L’utilizzo delle checklist nello studio notarile – a cura Dott. Michele D’Agnolo

L’attività degli studi notarili è caratterizzata da grande complessità e da una elevata esposizione al rischio. Un errore anche molto piccolo come un semplice refuso può causare problemi giganteschi, del tutto sproporzionati rispetto alla carenza iniziale che si è manifestata. Il Notaio e gli assistenti notarili prestano grande attenzione, si preparano e costantemente si aggiornano per prevenire i rischi sia in fase di raccolta dei dati, che in fase di elaborazione degli stessi. Non di rado la grande complessità tecnica si accompagna a ritmi di lavoro importanti e alla necessità di coordinare un team di lavoro, e quindi la possibilità di fare errori aumenta ulteriormente.
E’ qui che entra in scena la checklist. Una piccola grande idea che consente di tenere sotto controllo i rischi efficacemente e a basso costo.
Le checklist nascono storicamente durante il secondo conflitto mondiale nel mondo aeronautico, e vengono poi estese alle imprese nucleari, chimiche, e simili. Tutte le volte in cui, insomma, un errore può essere fatale.
La lista di controllo nasce quindi proprio in quelle situazioni dove il rischio da gestire è elevatissimo.
Sono soprattutto gli errori di memoria, quelli in cui si sa perfettamente una cosa ma poi ci si dimentica di farla, quelli che vengono sistematicamente sconfitti dalla checklist. Ma lo strumento risulta efficace anche per le non conformità che sono causate da una concatenazione con effetto domino di distrazioni e fraintendimenti di più persone. Lo dimostra il grande successo ottenuto dalla checklist dopo il suo debutto, qualche anno fa, nelle sale operatorie di tutto il mondo. Un medico statunitense di origini indiane, Atul Gawande, ha curato per l’Organizzazione Mondiale della Sanità un programma che oggi costringe medici, anestesisti, infermieri e altro personale di sala a interrogarsi e confrontarsi prima di un intervento, sulle misure già pianificate. Avete mai notato che un attimo prima di intervenire i sanitari verificano il vostro nome e cognome e vi chiedono nuovamente per che cosa dovete essere curati?
Questi protocolli che sono stati adattati alle realtà di tutto il mondo da apposite commissioni stabilite presso i ministeri della sanità dei vari paesi hanno permesso di ridurre di svariati punti percentuali le morti, gli errori di cura e le infezioni in sala operatoria. Perché allora non provare ad adottarle anche negli studi notarili? Dopotutto, oggigiorno, chi svolge un attività più rischiosa di un professionista giuridico economico in un paese come l’Italia?
Cerchiamo allora di conoscere meglio lo strumento. Esistono basilarmente due tipi di checklist, quelle “di processo” e quelle “di prodotto”. La check “di processo” consente la verifica l’esecuzione di una serie di attività nel tempo, per esempio si possono verificare lo stato di avanzamento di una o più pratiche.
La checklist di processo è di fatto la sintesi, il riassunto per punti elenco di una procedura. Negli studi notarili ancora non completamente digitalizzati la copertina del fascicolo molto spesso raccoglie informazioni sullo stato di avanzamento della pratica.
La check “di prodotto” invece verifica le caratteristiche di una prestazione ad un certo stadio di lavorazione, per esempio si può verificare la completezza formale dell’atto prima di inviarlo all’Ispezione biennale.
Le checklist peraltro possono essere anche miste, in quanto anche la check di prodotto comporta delle attività che si svolgono nel tempo.
Preparare delle buone checklist, anche per chi non salva vite umane, è davvero un’arte. Le liste di controllo devono infatti essere disegnate in modo ergonomico, per seguire passo a passo le attività che sono destinate a tenere sotto controllo, devono essere univoche, semplici e rapide da compilare e devono avere il giusto grado di sintesi per essere utili. Devono consentire di stabilire le responsabilità delle persone coinvolte, cioè permetterci di risalire a chi ha fatto che cosa. Le checklist vanno sperimentate e rettificate più volte per trovare l’optimum.
In particolare occorrerà scegliere soprattutto quelle variabili che realmente ha senso tenere sotto controllo perché presentano il rischio più alto.
Mettere nero su bianco l’elenco delle cose da controllare ci permetterà anche di fare verifiche più proporzionate ai rischi reali che incorriamo professionalmente e meno orientate ai rischi. apparenti. Ci accorgeremo di quanto a volte siamo stati miopi di fronte a problemi giganteschi e contemporaneamente di quanti dettagli insignificanti abbiamo pignolamente e inutilmente riscontrato.
Come ci insegnano i medici, le checklist, oltre a consuntivare una attività di controllo successiva, possono essere in molti casi utilizzate come strumenti di discussione e di prevenzione, cioè stimolare chi lavora a ritrovare la concentrazione e la memoria prima di svolgere un’attività.

Michele D’Agnolo, Executive Consultant – Intuitus Network

Il mistero della procura via PEC – a cura Notaio Ugo Bechini

Il collaboratore di una Collega di un medio centro del Sud, cui ho mandato una procura in forma digitale, è irremovibile: se non gliela rimando via PEC non potrà usarla.
Liberiamoci da un possibile equivoco: il riferimento al Sud. I progressi digitali della nostra professione sono stati pensati, disegnati e realizzati in grandissima prevalenza al Sud, o da donne e uomini del Sud. I tecnici che da tanti anni ci assistono sono docenti della Federico II; lui sarà anche stato un Hohenstaufen, non discuto, ma l’Università che porta il suo nome è a Napoli, se non m’inganno. Anche in ragione delle mie solide radici meridionali, mi infurio quando sento Colleghi dire: noi al Sud di queste cose non abbiamo pratica. Puerili scuse. Ed anzi, a volerla dir tutta: gli strumenti informatici sono tanto più utili quanto più zoppicanti sono le infrastrutture fisiche. Molti anni fa sentii un Collega svizzero affermare che non si avvertiva presso di loro la necessità di strumenti telematici in quanto una busta impostata prima delle 18, ovunque nella Confederazione, è recapitata l’indomani. Depurata delle iperboli l’idea, ancorché poco o nulla lungimirante, ha (o meglio: aveva) un suo senso.
Veniamo però alla PEC. A cosa serve? La legge (articolo 48 del CAD) è chiara: la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata … Tali ricevute possono interessare al mittente, in molti casi; non in questo, a meno che in un impeto di complottismo io non sospetti la Collega di voler negare l’avvenuto invio. In ambito forense, ove l’uso della raccomandata a/r tra colleghi è riguardato con evidente biasimo (l’espressione, che trovo a suo modo divertente, è tratta da una delibera del Consiglio dell’Ordine di Bologna in data 7/2/18), si è discusso seriamente della liceità dell’uso, sempre tra Avvocati, della PEC, concludendo che si tratta di una pratica borderline, da valutare caso per caso: così ad esempio l’appena citato indirizzo felsineo. Ed il sopravvissuto spirito di corpo mi induce ad affermare che, in quanto a stile, noi notai non dovremmo esser secondi a nessuno.
Sin qui se l’uso della PEC è deciso dal mittente. Ma quale motivo può avere la destinataria, che ha già felicemente ricevuto quanto le occorre, di reclamare una PEC? Buio pesto. Un buio nel quale matura però una riflessione.
Per una parte significativa della classe notarile, a quanto pare, il diritto dell’informatica non è vero diritto. L’idea che anche gli istituti del diritto dell’informatica, come la PEC, siano radicati in formanti come giurisprudenza, dottrina e legislazione, e che quest’ultima sia persino declinabile in termini di legge/articolo/comma, non gode di molta popolarità. Quando sopravviene qualche novità in materia, in molti studi tutto finisce direttamente sul tavolo dei collaboratori, i quali a loro volta chiedono spesso aiuto alle Software Houses; queste ultime si trovano spesso, e non per loro ambizione, a fornire indicazioni anche in materia squisitamente giuridica, indicazioni che vengono poi tradotte in pratica dai collaboratori, non di rado scimmiottando acriticamente prassi altrui.
Appropriandosi della materia, il notaio potrà scoprire cose interessanti. Nel caso di specie, non solo che la PEC è uno strumento che giova al solo mittente, ma che il documento firmato digitalmente è del tutto indifferente al medium utilizzato per la trasmissione: se il documento fosse alterato in sede di trasmissione la verifica fallirebbe. E’ ben vero che secondo l’articolo 43 comma 2 eIDAS (Regolamento UE 910/2014), i dati inviati e ricevuti mediante servizio elettronico di recapito certificato qualificato godono della presunzione […] dell’invio di tali dati da parte del mittente identificato, ma una volta verificata la firma digitale, si tratta di informazione poco o nulla rilevante. Sarebbe molto più prezioso il curriculum del fattorino che ha recapitato la procura cartacea: un’occasione di falsificare il documento cartaceo lui l’ha avuta, se non altro. Si concluderebbe forse che se presso qualche importante studio (del Nord, in questo caso) è invalso l’uso di inviare le procure per PEC, è per qualche ragione che alla stragrande maggioranza di noi non interessa affatto, e che nulla ha comunque a che vedere con lo status giuridico del materiale trasmesso e con la sua utilizzabilità.

Ugo Bechini, Notaio in Genova

Il preventivo della prestazione notarile – a cura Dott. Michele D’Agnolo

Il decreto-legge n. 1 del 2012, ha introdotto l’obbligo del preventivo per i tutti i professionisti iscritti agli albi regolamentati.

La Legge 124 del 2017 ha modificato il decreto anzidetto, introducendo l’obbligo del preventivo di spesa in forma scritta.

Il codice deontologico notarile, all’art. 40, stabilisce che Il notaio, deve fornire alle parti il preventivo dei costi, spese e compensi della specifica prestazione richiesta. I preventivi devono essere rilasciati per iscritto.

L’obbligo deontologico risale al 2008, e quindi è addirittura pregresso rispetto a quello normativo. E’ anche più stringente perché prevedeva da subito la forma scritta divenuta obbligatoria per gli altri professionisti solo successivamente. E’ anche più estensivo rispetto agli altri perché riguarda non solo il cliente in senso stretto ma le parti, inclusa – per trasparenza – quella pattiziamente o in base agli usi non direttamente investita del pagamento della parcella del Notaio.

L’eventuale assenza del preventivo costituisce quindi una violazione deontologica e può essere valutata dal giudice come elemento negativo nel caso di definizione giudiziale del compenso.

Tuttavia, anziché essere vissuto come un adempimento il preventivo sarebbe da cogliere come una grande occasione di comunicazione con il cliente.

L’abitudine di fissare i termini della prestazione richiesta dal cliente in forma scritta costituisce infatti da sempre garanzia di chiarezza e di trasparenza ed ha quindi un rilevante impatto positivo nella percezione di valore che il cliente ha dello studio e del servizio che andrà a ricevere.

Si possono infatti comunicare le specializzazioni e i titoli del professionista.

Più significativamente, descrivendo con semplicità le fasi nelle quali si estrinseca il mandato professionale lo studio notarile può chiarire al cliente medio, o meglio alle parti, che quasi sempre non ne hanno la minima idea, ciò che avviene “dietro le quinte”. Cioè le molte e rilevanti attività che lo studio notarile andrà a svolgere a loro vantaggio e che spesso sono invisibili perché sono prodromiche o successive alla stipula. 

La norma impone infatti di indicare per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Con la tecnica “del benzinaio” il Notaio andrà a indicare separatamente, per sottolinearle, le somme spesso soverchianti relative a imposte, tasse, diritti, che costituiscono spese in nome e per conto e per le quali lo studio opera sostanzialmente quale “esattore” per conto dello stato. Questo consentirà di riportare la percezione del cliente all’effettivo ammontare del compenso della prestazione. Anche chi distribuisce carburante infatti addebita al cliente somme molto rilevanti potendo trattenere a sé importi molto più piccoli e riversa il resto allo Stato. E proprio presso una pompa di benzina ho visto per la prima volta anni fa affisso uno schema che provava a comunicare ai clienti la reale situazione dei compensi e delle spese.  

Una problematica che investe in modo particolare le prestazioni notarili, soprattutto nelle zone non coperte dal sistema tavolare è la frequente onerosità sopravvenuta dell’atto dovuta a visure e ispezioni immobiliari aggiuntive e non prevedibili, o a sistemazioni catastali.

La possibilità che queste sopravvenienze si verifichino va anticipata al cliente, che come abbiamo visto generalmente ignora del tutto in che cosa consista in termini pratici l’attività del Notaio e potrebbe superficialmente leggerle come brutte sorprese.

Altri casi di aggravi imprevisti possono riguardare i mutamenti nelle aliquote delle imposte o dei contributi previdenziali, la necessità di effettuare particolari studi o ricerche o il reperimento di documentazione non fornita dalle parti.  

Molte di queste ipotesi possono essere comunicare come eventuali nuovi incarichi.

Naturalmente il preventivo, se completato con le opportune clausole relative alle condizioni generali di contratto, può anche diventare una proposta di mandato, da suggellare con l’adesione espressa o concludente da parte del cliente. 

Dal punto di vista giuridico quindi, il preventivo è una promessa unilaterale di eseguire un contratto d’opera intellettuale alle condizioni ivi dedotte. Pertanto è opportuno che vi siano alcune cautele quali per esempio stabilire una durata di validità del preventivo e le condizioni al manifestarsi delle quali il documento deve essere aggiornato. Possono essere stabilite eventuali prestazioni escluse, i livelli di servizio concordati e la collaborazione richiesta al cliente. Potranno inoltre essere già proposte le condizioni e le modalità di pagamento. Andrà indicata la polizza RC del professionista.

Rilasciare tempestivamente i preventivi è fondamentale dal punto di vista del marketing perché convoglia al cliente l’idea di efficienza dello studio e di interesse verso la propria pratica. Organizzare bene l’emissione dei preventivi in uno studio notarile è oneroso, soprattutto con riguardo agli atti maggiori, perché occorre di fatto svolgere già anticipatamente una prima analisi della pratica. L’elaborazione di un preventivo richiede tempo e notevoli competenze tecniche in quanto si tratta di stimare le agevolazioni e le imposte dovute e per farlo occorre definire lo schema negoziale che verrà utilizzato ed estrapolare i valori necessari al conteggio.

La competenza necessaria, che era solitamente accentrata all’interno dello studio sui professionisti titolari dovrà essere più diffusa in quanto la clientela apprezza generalmente la rapidità, la completezza e l’assistenza in fase di preventivazione.

Alcuni studi, a seconda del posizionamento di mercato, stanno attivando meccanismi automatici (widget) o a distanza per la predisposizione dei preventivi mettendoli a disposizione sul sito web dello studio. In alcuni casi si stanno perfino sperimentando preventivi trasmessi sotto forma di brevi filmati, per garantire al cliente la percezione di una maggiore personalizzazione.

Michele D’Agnolo, Executive Consultant – Intuitus Network

Dell’atto perfetto e della sua moltiplicazione – a cura Dott. Michele D’Agnolo

Immaginatevi un cliente che dopo aver tempestivamente richiesto un appuntamento per un colloquio, si presenta allo studio puntuale, informato e con le idee chiare. Non solo, ma stranamente risulta già in possesso di tutta, dico tutta la documentazione utile per la stipula dell’atto richiesto. Non un documento di più, non uno di meno. Perfino l’APE in corso di validità.

Accetta immediatamente e senza discussioni il preventivo, nel corso del medesimo colloquio con il quale attribuisce l’incarico. 

L’assistente notarile accende il PC, tutto funziona a regola d’arte. Le visure si fanno in un lampo, è tutto meccanizzato, non ci sono dubbi né ombre sul fabbricato compravenduto. La collazione della bozza dell’atto avviene in un’unica veloce sessione di lavoro grazie alle minute precaricate che sono sempre perfettamente aggiornate. Il Notaio rilegge il draft, ma non trova correzioni da fare perché la bozza era assolutamente completa e priva di refusi ortografici, grammaticali o giuridici.

All’appuntamento fissato per la stipula, e non rinviato, Cliente e controparte arrivano puntuali, documenti di riconoscimento in corso di validità già alla mano, privacy e antiriciclaggio senza complicazioni, e alla lettura dell’atto da parte del Notaio non hanno richieste particolari perché è tutto loro chiaro e conforme alla loro volontà. D’altra parte, hanno ricevuto bozza tempestivamente, e comunque non avevano osservazioni da muovere. I clienti sottoscrivono l’atto e ringraziano. Il cliente ha persino portato con sé la somma necessaria e paga la parcella del Notaio seduta stante e senza battere ciglio.

I vari addetti completano le formalità di messa a repertorio, di copia, di elaborazione e spedizione telematica del modello unico notarile. I controlli formali del modello danno esito positivo e questo viene subito regolarmente spedito con tanto di ricevute scaricate. E infine il reparto amministrativo tempestivamente emette parcella per il compenso ricevuto.

Ciliegina sulla torta, il cliente riceve dopo poco tempo copia dell’atto in formato digitale. Niente male, vero?

L’atto perfetto è Il sogno proibito di ogni Notaio e di ogni assistente notarile. Un atto in cui l’intero processo di erogazione della prestazione dello studio avviene in maniera fluida, senza alcun intoppo. Senza errori, senza rifacimenti, senza sprechi di sorta. Ogni attività effettuata aggiunge valore. Senza seccature, senza blocchi e ripartenze dell’attività che inducono deleterie perdite di tempo. Altro che quelle pratiche boomerang che non riusciamo a schiodare dalla scrivania perché ritornano indietro piene zeppe di problemi.

Richiesti di quale percentuale sul totale degli atti stipulati risponda ai requisiti dell’atto perfetto, gli assistenti notarili riferiscono di percentuali oscillanti tra lo 0 e il 15% del totale degli atti stipulati dallo studio. Tutti gli altri per definizione evidentemente subiscono una qualche forma di non conformità. Si tratta per lo più di intoppi innocui dal punto di vista del cliente e del pubblico servizio erogato perché vengono recuperati e corretti prima del completamento dell’erogazione della prestazione. E tuttavia creano rilevanti inefficienze interne. Ma ancora più grave è il fatto che gli atti problematici fanno male al morale, perché creano grande scontento agli assistenti notarili che detestano “ritornare sul luogo del delitto”.

Se lo studio notarile fosse una fabbrica di bulloni (e ovviamente non lo è), avrebbe uno scarto di produzione dell’ 85%. È chiaro che la complessità di un atto notarile non è nemmeno paragonabile con quella di una produzione industriale, ma l’accostamento rende l’idea di quanto spazio di miglioramento sia ancora disponibile. Un autentico tesoretto, che lo studio può iniziare a recuperare.

Lo studio notarile ha quindi un enorme interesse a moltiplicare il numero di atti che vanno via lisci al primo colpo e può implementare appositi programmi per migliorare la performance da questo punto di vista.

Intendiamoci, è difficile che mai si arrivi al 100% di atti perfetti perché obiettivamente ci sono diverse variabili che sfuggono al controllo dello studio. Si pensi alla situazione ipocatastale di un immobile, che non è prevedibile a priori, o ad altre cause di onerosità sopravvenuta nella predisposizione dell’atto. Altre complicazioni possono essere di carattere giuridico e richiedere particolari studi, approfondimenti, confronti con il Notaio, con altri esperti, con le autorità competenti o con il CNN.

Si ritiene però che già un raddoppio degli atti perfetti rispetto al loro attuale ammontare possa portare un grande beneficio sul morale e sostenere ulteriori miglioramenti organizzativi. Si tratta soprattutto di prevenire i rifacimenti lavorando moltissimo sull’educazione dei clienti e sull’addestramento del personale, soprattutto quello addetto ai colloqui e alla collazione delle minute, in quanto la performance di questi soggetti incide molto fortemente sull’esito dell’intero iter dell’atto. Sovente invece i clienti sono poco informati e poco collaborativi, andrebbero quasi escussi con strumenti odontoiatrici. Il personale addetto alla stesura delle bozze lavora sotto pressione per arrivare alla data della stipula, creando piccole non conformità che fortunatamente verranno identificate in gran parte dall’occhio attendo del Notaio in fase di stipula o, molto più di rado, durante gli adempimenti successivi.

 

Michele D’Agnolo, Executive Consultant – Intuitus Network

Opzione put e call: finalità ultronee rispetto al loro scopo tipico – a cura Notaio Roberto Santarpia

Con riferimento alle possibilità di utilizzare determinati nuovi strumenti per finanziare una società si sta aprendo sempre più il campo di prospettive di applicazione di istituti giuridici più duttili rispetto a quanto accadeva in passato attraverso la concessione di garanzie reali quali ipoteca o pegno possessorio. L’esigenza della rapida finanziabilità con contemporanea sicurezza del creditore è ciò di cui si è preso cura il legislatore nell’ultimo periodo introducendo la possibilità di garantire il creditore attraverso il patto Marciano previsto per le banche art. 48 bis del TUB, nonché gli strumenti di finanziamento sia partecipativi che non di cui agli articoli 2346, comma 6, 2349, comma 2 e 2351, comma 5, del Codice Civile nonché attraverso il pegno non possessorio applicabile ai beni mobili oggetto dell’attività di impresa di cui all’art. 1 del D.L. num. 59 del 2016 ed anche attraverso ls possibilità di emissione di azioni riscattabili. Oltre a questa recente evoluzione, vale la pena considerare la possibilità per la società di avvalersi del ricorso al credito avvalendosi di un socio o di un privato e quindi senza necessariamente ricorrere ad enti preposti alla attività di finanziamento, attraverso l’utilizzo dello strumento “opzione put” a cui si contrappone l’ “opzione call”.

L’opzione put consiste in un contratto con il quale una parte che ha acquistato una partecipazione sociale riceve un diritto di opzione, che gli attribuisce il diritto di vendere agli altri soci la propria partecipazione ad un prezzo prestabilito non correndo quindi rischi nel suo investimento. Gli altri soci, concedenti l’opzione sono quindi in uno stato di soggezione (pati) consistente nel sopportare di dover acquistare la detta quota quando l’opzionario, che beneficia di un vero e proprio diritto potestativo, lo decida ed al prezzo predeterminato. L’assenza del rischio di non riuscire a recuperare il prezzo pagato in conseguenza dell’andamento sociale deteriore rispetto al momento dell’acquisto, invoglia certamente l’investitore con la conseguenza che il denaro incassato dagli acquirenti soci possa poi essere utilizzato per scopi sociali.

Di converso, sussiste anche l’ipotesi del diritto di opzione che attribuisce al titolare il diritto di acquistare dagli altri soci la partecipazione ad un prezzo stabilito; in tal caso gli altri soci, concedenti l’opzione, sono irrevocabilmente vincolati a vendere la propria partecipazione (opzione call). In questo caso il Finanziamento alla società si può realizzare attraverso un meccanismo complesso: la società delibera un aumento di capitale a titolo oneroso con contestuale esclusione del diritto di opzione da offrirsi a un terzo precedentemente individuato; il terzo sottoscrive la tranche di aumento di capitale con contestuale versamento della relativa quota di capitale; contestualmente il terzo concede un’opzione call di acquisto alla società, se spa o srl PMI (ove sussistano i presupposti di legge), avente ad oggetto la stessa quota di partecipazione testé sottoscritta.

E’ sorto in passato recente il dubbio che queste clausole fossero però valide.

Si può procedere, per valutare la possibilità di considerarle invece valide, ad analizzare il profilo causale, sia astratto che concreto, del contratto di opzione; la sua finalità ordinaria, per l’opzione put, consiste nel dismettere la propria partecipazione mentre la finalità ordinaria per l’opzione call consiste nel permettere al socio destinatario dell’opzione di incrementare la propria partecipazione acquistando la quota, rappresentandosi così, quale causa astratta, la mera finalità di mutamento della titolarità soggettiva. Ora l’ulteriore finalità (causa concreta) che le clausole suddette possono raggiungere devono rispondere a due requisiti, perché non siano illecite: 1) perseguire interessi meritevoli di tutela; 2) non contrarietà con norme imperative, ordine pubblico e buon costume. Senza addentrarci in lunghe elucubrazioni giuridiche si può dire che le clausole in oggetto non contrastano con detti principi e realizzano l’interesse societario a stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società come infra meglio riportato come da pronuncia della Suprema Corte di Cassazione.

Infatti si era a lungo discusso in dottrina sulla possibile invalidità della opzione put sotto il profilo della possibile dismissione della titolarità della partecipazione sociale accompagnato dalla sicurezza di realizzare un prezzo predeterminato che non sia inferiore a quanto dallo stesso opzionario versato per l’acquisto, magari maggiorato di spese e di ulteriori somme, a prescindere dal reale andamento della società che potrebbe avere condotto, in quel dato momento, ad un patrimonio anche pari allo zero. In sostanza si metterebbe il socio acquisitore al riparo dal subire le perdite della società, in contrasto con quanto previsto dall’articolo 2265 cod. civ. che vieta il patto leonino.

La Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in merito, propese per la liceità  della opzione put (o call) considerandola contra legem solo in presenza di due presupposti specifici: e cioè quando, per effetto di tale opzione, l’esclusione del socio dalla partecipazione alle perdite sia “assoluta e costante”. Assoluta, nel senso che non deve sussistere alcuna possibilità che il socio sopporti le perdite; dunque, non sarebbe sufficiente una semplice riduzione della percentuale di sopportazione delle perdite: in tale, ipotesi il socio resterebbe comunque soggetto al rischio di impresa (ancorché ridotto) e, pertanto, conserverebbe l’interesse a che la gestione sia condotta in modo efficiente.

Costante, nel senso che l’esclusione deve durare per l’intero periodo in cui il socio partecipi alla società.

Nel caso in cui invece sussistano entrambi i presupposti suddetti (assolutezza e costanza della insussistenza del rischio di sopportare le perdite), il detto patto sarebbe affetto da nullità. Da ultimo però avveduta dottrina ha affermato che tuttavia questo patto sarebbe comunque valido poichè vincola solo i soci e non anche la stessa società, la quale sarebbe obbligata, nel detto ultimo caso, a ripartire utili e perdite in conformità al patto e quindi a spostare il peso delle stesse perdite, soltanto su alcuni soci, situazione che invece esula dall’essere cogente per la società. In altri termini, nel caso del patto di opzione a prezzo predeterminato, invece, la “negoziazione del rischio societario”, ossia la sua traslazione in capo agli altri soci, riguarda solo i soggetti che concludono il contratto; quello stesso patto, invece, resta indifferente per la società, la quale dovrà continuare a suddividere gli utili e le perdite tra le sue partecipazioni sociali. Per cui il detto patto put, allora, non interferisce con il divieto del patto leonino.

La Cassazione si è poi pronunciata ulteriormente nel 2018, sul tema de quo, con due ordinanze “gemelle” le quali ribadiscono la legittimità dell’opzione put a prezzo predeterminato (provvedimenti del 4/7/2018, n. 17498 e n. 17500). Il ragionamento della Corte è il seguente: pur in presenza di una fattispecie potenzialmente contraria ad una norma di legge, va analizzata di volta in volta la causa concreta del negozio, per valutare se l’operazione sia lecita e meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c.

Ad esempio deve considerarsi lecita l’operazione che persegue l’obiettivo del finanziamento all’impresa. E’ la vicenda del soggetto investitore che diventa socio e contribuisce alla ricapitalizzazione della società. In tal caso gli altri soci concedono a quel soggetto un’opzione put,

– per reperire la liquidità necessaria alla stessa Società,

– a condizioni più vantaggiose di quelle offerte dalle banche

– e senza il rilascio di gravose garanzie.

Il negozio di opzione diventa una garanzia atipica, alternativa, più duttile rispetto alla garanzie reali che normalmente assistono le operazioni di finanziamento.

Si parla, al riguardo di “finanziamenti partecipativi”, che costituiscono una “tecnica atipica” di apporto all’impresa, alternativo al tradizionale canale bancario.

E la finalità del finanziamento alle imprese non è in contrasto con l’art. 1322 c.c. e si è visto nel tempo che il legislatore anzi incentiva detto finanziamento (si pensi ai PIR).

L’orientamento della Cassazione si consolida nel 2020 con la sentenza n. 22960, mettendo forse la parola “fine” alla questione: “è lecito e meritevole di tutela l’accordo negoziale concluso tra i soci, con il quale l’uno, in occasione di un finanziamento partecipativo, si obblighi a manlevare l’altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l’attribuzione del diritto di vendita (cd. “put”) entro un dato termine ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale ad un prezzo predeterminato, pari a quello dell’acquisto, pur con l’aggiunta di interessi sull’importo dovuto e del rimborsi dei versamenti operati nelle more in favore della Società”.

Ulteriore finalità che le clausole di opzione put e call possono perseguire (analogamente alla clausola russian roulette) sono quelle di evitare una situazione di stallo societario nell’assemblea attribuendo ad uno dei due soci sia un’opzione put che opzione call.  Qualora si attribuiscano ad un unico socio in modo sequenziale le due opzioni, si delinea come risultato finale la fuoriuscita dell’altro socio dalla compagine sociale qualora il socio che è beneficiario  della opzione put è al contempo beneficiario dell’opzione call: al verificarsi dell’evento di dead lock, l’opzionario può esercitare l’opzione put e dopo un tempo predeterminato, se non esercitata, scatta per lui la possibilità di esercitare l’opzione call, temporalmente successiva all’opzione put.

Tutto quanto sopra illustrato in modo succinto ha lo scopo di mettere in luce le possibili valenze e i risultati che si possono raggiungere attraverso l’utilizzo di queste opzioni, put e call, al di là del loro scopo tipico, e cioè quello di realizzare il mero trasferimento della partecipazione sociale, il tutto al fine di agevolare chi è chiamato a “pensare” quali strumenti giuridici utilizzare per poter perseguire l’interesse dei soci e della società.

Roberto Santarpia,  Notaio in Orzinuovi.

Le copie dei documenti informatici esibiti – a cura Notaio Gea Arcella

Nonostante i molti studi e materiali disponibili sulle copie, il tema è sempre di attualità soprattutto in relazione al cambio di supporto che può essere necessario al fine dell’allegazione di un documento informatico ad un documento cartaceo e viceversa.

In particolare la pandemia ha enormemente aumentato i casi in cui gli uffici pubblici, tradizionalmente legati nell’emissione dei documenti di loro competenza al supporto cartaceo, hanno incrementato invece la produzione di estratti e certificati su supporto informatico.

In questo breve approfondimento mi soffermerò in particolare sulle copie dei documenti informatici esibiti, disciplinate dall’art. 73 della l. not. e sulle interferenze tra tale articolo e quello dedicato alle allegazioni (art. 57 bis l. not.).

Diciamo subito che il documento informatico è duplicabile all’infinito, infatti esso ha delle caratteristiche sue proprie che influiscono sulla sua fruizione e su alcuni aspetti giuridici: esso pur avendo bisogno di un supporto per essere visualizzato, è indifferente allo stesso poiché non vi si incorpora  in maniera stabile; ciò comporta che nel modo informatico perde significato il concetto di originale e di copia, in quanto è impossibile distinguere tra un originale e l’altro, o tra l’originale e la copia, ma sono tutti duplicati identici, trattandosi di un “ documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario”, come recita la definizione della lettera  i-quinquies) dell’art. 1 D.Lgs. 82/2005 c.d. Codice dell’Amministrazione digitale.

Pertanto tutte le volte in cui un documento informatico possa utilizzato nel suo formato nativo non è necessario farne alcuna copia, ma basterà avere a disposizione un suo duplicato: si faccia l’esempio di un qualsiasi certificato rilasciato su supporto informatico da allegare ad un appalto pubblico che per legge deve essere stipulato anch’esso su supporto informatico; in questo caso nessuna copia è necessaria, nemmeno se il medesimo certificato fosse andato allegato ad un altro atto – anche di collega diverso –, ma esso potrà essere nuovamente allegato quale duplicato senza procedere all’emissione di alcuna copia conforme né di un estratto da parte del collega che per primo lo ha utilizzato.

La situazione è del tutto paragonabile a quella di un atto notarile (come ad es. gli atti notori) o di un estratto emesso in più originali: ciascuno è utilizzabile autonomamente, la differenza è che su supporto cartaceo il numero degli originali è definito all’origine, mentre per i documenti informatici tale limitazione ontologica non esiste.

Un problema di compatibilità di supporti si verifica, invece, se il documento esibito ha un formato non compatibile con quello dell’atto a cui deve essere allegato.

Di tale esigenza ha tenuto conto la legge notarile che all’art. 57-bis dispone che “quando deve essere allegato un documento redatto su supporto cartaceo ad un documento informatico, il notaio ne allega copia informatica, certificata conforme ai sensi dell’articolo 22, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82 .2. Quando un documento informatico deve essere allegato ad un atto pubblico o ad una scrittura privata da autenticare, redatti su supporto cartaceo, il notaio ne allega copia conforme ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, formata sullo stesso supporto”.

In termini generali la redazione di una copia risponde all’esigenza di disporre di un determinato documento anche su un supporto diverso da quello su cui originariamente è stato formato, o di più copie di uno stesso documento, sempre al fine di permetterne un più rapido e celere scambio; al contrario la copia ex art. 57 bis cit. è una trasposizione del contenuto del documento da allegare, formata al solo scopo di permettere un’inserzione che altrimenti sarebbe “fisicamente” impossibile, pertanto tale copia è in realtà assolutamente necessitata e non è destinata ad una circolazione autonoma rispetto all’originale cui viene unita. E’ per questa sua caratteristica che i diversi studi sul tema  hanno affermato che essa non si assoggettabile in via autonoma ad imposta di bollo e la non necessità che essa sia annotata a repertorio.

L’articolo 57-bis può essere, quindi, considerato l’espressione di un principio generale di omogeneità, in base al quale gli allegati devono condividere la natura del supporto (cartacea o informatica) del documento originale nel quale vanno inserti.

Anche quando sia necessario un cambio di supporto ai fini dell’allegazione, però, purché il documento informatico sia ancora in corso di validità, il fatto che esso sia già stato precedentemente utilizzato non vieta che esso possa essere nuovamente esibito e riutilizzato; siamo, infatti, di fronte ad un documento duplicabile pertanto, come abbiamo, visto nessuna distinzione può esserci tra un originale ed una copia e ciascun esemplare va valutato solo in relazione all’atto da compiere ed alla sua intrinseca efficacia; si faccia l’esempio di un certificato di destinazione urbanistica riferito a più particelle di terreno rilasciato in formato digitale, esso potrà essere utilizzato nel periodo di vigenza più volte, anche da notai diversi, ovviamente ciascun notaio ne farà una copia conforme ai fini dell’allegazione al suo atto, ma senza che sia necessario l’emissione di un nuovo certificato o che la copia conforme venga emessa esclusivamente dal notaio che lo ha utilizzato per primo.

Lo stesso dicasi per l’APE, che ha un periodo validità di 10 anni e, se disponile in formato digitale, può essere esibito a più notai senza che ciò infici la sua utilizzabilità.

Il notaio, infatti, ha competenza generale a fare la copia conforme di un documento esibito ex art.73 cit. il quale recita: “Il notaio può attestare la conformità all’originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto ed a lui esibiti in originale o copia conforme.” Nonostante questa previsione sia stata inserita nella legge notarile con la novella del D.Lgs 110/2010, questa prerogativa non è una novità ma era già prevista dal R.D.L. 1666 del 1937, piuttosto con la riforma la competenza generale al rilascio di copie è stata ribadita anche con riferimento all’esigenza della conversione del formato di qualsiasi tipo di documento, essendo indifferente che esso sia esibito al notaio in originale o in copia conforme.

L’unico caveat che mi sento di dare è che quando la copia del documento esibito non sia eseguita ex art. 57 bis cit., ma sia destinata ad una autonoma circolazione, poiché riferita ad atti o documenti  non rogati o depositati presso il notaio che la rilascia, essa andrà annotata a repertorio come già previsto per gli estratti; la repertoriazione, infatti, costituisce un mezzo di tracciamento del documento e può attestarne l’esistenza ad una certa data, mentre per l’imposta di bollo varrà quanto previsto dall’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Gea Arcella, Notaio in Udine

I lasciti testamentari al convivente – a cura Notaio Vito Pinto

PREAMBOLO

Molti chiedono spesso come districarsi nel caso in cui si volesse lasciare una eredità o parte di essa al proprio convivente soprattutto alla luce della nuova legge sulle Unioni Civili e del notevole aumento delle convivenze stesse. Ma innanzitutto occorre chiarire quali convivenze possiamo considerare.

NORMATIVA

D.p.r. 223/1989; L. 20 maggio 2016 n. 76

DEFINIZIONI

La convivenza diviene giuridicamente rilevante quando due persone maggiorenni (tra loro non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile), unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitano ed hanno dimora abituale nello stesso comune (e cioè ex art. 4 del d.P.R. 223/1989 compaiano nel medesimo certificato di stato di famiglia).

Sicuramente non sono convivenze le coabitazioni di più amici o degli studenti in uno stesso appartamento.

La nuova legge 76/2016 riconnette a tale situazione di fatto una serie di diritti relativi sia alla sfera della tutela della persona (ad esempio in materia ospedaliera), sia a quella patrimoniale (ad esempio il diritto a partecipare ad un’impresa familiare) ed ammette la possibilità della stipula di Patti di Convivenza con cui regolare i rapporti patrimoniali ma non le situazioni successorie.

SUCCESSIONE DEL CONVIVENTE

Per risolvere il problema del lascito al convivente non può aiutarci la L. 76/2016 in quanto, per espressa volontà legislativa, mentre si è voluto pienamente parificare al matrimonio l’Unione Civile fra omosessuali, anche sotto il profilo successorio, si è invece preferito non favorire le convivenze more uxorio per non scalfire l’importanza ed il primato dell’istituto del Matrimonio.

La Legge n. 76/2016 si limita a prevedere che:

  • fatto salvo quanto previsto dall’articolo 337 sexies c.c. per l’assegnazione della casa familiare (applicabile in presenza di figli minori anche ai conviventi), in caso di morte del convivente proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni (che diventano tre anni ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite) o per un periodo pari alla convivenza, se superiore, e comunque non oltre i cinque anni. Il diritto in ogni caso viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza ovvero contragga matrimonio, unione civile o intraprenda una nuova convivenza di fatto;
  • In caso di morte del conduttore nell’affitto, il convivente superstite ha facoltà di succedergli nel contratto di locazione della casa di comune residenza;
  • In caso di morte del convivente derivante da fatto illecito spetta al convivente superstite il diritto al risarcimento del danno, secondo quanto già riconosciuto in favore del coniuge.

In assenza di altri richiami normativi la convivenza rimane, quindi, del tutto irrilevante sotto il profilo dell’ordine dei successibili, e più in generale per tutti gli altri diritti successori (diversi da quelli sopra ricordati) che il nostro ordinamento riconosce invece ai coniugi.

IL TESTAMENTO COME UNICO RIMEDIO

L’unico strumento giuridico che ci viene in aiuto è il Testamento. Potrà essere pubblico, se stipulato dal Notaio ovvero olografo, se compilato di pugno dal testatore, datato e firmato per essere valido.

Ma, sistemata la validità formale, per evitare impugnazioni sarà necessario prevedere dei lasciti a favore di figli o di precedente coniuge separato ma non ancora divorziato per compensare il minimo che la legge riserva a questi soggetti definiti legittimari e protetti appunto con una necessaria quota di eredità chiamata legittima. Ovviamente invece qualora non esistessero figli o precedenti coniugi non divorziati potrò lasciare tutto al mio convivente o lasciare solo l’usufrutto a lui e la nuda proprietà ad altri, ad esempio qualche nipote, senza che mai fratelli o altri nipoti possano contestare alcunché non essendo protetti dalla legge.

Ed anche se tutti fossero d’accordo a lasciare libero il testatore di compensare il suo convivente con tutto quello che volesse, fino a quando sarà ancora attivo l’art. 458 c.c. che vieta i Patti Successori (anche se il nuovo Governo ha dichiarato di voler eliminare o modificare questo articolo) non si potrà, in vita del disponente, manifestare alcun consenso o rinuncia anticipata!

Dopo la morte del disponente invece se quest’ultimo avesse ugualmente fatto un testamento a favore del convivente senza rispettare le quote di legittima, tutti i legittimari potranno accettarlo e dare il proprio consenso con un atto notarile di acquiescenza alle disposizioni testamentarie permettendo così l’intestazione diretta dei beni al convivente beneficiario, considerando a parte però la relativa onerosità fiscale.

ONEROSITÀ FISCALE

Purtroppo Il legislatore ha proprio omesso di agevolare sotto il profilo fiscale gli strumenti in mano ai conviventi per disciplinare gli aspetti successori del loro rapporto: eventuali disposizioni a titolo liberale o successorio in favore del convivente scontano ai sensi del Testo Unico sulle Successioni l’aliquota nella misura massima ivi prevista (cioè l’imposta di successione all’8% prevista per le liberalità tra estranei più il 3% per le imposte di trascrizione e catasto sugli immobili), né beneficiano di alcuna franchigia (che viceversa opera per i coniugi e per le unioni civili fino ad 1.000.000 di euro).

Ed anche le eventuali Agevolazioni per la prima casa saranno limitate soltanto allo sconto del 3% delle imposte di trascrizione e catasto lasciando intatto il rimanente 8%.

Vito Pinto, Notaio in Varese

Le procedure scritte nell’organizzazione dello studio notarile – a cura Dott. Michele D’Agnolo

In uno studio notarile, ogni atto e ogni cliente fanno storia a sé. Eppure, il fatto che esista una certa regolarità nell’iter di elaborazione degli atti e nell’esecuzione degli adempimenti si percepisce già ad istinto.

E’ interessante mappare e descrivere per iscritto questi passaggi, per aumentare l’efficacia e l’efficienza dello studio e ridurre i rischi.

Le procedure possono essere preziose in quanto determinano in modo univoco chi deve fare che cosa e come deve farlo. Chiariscono la responsabilità intesa come dovere di attivarsi ma anche di rendere conto ai superiori e la collegano all’autorità, cioè alla possibilità di impiegare idonee risorse, in termini di tempo e denaro. Soprattutto quando una pratica passa da una scrivania all’altra, si moltiplica la possibilità di buchi e doppioni. Cioè di attività anche essenziali non svolte o di attività inutilmente duplicate. Le procedure servono a ridurre la probabilità che questo accada stabilendo tempi e modi delle staffette.

Con un buon set di procedure è possibile uniformare il metodo di lavoro e i controlli tra assistenti notarili che non di rado provengono da esperienze diverse e quindi lavorano in modo completamente diverso l’uno dall’altro.

Le procedure sono anche molto preziose per l’inserimento di nuove figure all’interno dello studio, che possono disporre di una guida che consente loro di rendersi immediatamente utili.

L’esistenza di istruzioni di lavoro scritte, facilita la sostituzione e l’intercambiabilità delle mansioni in caso di necessità, ad esempio sostituzioni per malattia o maternità. Soprattutto quando sono coinvolte competenze rare e difficilmente riproducibili come ad esempio la messa a repertorio o l’esecuzione degli adempimenti immobiliari.

I protocolli così formalizzati consentono al notaio di ottimizzare il tempo dedicato all’organizzazione dello studio, utilizzando la tecnica della gestione per eccezioni (management by exceptions). Il notaio deve infatti dedicarsi ai colloqui, alla stipula, all’aggiornamento, allo sviluppo della clientela. Quanto più ha successo, tanto più deve attrezzare lo studio per ottimizzare il suo tempo dando regole di default certe e precise.

Le procedure servono infine al notaio per mitigare la responsabilità che gli deriva dall’operato dei collaboratori e dei dipendenti. Non è pensabile che sia il notaio in prima persona ad occuparsi di tutto, ma certamente ci si aspetta che organizzi al meglio e sovrintenda all’organizzazione dello studio.

Dal punto di vista del diritto del lavoro le procedure costituiscono una disposizione di servizio emanata dal Notaio-datore di lavoro in forma scritta, il cui ingiustificato inadempimento è sanzionabile a livello disciplinare per il dipendente secondo quanto stabilito dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicabile.

Le procedure possono seguire L’intera parabola dell’atto notarile, dal primo colloquio col cliente all’archiviazione del fascicolo. Inoltre, possono regolamentare anche aspetti di carattere interno come la fatturazione e il recupero dei crediti.

Costituiscono documenti della qualità e possono fungere da base per l’adozione di sistemi di gestione documentati conformi allo standard internazionale ISO 9001:2015.

Nel loro stile redazionale, le procedure assomigliano molto da vicino alle regole per la gestione dei processi che il Notaio ha studiato alla facoltà di giurisprudenza, in esami che non a caso si chiamano proprio procedura civile e procedura penale. 

Le procedure possono rispondere a domande come: “Quali informazioni sul cliente vanno raccolte in sede di colloquio? Come vanno riportate nel fascicolo?” oppure “Cosa occorre archiviare e in che ordine. Come selezionare cosa eliminare dal fascicolo?”. Si possono anche introdurre scadenze: “entro quando deve essere effettuato l’adempimento immobiliare? “

Non è facile stabilire quanto approfondite debbano essere le istruzioni di lavoro. Non bisogna esagerare coi dettagli perché altrimenti demotiviamo le persone e togliamo loro lo spirito critico. D’altra parte disporre di una ricetta troppo succinta impedirebbe l’efficace preparazione di qualsiasi manicaretto. Vale la regola del farmacista: ogni procedura che deve essere lunga “quanto basta”. Ogni procedura è una mappa che non deve mai diventare territorio, ma contenere solo le informazioni dei punti cospicui, necessari a non perdere la strada.  

È molto importante che le procedure siano progettate e condivise con chi le utilizza. Non devono essere calate dall’alto perché altrimenti verranno cortesemente messe da parte. L’esistenza di procedure aiuta il Notaio a gestire meglio lo studio ma di certo non può sostituire del tutto il suo ruolo manageriale e di coaching nei confronti degli assistenti notarili.  

Michele D’Agnolo, Executive Consultant – Intuitus Network

La fatturazione delle prestazioni nello studio notarile – a cura Dott. Michele D’Agnolo

Dal punto di vista economico, la fatturazione di una prestazione di servizi dovrebbe avvenire quando il ricavo è maturato in base al criterio di competenza, cioè una volta concluso il lavoro o in base a stati di avanzamento concordati.

La fatturazione delle prestazioni degli studi notarili, come quelle degli altri studi professionali, segue invece il criterio di cassa, in ossequio a logiche prettamente fiscali.

Infatti, Il criterio generale d’imputazione dei compensi percepiti posto dall’art. 54 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sul Reddito) per la determinazione del reddito di lavoro autonomo è quello di cassa, per cui un compenso diventa componente positivo di reddito in un determinato periodo, solo se il compenso è stato effettivamente incassato.

Anche dal punto di vista dell’IVA (Art.6 D.P.R.633/72), le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo, salva l’anticipata corresponsione di eventuali acconti. Ex art 15 del citato DPR, sono escluse dall’IVA le somme anticipate in nome e per conto del cliente.

L’eventuale fatturazione anticipata di tutto o parte del corrispettivo non ancora incassato anticipa anche il momento impositivo ai fini IVA. Questo spiega il frequente ricorso nella prassi all’emissione di un documento proforma, che riepiloga quanto dovuto per ottenerne il pagamento, nella speranza di posporre così la debenza dell’IVA. La fattura o notula definitiva viene in questo caso emessa pro quota quando il cliente paga in tutto o in parte quanto dovuto. Talvolta l’Agenzia delle Entrate contesta i documenti proforma considerandoli già definitivi.

La particolare natura dell’attività notarile prevede che il Notaio sia considerato responsabile di imposta con riferimento all’imposta di registro e alle imposte ipotecarie e catastali. Pertanto il Notaio è fortemente incoraggiato ad incassare dal cliente le spese anticipate dell’atto per poter assolvere al pagamento di questi tributi, dei quali rimane responsabile.

Il sistema offre qualche tutela. L’art. 28 della Legge Notarile prevede che il notaio ha la facoltà di non esercitare il suo mandato se non è stato pagato. La normativa sul “deposito prezzo” (l. 124/2017), addirittura afferma che il notaio deve astenersi dal rogito se non è stato previamente pagato.

Va detto che al di fuori dell’obbligo posto dalla norma sul deposito prezzo un minimo di elasticità nel fare credito è sempre stato praticato dalla generalità degli studi notarili, soprattutto con la clientela abituale e quella referenziata. Si potrebbe affermare che concedere un certo termine di dilazione è quasi indispensabile per lavorare con il mondo delle imprese, che comunque considerano il notaio alla stregua di tutti gli altri fornitori. La concorrenza tra studi notarili peraltro si basa anche su questo aspetto e tende a favorire gli studi che non si irrigidiscono ma valutano con prudenza le condizioni di concessione dei fidi ai clienti secondo criteri di gestione del rischio ormai quasi “bancari”. Si guarderà quindi il track record precedente del cliente, le condizioni economiche tratte dal bilancio o da altre notizie pubbliche, fino ad acquistare report di merito creditizio presso fornitori di informazioni economiche.  

C’è anche un altro aspetto tecnico da considerare e cioè che al momento dell’incarico o della stipula l’esatto ammontare delle spese che il Notaio sosterrà in nome e per conto del cliente potrebbe non essere completamente determinato, in quanto solo al completamento delle visure e all’invio del Modello Unico notarile sarà possibile una quantificazione esatta.

Le modalità operative tipiche dello studio notarile inducono quindi la necessità di chiedere un fondo spese, spesso indistinto, cioè comprendente un ammontare indicativo e comprensivo di anticipazioni, spese e onorari. Questo può essere richiesto dallo studio notarile già in sede di colloqui a suggello del mandato ricevuto oppure, successivamente, in sede di stipula. Fortunatamente soccorre la disciplina del DM 31 ottobre 1974.

Il decreto ministeriale del 31 ottobre 1974 ha inteso semplificare l’emissione delle fatture per alcune categorie di professionisti. Si tratta di soggetti passivi ai fini Iva che nel corso dell’attività esercitata sostengono di frequente anticipazioni di spese in nome e per conto della clientela. La disciplina in rassegna è applicabile agli avvocati, ai dottori commercialisti e agli esercenti la professione notarile.

Il decreto in rassegna prevede che se il cliente costituisce presso il professionista un fondo spese indistinto (di compensi e di spese), la fattura può essere emessa entro i 60 giorni successivi rispetto alla costituzione del fondo spese. Il professionista può quindi attendere anche lo spirare di tale termine per l’emissione e l’invio al sistema di interscambio del documento in formato digitale.

Michele D’Agnolo, Executive Consultant – Intuitus Network

Al via l’iscrizione al RUNTS – a cura Notai Marco Avagliano e Maria Nives Iannaccone

L’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è realtà!

Il Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro 26 ottobre 2021, n. 561, individua nel 23 novembre 2021 la data a decorrere dalla quale il medesimo Registro è divenuto finalmente operativo.

La novità, lo sappiamo, è di non poco conto, e attesa da più di quattro anni, ossia da quando la materia degli Enti non profit fu completamente riformata (Codice del Terzo settore, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), unitamente all’istituzione, tra l’altro, dello stesso Registro. Essa coinvolge più di 360.000 tra enti e istituzioni (V. Melis, Il Registro unico del Terzo settore apre le porte a vecchi e nuovi enti, in Sole 24 ore, 15 novembre 2021, p. 8), e costituisce uno dei tasselli principali dell’impianto voluto dalla Riforma. Con il RUNTS, che costituirà il principale strumento con il quale individuare la nuova categoria degli ETS, si procede ad unificare e a digitalizzare, con ciò operando un’evidente semplificazione, i corrispondenti diversi Registri nazionali, regionali o comunque locali della maggior parte di questi enti o soggetti. Quel che si viene a creare è dunque una vera e propria piattaforma informativa e gestionale, che, in maniera analoga a quanto accade con il Registro delle imprese, consentirà dunque di accedere in tempo reale alle informazioni sugli ETS; ma anche da parte di questi ultimi di potervi operare, ad esempio depositando bilanci e altri documenti.

Ma come opera effettivamente il RUNTS?

Va premesso che è possibile compiere diversi distinguo, ad esempio, a seconda delle diverse categorie di enti, delle scadenze temporali o, ancora, del fatto se gli enti siano già costituiti o meno.

Dal punto di vista strutturale, il RUNTS è diviso in 7 sezioni, dedicate rispettivamente alle ODV, alle APS, agli Enti filantropici, alle Imprese sociali, alle Società di mutuo soccorso e alle Reti associative, oltre ad una residuale dedicata agli altri enti del Terzo settore.

Dal 23 novembre 2021, data fissata nel suddetto decreto, è iniziata la trasmigrazione dei dati degli enti interessati, dai vecchi Registri di Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale al RUNTS. Entro i 180 giorni successivi alla comunicazione dei dati, gli uffici del RUNTS dovranno quindi verificare la sussistenza dei relativi requisiti e disporre, salvo richiesta delle informazioni e dei documenti mancanti, l’iscrizione o meno degli enti interessati nella sezione corrispondente (artt. 30 e 31 del d.m. 15 settembre 2020)

Va precisato che questo andrà realizzandosi, in automatico, per quanto riguarda le ODV e le APS. Mentre per le ONLUS, l’iscrizione non è diretta, e andrà opportunamente effettuata nell’apposita finestra temporale ricadente tra il primo gennaio e il 31 marzo del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101, decimo comma, del Codice del Terzo Settore; l’iscrizione antecedente, comunque possibile, comporta la perdita della qualifica di Onlus e delle conseguenti agevolazioni fiscali di cui al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (si vedano M.N. Iannaccone, Gli adeguamenti statutari delle Onlus, in G. Abbate – D. Boggiali – M.N. Iannaccone – N. Riccardelli, Gli adeguamenti statutari e il diritto transitorio del Terzo settore, Milano, 2021, p. 78 ss.; e D. Boggiali – G. Abbate, Avvio del RUNTS: registro operativo dal 23 novembre 2021 e possibilità di richiedere le iscrizioni dal giorno successivo (decreto del Ministero del Lavoro 26 ottobre 2021), in CNN Notizie, Settore Studi, Segnalazioni Novità, del 2 novembre 2021; G. Sepio, Registro unico, iscrizione delle Onlus al test convenienza, Sole 24 ore, 21 novembre 2021, p. 13).

Gli adeguamenti di ODV, APS e ONLUS sono poi facilitati, essendosi previsto, con disposizione non proprio puntuale, che per quelle già costituite alla data di entrata in vigore del Codice del Terzo settore, e iscritte nei relativi registri, possa procedersi all’adeguamento dei relativi statuti per renderli conformi alla nuova disciplina del Terzo Settore, entro la data del 31 maggio 2022, con le modalità e le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria invece di quelle o stabilite dallo statuto di ciascun ente oppure, in mancanza, dall’art. 21, secondo comma, c.c..

E il notaio? Come si deve comportare a fronte di questa novità?

Dopo l’operativtà del RUNTS è l’unico soggetto competente a iscrivere nel RUNTS enti con personalità giuridica. Ai sensi dell’art. 22 CTS, il notaio che abbia ricevuto l’atto costitutivo di un’associazione o di una fondazione del Terzo settore o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, una volta verificata la sussistenza delle condizioni previste per la costituzione dell’ente, in particolare quelle relative alla sua natura di ente del Terzo settore quelle sul patrimonio minimo, deve depositarlo per l’iscrizione, unitamente agli allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del RUNTS.

Va rammentato come il patrimonio minimo sia stabilito in 15.000 euro per le associazioni e in 30.000 euro per le fondazioni (art. 22, quarto comma, CTS). La sua sussistenza, se in denaro, deve risultare da apposita certificazione bancaria, ma potrà allo scopo utilizzarsi anche il conto corrente dedicato del notaio (art. 16, secondo comma, d.m. 15 settembre 2020 e art. 1 comma 63, lett. b), della l. 27 dicembre 2013, n. 147). Ove i beni apportati siano in natura, il relativo valore, sempre in misura non inferiore ai suddetti importi, andrà attestato da apposita relazione giurata di stima di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

Sono diverse le questioni sorte sul tema, ma qui vale la pena di ricordarne, a chiusura di questa breve panoramica, una relativa alla richiesta di iscrizione di enti adeguati antecedentemente alla data di operatività del RUNTS, e dunque prima del 24 novembre 2021.

Ci si è chiesti infatti se il Notaio debba accertare o meno l’effettività del patrimonio minimo anche per gli enti già operanti come persone giuridiche, in misura analoga a quelli di nuova costituzione. Sicchè si sta diffondendo l’idea che anche nei loro riguardi vada comunque richiesta, opportunamente, la relazione giurata di attestazione dell’effettiva consistenza patrimoniale (D. Boggiali – G. Abbate, Avvio del RUNTS: registro operativo dal 23 novembre 2021 e possibilità di richiedere le iscrizioni dal giorno successivo, cit.; D. Boggiali, L’iscrizione di enti adeguati al CTS prima dell’avvio del RUNTS. Prime indicazioni, in CNN Notizie, Settore Studi, Segnalazioni Novità, del 22 novembre 2021, nota 6). Sebbene appunto di mera opportunità si può ritenere si tratti, e non sicuramente di obbligo, non solo a fronte del silenzio del legislatore sul punto, ma stante anche la già accertata idoneità, al momento della relativa e precedente attribuzione, quali persone giuridiche degli enti in questione.

Marco Avagliano, Notaio in Cornaredo e Maria Nives Iannaccone, Notaio in Seregno.