- Introduzione
Il 20 maggio 2023 è entrata in vigore la legge 21 aprile 2023 n. 49 intitolata “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” volta, almeno sulla carta, a valorizzare il lavoro prestato da soggetti appartenenti alla categoria delle professioni intellettuali.
La normativa sull’equo compenso nasce dall’esigenza di voler assicurare ai professionisti una remunerazione adeguata rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, evitando che una concorrenza sleale leda il decoro e l’immagine delle professioni intellettuali.
Si potrebbe erroneamente pensare, quindi, che la normativa dettata in tema di equo compenso celi in realtà il ripristino delle tariffe professionali.
Nonostante ci siano alcuni aspetti sicuramente simili, tra cui la ratio della normativa, l’equo compenso si discosta profondamente dalle tariffe professionali perché da un lato non detta compensi fissi e obbligatori e dall’altro struttura la modalità di calcolo del compenso in modo diverso dalle tabelle delle tariffe professionali che prevedevano valori assoluti per ciascun scaglione di valore.
- Come si calcola l’equo compenso?
La determinazione quantitativa dei compensi è riportata nelle quattro tabelle allegate al Decreto Ministeriale attuativo della legge e precisamente: la tabella A che si riferisce agli atti immobiliari, la tabella B che si riferisce agli atti mobiliari; la tabella C che si riferisce agli atti societari e la tabella D che si riferisce agli altri atti privi di valore determinato.
Le tabelle A, B e C, riferendosi ad atti con valore determinato, sono strutturate in scaglioni con aliquote secche che variano a seconda del valore dell’atto.
L’onorario equo è determinato sulla base di percentuali che decrescono al crescere del valore dell’atto.
Ogni scaglione contiene un valore minimo, un valore massimo e un valore medio. Al valore medio è associata una percentuale che può essere aumentata proporzionalmente al decrescere del valore dell’atto ovvero può essere ridotta proporzionalmente al crescere del medesimo.
È fatta salva la possibilità per le imprese e per le pubbliche amministrazioni, cui si applica la normativa in commento, di stipulare eventuali accordi quadro con il Consiglio Nazionale del Notariato al fine di disciplinare in modo puntuale i compensi per singole prestazioni.
All’onorario risultante dalle tabelle devono essere aggiunti, oltre alle spese vive, le voci relative alla Cassa di Previdenza ed ai Contributi al Consiglio Notarile, al Consiglio Nazionale, al Fondo di Garanzia e al contributo per la messa a repertorio.
- Ambito di applicazione
Per quanto concerne l’ambito di applicazione della normativa sull’equo compenso occorre fare riferimento all’art. 2 della legge n. 49/2023.
In particolare, per quanto riguarda l’ambito di applicazione soggettivo, l’equo compenso si applica esclusivamente ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale, svolta anche in forma associata o societaria, in favore:
i) di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie,
ii) delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a dieci milioni di euro,
iii) della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
Non trova invece applicazione in tutti gli altri casi, ivi comprese le prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né in favore degli agenti della riscossione.
Dall’analisi di questa norma emergono principalmente due problemi.
Il primo riguarda la difficoltà nel reperire le informazioni relative al ricavato di un’impresa o al numero di lavoratori. Questo problema può essere tuttavia ovviato mediante l’analisi della visura camerale (da cui possono essere estrapolati i dati relativi al bilancio ed ai dipendenti della società) o, in subordine, mediante l’attestazione da parte del legale rappresentante della società sulla presenza o meno dei requisiti che impongono l’applicazione dell’equo compenso.
Il secondo problema, di più difficile soluzione, riguarda l’eccessiva ampiezza della delimitazione soggettiva del perimetro applicativo della riforma. Su questo aspetto la dottrina notarile è orientata nel senso di considerare l’ambito soggettivo di applicazione circoscritto sostanzialmente alle medie e grandi imprese, ma questo pare porsi in aperto contrasto con lo spirito della riforma.
Vige una generale incertezza anche per quanto riguarda l’ambito di applicazione oggettivo. Sulla base del fatto che il legislatore utilizza il termine “convenzioni” e l’espressione “accordo preparatorio o definitivo purché vincolante per il professionista”, l’equo compenso pare riferirsi a tutta la prestazione d’opera intellettuale del notaio successiva all’entrata in vigore della citata legge.
Ci si chiede, dunque, se l’attività di mera consulenza ed assistenza rientri o meno nell’ambito di applicazione della normativa in commento. Fino a quando non ci sarà un’integrazione legislativa in tal senso, pare consigliabile disciplinare in un apposito accordo anche il compenso relativo all’attività di mera consulenza.
- La violazione della norma sull’equo compenso
L’art. 3 della legge n. 49/2023 stabilisce che eventuali accordi o clausole successive all’entrata in vigore della legge che prevedono un compenso inferiore a quello considerato equo e proporzionato all’opera prestata sono, per espressa disposizione normativa, nulli e possono essere impugnati dal professionista innanzi al Tribunale competente (per i notai sembrerebbe competente il Tribunale del luogo in cui è fissata la sede del Notaio) al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l’attività professionale prestata.
- Conclusioni
La normativa sull’equo compenso è stata accolta dal mondo notarile con grande entusiasmo ma non possono essere nascoste le sue difficoltà applicative.
Rimane ferma la necessità che, anche con un sistema di determinazione del compenso basato sulle tabelle (eccessivamente generiche) e sul valore economico dell’atto, non ci sia un “appiattimento” degli atti, finendo sostanzialmente con il trattare in modo analogo prestazioni diverse in termini di tempo e di complessità. Occorre, quindi, che ci sia la possibilità di valorizzare le differenze di complessità tra un atto e l’altro, seppur all’interno della stessa categoria.
È inoltre auspicabile l’introduzione in tempi brevi, da parte degli organi competenti, di un sistema sanzionatorio per il professionista che viola la normativa sull’equo compenso.
Fino a quanto non verranno stabilite delle norme deontologiche volte a garantire il rispetto della legge n. 49/2023, si pone un problema di concorrenza tra il notaio che applica l’equo compenso e quello che non lo applica perché il notaio che applica la normativa sull’equo compenso non è in alcun modo competitivo con il notaio che invece, nonostante sia obbligatorio, non la applica.
È forse opportuna, con riferimento ad alcune fattispecie, una migliore determinazione dell’ambito oggettivo di applicazione della riforma. Con riferimento, per esempio, alla surroga, ci si chiede, infatti, se rientri o meno nell’ambito applicativo della riforma e, in caso di risposta affermativa, in quale categoria tabellare rientri, se nella tabella A degli atti immobiliari o nella tabella B degli atti mobiliari, con conseguenze rilevanti in tema di determinazione del compenso. Questa problematicità diventa ancora più attuale e rilevante se si pensa al potenziale numero di surroghe che potranno essere richieste a seguito della decisione della Banca Centrale Europea di mantenere stabili i tassi di interesse dopo un anno caratterizzato da un innalzamento vertiginoso dei tassi.
La normativa sull’equo compenso è, quindi, sulla carta, una normativa estremamente utile alla valorizzazione del nostro lavoro e serve ad evitare che ci sia una concorrenza sleale negli onorari che porti a una sottovalutazione del nostro ruolo e della nostra responsabilità per cui è necessario che vengano dati i relativi chiarimenti così da poter consentire ai notai la corretta applicazione della legge recentemente introdotta.
Veronica Ferraro, Notaio in Torino.