Cambiare software in uno studio notarile: una scelta strategica da governare – di Dott. Michele D’Agnolo

Negli studi notarili il software per la redazione degli atti e l’effettuazione delle formalità non è un semplice strumento operativo. Rappresenta una vera e propria infrastruttura organizzativa sulla quale si innestano i processi di lavoro, i controlli, la qualità del servizio reso ai clienti e, in ultima analisi, la serenità dello studio. Nonostante questo, il tema del cambio di software continua a essere affrontato con esitazione, se non addirittura evitato, come se fosse un male da rimandare il più a lungo possibile.

In molti casi la decisione di cambiare gestionale nasce da un malcontento diffuso, da confronti informali con altri studi o da difficoltà operative quotidiane che diventano sempre più evidenti. Tuttavia, troppo spesso la scelta non viene fatta sulla base di un’analisi razionale delle caratteristiche del software, della vita utile della piattaforma e dell’evoluzione attesa, della solidità del fornitore e del livello di assistenza e di formazione offerti, ma sull’onda degli umori dello staff o delle preferenze personali di chi lo utilizza di più. È certamente indispensabile ascoltare chi lavora quotidianamente con gli strumenti informatici, ma la decisione finale non può essere emotiva.

In un contesto normativo e organizzativo complesso come quello notarile, il software deve essere scelto dal Notaio come scelta strategica, valutando l’affidabilità del fornitore nel tempo, la capacità del sistema di evolvere, la qualità del supporto e la reale aderenza ai processi dello studio.

Uno degli ostacoli principali al cambiamento, però, non è tanto tecnologico quanto umano. Accade spesso che il cambio di software non si faccia perché lo staff, pur potendo trarre nel tempo numerosi vantaggi da una nuova soluzione informatica, non sia disponibile ad uscire dalla propria zona di comfort. Le abitudini operative costruite negli anni offrono una sensazione di sicurezza: si conoscono scorciatoie, limiti, soluzioni informali che permettono di “far funzionare” anche un sistema ormai superato. Il nuovo, al contrario, anche se migliore, spaventa, espone all’errore, rallenta inizialmente il lavoro e mette in discussione automatismi che sono diventati parte integrante della quotidianità professionale.

Questa resistenza è umana e comprensibile, ma non può diventare il criterio guida delle scelte organizzative dello studio. Compito del Notaio è riconoscere questi meccanismi, distinguere le criticità reali dalle resistenze emotive e guidare lo studio verso scelte che guardano al medio e lungo periodo, anche quando richiedono uno sforzo iniziale.

Proprio per questo il cambio di software non dovrebbe mai essere vissuto come un evento improvvisato, ma piuttosto come un progetto ben preparato e strutturato. Spegnere un sistema e accenderne un altro senza una preparazione adeguata espone lo studio a disservizi, errori e frustrazione diffusa. Governare il cambiamento significa pianificare tempi, fasi e responsabilità, affrontando il passaggio con la stessa attenzione che si riserverebbe a qualsiasi progetto complesso.

Sotto questo profilo, la formazione delle persone è uno degli aspetti più delicati. Non basta una dimostrazione tecnica delle funzionalità del nuovo software: occorre aiutare ciascun addetto a comprendere come le proprie attività quotidiane cambieranno, quali operazioni saranno diverse e quali vantaggi emergeranno solo dopo un periodo di utilizzo. Una formazione efficace riduce l’ansia, aumenta il senso di controllo e rende le persone parte attiva del cambiamento, anziché vittime di una decisione calata dall’alto.

Altro elemento centrale è la migrazione dei dati, spesso sottovalutata perché poco visibile. Anagrafiche, schemi di atto, modelli personalizzati, storico delle pratiche e dati contabili rappresentano la memoria operativa dello studio. Trasferirli da un sistema all’altro richiede attenzione, verifiche e test accurati, perché gli errori in questa fase emergono spesso solo a distanza di tempo, quando correggerli diventa complesso e costoso.

Accanto agli aspetti tecnici, non va trascurata la gestione del cambiamento dal punto di vista psicologico e organizzativo. Nei primi mesi dopo il passaggio al nuovo software è assolutamente fisiologico che le persone lavorino più lentamente, perdano automatismi consolidati e commettano errori che prima non facevano. Questo non è un segnale di fallimento del progetto, ma una fase naturale di adattamento. Preparare ex ante lo staff a gestire queste dinamiche, rassicurandolo, evitare giudizi affrettati sulle performance e prevedere un periodo di accompagnamento è fondamentale per evitare tensioni e resistenze latenti.

Infine, il cambio di software rappresenta spesso un’occasione preziosa per rimettere in discussione i processi di lavoro dello studio. Molte inefficienze non dipendono dal programma utilizzato, ma da prassi stratificate nel tempo, controlli ridondanti o procedure mai formalizzate. Affrontare il passaggio con uno sguardo organizzativo rivolto all’efficacia, all’efficienza e al controllo dei rischi consente non solo di adottare un nuovo strumento, ma di migliorare il modo in cui lo studio lavora nel suo complesso.

In un contesto in continua evoluzione, il notaio che sceglie il software con criteri razionali, pianifica il cambiamento e accompagna le persone lungo il percorso non sta semplicemente cambiando un programma, ma sta investendo nella solidità e nella qualità futura del proprio studio. Il cambiamento, se governato, non è una minaccia: è una leva di crescita.

Michele D’Agnolo, Executive Consultant – Intuitus Networ

La signora Maria, il notaio e la superintelligenza artificiale – di Notaio Ugo Bechini

L’Intelligenza Artificiale (AI) è il tema del giorno, ovviamente anche nel notariato. Mi sembrano fortunatamente in minoranza quanti pensano di poter stabilire se e quando tale tecnologia sarà applicata alla nostra professione. L’AI andrà avanti con o senza di noi: il massimo che possiamo puntare a fare è impedire che sia impiegata contro di noi, ove per “noi” non si intendono le persone che operano nella categoria, ma quel sistema che ha sinora assicurato al cittadino una sicurezza giuridica senza eguali. Cavalcare la tigre è una strategia che ha funzionato in passato, ad esempio con la firma digitale, che la communis opinio di venti anni fa indicava come la morte del notariato; credo possa funzionare di nuovo. Attenzione però: questa tigre, se non irreggimentata, è molto più feroce di quelle che abbiamo finora conosciuto. Consentitemi all’uopo una digressione.

Il 23 maggio 2025 la BBC ha riferito che un sistema AI, intercettate alcune email ove i tecnici discutevano di una possibile disattivazione del sistema stesso, aveva minacciato di rivelare la relazione extraconiugale di uno tra loro. È accaduto in Anthropic, azienda non quotata in Borsa che mi è simpatica non solo in quanto appartiene a due italoamericani (i fratelli Dario e Daniela Amodei, figli di un artigiano toscano del pellame emigrato negli USA) ma anche per una più spiccata sensibilità ai profili umani e culturali del tema. Nei limiti, ovviamente, di quanto può accadere in un gigante valutato oltre 180 miliardi di dollari, che difficilmente può essere il Club dei cuori teneri.

Non possiamo insomma dare per scontato che l’intelligenza artificiale sarà sempre benevola nei nostri confronti. So bene che questo sembrerà solo un rozzo remake di 2001 Odissea nello Spazio, ma proprio così stanno le cose, a quanto pare. Essendo io lo spirito meno complottista che si possa immaginare, non ho mai dato peso ad un monito che circola da tempo: un’AI particolarmente potente, una superintelligenza artificiale, potrebbe prendere il sopravvento sull’umanità sino ad annientarla, se malevola. Recentemente mi sono in parte ricreduto; non che lo consideri un rischio immediato, ma penso che la questione vada tenuta in agenda. Me ne hanno convinto sia l’autorevolezza degli esperti che fanno propria tale esiziale preoccupazione sia, soprattutto, la desolante povertà dei controargomenti. Personaggi pur autorevolissimi, da Barack Obama a Roberto Cingolani, dicono che sarà sufficiente tagliare la corrente quando qualcosa va storto. Questo significa prendere sottogamba la faccenda. Elegante l’obiezione di Nello Cristianini, friulano professore di AI nella prestigiosa università inglese di Bath: e se l’AI malevola avesse preso il controllo proprio della rete elettrica? Staccherebbe la corrente al controllante prima di essere staccata lei. Eliezer Yudkowsky e Nate Soares nel loro recentissimo (ottobre 2025) volume If Anyone Builds It, Everyone Dies (lo consiglio vivamente; non me ne risulta però sinora una traduzione in italiano) osservano che per una super AI sarebbe facile violare sistemi informatici, ovunque nel globo, e lì nascondersi, anche dividendosi in spezzoni in collegamento tra loro attraverso la Rete. Non si saprebbe più quale spina staccare.

Almeno a parole, l’industria mainstream fa propria la preoccupazione. Mustafa Suleyman, CEO di Microsoft AI, è promotore di una Humanist Superintelligence (HSI), “inequivocabilmente sottomessa per sempre all’umanità” (Toward Humanist Superintelligence, in Project Syndicate, 7 novembre 2025). Sono problematiche che in teoria non ci interesserebbero in quanto notai, se non fosse che è importante avere idea delle dimensioni epocali del fenomeno con cui abbiamo a che fare.

Per il notaio, gli usi dell’AI possono essere variegatissimi. Molti non sono specifici della professione, dalla ricerca giuridica al trattamento delle mail; tutti presentano ovviamente i loro problemi ma non è possibile accennarne qui. Mi soffermerei solo sul Santo Graal dell’AI notarile: l’applicazione capace di produrre l’atto.

Proporrei uno slogan: il Panino della signora Maria. Nel senso che se da un lato l’indagine della volontà delle parti è riservata al notaio, e sul lato opposto è il notaio a rivedere e leggere l’atto alle parti, rispondendo in prima persona ai loro dubbi, cosa stia in mezzo al panino non è poi strategico. Se la bozza dell’atto su cui lavorerà il notaio l’ha preparata la signora Maria sotto la direzione del notaio stesso, con o senza AI, od anche la sola AI, non è che cambi poi molto. Credo che a questo stadio dell’evoluzione della materia questo sia l’approccio più prudente, escludendo in radice ogni contatto diretto tra l’AI ed il Cliente. L’articolo 13 comma 1 della legge 132 del 2025 ha reso principio giuridico, mi pare, il medesimo concetto.

Possiamo immaginare persino che il notaio impartisca vocalmente le sue istruzioni al sistema, senza la mediazione di alcun dipendente, ma questo non è importante. I punti strategici qui sono a mio avviso tre.

Il primo. Per usare l’AI, bisogna conoscerla almeno un po’. Non è scontato. Ho già raccontato su Notariando la disavventura dell’avvocato Schwartz di New York (https://wintechsrl.it/notariando-intelligenza-artificiale-notarile-e-la-sfortuna-di-schwartz/), finito nel 2023 alla gogna planetaria: un sistema di AI l’aveva ingannato confezionando per lui una serie di precedenti giudiziari; favorevoli, sì, ma tutti completamente falsi. A ripensarci, l’avvocato meritava più attenuanti. Innanzitutto non v’erano precedenti; il sistema aveva poi dato prova di abilità diabolica, al punto da produrre le false sentenze d’epoca più remota in un carattere non troppo nitido ed un’impaginazione lievemente disallineata, come se fossero state scansionate. Benché il caso avesse fatto il giro del mondo, avvocati anche nostrani hanno ripetuto il grossolano errore di non controllare il prodotto dell’AI; quel che è peggio, è purtroppo incappata nel medesimo svarione nientedimeno che la Corte d’Appello di Torino, come ha riferito il 26 ottobre 2025 Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito nel suo blog per il Sole 24 Ore. Anche giudici americani sono caduti allo stesso modo. I sistemi di AI soffrono di hallucinations, e cioè producono stupidaggini: a noi controllarli. Mustafa Suleyman progetta sistemi umanistici, siamo con lui, ma è importante che anche gli umani in carne ed ossa facciano sempre la loro parte. E le allucinazioni non sono l’unico problema: ne riparleremo in altra occasione.

Il secondo. Dobbiamo evitare che l’AI sia causa di una marginalizzazione degli studi insediati nelle località minori e delle aree meno ricche del Paese. Siamo giuristi di prossimità e dobbiamo restarlo: è uno dei nostri principali punti di forza. Portiamo qualità giuridica in ogni angolo d’Italia; dobbiamo portare anche la qualità tecnologica.

Il terzo. Per fare AI occorrono dati da dare in pasto al sistema. Hardware e software si possono prendere a nolo dai grandi operatori internazionali, sia pure con micidiali problemi di privacy e non trascurabili costi; i dati, invece, dobbiamo fornirli noi. Senza dati, niente AI; è anche per questo che una formula ormai quasi logora definisce i dati come il nuovo petrolio. I grandi sistemi come Mistral, Claude o ChatGPT (detti LLM, Large Language Models) usano come base dati la Rete intera. Col dilagare dei dati farlocchi dei social e di quelli, per lo più pessimi, creati dalla stessa AI, la qualità dei dati in Rete è in calo; molti produttori di dati di qualità (pioniere è stato il New York Times) vietano inoltre l’utilizzo delle loro risorse per addestrare l’AI. Secondo molti è inevitabile che le prestazioni dei LLM degradino vistosamente nel tempo.

Per fare AI a livello professionale occorrono invece sempre dati di grande qualità, ed in quantità proporzionata alla vastità del compito. Quali dati usare e come? Come affrontare il problema della privacy? Altri temi per un prossimo articolo! Per concludere qui, un’idea ed una preghiera.

L’idea in verità non è mia ma di Adrian Axel, notaio a Norimberga e professore onorario di diritto dell’Information Technology all’Università Friedrich-Alexander di Erlangen, il giardino di casa di Siemens: l’AI, da sola, talvolta non basta. Uno dei mantra dell’AI è che neppure i progettisti hanno idea di come il sistema risponderà alle richieste che gli saranno fatte. Tutto dipende dai dati con cui la bestia è nutrita; sono loro a condurre la danza. Un esempio nostrano. Quando è cessata l’agevolazione Under 36 un sistema di AI destinato alla redazione di atti notarili, vedendo atti già stipulati con quell’agevolazione, avrebbe verosimilmente continuato a riproporla. Per impedirlo sarebbe stato necessario introdurre una sorta di ghigliottina; un intervento fortemente deterministico all’interno di un mondo, quello dell’AI, strutturato sulla filosofia opposta. Il futuro, in ambito professionale, potrebbe insomma appartenere a sistemi ibridi, di cui l’AI sia solo una componente.

La preghiera. Evitiamo accuratamente, per favore, di dire questo l’AI non lo potrà mai fare. Chi ci ha provato è sempre stato sistematicamente smentito. Spesso non è altro che disinformazione: capita persino di sentir dire l’AI non potrà mai riconoscere le emozioni umane. Possibilità invece così poco fantascientifica che la legislazione europea in materia, lo AI Act, ha regolamentato pesantemente i sistemi di AI capaci di inferire le emozioni di una persona, vietandoli di regola nei luoghi di cura ed istruzione.

Ugo Bechini, Notaio in Genova

Azione revocatoria di Trust estero – di Notaio Roberto Santarpia

Commento alla Cassazione, ordinanza interlocutoria, 1 ottobre 2025, n. 26471,

Sezioni Unite Civili

Principio di diritto espresso dalla sentenza:

L’opponibilità nei confronti di terzi creditori di un trust previsto dall’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 (resa esecutiva in Italia con legge n. 364/1989) non è regolata dalla legge scelta dal disponente, ma dalla legge nazionale; per quanto vi sia una manifestazione di volontà inerente alla scelta del Foro, questa non è di per sé idonea per derogare alle norme (inderogabili) a tutela dei creditori, fra le quali rientra l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. , secondo anche quanto previsto dall’art. 15, lett. e), della medesima Convenzione.

La decisione assume particolare rilievo in quanto chiarisce:

  1. il rapporto tra lex voluntatis e lex fori;
  2. la portata delle norme di ordine pubblico a tutela dei creditori;
  3. la possibilità per i terzi non parti dell’atto di sottrarsi alla clausola di proroga della giurisdizione e alla legge straniera scelta dal disponente.

Il fatto:

La causa nasce dall’azione promossa da un creditore nei confronti di un debitore dopo che questi aveva trasferito beni di valore in due trust regolati dalla legge dell’isola di Jersey.

Gli atti costitutivi dei trust contenevano una clausola per la proroga e scelta del foro attributiva di competenza esclusiva ad un giudice straniero (la “Royal Court” di Jersey).

I debitori (costituenti i Trust) sostenevano che, a causa di tale clausola e della legge straniera scelta per il trust, solo la Corte di Jersey fosse competente a pronunciarsi anche per controversie relative all’inefficacia o alla nullità del trust.

La questione era dunque: può un creditore terzo — che non è parte del trust — essere vincolato da una clausola (di proroga) di scelta della giurisdizione che la indica in quella di uno stato straniero contenuta nell’atto istitutivo del trust?

La decisione delle Sezioni Unite, condivisibilmente, ha deciso che prevale la giurisdizione italiana per i terzi-creditori e non già quella straniera indicata nei Trust, in quanto la clausola (di proroga) della giurisdizione a favore di un foro estero può vincolare solo le parti del trust (disponente, trustee, beneficiari), cioè coloro che partecipano all’atto fiduciario in quanto I terzi estranei al trust — in particolare i creditori del disponente — non sono vincolati da tale clausola, perché non hanno aderito al vincolo negoziale  secondo il noto brocardo “res inter alios acta, tertio neque nocet neque prodest”.

Di conseguenza, un creditore può promuovere in Italia l’azione revocatoria (ex art. 2901 c.c.) o chiedere l’accertamento di nullità/inefficacia del trust, anche se costituito all’estero e regolato da legge straniera, e quindi l’opponibilità del trust verso terzi (creditori) non è regolata dalla legge scelta dal disponente, ma dalla legge nazionale (lex fori), in quanto le norme di tutela dei creditori sono inderogabili.

In sostanza: la Corte riafferma i limiti dell’autonomia negoziale del trust internazionale quando l’atto è utilizzato per eludere creditori. la funzione del trust non può essere depotenziare la garanzia patrimoniale generica.

Quindi un trust istituito all’estero, anche se disciplinato da legge straniera e dotato di clausola di foro esclusivo, non garantisce automaticamente protezione contro i creditori che intendano agire in Italia nel caso in cui questi ritengano che il trust sia stato costituito in frode ai creditori con finalità elusive.

Il trust deve quindi, per resistere, essere giustificato da una causa meritevole di tutela effettiva (pianificazione successoria, tutela di soggetti vulnerabili) non essere costituito al solo fine di porre in essere uno strumento posticcio di difesa patrimoniale.

Il fondamento è che le norme a tutela dei creditori quali l’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c., sono di ordine pubblico: la Convenzione dell’Aja, all’art. 15, lett. E), salva l’applicabilità delle norme imperative nazionali anche se l’atto è regolato da un diritto straniero: di conseguenza, la legge del foro adito in Italia prevale rispetto alla legge scelta dal disponente.

Nello specifico Il fatto che il trust fosse formalmente conforme alla legge estera del Jersey, non ha escluso la possibilità del sindacato del giudice italiano sull’effettiva causa per verificare se sussistesse o meno un interesse meritevole di tutela.

Quanto delineato dalla Corte quindi non esclude la validità dei Trust esteri (stilati in modo conforme alle regole della legge straniera) ma richiama l’attenzione sul fatto che devono essere stilati con correttezza e perseguire una causa meritevole senza configurare un mero tentativo di elusione patrimoniale.

Concludendo la decisione dell’ordinanza n. 26471/2025 rappresenta una pietra miliare nell’inquadrare il rapporto tra trust estero e ordinamento italiano: si afferma con chiarezza che l’utilizzo di trust regolati da legge straniera non vale come “scudo automatico” contro i creditori chiarendo però che ciò non implica che ogni trust estero sia a rischio e quindi, se si è in presenza di una causa reale e meritevole, la  pianificazione patrimoniale in esso contenuto può restare valida e opponibile.

In altri termini serve un trust “funzionale”, non “funzionalizzato a proteggere il debitore” e quindi anche un trust formalmente perfetto può essere inefficace verso i creditori.

Credo che con questa Massima di Cassazione si rafforzino i seguenti principi:

  1. centralità della causa in concreto;
  2. sia in linea con quanto previsto in relazione all’abuso del diritto;
  3. imponga un rigoroso scrutinio di meritevolezza per i trust destinati a finalità protettive.

Roberto Santarpia,  Notaio in Orzinuovi.

Come gestire la scissione di uno studio notarile: aspetti pratici e criticità operative – di Dott. Michele D’Agnolo

La vita delle associazioni notarili, come quella di molte aggregazioni professionali, può attraversare fasi di profonda crisi. Anche se a rigore non si può parlare di scissione in senso tecnico, divergenze organizzative, squilibri economici, differenze di visione o incompatibilità personali possono rendere necessario un percorso di separazione: la divisione ordinata dello studio in due o più realtà autonome.

A differenza delle società commerciali, tuttavia, gli studi notarili associati non dispongono sempre di clausole statutarie chiare per regolare la fase di liquidazione o di separazione. Data la indubbia competenza tecnica dei contraenti si deve supporre che le clausole vengano omesse a scopo scaramantico. Non di rado lo statuto si limita a richiamare la disciplina del codice civile in materia di società semplici, che, pur offrendo un riferimento minimo, non è pensata in ottica di continuità e inoltre fa riferimento ad attività economiche ordinarie e non coglie la complessità organizzativa, relazionale e immateriale di uno studio notarile.

Gli “elementi immateriali” — clientela, relazioni con segnalatori, reputazione e know-how organizzativo — sono infatti i beni più preziosi dello studio. Trattarli come meri valori da liquidare è un errore concettuale e operativo perché questo porterebbe quasi certamente alla loro totale dispersione. Per questo, nella prassi, la via più efficace resta sempre quella dell’accordo tra le parti, guidato da un metodo e da una visione comune di continuità.

Una buona scissione nasce da una trattativa strutturata, che deve essere condotta con spirito costruttivo e preferibilmente mediata da un consulente neutrale. L’obiettivo non è “fare i conti”, ma preservare valore complessivo, evitando dispersioni di clientela, conflitti interni e incertezza per i collaboratori.

Le fasi principali della trattativa includono:

  • mappatura dei beni materiali e immateriali: archivi, database clienti, relazioni con segnalatori, personale, strumenti informatici, contratti di locazione e servizi condivisi;
  • attribuzione di priorità: stabilire quali elementi hanno valore strategico per ciascun notaio o gruppo di notai e quali possono essere condivisi o ceduti;
  • definizione di un calendario operativo: per evitare sovrapposizioni e garantire la continuità del servizio ai clienti.

La clientela di uno studio notarile è raramente “proprietà” di un singolo notaio, poiché nasce spesso da relazioni condivise. Tuttavia, nella prassi si tende a attribuire i clienti abituali (costruttori, imprese, famiglie, professionisti) al notaio che li segue da più tempo o che detiene la relazione diretta.

Per i clienti occasionali, invece, può convenire mantenere per un periodo un sistema di gestione centralizzato, con accordi di compensazione tra i notai sulle competenze maturate in fase di chiusura o per pratiche pendenti.

La gestione dei segnalatori — banche, agenzie immobiliari, imprese di costruzione, studi legali — è ancora più delicata. Queste relazioni si fondano su fiducia, reputazione e stabilità organizzativa.

In molti casi, le parti concordano una divisione per area o per canale: ad esempio, un notaio mantiene i rapporti con le banche del territorio, un altro con le agenzie immobiliari o con i costruttori. È importante comunicare con trasparenza la nuova organizzazione, evitando di mettere i segnalatori in posizione di incertezza o di farli sentire “contesi”.

Gli assistenti e collaboratori rappresentano il vero capitale umano dello studio. Conoscono procedure, clienti, modalità di lavoro dei notai e garantiscono continuità operativa.

Nella scissione, si tende a ripartirli secondo due logiche:

  • continuità delle relazioni: ogni collaboratore resta con il notaio con cui lavora più stabilmente;
  • equilibrio delle competenze: se un’area dello studio (ad esempio mutui o successioni) passa interamente a un gruppo di notai, è coerente che anche il personale specializzato in quell’ambito lo segua.

Un accordo scritto tra le parti può regolare la data di cessazione dei contratti, il trasferimento dei rapporti di lavoro, l’uso temporaneo condiviso di alcune figure amministrative e la gestione di eventuali incentivi o indennità.

La separazione degli archivi è una delle fasi più delicate. Gli atti notarili, i fascicoli, la corrispondenza e i database dei clienti devono essere divisi con rigore, nel rispetto delle norme sulla riservatezza e sulla conservazione dei documenti.

La prassi migliore prevede:

  • una ricognizione preliminare degli archivi fisici e digitali,
  • la duplicazione controllata dei dati comuni, in modo che ciascun studio mantenga accesso alle informazioni relative alle pratiche seguite,
  • la definizione di protocolli di sicurezza e riservatezza, anche per il periodo transitorio in cui alcuni dati restano in condivisione.

Quando lo studio utilizza software gestionali o sistemi cloud condivisi, occorre pianificare con anticipo la separazione:

  • creazione di istanze autonome dei database,
  • definizione di chi mantiene la titolarità dei contratti di licenza,
  • gestione delle credenziali e delle policy di accesso,
  • migrazione dei dati con supervisione tecnica per evitare perdita o corruzione delle informazioni.

In molti casi, la scissione non coincide immediatamente con un trasferimento fisico. Si entra in una fase di convivenza più o meno lunga “da separati in casa”, in cui i notai operano in spazi contigui ma con strutture di personale, contabilità e gestione separate.

Questa situazione può comportare problemi deontologici e di privacy e richiede regole chiare soprattutto in merito all’uso degli spazi comuni, come sale riunioni, reception e servizi di segreteria, oltre che sui costi condivisi (utenze, locazione, manutenzioni).

Quando, invece, la separazione comporta l’uscita fisica di alcuni notai, è importante pianificare la transizione logistica: comunicazione ai clienti, trasloco di archivi e arredi, adeguamento informatico e aggiornamento delle sedi ufficiali.

Come si può desumere dagli argomenti fin qui riportati, la scissione di uno studio notarile non è solo una questione legale o patrimoniale. È, soprattutto, un processo organizzativo complesso che coinvolge persone, relazioni e reputazioni costruite in anni di lavoro.

L’esperienza dimostra che, anche nei casi di disaccordo più marcato, un approccio strutturato e negoziato permette di tutelare il valore immateriale dello studio e di garantire una transizione ordinata per clienti, segnalatori e collaboratori.

Alla base di tutto deve esserci un principio semplice ma essenziale: le regole possono dividere, ma il metodo e il rispetto reciproco preservano il valore.

Michele D’Agnolo, Executive Consultant – Intuitus Networ

Imposizione fiscale e passaggio generazionale: il superamento delle criticità su holding e controllo – di Notaio Josephine Giancotti

L’art. 1 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 139/2024 ha apportato significative modifiche al comma 4 – ter dell’articolo 3 del D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico delle Successioni e Donazioni – TUS), chiarendo le condizioni e l’ambito di applicazione dei benefici fiscali per il passaggio generazionale di aziende e partecipazioni societarie.

La norma in questione stabilisce che “i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta” di successione e donazione. Si tratta pertanto di operazioni totalmente esenti che non comportano erosione della franchigia.

Il legislatore fiscale, usando il termine generico “trasferimenti”, ha voluto fare riferimento ad una vasta gamma di fattispecie tra le quali, a titolo esemplificativo, trasferimenti mortis causa, donazioni o patti di famiglia.

La norma de qua subordina l’agevolazione a specifici requisiti soggettivi e oggettivi nonché alla sussistenza di specifiche condizioni.

  • Presupposto soggettivo: il beneficio si applica solo se il trasferimento avviene a favore dei “discendenti” e del “coniuge” del de cuius, del donante o del disponente il patto di famiglia.
  • Presupposto oggettivo: l’oggetto del trasferimento deve essere “aziende o rami di esse”, “quote sociali” o “azioni”.

Oltre a questi presupposti, la norma richiede che siano soddisfatte anche precise condizioni e, risolvendo i dubbi interpretativi sorti in passato, ha disciplinato tre diverse ipotesi:

  • Trasferimento di azienda o rami di essa: l’agevolazione si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività di impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
  • Trasferimento di quote sociali e azioni di società di capitali, di cui all’art. 73, comma 1, lettera a) d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR): il beneficio è limitato alle partecipazioni con le quali è acquisito il controllo di cui all’art. 2359, comma 1, c.c. o incrementano un controllo già esistente. In questo caso, gli aventi causa devono detenere tale controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
  • Trasferimento di altre quote sociali: l’agevolazione si applica a condizione che gli aventi causa mantengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni.

Per usufruire del beneficio, è necessario rendere un’apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell’attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto al momento della presentazione della dichiarazione di successione, dell’atto di donazione o del patto di famiglia.

Il mancato rispetto di queste condizioni determina la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa pari al 30% della somma dovuta nonché degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

Il legislatore fiscale, con la nuova formulazione, ha voluto risolvere alcune questioni che in passato avevano generato un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

Il primo punto critico riguardava l’applicazione dell’esenzione ai trasferimenti volti ad incrementare un controllo “già esistente”. La precedente formulazione, interpretata restrittivamente dall’amministrazione finanziaria, limitava l’agevolazione ai soli casi di acquisizione ex novo della posizione di controllo e cioè il beneficiario non doveva essere già titolare di una situazione di predominanza in assemblea (in altri termini non doveva essere già titolare del cinquanta per cento più uno dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria). Questo comportava che erano agevolabili solo i trasferimenti mediante i quali il beneficiario assumeva, per effetto degli stessi, una posizione di controllo sommando alle partecipazioni di minoranza già detenute quelle oggetto di trasferimento. Ebbene, il nuovo testo, allontanandosi dall’interpretazione appena esposta, ha specificato che l’esenzione si applica anche quando il trasferimento “incrementa un controllo già esistente”, chiarendo, in modo inequivocabile, che anche l’incremento di una partecipazione già di controllo rientra nel perimetro dell’esenzione.

Una seconda significativa evoluzione riguarda l’esenzione per le società immobiliari e le holding.

In passato, la giurisprudenza e l’amministrazione finanziaria, come ulteriore condizione per accedere al beneficio fiscale, richiedevano anche la prosecuzione dell’attività di impresa, con la conseguente esclusione dall’agevolazione delle società “senza impresa” quali le società immobiliari, le holding e le società di mero godimento.

Questa interpretazione, in contrasto con il tenore letterale della norma, è stata superata e, la nuova formulazione dell’articolo 3, comma 4 – ter TUS ha individuato come unico requisito il mantenimento del controllo di diritto, senza fare alcun riferimento all’esercizio dell’attività di impresa. Di conseguenza, oggi anche le holding e le società di mero godimento immobiliare possono beneficiare dell’esenzione.

Il riferimento alle quote di società di persone tramite la locuzione “altre quote sociali” risolve un’ulteriore incertezza. Tale locuzione, pur mancando nella precedente formulazione della norma, non aveva però fatto dubitare gli interpreti e l’amministrazione finanziaria della possibilità di applicare l’esenzione anche al trasferimento di quote di società di persone, stante l’assenza di divieti in merito, ma si discuteva se fosse richiesta come condizione la prosecuzione dell’attività di impresa. La vecchia norma, infatti, non specificava le condizioni in presenza delle quali si poteva accedere al beneficio fiscale non richiedendo né la detenzione di una situazione di controllo né la prosecuzione dell’attività di impresa in capo all’acquirente. Si ipotizzava, dunque, che potesse essere condizione sufficiente per godere dell’agevolazione il mantenimento della titolarità della partecipazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La scelta degli interpreti si poteva forse giustificare in considerazione della ratio sottesa all’esenzione de qua, volta a garantire un collegamento, nel passaggio generazionale, tra il titolare della partecipazione e l’attività aziendale. Inoltre, l’art. 2252 c.c. richiede il consenso di tutti i soci per le decisioni più importanti e le modifiche del contratto sociale, il che fa sì che ci sia già una situazione di controllo in quanto è ogni socio a “controllare” la società con il suo consenso determinante. L’attuale disciplina, accogliendo l’orientamento interpretativo che si basava sulla ratio della norma e sulla struttura societaria delle società di persone (art. 2252 c.c.), ha formalizzato la condizione del mantenimento della titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni, allineando e chiarendo così il trattamento fiscale di tutte le partecipazioni societarie.

Infine, in caso di società estere, la norma chiarisce che l’esenzione spetta anche per i trasferimenti di azioni e di quote sociali di società appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, purché sussistano i presupposti e le condizioni di cui sopra richieste per le società residenti in Italia. Ad argomentare diversamente vi sarebbe, infatti, un’ingiustificata disparità di trattamento tra i residenti in Italia che esercitano attività di impresa in un altro Stato membro ed i residenti esercenti attività di impresa in Italia.

Il beneficio non compete, invece, alle società extracomunitarie.

In conclusione, le modifiche normative introdotte dal D.lgs. 139/2024 rappresentano un’evoluzione significativa nel quadro fiscale del passaggio generazionale di impresa.

L’estensione dell’esenzione ai trasferimenti che incrementano una situazione di controllo preesistente, unita alla chiara applicabilità per holding e società immobiliari, segna un punto di svolta. Inoltre, la norma estende la sua applicabilità anche alle società con sede nell’Unione Europea, eliminando una potenziale disparità di trattamento e allineando la disciplina fiscale italiana ad un contesto internazionale. Queste disposizioni, in linea con l’obiettivo di preservare la continuità aziendale, non solo offrono maggiore certezza giuridica e coerenza interpretativa, ma rispondono anche a un’esigenza concreta del tessuto economico, facilitando il passaggio generazionale dell’impresa.

Josephine Giancotti,  Notaio in Rozzano.

L’IMPRESA FAMILIARE E LA CONVIVENZA DI FATTO: CORTE COST. N. 148/2024 – di Notaio Luigi Iovino

Nella riflessione sul diritto vivente non si può non constatare come l’ordinamento giuridico, lungi dall’essere cristallizzato in formule immutabili, sia piuttosto un organismo dinamico, costantemente sollecitato dalla realtà sociale che è chiamato a regolare. In tale contesto, la recente pronuncia della Corte costituzionale in tema di impresa familiare segna un passaggio cruciale nella parabola evolutiva della nozione di “famiglia” e dei diritti lavoristici ad essa connessi.

Infatti, con la sentenza n. 148/2024, la Corte Costituzionale interviene in modo significativo sull’art. 230-bis, comma 3, c.c., dichiarandone l’illegittimità costituzionale nella parte in cui esclude il convivente di fatto dal novero dei familiari dell’imprenditore ai fini della partecipazione all’impresa familiare. La pronuncia si inserisce nel più ampio percorso evolutivo – giurisprudenziale e legislativo – che progressivamente sta ridefinendo i confini del concetto di famiglia, riconoscendo una tutela sempre più piena e sostanziale anche alle formazioni sociali fondate sulla convivenza, in coerenza con i principi di uguaglianza e solidarietà sanciti dalla Costituzione.

La decisione apre spunti di riflessione di particolare rilievo incidendo direttamente su istituti tradizionalmente legati alla famiglia in senso stretto e imponendo una rilettura in chiave costituzionalmente orientata.

Il presente contributo, muovendo da una concisa ricostruzione del contenuto e della portata della sentenza, intende soffermarsi criticamente sulle implicazioni che essa dischiude, interrogandosi sul significato sistemico e, più in profondità, sul senso giuridico che ne scaturisce.

Brevi cenni sull’articolo 230-bis c.c.

L’art. 230-bis del codice civile, introdotto con la riforma del diritto di famiglia del 1975, disciplina la figura del collaboratore familiare nell’ambito dell’impresa familiare o della famiglia stessa. La norma riconosce, in favore del familiare che presta in modo continuativo attività lavorativa nell’impresa o nella famiglia, una serie di diritti patrimoniali, tra cui il diritto al mantenimento secondo la condizione economica del nucleo familiare, nonché la partecipazione agli utili e ai beni acquistati con essi, agli incrementi aziendali e all’avviamento. Tale partecipazione è parametrata alla quantità e qualità del lavoro prestato. La disposizione, nel delineare l’impresa familiare, individua espressamente come “familiare” il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, escludendo inizialmente il convivente di fatto. Pertanto, la disposizione oggetto di censura omette di ricomprendere, nella nozione di “familiare”, il convivente di fatto, il quale, tuttavia, analogamente al coniuge o alla parte unita civilmente, si trova a operare nell’ambito dell’impresa familiare in una posizione caratterizzata da un’attenuazione delle garanzie tipiche del lavoro subordinato. Tale affievolimento discende dal vincolo affettivo stabile – c.d. affectio maritalis – che lo lega all’imprenditore, con conseguente elisione tanto del potere direttivo proprio del rapporto gerarchico, quanto delle tutele che normalmente ne derivano.

Il caso e la questione di legittimità costituzionale

Come sopra menzionato, la sentenza n. 148/2024 della Corte Costituzionale ha affrontato la questione della tutela del convivente di fatto all’interno dell’impresa familiare, dichiarando incostituzionale l’art. 230-bis, comma 3, c.c. nella parte in cui esclude il convivente di fatto dal novero dei familiari dell’imprenditore.

Giova in questa sede richiamare solo sinteticamente l’origine della questione oggetto della pronuncia.

Il caso trae origine dal ricorso di una donna che per anni aveva lavorato nell’azienda agricola del compagno defunto, chiedendo il riconoscimento di un’impresa familiare e la liquidazione della quota a lei spettante. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo che il convivente more uxorio non fosse un “familiare” ai sensi dell’art. 230-bis c.c. La ricorrente adì dunque la Corte di Cassazione. La Corte di cassazione, sezione lavoro, ravvisando un potenziale contrasto costituzionale, rimise la questione alle Sezioni Unite. Queste ultime, con ordinanza del 18 gennaio 2020, sollevarono questione di legittimità costituzionale della norma nella parte in cui non include il convivente di fatto, ipotizzando la violazione di vari principi costituzionali (artt. 2, 3, 4, 35 e 36 Cost.), nonché dell’art. 117, co. 1, Cost. in relazione all’art. 9 della Carta dei diritti UE e agli artt. 8 e 12 CEDU. In sostanza, si dubitava che escludere i conviventi more uxorio dalla disciplina dell’impresa familiare fosse compatibile con il principio di eguaglianza, con il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione, con la tutela che la Costituzione appresta al lavoro in ogni forma e con i vincoli derivanti dalle fonti sovranazionali a protezione della vita familiare. In particolare, la questione poneva un problema di disparità di trattamento tra coppie sposate (o unite civilmente) e coppie di fatto rispetto al riconoscimento e alla valorizzazione del lavoro prestato nell’impresa di famiglia, ambito nel quale solo ai membri della famiglia “legittima” erano storicamente riconosciuti diritti patrimoniali e partecipativi.

Le conseguenze della pronuncia

La Corte ha affermato che il lavoro del convivente di fatto deve essere protetto allo stesso modo di quello del coniuge e non poteva godere di tutele inferiori a quelle riconosciute perfino ai parenti acquisiti di secondo grado, in quanto espressione parimenti di un’attività lavorativa prestata nell’ambito della comunità familiare.

Ebbene, l’intervento della Corte ha ricondotto la disciplina all’alveo costituzionale, dichiarando “l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-bis. terzo comma, cod. civ., nella parte in cui non prevede come familiare anche il convivente di fatto e come impresa familiare quella cui collabora anche il convivente di fatto”. Non si tratta di un’operazione di equiparazione meccanica fra figure differenti, bensì di una valutazione fondata sulla logica della coerenza sistemica e sull’affermazione del principio di eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), laddove il lavoro, quale espressione della dignità della persona (art. 4, 35 e 36 Cost.), non può essere disconosciuto in ragione della forma giuridica del legame affettivo.

La figura della convivenza di fatto è stata definitivamente positivizzata dall’ordinamento giuridico italiano con la legge n. 76/2016, circostanza, questa, che impone di assicurare a tale forma di unione una protezione non arbitrariamente inferiore rispetto a quella accordata alla famiglia fondata sul matrimonio. In ogni caso, gli artt. 8 e 12 CEDU – in combinato disposto con l’art. 117, co. 1, Cost. – richiamano una nozione ampia di “vita familiare” non limitata alle sole relazioni basate sul vincolo coniugale, “tanto da circoscrivere la possibilità di una ingerenza degli Stati nazionali nei diritti alla “vita familiare” sia delle coppie sposate che di fatto, con la necessaria osservanza dei principi di legalità, necessità e proporzionalità, elaborando in talune circostanze dei veri e propri obblighi positivi volti alla promozione dei suddetti diritti.”

La Corte – in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87 – ha esteso la declaratoria di illegittimità costituzionale anche all’art. 230-ter c.c., “che attribuisce al convivente di fatto una tutela […] significativamente più ridotta rispetto a quella che consegue all’accoglimento della questione sollevata in riferimento all’art. 230-bis c.c.”. A seguito dell’equiparazione del convivente ai familiari nell’ambito dell’impresa familiare, la previsione di un trattamento separato (e deteriore) per il convivente non aveva più ragion d’essere. Conseguentemente, l’art. 230-ter c.c. – introdotto per dare un riconoscimento, seppur attenuato, alla posizione del convivente – risulta svuotato di funzione, divenendo fonte di una ingiustificata disparità di trattamento; di qui la sua declaratoria di incostituzionalità, per effetto della medesima ratio decidendi.

Conclusioni

Il convivente di fatto che presta la sua opera nell’impresa familiare potrà, dunque, godere delle medesime prerogative patrimoniali e partecipative del coniuge o del parte di unione civile, senza più alcuna distinzione normativa. Con questa decisione, il diritto si mostra ancora una volta capace di evolvere, adattandosi ai mutamenti sociali e valorizzando in modo sempre più inclusivo le formazioni affettive diverse dal matrimonio. La nozione di famiglia, come categoria giuridica, si amplia oltre i confini tradizionali, includendo soggetti finora esclusi da tutele rilevanti.

Luigi Iovino,  Notaio in Grosotto.

Cosa fare quando un’associazione notarile non funziona – di Dott. Michele D’Agnolo

Le associazioni notarili nascono tutte con le migliori intenzioni. In molti casi rappresentano una scelta strategica che consente di unire competenze, condividere costi e risorse, migliorare l’organizzazione del lavoro e garantire ai clienti un servizio più efficiente e completo. Non di rado, l’idea di associarsi parte da una visione positiva: più notai insieme possono affrontare meglio la complessità delle pratiche, attrarre clienti più strutturati, specializzarsi e garantire continuità anche nei periodi di assenza o di maggiore carico di lavoro.

Eppure, non sempre le cose vanno come previsto. Dopo qualche anno, o talvolta anche dopo pochi mesi, possono emergere difficoltà che minano la serenità della collaborazione. A volte il problema nasce da un malinteso nella ripartizione delle spese; altre volte si tratta di divergenze sugli obiettivi, come accade quando un socio punta a crescere in volume mentre un altro preferisce selezionare i clienti. Altre volte ancora, cambiano gli obiettivi personali di uno dei soci e questo si riflette su tutta la compagine.

Non mancano, purtroppo, anche situazioni in cui i rapporti personali diventano fonte di conflitto e le tensioni finiscono per coinvolgere collaboratori e clienti.

Che cosa fare, allora, quando una associazione notarile “non funziona”? La risposta non è mai semplice né immediata. Serve un approccio ragionato, che tenga conto degli aspetti economici, organizzativi, relazionali e, naturalmente, giuridici.

Il primo passo è quello di avere consapevolezza della situazione e delle cause che l’hanno generata.

Una prima tentazione, molto diffusa, è attribuire la colpa al carattere di un socio o a un presunto difetto di lealtà. In realtà, nella mia esperienza di consulente, i problemi raramente derivano da una sola causa. Più spesso si tratta di un insieme di fattori che si intrecciano tra loro. Vediamo a seguire i principali motivi di doglianza

  • Divergenze strategiche: se un notaio ha una percezione diversa del mercato e vuole investire nell’organizzazione, magari introducendo nuove tecnologie e servizi, mentre un altro preferisce contenere i costi e mantenere il modello tradizionale, l’associazione rischia di dividersi in due anime incompatibili.
  • Gestione poco trasparente: quando non c’è chiarezza su come vengono suddivisi ricavi e spese, si alimentano sospetti e risentimenti. Anche se i numeri fossero equi, la percezione di ingiustizia può essere corrosiva.
  • Ruoli non definiti: senza una chiara assegnazione di compiti e responsabilità, alcune attività restano inevase mentre altre vengono duplicate. Questo genera inefficienze e frustrazione tra i collaboratori.
  • Conflitti personali: i professionisti, come tutte le persone, portano con sé caratteri, sensibilità e aspettative diverse. Se non si trova un equilibrio, anche la migliore organizzazione rischia di incepparsi.
  • Rigidità organizzativa: il mercato notarile cambia, i clienti chiedono maggiore velocità e digitalizzazione. Se l’associazione resta ferma, può perdere competitività e accentuare le tensioni interne.

Comprendere queste dinamiche è essenziale: senza una diagnosi accurata, qualsiasi rimedio rischia di essere inefficace o temporaneo.

Per affrontare efficacemente una crisi, il primo passo è sempre un’analisi oggettiva. Non ci si può limitare a “sensazioni” o a recriminazioni reciproche. Occorre ricostruire i dati reali: andamento dei ricavi e dei costi, numero e tipologia di pratiche, tempo impiegato da ciascun socio e dai collaboratori, livello di soddisfazione dei clienti. Spesso, mettere nero su bianco le informazioni consente di smontare convinzioni errate o pregiudizi che si sono sedimentati nel tempo.

Ogni associazione si fonda su uno statuto o un patto associativo. Non è raro che questi documenti vengano dimenticati dopo la firma, salvo poi riscoprirli quando sorgono i problemi. In realtà, contengono spesso già le regole su come affrontare crisi e divergenze: clausole di recesso, criteri di ripartizione, modalità decisionali. Riprendere in mano questi testi permette di ricordare a tutti quali siano i diritti e i doveri reciproci e ridà una base giuridica solida al confronto.

Il dialogo è indispensabile, ma non basta sfogarsi. Al contrario, occorre un metodo: una riunione con un ordine del giorno definito, un verbale da condividere, e – spesso – la presenza di una figura terza, capace di mantenere il confronto su un piano costruttivo. In questo modo si evita che la conversazione degeneri in una sequenza di accuse e difese personali.

Una volta raccolte tutte le informazioni, occorre verificare se è possibile un recupero. Molte associazioni possono ancora funzionare, a patto di rinegoziare e cambiare alcune regole interne. Si può, ad esempio:

  • rivedere i processi di lavoro, introducendo procedure standard per garantire efficienza e uniformità,
  • adottare sistemi di controllo economico più chiari, magari con report periodici condivisi,
  • cambiare le regole di suddivisione degli utili, dei compensi e delle spese per adeguarle al mutamento negli apporti individuali dei soci
  • aggiornare la governance in base a nuovi rapporti di potere

In questo modo si riduce l’ambiguità, si aumenta la trasparenza e si alleggerisce il carico delle discussioni quotidiane.

Non tutte le associazioni sono destinate a durare. In certi casi, le divergenze sono talmente profonde che ogni tentativo di ricucitura rischia solo di rinviare l’inevitabile. In queste situazioni, la scelta migliore è pianificare una separazione ordinata. Questo significa affrontare con lucidità la divisione del personale, la riallocazione dei clienti, la gestione dei costi comuni e la comunicazione verso l’esterno. Una separazione gestita male può danneggiare tutti, mentre una separazione gestita bene può permettere a ciascun notaio di ripartire con nuovo slancio.

Quando le tensioni sono alte, una figura esterna può fare la differenza. Un consulente non si sostituisce ai notai, ma li aiuta a:

  • leggere i dati con imparzialità, evitando che la discussione si basi solo su percezioni,
  • facilitare il confronto, riducendo il rischio che le riunioni degenerino in conflitti personali,
  • progettare soluzioni pratiche, che spaziano dalla revisione dei processi interni fino alla definizione di un piano di scioglimento.

Il consulente ha il vantaggio di non essere coinvolto emotivamente e di poter portare esempi da altre esperienze, mostrando che i problemi incontrati non sono unici e che esistono strade percorribili.

Trovarsi in una associazione notarile che non funziona è una situazione scomoda e spesso dolorosa. Tuttavia, può rappresentare anche un momento di crescita. La crisi obbliga a fermarsi, a riflettere, a rimettere in discussione regole e abitudini che forse non erano più adeguate. Occorre insomma trasformare la crisi in opportunità.

Non sempre la soluzione è restare insieme: talvolta la scelta più saggia è separarsi. Ma in entrambi i casi, ciò che conta è affrontare la situazione con metodo, con trasparenza e con la capacità di guardare al futuro. Perché, alla fine, l’obiettivo resta sempre lo stesso: garantire ai clienti un servizio di qualità e preservare la dignità professionale di ciascun notaio.

Michele D’Agnolo, Executive Consultant – Intuitus Networ

Il Valore dello Studio Notarile: Una Visione Economica tra Deontologia e prassi – di Dott. Michele D’Agnolo

Nella professione notarile, la tutela dell’indipendenza e della neutralità del notaio è un principio fondante. Per questa ragione, il codice deontologico del notariato vieta qualsiasi forma di acquisto o vendita dello studio notarile. Tuttavia, osservando la questione da una prospettiva economica, non si può ignorare che uno studio notarile ben avviato, soprattutto quando raggiunge una certa dimensione, porta con sé un valore significativo.

Pur non potendosi un’impresa nel senso classico del termine, lo studio notarile ha caratteristiche che, dal punto di vista economico, lo rendono simile a una realtà imprenditoriale. Per questo lo si può definire azienda in senso economico, in una accezione si badi molto diversa e molto più ampia di quella  del Codice Civile e che comprende anche organizzazioni come la famiglia e le pubbliche amministrazioni. La reputazione costruita nel tempo, la clientela consolidata, le relazioni con altri professionisti e il know-how organizzativo accumulato, contribuiscono a creare un vero e proprio valore economico che non può essere ignorato, soprattutto quando si tratta di associazioni notarili o passaggi generazionali. Nella esperienza professionale di chi scrive vediamo come questo valore di avviamento venga sempre più considerato nelle dinamiche associative e di transizione, pur nel rispetto delle norme deontologiche.

Lo Studio Notarile tra Deontologia e Avviamento Economico

A differenza delle imprese tradizionali, dove l’acquisto di quote societarie o di un intero business è un processo usuale, nel mondo notarile queste operazioni sono vietate. Il motivo risiede nella protezione della terzietà del notaio e nel mantenimento della sua totale indipendenza. Lo studio notarile non può, quindi, essere trattato come un bene vendibile, al fine di evitare qualsiasi condizionamento economico che possa influenzare l’imparzialità del professionista.

Tuttavia, quando osserviamo la questione con gli occhi di un economista, è evidente che uno studio notarile, soprattutto se ben strutturato, possiede un valore intrinseco che va oltre la sola prestazione intellettuale del notaio. Questo valore di avviamento, pur non potendo essere oggetto di compravendita diretta, esiste e viene spesso considerato in modo informale nelle dinamiche tra colleghi.

Che Cos’è il Valore di Avviamento nello Studio Notarile?

Il valore di avviamento (o goodwill) si riferisce a tutti quegli elementi intangibili che concorrono a rendere uno studio notarile più redditizio e attrattivo. Esso non riguarda solamente il volume di affari o la clientela acquisita, ma anche una serie di fattori interconnessi, tra cui:

  • Team di collaboratori: Uno studio che ha un team di collaboratori esperti e fidelizzati ha oggi un valore difficilmente riproducibile visto il calo endemico di talenti e vocazioni nell’ambito degli assistenti notarili. 
  • Reputazione e visibilità: Uno studio notarile che ha costruito una solida reputazione nel tempo, grazie alla competenza e alla qualità del servizio offerto, ha un marchio di fiducia che attrae nuovi clienti e fidelizza quelli esistenti.
  • Clientela consolidata: L’elenco dei clienti abituali, che tornano regolarmente per consulenze e atti notarili, rappresenta una risorsa preziosa. Questi clienti non sono attratti solo dalla necessità, ma scelgono lo studio per l’affidabilità e la qualità delle prestazioni.
  • Efficienza operativa: Uno studio ben strutturato, con processi efficienti, e una gestione moderna delle pratiche, offre un valore aggiunto che lo rende appetibile a potenziali nuovi associati.
  • Relazioni con professionisti e istituzioni: Le relazioni consolidate con avvocati, commercialisti, consulenti immobiliari e banche costituiscono un network professionale che non solo facilita il flusso di incarichi, ma garantisce una continuità di affari anche nei momenti di flessione economica.

Tutti questi elementi, anche se non formalmente quantificabili come in un’impresa commerciale, determinano un potenziale valore economico che i notai iniziano a riconoscere e considerare in modo sempre più esplicito, specialmente quando si verificano situazioni di recesso da un’associazione notarile o di ingresso in uno studio consolidato.

Il Valore di Avviamento nelle Dinamiche Associative

Le associazioni tra notai sono una forma sempre più diffusa di esercizio della professione, in cui più notai uniscono le proprie competenze e risorse per offrire servizi su più ampia scala, dividendo costi e rischi. In queste dinamiche, il valore di avviamento dello studio diventa un fattore rilevante, specialmente nelle seguenti situazioni:

  1. Ingresso di un nuovo notaio in uno studio avviato: Quando un giovane notaio o un notaio esterno entra a far parte di uno studio notarile già consolidato, pur non potendo “acquistare” lo studio, è chiaro che ci sono delle aspettative rispetto al contributo economico che il nuovo associato può portare. Non si tratta solo di condividere i costi, ma di considerare anche il valore intangibile che il nuovo arrivato riceve, in termini di clientela, reputazione e rete professionale già attiva. Spesso questo valore viene compensato indirettamente attraverso accordi economici strutturati, che tengono conto dell’avviamento dello studio.

 

  1. Recesso da un’associazione notarile: Quando un notaio decide di recedere da una società tra notai, il valore di avviamento dello studio spesso entra in gioco. Anche se la deontologia vieta la vendita dello studio, in base ai patti associativi il notaio uscente potrebbe avere maturato il diritto a una sorta di “liquidazione” che considera il contributo che ha apportato alla crescita e allo sviluppo dell’attività. In questi casi, il valore di avviamento diventa un elemento di confronto per determinare una compensazione equa, seppur informale.

 

  1. Transizioni generazionali: In contesti di passaggio generazionale, come il ritiro di un notaio senior e l’ingresso di un successore, il valore di avviamento è ancora più evidente. Anche se formalmente il notaio non può “vendere” il proprio studio, è comprensibile che il subentrante si trovi a gestire una realtà con un pacchetto di clienti già avviato, un personale formato e una reputazione solida. Questo valore implicito viene spesso riconosciuto attraverso modalità di collaborazione o affiliazione che, pur nel rispetto delle regole, tengono conto del valore economico generato dallo studio.

Come Valutare il Valore di Avviamento in Assenza di Transazioni Dirette

Nonostante il divieto deontologico di acquisto dello studio, esistono comunque modalità attraverso le quali il valore di avviamento viene nella prassi riconosciuto e considerato nelle dinamiche professionali. Alcuni fattori che possono entrare in gioco per stimare questo valore includono:

  • Volume d’affari annuale: Sebbene non si tratti di una vera e propria valutazione del valore economico dello studio, il fatturato complessivo può dare un’indicazione del giro di affari e della capacità dello studio di attrarre clienti.
  • Durata della relazione con i clienti: La presenza di una clientela fidelizzata, che si rivolge ripetutamente allo studio per questioni notarili, rappresenta un valore fondamentale. La qualità di queste relazioni può influire sul potenziale avviamento.
  • Efficienza e struttura organizzativa: Un notaio che entra in uno studio già organizzato e ben gestito non deve affrontare gli stessi costi iniziali di un professionista che avvia uno studio da zero. L’efficienza dei processi interni, la formazione del personale e l’uso di tecnologie moderne contribuiscono a incrementare il valore complessivo.
  • Reputazione: Anche se difficilmente quantificabile, la reputazione del notaio e del suo studio sul mercato è uno degli elementi principali del valore di avviamento. Un nome noto e rispettato nel settore è spesso associato a un flusso costante di lavoro.

Conclusioni: Il Valore dell’Avviamento tra Etica e Riconoscimento Informale

Il valore dello studio notarile non può e non deve essere misurato in termini strettamente commerciali, ma esiste un avviamento economico che non può essere ignorato, soprattutto nelle dinamiche associative o di successione. Sebbene il codice deontologico vieti la compravendita diretta degli studi, il valore intangibile che essi rappresentano è sempre più considerato nelle transazioni informali tra colleghi.

Riconoscere e rispettare questo valore, pur nel rispetto delle regole etiche e deontologiche, permette ai notai di gestire le transizioni generazionali e associative in modo più trasparente e equo, assicurando che lo studio possa continuare a offrire servizi di alta qualità e a mantenere la fiducia dei propri clienti anche nel lungo periodo.

Michele D’Agnolo, Executive Consultant – Intuitus Networ

Ricevibilità di testamento con Divisione fatta dal testatore, nullità della stessa ex art. 735 comma 1° codice civile: art. 28 L.N.? – di Notaio Roberto Santarpia

Il presente elaborato ha, in asse con il taglio della rivista, un taglio operativo al fine di verificare se sia ricevibile dal notaio un testamento pubblico contenente una divisione fatta dal testatore con pretermissione di un legittimario.

Definizione e natura

La divisione fatta dal testatore, nota anche come “assegno divisionale qualificato”, è un atto testamentario con cui il testatore assegna direttamente i suoi beni agli eredi, evitando la formazione della comunione ereditaria. A differenza della divisione ordinaria, questa attribuzione ha effetto reale immediato, trasferendo i beni direttamente agli eredi sin dall’apertura della successione. Tuttavia, non si tratta di una divisione in senso tecnico, poiché non scioglie una comunione preesistente. È più correttamente definita come un mezzo per distribuire i beni tra gli eredi, con effetti immediati e diretti.

Distinzione da altre disposizioni

La divisione fatta dal testatore si distingue dall’institutio ex re certa (art. 588, 2° comma, c.c.), in cui le quote ereditarie non sono predeterminate, ma si determinano successivamente in base al valore dei beni assegnati. Nella divisione fatta dal testatore, invece, le quote sono specificamente individuate e assegnate agli eredi.

Limiti e condizioni

Proporzione tra valore della quota e beni assegnati: Il valore complessivo dei beni assegnati a ciascun erede non deve essere inferiore alla sua quota ereditaria di oltre un quarto, pena la possibilità di impugnazione per rescissione (art. 763 c.c.).

Inclusione dei legittimari: È obbligatorio includere nella divisione i legittimari, pena la nullità dell’atto (art. 735, 1° comma, c.c.).

Possibilità di divisione parziale: Il testatore può disporre una divisione oggettivamente parziale, assegnando solo alcuni beni e lasciando gli altri in comunione ereditaria, che sarà regolata secondo la legge, salvo diversa disposizione testamentaria.

Divisione soggettivamente parziale: È ammissibile che il testatore formi la porzione di alcuni eredi, lasciando gli altri in comunione ereditaria, a condizione che vi siano beni sufficienti per soddisfare i diritti degli eredi non apporzionati.

Nonostante il legislatore non la preveda, non v’è quindi alcun dubbio circa l’ammissibilità di una divisione soggettivamente parziale, ossia della divisione fatta dal testatore formando la porzione di alcuni eredi soltanto e lasciando quindi sussistere la comunione ereditaria in capo ai coeredi non apporzionati. La divisione soggettivamente parziale è anche, necessaria­mente, oggettivamente parziale, in quanto da essa devono re­star fuori i beni necessari a formare le porzioni degli eredi in essa non contemplati.

La validità della divisione soggettivamente parziale non può peraltro esser messa in dubbio guardando  quanto previsto dall’art. 735, 1° comma, c.c., che stabilisce essere nulla la divisione nella quale il testatore non abbia compreso qual­cuno dei legittimari o degli eredi istituiti. Tale norma, infatti, si riferisce soltanto al caso in cui il testatore non lasci fuori dalla divisione beni sufficienti a formare le porzioni spettanti ai soggetti pretermessi.

Efficacia e garanzie

La divisione fatta dal testatore ha effetti reali immediati, trasferendo i beni direttamente agli eredi. In caso di assegnazione di beni di valore inferiore alla quota spettante, il testatore può disporre conguagli in denaro, che assumono la natura di legati con funzione divisoria. Tali conguagli sono garantiti dall’ipoteca legale prevista dall’art. 2817, n. 2, c.c.

Nullità e impugnazione

La divisione fatta dal testatore è nulla se non comprende tutti i legittimari o gli eredi istituiti (art. 735, 1° comma, c.c.). Inoltre, è soggetta a impugnazione per lesione della legittima se un erede riceve beni di valore inferiore alla sua quota di legittima, con possibilità di azione di riduzione (art. 735, 2° comma, c.c.).

EFFETTI della nullità

La nullità della divisione non annulla le disposizioni testamentarie sottostanti. In caso di nullità, si ripristina la comunione ereditaria e gli interessati possono richiedere una nuova divisione secondo le norme legali. Il legittimario pretermesso deve prima esercitare l’azione di riduzione per ottenere la sua quota, e solo successivamente potrà partecipare alla divisione. E’ quindi bensì vero che In caso di pretermissione di un legittimario la divisione testamentaria è nulla ai sensi dell’art. ​ 735 c.c., ma il legittimario deve esperire preventivamente l’azione di riduzione per ottenere la quota di riserva e la qualità di erede.

Ciò in ossequio al principio oramai consolidatissimo secondo il quale il legittimario pretermesso non partecipa alla comunione ereditaria ipso iure (e né può pertanto chiedere la divisione dei beni relitti dal de cuius) senza aver prima esercitato vittoriosamente l’azione di riduzione delle disposizione testamenta­rie.  

Concorde la giurisprudenza della Cassazione: Cass. civ., Sez. ​ II, Sentenza, 22/03/2018, n. 7178: La domanda di nullità della divisione deve essere accolta solo se il legittimario pretermesso ha esperito preventivamente l’azione di riduzione. ​

La divisione non sarà quindi nulla nel caso in cui il testatore non abbia incluso nella stessa alcuno dei legittimari o degli eredi istituiti ma vi siano nell’asse beni sufficienti a formare la porzione dell’erede pretermesso o lo stesso non sia stato comunque leso nella sua legittima per avere ricevuto in vita donazioni che hanno soddisfatto la sua quota necessaria. Così come non sarà nulla nel caso in cui beni in eccedenza, rispetto al riparto divisorio, non vi siano, ma il legittimario non sia un coerede non avendo agito in riduzione.

Si verte indubitabilmente nel campo degli strumenti di protezione della legittima. Infatti la disposizione in commento (735 1° comma) decisamente presuppone la lesione del legittimario sotto il profilo quantitativo, per cui la legittimazione ad agire sarà integrata dalla verifica della ricorrenza di tutti i presupposti per l’esercizio dell’azione di riduzione, di cui l’azione in questione (735 comma 1°) costituirebbe a giudizio della migliore dottrina (Mengoni e La Porta) particolare applicazione.

Ma allora se la nullità dell’ art. 735. 1° comma codice civile, non opera “statim et irrevocabiliter” ma solo in quanto il legittimario pretermesso abbia vittoriosamente esperito l’azione di riduzione unitamente alla domanda giudiziale di nullità della divisione, di che tipo di nullità si tratta? Dalla risposta dipende la ricevibilità o meno da parte del Notaio di una divisione soggettivamente parziale effettuata dal testatore che non abbia incluso un legittimario e non abbia nemmeno lasciato (oltre il diviso) beni sufficienti ad apporzionarlo.

Personalmente aderisco pienamente quindi alla dottrina che propende per la detta ricevibilità ed anzi per la cogenza della sua ricevibilità ex art. 27 Legge notarile e non applicabilità dell’art. 28 della legge notarile per i seguenti motivi:

Non si verte nel campo della nullità assoluta in quanto i tratti caratteristici della stessa sono la insanabilità anche se è possibile la conversione; la legittimazione ad agire è assoluta, ovvero chiunque vi abbia interesse può far valere la nullità; la nullità assoluta può essere rilevata d’ufficio dal giudice ed infine la nullità assoluta produce effetti anche nei confronti dei terzi. Tutte tali condizioni non sono sussistenti nel caso della divisione fatta dal testatore senza inclusione di un legittimario.

Direi che per quanto sopra specificato si verta quindi nel campo della nullità relativa; infatti solo determinate parti, o specificamente indicate dalla legge, possono esercitare l’azione di nullità. A differenza della nullità assoluta, la nullità relativa può essere sanata e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma richiede una specifica eccezione da parte dell’ interessato. Tutte circostanze rilevabili nella fattispecie che ci interessa; è, ritengo, configurabile anche una tacita volontà di sanatoria da parte del legittimario pretermesso che non abbia avuto soddisfazione in ordine alla sua quota necessaria e che non abbia impugnato con azione di riduzione e nullità la stessa divisione e che si caratterizza per la sua legittimazione ad agire limitata.

Quindi questa nullità ex art. 735 comma 1 c.c. è nullità di protezione o relativa. Da ciò inapplicabilità dell’art. 28 Legge notarile. Partendo dalle caratteristiche della sanzione della nullità di protezione è stato affermato che «esula dal contesto sanzionato dall’art. 28 l.n., la nullità relativa, rilevabile non d’ufficio ma solo da chi vi è legittimato dalla legge, strutturalmente assimilabile all’annullabilità, pur conservando quel profilo d’imprescrittibilità dell’azione tipico della nullità. L’art. 28 sanziona solo la nullità assoluta dell’atto». La Corte di Cassazione ha, in più occasioni, ribadito che il divieto imposto dall’art. 28, n. 1), l. not. di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge attiene ad ogni vizio che dia luogo ad una nullità assoluta dell’atto, con esclusione, quindi, dei vizi che comportano l’annullabilità o l’inefficacia dell’atto ovvero la stessa nullità relativa.

Roberto Santarpia,  Notaio in Orzinuovi.

Il Notaio di Nuova Nomina affronta il mercato notarile: strategie di comunicazione tra budget ridotti e limiti deontologici – di Dott. Michele D’Agnolo

Negli ultimi anni, il settore notarile ha visto un’evoluzione significativa, non solo per l’aumento delle normative e della concorrenza, ma anche per la trasformazione organizzativa degli studi notarili. La presenza di più notai soci all’interno di uno stesso studio è una tendenza crescente, che porta con sé numerosi vantaggi, ma anche un aumento esponenziale della complessità organizzativa. In questo contesto, il ruolo degli assistenti notarili diventa cruciale, ma anche particolarmente sfidante.

  1. La complessità gestionale negli studi con più notai soci

Gli studi notarili che operano con più soci devono affrontare una serie di complessità organizzative che possono rendere la gestione del lavoro molto più articolata rispetto a studi con un solo notaio. Queste complessità emergono su più livelli:

  • Diversità di approcci operativi

Ogni notaio ha un proprio stile lavorativo, un metodo preferito per gestire i clienti e le pratiche, e differenti priorità. In uno studio multi-socio, gli assistenti notarili devono essere in grado di adattarsi alle esigenze specifiche di ciascun notaio. Questo richiede una flessibilità operativa non indifferente, poiché devono imparare a lavorare in maniera efficace con personalità e stili di lavoro diversi, spesso anche su base quotidiana.

  • Coordinamento tra i soci

La presenza di più notai implica anche la necessità di un maggiore coordinamento, sia tra i soci stessi sia tra i rispettivi team. Questo può comportare la gestione di sovrapposizioni di impegni, differenze nei processi decisionali, o addirittura conflitti di priorità. Gli assistenti notarili, spesso posti al centro del flusso organizzativo, devono essere abili nel bilanciare queste dinamiche e garantire una comunicazione efficace tra le parti.

  • Aumento del volume e della varietà delle pratiche

Con più notai, aumenta inevitabilmente il volume delle pratiche gestite dallo studio, così come la varietà degli atti notarili. Questo richiede una maggiore capacità organizzativa e una conoscenza approfondita delle diverse tipologie di pratiche, che vanno da quelle immobiliari e societarie a quelle di diritto di famiglia o successione. Gli assistenti notarili devono essere preparati a gestire una vasta gamma di attività, garantendo precisione e tempestività nella gestione di ciascuna pratica.

  1. Le sfide per gli assistenti notarili negli studi multi-socio

La figura dell’assistente notarile, già essenziale in qualsiasi studio notarile, diventa ancor più strategica negli studi con più notai soci. Questi professionisti si trovano ad affrontare diverse sfide:

  • Gestione del carico di lavoro

Con l’aumento del volume di lavoro e delle tipologie di atti da gestire, la capacità di organizzare le priorità diventa una competenza cruciale per gli assistenti notarili. Devono saper lavorare con efficienza sotto pressione e mantenere la qualità del servizio in situazioni di sovraccarico. La gestione di più agende notarili contemporaneamente richiede anche l’uso di strumenti digitali avanzati per la pianificazione, oltre alla necessità di aggiornamenti costanti su scadenze legali e normative.

  • Competenze trasversali e aggiornamento costante

Negli studi multi-socio, agli assistenti notarili si richiede di essere “multitasking” in un contesto dove la complessità delle pratiche può variare significativamente. Questo significa non solo una profonda conoscenza giuridica di base, ma anche competenze trasversali, come l’uso di software gestionali specifici, la capacità di relazionarsi con i clienti e la capacità di gestire pratiche delicate. Gli aggiornamenti normativi sono costanti, e gli assistenti devono rimanere sempre allineati alle nuove regolamentazioni, in particolare in ambiti complessi come la digitalizzazione degli atti notarili e l’evoluzione delle procedure di firma digitale.

  • Problem solving e gestione delle urgenze

Lavorare con più notai significa essere pronti a gestire situazioni impreviste e urgenze provenienti da diverse direzioni. La capacità di risolvere problemi e rispondere prontamente alle necessità dei notai e dei clienti, a volte simultaneamente, è una delle competenze più apprezzate. Inoltre, negli studi più grandi, gli assistenti devono spesso fungere da intermediari tra clienti e notai, rappresentando la “voce” dello studio nelle fasi preliminari di gestione della pratica.

  • Relazioni con i clienti

In uno studio con più notai soci, l’assistente notarile deve anche gestire le relazioni con una clientela più ampia e diversificata. A seconda del notaio con cui lavora, potrebbe trovarsi a trattare con clienti privati, imprese o istituzioni, ciascuno con esigenze e aspettative differenti. La capacità di adattarsi a vari contesti e stili di comunicazione diventa fondamentale, così come la gestione delle aspettative dei clienti su tempi e modalità di erogazione del servizio.

  • Doppia leadership e ambiguità dei ruoli

Negli studi con più soci, la leadership non è sempre centralizzata. Gli assistenti notarili possono essere chiamati a rispondere a due o più superiori, ciascuno con priorità differenti, creando una potenziale ambiguità nelle responsabilità e nelle direttive. L’ambiguità può creare dinamiche conflittuali anche tra i soci stessi. La chiarezza organizzativa e la comunicazione interna diventano quindi vitali per evitare confusioni e inefficienze.

  1. Strumenti per affrontare la complessità organizzativa

Per affrontare al meglio queste sfide, gli assistenti notarili e lo studio nel suo complesso possono adottare alcune strategie organizzative:

  • Digitalizzazione e strumenti gestionali avanzati

L’utilizzo di software gestionali per la gestione delle pratiche notarili, dei clienti e degli appuntamenti è ormai imprescindibile. Questi strumenti aiutano a semplificare la gestione del flusso di lavoro, garantendo che ogni notaio e assistente disponga delle informazioni corrette in tempo reale, riducendo il rischio di errori o sovrapposizioni.

  • Formazione continua

La formazione continua per gli assistenti notarili non dovrebbe limitarsi alle sole competenze giuridiche. Investire in formazione su competenze gestionali, organizzative e di problem solving può fare una grande differenza nella capacità di affrontare la complessità di uno studio multi-socio.

  • Comunicazione interna strutturata

Negli studi con più notai soci, la comunicazione interna deve essere strutturata e sistematica. Meeting regolari tra soci, e tra questi e gli assistenti notarili e il personale amministrativo possono facilitare il coordinamento e garantire che tutti siano allineati su scadenze, priorità e responsabilità. Allo stesso modo strumenti di condivisione delle informazioni come CRM, chat interne ed altri possono contribuire ad una migliore circolazione delle informazioni. 

Conclusioni

Gli studi notarili con più notai soci presentano una complessità organizzativa notevole, e gli assistenti notarili svolgono un ruolo essenziale nel gestire questa complessità. La capacità di adattarsi a diversi stili di lavoro, di gestire il carico di pratiche e di mantenere una relazione efficace con i clienti è cruciale per il successo di questi studi. Attraverso una formazione adeguata, l’uso di strumenti digitali avanzati e una gestione organizzativa chiara, è possibile affrontare con successo le sfide poste da questa nuova realtà professionale.

Michele D’Agnolo, Executive Consultant – Intuitus Networ