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Azione revocatoria di Trust estero – di Notaio Roberto Santarpia

Commento alla Cassazione, ordinanza interlocutoria, 1 ottobre 2025, n. 26471,

Sezioni Unite Civili

Principio di diritto espresso dalla sentenza:

L’opponibilità nei confronti di terzi creditori di un trust previsto dall’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 (resa esecutiva in Italia con legge n. 364/1989) non è regolata dalla legge scelta dal disponente, ma dalla legge nazionale; per quanto vi sia una manifestazione di volontà inerente alla scelta del Foro, questa non è di per sé idonea per derogare alle norme (inderogabili) a tutela dei creditori, fra le quali rientra l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. , secondo anche quanto previsto dall’art. 15, lett. e), della medesima Convenzione.

La decisione assume particolare rilievo in quanto chiarisce:

  1. il rapporto tra lex voluntatis e lex fori;
  2. la portata delle norme di ordine pubblico a tutela dei creditori;
  3. la possibilità per i terzi non parti dell’atto di sottrarsi alla clausola di proroga della giurisdizione e alla legge straniera scelta dal disponente.

Il fatto:

La causa nasce dall’azione promossa da un creditore nei confronti di un debitore dopo che questi aveva trasferito beni di valore in due trust regolati dalla legge dell’isola di Jersey.

Gli atti costitutivi dei trust contenevano una clausola per la proroga e scelta del foro attributiva di competenza esclusiva ad un giudice straniero (la “Royal Court” di Jersey).

I debitori (costituenti i Trust) sostenevano che, a causa di tale clausola e della legge straniera scelta per il trust, solo la Corte di Jersey fosse competente a pronunciarsi anche per controversie relative all’inefficacia o alla nullità del trust.

La questione era dunque: può un creditore terzo — che non è parte del trust — essere vincolato da una clausola (di proroga) di scelta della giurisdizione che la indica in quella di uno stato straniero contenuta nell’atto istitutivo del trust?

La decisione delle Sezioni Unite, condivisibilmente, ha deciso che prevale la giurisdizione italiana per i terzi-creditori e non già quella straniera indicata nei Trust, in quanto la clausola (di proroga) della giurisdizione a favore di un foro estero può vincolare solo le parti del trust (disponente, trustee, beneficiari), cioè coloro che partecipano all’atto fiduciario in quanto I terzi estranei al trust — in particolare i creditori del disponente — non sono vincolati da tale clausola, perché non hanno aderito al vincolo negoziale  secondo il noto brocardo “res inter alios acta, tertio neque nocet neque prodest”.

Di conseguenza, un creditore può promuovere in Italia l’azione revocatoria (ex art. 2901 c.c.) o chiedere l’accertamento di nullità/inefficacia del trust, anche se costituito all’estero e regolato da legge straniera, e quindi l’opponibilità del trust verso terzi (creditori) non è regolata dalla legge scelta dal disponente, ma dalla legge nazionale (lex fori), in quanto le norme di tutela dei creditori sono inderogabili.

In sostanza: la Corte riafferma i limiti dell’autonomia negoziale del trust internazionale quando l’atto è utilizzato per eludere creditori. la funzione del trust non può essere depotenziare la garanzia patrimoniale generica.

Quindi un trust istituito all’estero, anche se disciplinato da legge straniera e dotato di clausola di foro esclusivo, non garantisce automaticamente protezione contro i creditori che intendano agire in Italia nel caso in cui questi ritengano che il trust sia stato costituito in frode ai creditori con finalità elusive.

Il trust deve quindi, per resistere, essere giustificato da una causa meritevole di tutela effettiva (pianificazione successoria, tutela di soggetti vulnerabili) non essere costituito al solo fine di porre in essere uno strumento posticcio di difesa patrimoniale.

Il fondamento è che le norme a tutela dei creditori quali l’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c., sono di ordine pubblico: la Convenzione dell’Aja, all’art. 15, lett. E), salva l’applicabilità delle norme imperative nazionali anche se l’atto è regolato da un diritto straniero: di conseguenza, la legge del foro adito in Italia prevale rispetto alla legge scelta dal disponente.

Nello specifico Il fatto che il trust fosse formalmente conforme alla legge estera del Jersey, non ha escluso la possibilità del sindacato del giudice italiano sull’effettiva causa per verificare se sussistesse o meno un interesse meritevole di tutela.

Quanto delineato dalla Corte quindi non esclude la validità dei Trust esteri (stilati in modo conforme alle regole della legge straniera) ma richiama l’attenzione sul fatto che devono essere stilati con correttezza e perseguire una causa meritevole senza configurare un mero tentativo di elusione patrimoniale.

Concludendo la decisione dell’ordinanza n. 26471/2025 rappresenta una pietra miliare nell’inquadrare il rapporto tra trust estero e ordinamento italiano: si afferma con chiarezza che l’utilizzo di trust regolati da legge straniera non vale come “scudo automatico” contro i creditori chiarendo però che ciò non implica che ogni trust estero sia a rischio e quindi, se si è in presenza di una causa reale e meritevole, la  pianificazione patrimoniale in esso contenuto può restare valida e opponibile.

In altri termini serve un trust “funzionale”, non “funzionalizzato a proteggere il debitore” e quindi anche un trust formalmente perfetto può essere inefficace verso i creditori.

Credo che con questa Massima di Cassazione si rafforzino i seguenti principi:

  1. centralità della causa in concreto;
  2. sia in linea con quanto previsto in relazione all’abuso del diritto;
  3. imponga un rigoroso scrutinio di meritevolezza per i trust destinati a finalità protettive.

Roberto Santarpia,  Notaio in Orzinuovi.