperti che fanno propria tale esiziale preoccupazione sia, soprattutto, la desolante povertà dei controargomenti. Personaggi pur autorevolissimi, da Barack Obama a Roberto Cingolani, dicono che sarà sufficiente tagliare la corrente quando qualcosa va storto. Questo significa prendere sottogamba la faccenda. Elegante l’obiezione di Nello Cristianini, friulano professore di AI nella prestigiosa università inglese di Bath: e se l’AI malevola avesse preso il controllo proprio della rete elettrica? Staccherebbe la corrente al controllante prima di essere staccata lei. Eliezer Yudkowsky e Nate Soares nel loro recentissimo (ottobre 2025) volume If Anyone Builds It, Everyone Dies (lo consiglio vivamente; non me ne risulta però sinora una traduzione in italiano) osservano che per una super AI sarebbe facile violare sistemi informatici, ovunque nel globo, e lì nascondersi, anche dividendosi in spezzoni in collegamento tra loro attraverso la Rete. Non si saprebbe più quale spina staccare.

Almeno a parole, l’industria mainstream fa propria la preoccupazione. Mustafa Suleyman, CEO di Microsoft AI, è promotore di una Humanist Superintelligence (HSI), “inequivocabilmente sottomessa per sempre all’umanità” (Toward Humanist Superintelligence, in Project Syndicate, 7 novembre 2025). Sono problematiche che in teoria non ci interesserebbero in quanto notai, se non fosse che è importante avere idea delle dimensioni epocali del fenomeno con cui abbiamo a che fare.

Per il notaio, gli usi dell’AI possono essere variegatissimi. Molti non sono specifici della professione, dalla ricerca giuridica al trattamento delle mail; tutti presentano ovviamente i loro problemi ma non è possibile accennarne qui. Mi soffermerei solo sul Santo Graal dell’AI notarile: l’applicazione capace di produrre l’atto.

Proporrei uno slogan: il Panino della signora Maria. Nel senso che se da un lato l’indagine della volontà delle parti è riservata al notaio, e sul lato opposto è il notaio a rivedere e leggere l’atto alle parti, rispondendo in prima persona ai loro dubbi, cosa stia in mezzo al panino non è poi strategico. Se la bozza dell’atto su cui lavorerà il notaio l’ha preparata la signora Maria sotto la direzione del notaio stesso, con o senza AI, od anche la sola AI, non è che cambi poi molto. Credo che a questo stadio dell’evoluzione della materia questo sia l’approccio più prudente, escludendo in radice ogni contatto diretto tra l’AI ed il Cliente. L’articolo 13 comma 1 della legge 132 del 2025 ha reso principio giuridico, mi pare, il medesimo concetto.

Possiamo immaginare persino che il notaio impartisca vocalmente le sue istruzioni al sistema, senza la mediazione di alcun dipendente, ma questo non è importante. I punti strategici qui sono a mio avviso tre.

Il primo. Per usare l’AI, bisogna conoscerla almeno un po’. Non è scontato. Ho già raccontato su Notariando la disavventura dell’avvocato Schwartz di New York (https://wintechsrl.it/notariando-intelligenza-artificiale-notarile-e-la-sfortuna-di-schwartz/), finito nel 2023 alla gogna planetaria: un sistema di AI l’aveva ingannato confezionando per lui una serie di precedenti giudiziari; favorevoli, sì, ma tutti completamente falsi. A ripensarci, l’avvocato meritava più attenuanti. Innanzitutto non v’erano precedenti; il sistema aveva poi dato prova di abilità diabolica, al punto da produrre le false sentenze d’epoca più remota in un carattere non troppo nitido ed un’impaginazione lievemente disallineata, come se fossero state scansionate. Benché il caso avesse fatto il giro del mondo, avvocati anche nostrani hanno ripetuto il grossolano errore di non controllare il prodotto dell’AI; quel che è peggio, è purtroppo incappata nel medesimo svarione nientedimeno che la Corte d’Appello di Torino, come ha riferito il 26 ottobre 2025 Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito nel suo blog per il Sole 24 Ore. Anche giudici americani sono caduti allo stesso modo. I sistemi di AI soffrono di hallucinations, e cioè producono stupidaggini: a noi controllarli. Mustafa Suleyman progetta sistemi umanistici, siamo con lui, ma è importante che anche gli umani in carne ed ossa facciano sempre la loro parte. E le allucinazioni non sono l’unico problema: ne riparleremo in altra occasione.

Il secondo. Dobbiamo evitare che l’AI sia causa di una marginalizzazione degli studi insediati nelle località minori e delle aree meno ricche del Paese. Siamo giuristi di prossimità e dobbiamo restarlo: è uno dei nostri principali punti di forza. Portiamo qualità giuridica in ogni angolo d’Italia; dobbiamo portare anche la qualità tecnologica.

Il terzo. Per fare AI occorrono dati da dare in pasto al sistema. Hardware e software si possono prendere a nolo dai grandi operatori internazionali, sia pure con micidiali problemi di privacy e non trascurabili costi; i dati, invece, dobbiamo fornirli noi. Senza dati, niente AI; è anche per questo che una formula ormai quasi logora definisce i dati come il nuovo petrolio. I grandi sistemi come Mistral, Claude o ChatGPT (detti LLM, Large Language Models) usano come base dati la Rete intera. Col dilagare dei dati farlocchi dei social e di quelli, per lo più pessimi, creati dalla stessa AI, la qualità dei dati in Rete è in calo; molti produttori di dati di qualità (pioniere è stato il New York Times) vietano inoltre l’utilizzo delle loro risorse per addestrare l’AI. Secondo molti è inevitabile che le prestazioni dei LLM degradino vistosamente nel tempo.

Per fare AI a livello professionale occorrono invece sempre dati di grande qualità, ed in quantità proporzionata alla vastità del compito. Quali dati usare e come? Come affrontare il problema della privacy? Altri temi per un prossimo articolo! Per concludere qui, un’idea ed una preghiera.

L’idea in verità non è mia ma di Adrian Axel, notaio a Norimberga e professore onorario di diritto dell’Information Technology all’Università Friedrich-Alexander di Erlangen, il giardino di casa di Siemens: l’AI, da sola, talvolta non basta. Uno dei mantra dell’AI è che neppure i progettisti hanno idea di come il sistema risponderà alle richieste che gli saranno fatte. Tutto dipende dai dati con cui la bestia è nutrita; sono loro a condurre la danza. Un esempio nostrano. Quando è cessata l’agevolazione Under 36 un sistema di AI destinato alla redazione di atti notarili, vedendo atti già stipulati con quell’agevolazione, avrebbe verosimilmente continuato a riproporla. Per impedirlo sarebbe stato necessario introdurre una sorta di ghigliottina; un intervento fortemente deterministico all’interno di un mondo, quello dell’AI, strutturato sulla filosofia opposta. Il futuro, in ambito professionale, potrebbe insomma appartenere a sistemi ibridi, di cui l’AI sia solo una componente.

La preghiera. Evitiamo accuratamente, per favore, di dire questo l’AI non lo potrà mai fare. Chi ci ha provato è sempre stato sistematicamente smentito. Spesso non è altro che disinformazione: capita persino di sentir dire l’AI non potrà mai riconoscere le emozioni umane. Possibilità invece così poco fantascientifica che la legislazione europea in materia, lo AI Act, ha regolamentato pesantemente i sistemi di AI capaci di inferire le emozioni di una persona, vietandoli di regola nei luoghi di cura ed istruzione.

Ugo Bechini, Notaio in Genova

Azione revocatoria di Trust estero – di Notaio Roberto Santarpia

Commento alla Cassazione, ordinanza interlocutoria, 1 ottobre 2025, n. 26471,

Sezioni Unite Civili

Principio di diritto espresso dalla sentenza:

L’opponibilità nei confronti di terzi creditori di un trust previsto dall’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 (resa esecutiva in Italia con legge n. 364/1989) non è regolata dalla legge scelta dal disponente, ma dalla legge nazionale; per quanto vi sia una manifestazione di volontà inerente alla scelta del Foro, questa non è di per sé idonea per derogare alle norme (inderogabili) a tutela dei creditori, fra le quali rientra l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. , secondo anche quanto previsto dall’art. 15, lett. e), della medesima Convenzione.

La decisione assume particolare rilievo in quanto chiarisce:

  1. il rapporto tra lex voluntatis e lex fori;
  2. la portata delle norme di ordine pubblico a tutela dei creditori;
  3. la possibilità per i terzi non parti dell’atto di sottrarsi alla clausola di proroga della giurisdizione e alla legge straniera scelta dal disponente.

Il fatto:

La causa nasce dall’azione promossa da un creditore nei confronti di un debitore dopo che questi aveva trasferito beni di valore in due trust regolati dalla legge dell’isola di Jersey.

Gli atti costitutivi dei trust contenevano una clausola per la proroga e scelta del foro attributiva di competenza esclusiva ad un giudice straniero (la “Royal Court” di Jersey).

I debitori (costituenti i Trust) sostenevano che, a causa di tale clausola e della legge straniera scelta per il trust, solo la Corte di Jersey fosse competente a pronunciarsi anche per controversie relative all’inefficacia o alla nullità del trust.

La questione era dunque: può un creditore terzo — che non è parte del trust — essere vincolato da una clausola (di proroga) di scelta della giurisdizione che la indica in quella di uno stato straniero contenuta nell’atto istitutivo del trust?

La decisione delle Sezioni Unite, condivisibilmente, ha deciso che prevale la giurisdizione italiana per i terzi-creditori e non già quella straniera indicata nei Trust, in quanto la clausola (di proroga) della giurisdizione a favore di un foro estero può vincolare solo le parti del trust (disponente, trustee, beneficiari), cioè coloro che partecipano all’atto fiduciario in quanto I terzi estranei al trust — in particolare i creditori del disponente — non sono vincolati da tale clausola, perché non hanno aderito al vincolo negoziale  secondo il noto brocardo “res inter alios acta, tertio neque nocet neque prodest”.

Di conseguenza, un creditore può promuovere in Italia l’azione revocatoria (ex art. 2901 c.c.) o chiedere l’accertamento di nullità/inefficacia del trust, anche se costituito all’estero e regolato da legge straniera, e quindi l’opponibilità del trust verso terzi (creditori) non è regolata dalla legge scelta dal disponente, ma dalla legge nazionale (lex fori), in quanto le norme di tutela dei creditori sono inderogabili.

In sostanza: la Corte riafferma i limiti dell’autonomia negoziale del trust internazionale quando l’atto è utilizzato per eludere creditori. la funzione del trust non può essere depotenziare la garanzia patrimoniale generica.

Quindi un trust istituito all’estero, anche se disciplinato da legge straniera e dotato di clausola di foro esclusivo, non garantisce automaticamente protezione contro i creditori che intendano agire in Italia nel caso in cui questi ritengano che il trust sia stato costituito in frode ai creditori con finalità elusive.

Il trust deve quindi, per resistere, essere giustificato da una causa meritevole di tutela effettiva (pianificazione successoria, tutela di soggetti vulnerabili) non essere costituito al solo fine di porre in essere uno strumento posticcio di difesa patrimoniale.

Il fondamento è che le norme a tutela dei creditori quali l’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c., sono di ordine pubblico: la Convenzione dell’Aja, all’art. 15, lett. E), salva l’applicabilità delle norme imperative nazionali anche se l’atto è regolato da un diritto straniero: di conseguenza, la legge del foro adito in Italia prevale rispetto alla legge scelta dal disponente.

Nello specifico Il fatto che il trust fosse formalmente conforme alla legge estera del Jersey, non ha escluso la possibilità del sindacato del giudice italiano sull’effettiva causa per verificare se sussistesse o meno un interesse meritevole di tutela.

Quanto delineato dalla Corte quindi non esclude la validità dei Trust esteri (stilati in modo conforme alle regole della legge straniera) ma richiama l’attenzione sul fatto che devono essere stilati con correttezza e perseguire una causa meritevole senza configurare un mero tentativo di elusione patrimoniale.

Concludendo la decisione dell’ordinanza n. 26471/2025 rappresenta una pietra miliare nell’inquadrare il rapporto tra trust estero e ordinamento italiano: si afferma con chiarezza che l’utilizzo di trust regolati da legge straniera non vale come “scudo automatico” contro i creditori chiarendo però che ciò non implica che ogni trust estero sia a rischio e quindi, se si è in presenza di una causa reale e meritevole, la  pianificazione patrimoniale in esso contenuto può restare valida e opponibile.

In altri termini serve un trust “funzionale”, non “funzionalizzato a proteggere il debitore” e quindi anche un trust formalmente perfetto può essere inefficace verso i creditori.

Credo che con questa Massima di Cassazione si rafforzino i seguenti principi:

  1. centralità della causa in concreto;
  2. sia in linea con quanto previsto in relazione all’abuso del diritto;
  3. imponga un rigoroso scrutinio di meritevolezza per i trust destinati a finalità protettive.

Roberto Santarpia,  Notaio in Orzinuovi.

Come gestire la scissione di uno studio notarile: aspetti pratici e criticità operative – di Dott. Michele D’Agnolo

La vita delle associazioni notarili, come quella di molte aggregazioni professionali, può attraversare fasi di profonda crisi. Anche se a rigore non si può parlare di scissione in senso tecnico, divergenze organizzative, squilibri economici, differenze di visione o incompatibilità personali possono rendere necessario un percorso di separazione: la divisione ordinata dello studio in due o più realtà autonome.

A differenza delle società commerciali, tuttavia, gli studi notarili associati non dispongono sempre di clausole statutarie chiare per regolare la fase di liquidazione o di separazione. Data la indubbia competenza tecnica dei contraenti si deve supporre che le clausole vengano omesse a scopo scaramantico. Non di rado lo statuto si limita a richiamare la disciplina del codice civile in materia di società semplici, che, pur offrendo un riferimento minimo, non è pensata in ottica di continuità e inoltre fa riferimento ad attività economiche ordinarie e non coglie la complessità organizzativa, relazionale e immateriale di uno studio notarile.

Gli “elementi immateriali” — clientela, relazioni con segnalatori, reputazione e know-how organizzativo — sono infatti i beni più preziosi dello studio. Trattarli come meri valori da liquidare è un errore concettuale e operativo perché questo porterebbe quasi certamente alla loro totale dispersione. Per questo, nella prassi, la via più efficace resta sempre quella dell’accordo tra le parti, guidato da un metodo e da una visione comune di continuità.

Una buona scissione nasce da una trattativa strutturata, che deve essere condotta con spirito costruttivo e preferibilmente mediata da un consulente neutrale. L’obiettivo non è “fare i conti”, ma preservare valore complessivo, evitando dispersioni di clientela, conflitti interni e incertezza per i collaboratori.

Le fasi principali della trattativa includono:

  • mappatura dei beni materiali e immateriali: archivi, database clienti, relazioni con segnalatori, personale, strumenti informatici, contratti di locazione e servizi condivisi;
  • attribuzione di priorità: stabilire quali elementi hanno valore strategico per ciascun notaio o gruppo di notai e quali possono essere condivisi o ceduti;
  • definizione di un calendario operativo: per evitare sovrapposizioni e garantire la continuità del servizio ai clienti.

La clientela di uno studio notarile è raramente “proprietà” di un singolo notaio, poiché nasce spesso da relazioni condivise. Tuttavia, nella prassi si tende a attribuire i clienti abituali (costruttori, imprese, famiglie, professionisti) al notaio che li segue da più tempo o che detiene la relazione diretta.

Per i clienti occasionali, invece, può convenire mantenere per un periodo un sistema di gestione centralizzato, con accordi di compensazione tra i notai sulle competenze maturate in fase di chiusura o per pratiche pendenti.

La gestione dei segnalatori — banche, agenzie immobiliari, imprese di costruzione, studi legali — è ancora più delicata. Queste relazioni si fondano su fiducia, reputazione e stabilità organizzativa.

In molti casi, le parti concordano una divisione per area o per canale: ad esempio, un notaio mantiene i rapporti con le banche del territorio, un altro con le agenzie immobiliari o con i costruttori. È importante comunicare con trasparenza la nuova organizzazione, evitando di mettere i segnalatori in posizione di incertezza o di farli sentire “contesi”.

Gli assistenti e collaboratori rappresentano il vero capitale umano dello studio. Conoscono procedure, clienti, modalità di lavoro dei notai e garantiscono continuità operativa.

Nella scissione, si tende a ripartirli secondo due logiche:

  • continuità delle relazioni: ogni collaboratore resta con il notaio con cui lavora più stabilmente;
  • equilibrio delle competenze: se un’area dello studio (ad esempio mutui o successioni) passa interamente a un gruppo di notai, è coerente che anche il personale specializzato in quell’ambito lo segua.

Un accordo scritto tra le parti può regolare la data di cessazione dei contratti, il trasferimento dei rapporti di lavoro, l’uso temporaneo condiviso di alcune figure amministrative e la gestione di eventuali incentivi o indennità.

La separazione degli archivi è una delle fasi più delicate. Gli atti notarili, i fascicoli, la corrispondenza e i database dei clienti devono essere divisi con rigore, nel rispetto delle norme sulla riservatezza e sulla conservazione dei documenti.

La prassi migliore prevede:

  • una ricognizione preliminare degli archivi fisici e digitali,
  • la duplicazione controllata dei dati comuni, in modo che ciascun studio mantenga accesso alle informazioni relative alle pratiche seguite,
  • la definizione di protocolli di sicurezza e riservatezza, anche per il periodo transitorio in cui alcuni dati restano in condivisione.

Quando lo studio utilizza software gestionali o sistemi cloud condivisi, occorre pianificare con anticipo la separazione:

  • creazione di istanze autonome dei database,
  • definizione di chi mantiene la titolarità dei contratti di licenza,
  • gestione delle credenziali e delle policy di accesso,
  • migrazione dei dati con supervisione tecnica per evitare perdita o corruzione delle informazioni.

In molti casi, la scissione non coincide immediatamente con un trasferimento fisico. Si entra in una fase di convivenza più o meno lunga “da separati in casa”, in cui i notai operano in spazi contigui ma con strutture di personale, contabilità e gestione separate.

Questa situazione può comportare problemi deontologici e di privacy e richiede regole chiare soprattutto in merito all’uso degli spazi comuni, come sale riunioni, reception e servizi di segreteria, oltre che sui costi condivisi (utenze, locazione, manutenzioni).

Quando, invece, la separazione comporta l’uscita fisica di alcuni notai, è importante pianificare la transizione logistica: comunicazione ai clienti, trasloco di archivi e arredi, adeguamento informatico e aggiornamento delle sedi ufficiali.

Come si può desumere dagli argomenti fin qui riportati, la scissione di uno studio notarile non è solo una questione legale o patrimoniale. È, soprattutto, un processo organizzativo complesso che coinvolge persone, relazioni e reputazioni costruite in anni di lavoro.

L’esperienza dimostra che, anche nei casi di disaccordo più marcato, un approccio strutturato e negoziato permette di tutelare il valore immateriale dello studio e di garantire una transizione ordinata per clienti, segnalatori e collaboratori.

Alla base di tutto deve esserci un principio semplice ma essenziale: le regole possono dividere, ma il metodo e il rispetto reciproco preservano il valore.

Michele D’Agnolo, Executive Consultant – Intuitus Networ

Imposizione fiscale e passaggio generazionale: il superamento delle criticità su holding e controllo – di Notaio Josephine Giancotti

L’art. 1 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 139/2024 ha apportato significative modifiche al comma 4 – ter dell’articolo 3 del D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico delle Successioni e Donazioni – TUS), chiarendo le condizioni e l’ambito di applicazione dei benefici fiscali per il passaggio generazionale di aziende e partecipazioni societarie.

La norma in questione stabilisce che “i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta” di successione e donazione. Si tratta pertanto di operazioni totalmente esenti che non comportano erosione della franchigia.

Il legislatore fiscale, usando il termine generico “trasferimenti”, ha voluto fare riferimento ad una vasta gamma di fattispecie tra le quali, a titolo esemplificativo, trasferimenti mortis causa, donazioni o patti di famiglia.

La norma de qua subordina l’agevolazione a specifici requisiti soggettivi e oggettivi nonché alla sussistenza di specifiche condizioni.

  • Presupposto soggettivo: il beneficio si applica solo se il trasferimento avviene a favore dei “discendenti” e del “coniuge” del de cuius, del donante o del disponente il patto di famiglia.
  • Presupposto oggettivo: l’oggetto del trasferimento deve essere “aziende o rami di esse”, “quote sociali” o “azioni”.

Oltre a questi presupposti, la norma richiede che siano soddisfatte anche precise condizioni e, risolvendo i dubbi interpretativi sorti in passato, ha disciplinato tre diverse ipotesi:

  • Trasferimento di azienda o rami di essa: l’agevolazione si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività di impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
  • Trasferimento di quote sociali e azioni di società di capitali, di cui all’art. 73, comma 1, lettera a) d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR): il beneficio è limitato alle partecipazioni con le quali è acquisito il controllo di cui all’art. 2359, comma 1, c.c. o incrementano un controllo già esistente. In questo caso, gli aventi causa devono detenere tale controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
  • Trasferimento di altre quote sociali: l’agevolazione si applica a condizione che gli aventi causa mantengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni.

Per usufruire del beneficio, è necessario rendere un’apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell’attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto al momento della presentazione della dichiarazione di successione, dell’atto di donazione o del patto di famiglia.

Il mancato rispetto di queste condizioni determina la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa pari al 30% della somma dovuta nonché degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

Il legislatore fiscale, con la nuova formulazione, ha voluto risolvere alcune questioni che in passato avevano generato un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

Il primo punto critico riguardava l’applicazione dell’esenzione ai trasferimenti volti ad incrementare un controllo “già esistente”. La precedente formulazione, interpretata restrittivamente dall’amministrazione finanziaria, limitava l’agevolazione ai soli casi di acquisizione ex novo della posizione di controllo e cioè il beneficiario non doveva essere già titolare di una situazione di predominanza in assemblea (in altri termini non doveva essere già titolare del cinquanta per cento più uno dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria). Questo comportava che erano agevolabili solo i trasferimenti mediante i quali il beneficiario assumeva, per effetto degli stessi, una posizione di controllo sommando alle partecipazioni di minoranza già detenute quelle oggetto di trasferimento. Ebbene, il nuovo testo, allontanandosi dall’interpretazione appena esposta, ha specificato che l’esenzione si applica anche quando il trasferimento “incrementa un controllo già esistente”, chiarendo, in modo inequivocabile, che anche l’incremento di una partecipazione già di controllo rientra nel perimetro dell’esenzione.

Una seconda significativa evoluzione riguarda l’esenzione per le società immobiliari e le holding.

In passato, la giurisprudenza e l’amministrazione finanziaria, come ulteriore condizione per accedere al beneficio fiscale, richiedevano anche la prosecuzione dell’attività di impresa, con la conseguente esclusione dall’agevolazione delle società “senza impresa” quali le società immobiliari, le holding e le società di mero godimento.

Questa interpretazione, in contrasto con il tenore letterale della norma, è stata superata e, la nuova formulazione dell’articolo 3, comma 4 – ter TUS ha individuato come unico requisito il mantenimento del controllo di diritto, senza fare alcun riferimento all’esercizio dell’attività di impresa. Di conseguenza, oggi anche le holding e le società di mero godimento immobiliare possono beneficiare dell’esenzione.

Il riferimento alle quote di società di persone tramite la locuzione “altre quote sociali” risolve un’ulteriore incertezza. Tale locuzione, pur mancando nella precedente formulazione della norma, non aveva però fatto dubitare gli interpreti e l’amministrazione finanziaria della possibilità di applicare l’esenzione anche al trasferimento di quote di società di persone, stante l’assenza di divieti in merito, ma si discuteva se fosse richiesta come condizione la prosecuzione dell’attività di impresa. La vecchia norma, infatti, non specificava le condizioni in presenza delle quali si poteva accedere al beneficio fiscale non richiedendo né la detenzione di una situazione di controllo né la prosecuzione dell’attività di impresa in capo all’acquirente. Si ipotizzava, dunque, che potesse essere condizione sufficiente per godere dell’agevolazione il mantenimento della titolarità della partecipazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La scelta degli interpreti si poteva forse giustificare in considerazione della ratio sottesa all’esenzione de qua, volta a garantire un collegamento, nel passaggio generazionale, tra il titolare della partecipazione e l’attività aziendale. Inoltre, l’art. 2252 c.c. richiede il consenso di tutti i soci per le decisioni più importanti e le modifiche del contratto sociale, il che fa sì che ci sia già una situazione di controllo in quanto è ogni socio a “controllare” la società con il suo consenso determinante. L’attuale disciplina, accogliendo l’orientamento interpretativo che si basava sulla ratio della norma e sulla struttura societaria delle società di persone (art. 2252 c.c.), ha formalizzato la condizione del mantenimento della titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni, allineando e chiarendo così il trattamento fiscale di tutte le partecipazioni societarie.

Infine, in caso di società estere, la norma chiarisce che l’esenzione spetta anche per i trasferimenti di azioni e di quote sociali di società appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, purché sussistano i presupposti e le condizioni di cui sopra richieste per le società residenti in Italia. Ad argomentare diversamente vi sarebbe, infatti, un’ingiustificata disparità di trattamento tra i residenti in Italia che esercitano attività di impresa in un altro Stato membro ed i residenti esercenti attività di impresa in Italia.

Il beneficio non compete, invece, alle società extracomunitarie.

In conclusione, le modifiche normative introdotte dal D.lgs. 139/2024 rappresentano un’evoluzione significativa nel quadro fiscale del passaggio generazionale di impresa.

L’estensione dell’esenzione ai trasferimenti che incrementano una situazione di controllo preesistente, unita alla chiara applicabilità per holding e società immobiliari, segna un punto di svolta. Inoltre, la norma estende la sua applicabilità anche alle società con sede nell’Unione Europea, eliminando una potenziale disparità di trattamento e allineando la disciplina fiscale italiana ad un contesto internazionale. Queste disposizioni, in linea con l’obiettivo di preservare la continuità aziendale, non solo offrono maggiore certezza giuridica e coerenza interpretativa, ma rispondono anche a un’esigenza concreta del tessuto economico, facilitando il passaggio generazionale dell’impresa.

Josephine Giancotti,  Notaio in Rozzano.

L’IMPRESA FAMILIARE E LA CONVIVENZA DI FATTO: CORTE COST. N. 148/2024 – di Notaio Luigi Iovino

Nella riflessione sul diritto vivente non si può non constatare come l’ordinamento giuridico, lungi dall’essere cristallizzato in formule immutabili, sia piuttosto un organismo dinamico, costantemente sollecitato dalla realtà sociale che è chiamato a regolare. In tale contesto, la recente pronuncia della Corte costituzionale in tema di impresa familiare segna un passaggio cruciale nella parabola evolutiva della nozione di “famiglia” e dei diritti lavoristici ad essa connessi.

Infatti, con la sentenza n. 148/2024, la Corte Costituzionale interviene in modo significativo sull’art. 230-bis, comma 3, c.c., dichiarandone l’illegittimità costituzionale nella parte in cui esclude il convivente di fatto dal novero dei familiari dell’imprenditore ai fini della partecipazione all’impresa familiare. La pronuncia si inserisce nel più ampio percorso evolutivo – giurisprudenziale e legislativo – che progressivamente sta ridefinendo i confini del concetto di famiglia, riconoscendo una tutela sempre più piena e sostanziale anche alle formazioni sociali fondate sulla convivenza, in coerenza con i principi di uguaglianza e solidarietà sanciti dalla Costituzione.

La decisione apre spunti di riflessione di particolare rilievo incidendo direttamente su istituti tradizionalmente legati alla famiglia in senso stretto e imponendo una rilettura in chiave costituzionalmente orientata.

Il presente contributo, muovendo da una concisa ricostruzione del contenuto e della portata della sentenza, intende soffermarsi criticamente sulle implicazioni che essa dischiude, interrogandosi sul significato sistemico e, più in profondità, sul senso giuridico che ne scaturisce.

Brevi cenni sull’articolo 230-bis c.c.

L’art. 230-bis del codice civile, introdotto con la riforma del diritto di famiglia del 1975, disciplina la figura del collaboratore familiare nell’ambito dell’impresa familiare o della famiglia stessa. La norma riconosce, in favore del familiare che presta in modo continuativo attività lavorativa nell’impresa o nella famiglia, una serie di diritti patrimoniali, tra cui il diritto al mantenimento secondo la condizione economica del nucleo familiare, nonché la partecipazione agli utili e ai beni acquistati con essi, agli incrementi aziendali e all’avviamento. Tale partecipazione è parametrata alla quantità e qualità del lavoro prestato. La disposizione, nel delineare l’impresa familiare, individua espressamente come “familiare” il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, escludendo inizialmente il convivente di fatto. Pertanto, la disposizione oggetto di censura omette di ricomprendere, nella nozione di “familiare”, il convivente di fatto, il quale, tuttavia, analogamente al coniuge o alla parte unita civilmente, si trova a operare nell’ambito dell’impresa familiare in una posizione caratterizzata da un’attenuazione delle garanzie tipiche del lavoro subordinato. Tale affievolimento discende dal vincolo affettivo stabile – c.d. affectio maritalis – che lo lega all’imprenditore, con conseguente elisione tanto del potere direttivo proprio del rapporto gerarchico, quanto delle tutele che normalmente ne derivano.

Il caso e la questione di legittimità costituzionale

Come sopra menzionato, la sentenza n. 148/2024 della Corte Costituzionale ha affrontato la questione della tutela del convivente di fatto all’interno dell’impresa familiare, dichiarando incostituzionale l’art. 230-bis, comma 3, c.c. nella parte in cui esclude il convivente di fatto dal novero dei familiari dell’imprenditore.

Giova in questa sede richiamare solo sinteticamente l’origine della questione oggetto della pronuncia.

Il caso trae origine dal ricorso di una donna che per anni aveva lavorato nell’azienda agricola del compagno defunto, chiedendo il riconoscimento di un’impresa familiare e la liquidazione della quota a lei spettante. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo che il convivente more uxorio non fosse un “familiare” ai sensi dell’art. 230-bis c.c. La ricorrente adì dunque la Corte di Cassazione. La Corte di cassazione, sezione lavoro, ravvisando un potenziale contrasto costituzionale, rimise la questione alle Sezioni Unite. Queste ultime, con ordinanza del 18 gennaio 2020, sollevarono questione di legittimità costituzionale della norma nella parte in cui non include il convivente di fatto, ipotizzando la violazione di vari principi costituzionali (artt. 2, 3, 4, 35 e 36 Cost.), nonché dell’art. 117, co. 1, Cost. in relazione all’art. 9 della Carta dei diritti UE e agli artt. 8 e 12 CEDU. In sostanza, si dubitava che escludere i conviventi more uxorio dalla disciplina dell’impresa familiare fosse compatibile con il principio di eguaglianza, con il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione, con la tutela che la Costituzione appresta al lavoro in ogni forma e con i vincoli derivanti dalle fonti sovranazionali a protezione della vita familiare. In particolare, la questione poneva un problema di disparità di trattamento tra coppie sposate (o unite civilmente) e coppie di fatto rispetto al riconoscimento e alla valorizzazione del lavoro prestato nell’impresa di famiglia, ambito nel quale solo ai membri della famiglia “legittima” erano storicamente riconosciuti diritti patrimoniali e partecipativi.

Le conseguenze della pronuncia

La Corte ha affermato che il lavoro del convivente di fatto deve essere protetto allo stesso modo di quello del coniuge e non poteva godere di tutele inferiori a quelle riconosciute perfino ai parenti acquisiti di secondo grado, in quanto espressione parimenti di un’attività lavorativa prestata nell’ambito della comunità familiare.

Ebbene, l’intervento della Corte ha ricondotto la disciplina all’alveo costituzionale, dichiarando “l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-bis. terzo comma, cod. civ., nella parte in cui non prevede come familiare anche il convivente di fatto e come impresa familiare quella cui collabora anche il convivente di fatto”. Non si tratta di un’operazione di equiparazione meccanica fra figure differenti, bensì di una valutazione fondata sulla logica della coerenza sistemica e sull’affermazione del principio di eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), laddove il lavoro, quale espressione della dignità della persona (art. 4, 35 e 36 Cost.), non può essere disconosciuto in ragione della forma giuridica del legame affettivo.

La figura della convivenza di fatto è stata definitivamente positivizzata dall’ordinamento giuridico italiano con la legge n. 76/2016, circostanza, questa, che impone di assicurare a tale forma di unione una protezione non arbitrariamente inferiore rispetto a quella accordata alla famiglia fondata sul matrimonio. In ogni caso, gli artt. 8 e 12 CEDU – in combinato disposto con l’art. 117, co. 1, Cost. – richiamano una nozione ampia di “vita familiare” non limitata alle sole relazioni basate sul vincolo coniugale, “tanto da circoscrivere la possibilità di una ingerenza degli Stati nazionali nei diritti alla “vita familiare” sia delle coppie sposate che di fatto, con la necessaria osservanza dei principi di legalità, necessità e proporzionalità, elaborando in talune circostanze dei veri e propri obblighi positivi volti alla promozione dei suddetti diritti.”

La Corte – in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87 – ha esteso la declaratoria di illegittimità costituzionale anche all’art. 230-ter c.c., “che attribuisce al convivente di fatto una tutela […] significativamente più ridotta rispetto a quella che consegue all’accoglimento della questione sollevata in riferimento all’art. 230-bis c.c.”. A seguito dell’equiparazione del convivente ai familiari nell’ambito dell’impresa familiare, la previsione di un trattamento separato (e deteriore) per il convivente non aveva più ragion d’essere. Conseguentemente, l’art. 230-ter c.c. – introdotto per dare un riconoscimento, seppur attenuato, alla posizione del convivente – risulta svuotato di funzione, divenendo fonte di una ingiustificata disparità di trattamento; di qui la sua declaratoria di incostituzionalità, per effetto della medesima ratio decidendi.

Conclusioni

Il convivente di fatto che presta la sua opera nell’impresa familiare potrà, dunque, godere delle medesime prerogative patrimoniali e partecipative del coniuge o del parte di unione civile, senza più alcuna distinzione normativa. Con questa decisione, il diritto si mostra ancora una volta capace di evolvere, adattandosi ai mutamenti sociali e valorizzando in modo sempre più inclusivo le formazioni affettive diverse dal matrimonio. La nozione di famiglia, come categoria giuridica, si amplia oltre i confini tradizionali, includendo soggetti finora esclusi da tutele rilevanti.

Luigi Iovino,  Notaio in Grosotto.

Cosa fare quando un’associazione notarile non funziona – di Dott. Michele D’Agnolo

Le associazioni notarili nascono tutte con le migliori intenzioni. In molti casi rappresentano una scelta strategica che consente di unire competenze, condividere costi e risorse, migliorare l’organizzazione del lavoro e garantire ai clienti un servizio più efficiente e completo. Non di rado, l’idea di associarsi parte da una visione positiva: più notai insieme possono affrontare meglio la complessità delle pratiche, attrarre clienti più strutturati, specializzarsi e garantire continuità anche nei periodi di assenza o di maggiore carico di lavoro.

Eppure, non sempre le cose vanno come previsto. Dopo qualche anno, o talvolta anche dopo pochi mesi, possono emergere difficoltà che minano la serenità della collaborazione. A volte il problema nasce da un malinteso nella ripartizione delle spese; altre volte si tratta di divergenze sugli obiettivi, come accade quando un socio punta a crescere in volume mentre un altro preferisce selezionare i clienti. Altre volte ancora, cambiano gli obiettivi personali di uno dei soci e questo si riflette su tutta la compagine.

Non mancano, purtroppo, anche situazioni in cui i rapporti personali diventano fonte di conflitto e le tensioni finiscono per coinvolgere collaboratori e clienti.

Che cosa fare, allora, quando una associazione notarile “non funziona”? La risposta non è mai semplice né immediata. Serve un approccio ragionato, che tenga conto degli aspetti economici, organizzativi, relazionali e, naturalmente, giuridici.

Il primo passo è quello di avere consapevolezza della situazione e delle cause che l’hanno generata.

Una prima tentazione, molto diffusa, è attribuire la colpa al carattere di un socio o a un presunto difetto di lealtà. In realtà, nella mia esperienza di consulente, i problemi raramente derivano da una sola causa. Più spesso si tratta di un insieme di fattori che si intrecciano tra loro. Vediamo a seguire i principali motivi di doglianza

  • Divergenze strategiche: se un notaio ha una percezione diversa del mercato e vuole investire nell’organizzazione, magari introducendo nuove tecnologie e servizi, mentre un altro preferisce contenere i costi e mantenere il modello tradizionale, l’associazione rischia di dividersi in due anime incompatibili.
  • Gestione poco trasparente: quando non c’è chiarezza su come vengono suddivisi ricavi e spese, si alimentano sospetti e risentimenti. Anche se i numeri fossero equi, la percezione di ingiustizia può essere corrosiva.
  • Ruoli non definiti: senza una chiara assegnazione di compiti e responsabilità, alcune attività restano inevase mentre altre vengono duplicate. Questo genera inefficienze e frustrazione tra i collaboratori.
  • Conflitti personali: i professionisti, come tutte le persone, portano con sé caratteri, sensibilità e aspettative diverse. Se non si trova un equilibrio, anche la migliore organizzazione rischia di incepparsi.
  • Rigidità organizzativa: il mercato notarile cambia, i clienti chiedono maggiore velocità e digitalizzazione. Se l’associazione resta ferma, può perdere competitività e accentuare le tensioni interne.

Comprendere queste dinamiche è essenziale: senza una diagnosi accurata, qualsiasi rimedio rischia di essere inefficace o temporaneo.

Per affrontare efficacemente una crisi, il primo passo è sempre un’analisi oggettiva. Non ci si può limitare a “sensazioni” o a recriminazioni reciproche. Occorre ricostruire i dati reali: andamento dei ricavi e dei costi, numero e tipologia di pratiche, tempo impiegato da ciascun socio e dai collaboratori, livello di soddisfazione dei clienti. Spesso, mettere nero su bianco le informazioni consente di smontare convinzioni errate o pregiudizi che si sono sedimentati nel tempo.

Ogni associazione si fonda su uno statuto o un patto associativo. Non è raro che questi documenti vengano dimenticati dopo la firma, salvo poi riscoprirli quando sorgono i problemi. In realtà, contengono spesso già le regole su come affrontare crisi e divergenze: clausole di recesso, criteri di ripartizione, modalità decisionali. Riprendere in mano questi testi permette di ricordare a tutti quali siano i diritti e i doveri reciproci e ridà una base giuridica solida al confronto.

Il dialogo è indispensabile, ma non basta sfogarsi. Al contrario, occorre un metodo: una riunione con un ordine del giorno definito, un verbale da condividere, e – spesso – la presenza di una figura terza, capace di mantenere il confronto su un piano costruttivo. In questo modo si evita che la conversazione degeneri in una sequenza di accuse e difese personali.

Una volta raccolte tutte le informazioni, occorre verificare se è possibile un recupero. Molte associazioni possono ancora funzionare, a patto di rinegoziare e cambiare alcune regole interne. Si può, ad esempio:

  • rivedere i processi di lavoro, introducendo procedure standard per garantire efficienza e uniformità,
  • adottare sistemi di controllo economico più chiari, magari con report periodici condivisi,
  • cambiare le regole di suddivisione degli utili, dei compensi e delle spese per adeguarle al mutamento negli apporti individuali dei soci
  • aggiornare la governance in base a nuovi rapporti di potere

In questo modo si riduce l’ambiguità, si aumenta la trasparenza e si alleggerisce il carico delle discussioni quotidiane.

Non tutte le associazioni sono destinate a durare. In certi casi, le divergenze sono talmente profonde che ogni tentativo di ricucitura rischia solo di rinviare l’inevitabile. In queste situazioni, la scelta migliore è pianificare una separazione ordinata. Questo significa affrontare con lucidità la divisione del personale, la riallocazione dei clienti, la gestione dei costi comuni e la comunicazione verso l’esterno. Una separazione gestita male può danneggiare tutti, mentre una separazione gestita bene può permettere a ciascun notaio di ripartire con nuovo slancio.

Quando le tensioni sono alte, una figura esterna può fare la differenza. Un consulente non si sostituisce ai notai, ma li aiuta a:

  • leggere i dati con imparzialità, evitando che la discussione si basi solo su percezioni,
  • facilitare il confronto, riducendo il rischio che le riunioni degenerino in conflitti personali,
  • progettare soluzioni pratiche, che spaziano dalla revisione dei processi interni fino alla definizione di un piano di scioglimento.

Il consulente ha il vantaggio di non essere coinvolto emotivamente e di poter portare esempi da altre esperienze, mostrando che i problemi incontrati non sono unici e che esistono strade percorribili.

Trovarsi in una associazione notarile che non funziona è una situazione scomoda e spesso dolorosa. Tuttavia, può rappresentare anche un momento di crescita. La crisi obbliga a fermarsi, a riflettere, a rimettere in discussione regole e abitudini che forse non erano più adeguate. Occorre insomma trasformare la crisi in opportunità.

Non sempre la soluzione è restare insieme: talvolta la scelta più saggia è separarsi. Ma in entrambi i casi, ciò che conta è affrontare la situazione con metodo, con trasparenza e con la capacità di guardare al futuro. Perché, alla fine, l’obiettivo resta sempre lo stesso: garantire ai clienti un servizio di qualità e preservare la dignità professionale di ciascun notaio.

Michele D’Agnolo, Executive Consultant – Intuitus Networ

Il Valore dello Studio Notarile: Una Visione Economica tra Deontologia e prassi – di Dott. Michele D’Agnolo

Nella professione notarile, la tutela dell’indipendenza e della neutralità del notaio è un principio fondante. Per questa ragione, il codice deontologico del notariato vieta qualsiasi forma di acquisto o vendita dello studio notarile. Tuttavia, osservando la questione da una prospettiva economica, non si può ignorare che uno studio notarile ben avviato, soprattutto quando raggiunge una certa dimensione, porta con sé un valore significativo.

Pur non potendosi un’impresa nel senso classico del termine, lo studio notarile ha caratteristiche che, dal punto di vista economico, lo rendono simile a una realtà imprenditoriale. Per questo lo si può definire azienda in senso economico, in una accezione si badi molto diversa e molto più ampia di quella  del Codice Civile e che comprende anche organizzazioni come la famiglia e le pubbliche amministrazioni. La reputazione costruita nel tempo, la clientela consolidata, le relazioni con altri professionisti e il know-how organizzativo accumulato, contribuiscono a creare un vero e proprio valore economico che non può essere ignorato, soprattutto quando si tratta di associazioni notarili o passaggi generazionali. Nella esperienza professionale di chi scrive vediamo come questo valore di avviamento venga sempre più considerato nelle dinamiche associative e di transizione, pur nel rispetto delle norme deontologiche.

Lo Studio Notarile tra Deontologia e Avviamento Economico

A differenza delle imprese tradizionali, dove l’acquisto di quote societarie o di un intero business è un processo usuale, nel mondo notarile queste operazioni sono vietate. Il motivo risiede nella protezione della terzietà del notaio e nel mantenimento della sua totale indipendenza. Lo studio notarile non può, quindi, essere trattato come un bene vendibile, al fine di evitare qualsiasi condizionamento economico che possa influenzare l’imparzialità del professionista.

Tuttavia, quando osserviamo la questione con gli occhi di un economista, è evidente che uno studio notarile, soprattutto se ben strutturato, possiede un valore intrinseco che va oltre la sola prestazione intellettuale del notaio. Questo valore di avviamento, pur non potendo essere oggetto di compravendita diretta, esiste e viene spesso considerato in modo informale nelle dinamiche tra colleghi.

Che Cos’è il Valore di Avviamento nello Studio Notarile?

Il valore di avviamento (o goodwill) si riferisce a tutti quegli elementi intangibili che concorrono a rendere uno studio notarile più redditizio e attrattivo. Esso non riguarda solamente il volume di affari o la clientela acquisita, ma anche una serie di fattori interconnessi, tra cui:

  • Team di collaboratori: Uno studio che ha un team di collaboratori esperti e fidelizzati ha oggi un valore difficilmente riproducibile visto il calo endemico di talenti e vocazioni nell’ambito degli assistenti notarili. 
  • Reputazione e visibilità: Uno studio notarile che ha costruito una solida reputazione nel tempo, grazie alla competenza e alla qualità del servizio offerto, ha un marchio di fiducia che attrae nuovi clienti e fidelizza quelli esistenti.
  • Clientela consolidata: L’elenco dei clienti abituali, che tornano regolarmente per consulenze e atti notarili, rappresenta una risorsa preziosa. Questi clienti non sono attratti solo dalla necessità, ma scelgono lo studio per l’affidabilità e la qualità delle prestazioni.
  • Efficienza operativa: Uno studio ben strutturato, con processi efficienti, e una gestione moderna delle pratiche, offre un valore aggiunto che lo rende appetibile a potenziali nuovi associati.
  • Relazioni con professionisti e istituzioni: Le relazioni consolidate con avvocati, commercialisti, consulenti immobiliari e banche costituiscono un network professionale che non solo facilita il flusso di incarichi, ma garantisce una continuità di affari anche nei momenti di flessione economica.

Tutti questi elementi, anche se non formalmente quantificabili come in un’impresa commerciale, determinano un potenziale valore economico che i notai iniziano a riconoscere e considerare in modo sempre più esplicito, specialmente quando si verificano situazioni di recesso da un’associazione notarile o di ingresso in uno studio consolidato.

Il Valore di Avviamento nelle Dinamiche Associative

Le associazioni tra notai sono una forma sempre più diffusa di esercizio della professione, in cui più notai uniscono le proprie competenze e risorse per offrire servizi su più ampia scala, dividendo costi e rischi. In queste dinamiche, il valore di avviamento dello studio diventa un fattore rilevante, specialmente nelle seguenti situazioni:

  1. Ingresso di un nuovo notaio in uno studio avviato: Quando un giovane notaio o un notaio esterno entra a far parte di uno studio notarile già consolidato, pur non potendo “acquistare” lo studio, è chiaro che ci sono delle aspettative rispetto al contributo economico che il nuovo associato può portare. Non si tratta solo di condividere i costi, ma di considerare anche il valore intangibile che il nuovo arrivato riceve, in termini di clientela, reputazione e rete professionale già attiva. Spesso questo valore viene compensato indirettamente attraverso accordi economici strutturati, che tengono conto dell’avviamento dello studio.

 

  1. Recesso da un’associazione notarile: Quando un notaio decide di recedere da una società tra notai, il valore di avviamento dello studio spesso entra in gioco. Anche se la deontologia vieta la vendita dello studio, in base ai patti associativi il notaio uscente potrebbe avere maturato il diritto a una sorta di “liquidazione” che considera il contributo che ha apportato alla crescita e allo sviluppo dell’attività. In questi casi, il valore di avviamento diventa un elemento di confronto per determinare una compensazione equa, seppur informale.

 

  1. Transizioni generazionali: In contesti di passaggio generazionale, come il ritiro di un notaio senior e l’ingresso di un successore, il valore di avviamento è ancora più evidente. Anche se formalmente il notaio non può “vendere” il proprio studio, è comprensibile che il subentrante si trovi a gestire una realtà con un pacchetto di clienti già avviato, un personale formato e una reputazione solida. Questo valore implicito viene spesso riconosciuto attraverso modalità di collaborazione o affiliazione che, pur nel rispetto delle regole, tengono conto del valore economico generato dallo studio.

Come Valutare il Valore di Avviamento in Assenza di Transazioni Dirette

Nonostante il divieto deontologico di acquisto dello studio, esistono comunque modalità attraverso le quali il valore di avviamento viene nella prassi riconosciuto e considerato nelle dinamiche professionali. Alcuni fattori che possono entrare in gioco per stimare questo valore includono:

  • Volume d’affari annuale: Sebbene non si tratti di una vera e propria valutazione del valore economico dello studio, il fatturato complessivo può dare un’indicazione del giro di affari e della capacità dello studio di attrarre clienti.
  • Durata della relazione con i clienti: La presenza di una clientela fidelizzata, che si rivolge ripetutamente allo studio per questioni notarili, rappresenta un valore fondamentale. La qualità di queste relazioni può influire sul potenziale avviamento.
  • Efficienza e struttura organizzativa: Un notaio che entra in uno studio già organizzato e ben gestito non deve affrontare gli stessi costi iniziali di un professionista che avvia uno studio da zero. L’efficienza dei processi interni, la formazione del personale e l’uso di tecnologie moderne contribuiscono a incrementare il valore complessivo.
  • Reputazione: Anche se difficilmente quantificabile, la reputazione del notaio e del suo studio sul mercato è uno degli elementi principali del valore di avviamento. Un nome noto e rispettato nel settore è spesso associato a un flusso costante di lavoro.

Conclusioni: Il Valore dell’Avviamento tra Etica e Riconoscimento Informale

Il valore dello studio notarile non può e non deve essere misurato in termini strettamente commerciali, ma esiste un avviamento economico che non può essere ignorato, soprattutto nelle dinamiche associative o di successione. Sebbene il codice deontologico vieti la compravendita diretta degli studi, il valore intangibile che essi rappresentano è sempre più considerato nelle transazioni informali tra colleghi.

Riconoscere e rispettare questo valore, pur nel rispetto delle regole etiche e deontologiche, permette ai notai di gestire le transizioni generazionali e associative in modo più trasparente e equo, assicurando che lo studio possa continuare a offrire servizi di alta qualità e a mantenere la fiducia dei propri clienti anche nel lungo periodo.

Michele D’Agnolo, Executive Consultant – Intuitus Networ