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La fatturazione delle prestazioni nello studio notarile – a cura Dott. Michele D’Agnolo

Dal punto di vista economico, la fatturazione di una prestazione di servizi dovrebbe avvenire quando il ricavo è maturato in base al criterio di competenza, cioè una volta concluso il lavoro o in base a stati di avanzamento concordati.

La fatturazione delle prestazioni degli studi notarili, come quelle degli altri studi professionali, segue invece il criterio di cassa, in ossequio a logiche prettamente fiscali.

Infatti, Il criterio generale d’imputazione dei compensi percepiti posto dall’art. 54 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sul Reddito) per la determinazione del reddito di lavoro autonomo è quello di cassa, per cui un compenso diventa componente positivo di reddito in un determinato periodo, solo se il compenso è stato effettivamente incassato.

Anche dal punto di vista dell’IVA (Art.6 D.P.R.633/72), le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo, salva l’anticipata corresponsione di eventuali acconti. Ex art 15 del citato DPR, sono escluse dall’IVA le somme anticipate in nome e per conto del cliente.

L’eventuale fatturazione anticipata di tutto o parte del corrispettivo non ancora incassato anticipa anche il momento impositivo ai fini IVA. Questo spiega il frequente ricorso nella prassi all’emissione di un documento proforma, che riepiloga quanto dovuto per ottenerne il pagamento, nella speranza di posporre così la debenza dell’IVA. La fattura o notula definitiva viene in questo caso emessa pro quota quando il cliente paga in tutto o in parte quanto dovuto. Talvolta l’Agenzia delle Entrate contesta i documenti proforma considerandoli già definitivi.

La particolare natura dell’attività notarile prevede che il Notaio sia considerato responsabile di imposta con riferimento all’imposta di registro e alle imposte ipotecarie e catastali. Pertanto il Notaio è fortemente incoraggiato ad incassare dal cliente le spese anticipate dell’atto per poter assolvere al pagamento di questi tributi, dei quali rimane responsabile.

Il sistema offre qualche tutela. L’art. 28 della Legge Notarile prevede che il notaio ha la facoltà di non esercitare il suo mandato se non è stato pagato. La normativa sul “deposito prezzo” (l. 124/2017), addirittura afferma che il notaio deve astenersi dal rogito se non è stato previamente pagato.

Va detto che al di fuori dell’obbligo posto dalla norma sul deposito prezzo un minimo di elasticità nel fare credito è sempre stato praticato dalla generalità degli studi notarili, soprattutto con la clientela abituale e quella referenziata. Si potrebbe affermare che concedere un certo termine di dilazione è quasi indispensabile per lavorare con il mondo delle imprese, che comunque considerano il notaio alla stregua di tutti gli altri fornitori. La concorrenza tra studi notarili peraltro si basa anche su questo aspetto e tende a favorire gli studi che non si irrigidiscono ma valutano con prudenza le condizioni di concessione dei fidi ai clienti secondo criteri di gestione del rischio ormai quasi “bancari”. Si guarderà quindi il track record precedente del cliente, le condizioni economiche tratte dal bilancio o da altre notizie pubbliche, fino ad acquistare report di merito creditizio presso fornitori di informazioni economiche.  

C’è anche un altro aspetto tecnico da considerare e cioè che al momento dell’incarico o della stipula l’esatto ammontare delle spese che il Notaio sosterrà in nome e per conto del cliente potrebbe non essere completamente determinato, in quanto solo al completamento delle visure e all’invio del Modello Unico notarile sarà possibile una quantificazione esatta.

Le modalità operative tipiche dello studio notarile inducono quindi la necessità di chiedere un fondo spese, spesso indistinto, cioè comprendente un ammontare indicativo e comprensivo di anticipazioni, spese e onorari. Questo può essere richiesto dallo studio notarile già in sede di colloqui a suggello del mandato ricevuto oppure, successivamente, in sede di stipula. Fortunatamente soccorre la disciplina del DM 31 ottobre 1974.

Il decreto ministeriale del 31 ottobre 1974 ha inteso semplificare l’emissione delle fatture per alcune categorie di professionisti. Si tratta di soggetti passivi ai fini Iva che nel corso dell’attività esercitata sostengono di frequente anticipazioni di spese in nome e per conto della clientela. La disciplina in rassegna è applicabile agli avvocati, ai dottori commercialisti e agli esercenti la professione notarile.

Il decreto in rassegna prevede che se il cliente costituisce presso il professionista un fondo spese indistinto (di compensi e di spese), la fattura può essere emessa entro i 60 giorni successivi rispetto alla costituzione del fondo spese. Il professionista può quindi attendere anche lo spirare di tale termine per l’emissione e l’invio al sistema di interscambio del documento in formato digitale.

Michele D’Agnolo, Executive Consultant – Intuitus Network