Atto notarile di accertamento della proprietà di beni immobili per usucapione – a cura Notaio Chiara Mistretta

1 Introduzione

1.1 L’usucapione è un modo di acquisto a titolo originario – della proprietà e dei diritti reali di godimento – in virtù di un possesso non vizioso e continuato per un tempo legislativamente stabilito, in ragione della natura del bene posseduto.

Ai sensi dell’art 1158 e seguenti del c.c. la proprietà di beni immobili e di altri diritti reali di godimento sui medesimi si acquista, a titolo originario, mediante possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, che dimostri inequivocabilmente l’intenzione del possessore di esercitare la signoria sul bene, ossia il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un altro diritto reale di godimento sullo stesso.

Il possesso, pertanto, oltre ad essere continuo, non interrotto ed inequivoco, deve essere, altresì pacifico e pubblico, ossia conseguito in maniera non violenta (senza violenza fisica o morale) e né clandestina – altrimenti, ai sensi dell’art. 1163 c.c.., non giova ai fini dell’usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata – e pubblica, in altri termini esercitata in modo visibile e non occulto.

 

2 Negozio di accertamento dell’usucapione

2.1 Il negozio di accertamento è un atto mediante il quale le parti conferiscono certezza ad una precedente situazione giuridica incerta, al fine di eliminare la “res dubia” con effetto preclusivo di ogni possibile e futura contestazione a riguardo. Al negozio di accertamento viene riconosciuto un valore autonomo: è atto causale, manifestazione di volontà diretta ad eliminare un’incertezza ed espressione dell’autonomia privata ai sensi dell’art 1322 secondo comma cc.

La qualificazione giuridica del negozio di accertamento è stata oggetto di diverse letture dottrinarie tra coloro che ne sostengono la natura costitutiva ed altri la sua mera natura dichiarativa.

I sostenitori della prima tesi (3) evidenziano la funzione dispositiva modificativa del rapporto giuridico incerto, finalizzata alla costituzione, modifica o estinzione di situazioni giuridiche soggettive, rendendo definitiva e vincolante una precedente situazione giuridica incerta.

I sostenitori della seconda teoria (4) sottolineano un’efficacia dichiarativa immediata e retroattiva, volta a cristallizzare fatti o rapporti giuridici preesistenti senza costituire, modificare od estinguere situazioni giuridiche soggettive e senza avere effetto traslativo. 

Le diverse ricostruzioni dottrinarie rendono incerto l’inquadramento giuridico del negozio di accertamento avente ad oggetto diritti reali. A parere di chi scrive le parti, che intendono esplicare una volontà accertativa della “res dubia” implicitamente modificano la situazione preesistente assurgendo a nuova fonte regolatrice l’accordo raggiunto.  In relazione al negozio di accertamento la dottrina e la giurisprudenza, oltre ad interrogarsi sulla legittimità di tali accordi, ha tentato di ricostruire il regime della trascrivibilità degli stessi ai sensi dell’art 2644 e 2643 c.c producendo tali negozi “taluni degli effetti presi in considerazione dalle norme citate”.

2.2 In tema di trascrizione degli atti (intesi come contratti, rinunce, sentenze e accordi) relativi ai beni immobili l’articolo 2643 c.c. è stato modificato, dall’art 84 bis Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modifiche dalla Legge del 9 agosto 2013 n 98., con l’introduzione del nuovo numero 12 bis.

Il numero 12 bis prevede la trascrivibilità degli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticato da pubblico ufficiale, introducendo un’alternatività alla sentenza dichiarativa di accertamento dell’usucapione. Tale novella ha altresì comportato il nascere di perplessità in merito alla sua applicabilità, oltre alla fattispecie espressamente prevista di accordi di mediazione, anche ai meri negozi di accertamento autenticati da pubblico ufficiale.

2.3 Parte della dottrina (1) ha sostenuto il carattere eccezionale delle norme in tema di trascrizione a tutela del principio di certezza e sicurezza della circolazione dei diritti, in quanto derogatorio al principio del consenso traslativo e poste. Altra parte della dottrina (2), invece, ha sostenuto e sostiene tutt’oggi che la disciplina sottesa alle norme sulla trascrizione possa essere estesa anche a fattispecie identiche dal punto di vista sostanziale con riferimento agli effetti, ad atti menzionati dalle norme stesse, bensì diversi dal punto di vista della formazione del consenso.

A favore della tesi della legittimità dell’accertamento negoziale dell’usucapione parte della dottrina (2) ha sostenuto che, una volta avvenuta la conciliazione degli interessi in tema di usucapione il negozio che le parti stipulano non è dissimile da quello che le stesse avrebbero potuto concludere davanti al notaio a prescindere dal contributo del mediatore. Anche l’accordo in esito alla conciliazione è espressione dell’autonomia privata, è atto negoziale delle parti e come tale non diverso da quello che avrebbero concluso senza l’intervento conciliativo del mediatore. Il mediatore, infatti, ha come compito quello di verificare che quanto dichiarato dalle parti corrisponda alla loro volontà e di certificare nel verbale di conciliazione tale accordo pattizio.

Inoltre è da rilevare che la nuova previsione normativa è stata volutamente inserita dal legislatore nell’art. 2643 c.c. e non nell’art. 2651 c.c. che prevede la trascrizione, a fini di mera pubblicità notizia, della sentenza di accertamento dell’usucapione. Da ciò parte della dottrina fa evincere che l’accertamento negoziale dell’usucapione possa considerarsi come atto dispositivo e non meramente dichiarativo, rientrando così nella logica circolatoria degli acquisti a titolo derivativo e come tale richiedendo l’osservanza del principio di continuità, ex art. 2650 c.c. .

2.4 In conclusione si può affermare che ad oggi il negozio di accertamento di usucapione – rispondendo alla medesima ratio di ridurre il carico giurisdizionale mediante l’utilizzo di strumenti alternativi alla risoluzione delle controversie – è atto valido ed efficacie le cui evidenze devono essere portate a conoscenza dei terzi e quindi è soggetto a trascrizione, applicando in estensione il dispositivo dell’art 2643 n. 12 bis c.c. quale fattispecie sostanzialmente identica all’accordo di mediazione, ma diversa dal punto di vista della formazione del consenso.

 

3 Profili pratici: pubblicità e fiscalità

3.1 A prescindere dalla qualificazione giuridica dell’accordo accertativo di usucapione, si suggerisce, stante l’inclusione dello stesso da parte del legislatore (art. 2643 cc) nel sistema circolatorio degli acquisti a titolo derivativo, di applicare e rispettare tutte le disposizioni, a pena di nullità, riguardanti la materia urbanistica-edilizia e quelle riguardanti la c.d. conformità catastale oggettiva nonché l’obbligo di dotazione e allegazione dell’attestato di prestazione energetica. A parere di chi scrive è possibile omettere la verifica dell’allineamento tra banca dati catastale e registri immobiliari (c.d. conformità catastale soggettiva).

3.2 Dal punto di vista delle imposte indirette se l’accertamento negoziale dell’usucapione è da considerarsi come atto dispositivo e non meramente dichiarativo si applicano le imposte previste per gli atti traslativi a titolo oneroso di beni immobili (art. 8 nota II bis TUR tariffa parte prima).

Diversamente se si aderisce alla tesi che l’usucapione opera ipso iure e l’atto negoziale di accertamento ha natura dichiarativa si applicheranno allo stesso le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di euro 200 ai sensi dell’art 3 TUR tariffa parte prima ovvero ai sensi dell’art. 11 TUR tariffa parte prima come atto non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

 

4 Bibliografia

-(1) GAZZONI, La trascrizione degli atti e delle sentenze, in Trattato della trascrizione, Vol I Tomo I;

-(2) BARALIS, L’accertamento negoziale dell’usucapione nell’ambito della mediazione riformata: il senso della trascrizione e i problemi connessi, Rivista Diritto Civile 2014;

-(3) CORRADO, Il negozio di accertamento, Torino, Istituto Giuridico della R. Università, 1942;

-MINERVINI, Il problema dell’individuazione del negozio di accertamento, Rivista Diritto Civile, 1986;

-(4) GIORGIANNI, Negozi di accertamento, voce “accertamento” in Enciclopedia del diritto , Milano, 1959;

-RUGGERI -MINERVINI, Contratti traslativi e negozi di accertamento, Trattato Perlingieri;

-PETRELLI, Trascrizione degli accordi di mediazione che accertano l’usucapione, in www.petrelli.it ;

-KROGH Studio n. 718 – 2013/C;

-SANNINO Studio n. 4 – 2017/C;

-BARALIS Studio n. 176 – 2008/C;

-Corte d’appello Reggio Calabria Sentenza del 12.11.2015

Chiara Mistretta,  Notaio in Brescia.

Gli indicatori chiave dello studio notarile – a cura Dott. Michele D’Agnolo

La gestione dello studio notarile può essere pianificata e tenuta sotto controllo in modo efficace se si rilevano sistematicamente alcuni indicatori accuratamente selezionati.

Il sistema di indicatori costituisce quindi un elemento fondamentale del sistema di controllo di gestione dello Studio notarile.

Il sistema di controllo di gestione dello studio notarile è rivolto a guidare lo studio verso il perseguimento dei suoi obiettivi di medio e breve termine, che dovrebbero trovare formalizzazione, rispettivamente, nel piano strategico e nel budget.

Il sistema di controllo di gestione deve produrre le informazioni per supportare il Notaio nella gestione delle risorse e nelle decisioni, affinché i comportamenti quotidianamente posti in essere siano coerenti rispetto al percorso strategico.

In generale, gli indicatori sono strumenti che consentono allo Studio di misurare e rappresentare un determinato fenomeno, interno o esterno.

Solitamente sono oggetto di misurazione i tradizionali aspetti attinenti alla dimensione economico-finanziaria (tra i quali, per esempio, il fatturato per cliente, il margine di contribuzione per Area Strategica di Attività, il risultato economico dello studio, il cash flow, i crediti insoluti, e così via). Si dovrebbero invece misurare anche altri aspetti che costituiscono comunque per lo Studio “fattori critici di successo” (FCS), ovvero fattori che consentono allo studio notarile di operare efficacemente e con risultati superiori ai propri competitor.

Gli indicatori sono rapporti tra grandezze che possono essere quantitativi o qualitativi. Nell’ambito degli indicatori quantitativi distinguiamo quelli relativi alle grandezze economiche, alle quantità (per esempio numero di adempimenti prodotti) e ai tempi (per esempio tempo impiegato per lo svolgimento di una formalità).

Un fattore critico molto importante oggi per il successo dello studio notarile è rappresentato dalla velocità con la quale si soddisfa il cliente, descritta dal tempo medio di attraversamento, cioè il tempo mediamente necessario allo studio per condurre un cliente alla stipula, calcolato dal momento del primo contatto. 

Oggigiorno uno studio che ci mette pochi giorni sarà favorito agli occhi del cliente ed otterrà un migliore passaparola rispetto ad uno studio più lento nell’arrivare a stipula, a parità di accuratezza.

Altro fattore critico di successo potrebbe essere la disponibilità di risorse umane in possesso di competenze specialistiche in determinate aree strategiche di attività, magari non particolarmente diffuse come ad esempio il diritto societario. Questo permette allo studio di distinguersi dagli altri, riuscendo a soddisfare esigenze specifiche della clientela, magari fungendo anche da elemento attrattivo anche per clienti di altre zone.

Ulteriori fattori critici di successo potrebbero essere rappresentati dal rispetto delle scadenze concordate con i clienti, o più in generale dal livello qualitativo del servizio, che naturalmente investe aspetti tangibili e, soprattutto, intangibili. Questi ultimi esempi sono collegati ad una variabile critica per eccellenza dello Studio Professionale, ovvero la soddisfazione della clientela. 

Altri elementi a cui dovrebbero essere correlati appositi indicatori, sono i cosiddetti “fattori di rischio” (business risk), che lo Studio dovrebbe sistematicamente monitorare poiché la loro eventuale manifestazione potrebbe costituire un ostacolo nel perseguimento degli obiettivi strategici, arrivando nei casi peggiori a comprometterne la continuità stessa.

Un elemento critico per lo studio notarile è certamente rappresentato dalla velocità con la quale vengono eseguiti gli adempimenti successivi alla stipula. Questo aspetto è fondamentale in quanto delinea, anche secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la responsabilità civile del Notaio nei confronti delle parti.

Anche la comunicazione esterna dello studio può essere vagliata. Un elemento utile a verificare l’efficacia della proposta dello studio è quello di verificare la quantità di preventivi non andati a buon fine rispetto al totale.

Attraverso gli indicatori, lo studio potrà anche parametrarsi con il mondo esterno e fare benchmarking confrontando i propri numeri magari con altri colleghi appartenenti alla stessa rete. Una sorta di benchmarking è quella che svolgono i Consigli Notarili nella sorveglianza del numero di atti stipulati dai vari studi, al fine del rispetto della deontologia. Anche da questa sorta di “classifica” possono derivare informazioni utili allo studio per il miglioramento della propria performance in quanto dal punto di vista squisitamente economico è una analisi delle quote di mercato.  

Prima di stabilire quali indicatori adottare occorre definire quali variabili misurare e, ancora prima necessita definire gli aspetti strategici, poiché da questi deriva l’individuazione coerente degli oggetti delle misurazioni. Un’efficace definizione del sistema di indicatori deve quindi discendere dalla strategia dello studio notarile, consentendo di monitorare e presidiare le variabili critiche.

Con questo non si vuole affermare che uno studio notarile non possa comunque attivare misurazioni su diversi aspetti se non ha prima definito la strategia, ma solo sottolineare che, in assenza di questo, c’è il rischio di monitorare aspetti non rilevanti e di impegnare risorse nella produzione di informazioni, magari anche estremamente dettagliate ed analitiche, che poi non risultano effettivamente utili per presidiare le dinamiche dello Studio e del contesto esterno.

Michele D’Agnolo, Executive Consultant – Intuitus Network

Quando il Notaio diventa manager – a cura Dott. Michele D’Agnolo

Una delle più grandi sfide nella gestione di uno studio notarile è di ottenere che i collaboratori realizzino in maniera puntuale e precisa quanto stabilito dal Notaio.

I Notai spesso lamentano che gli assistenti notarili non fanno ciò che gli viene chiesto, nonostante gli venga detto e ripetuto anche più volte.

Gli assistenti notarili non sempre collaborano efficacemente tra loro. Talvolta faticano a dare le giuste priorità alle pratiche da svolgere, oppure adottano modalità di lavoro inadeguate dettate da non competenza, da mancanza di tempo, dalla paura, dalle abitudini, da convinzioni limitanti o dalla difficoltà di gestire il cliente.

Quando uno studio diventa grande, le persone faticano a coordinarsi a vista e si inizia a sentire la necessità una maggiore supervisione e coordinamento.

Nel contempo, le spinte competitive inducono lo studio notarile a diventare più efficiente, cioè a cercare di fare più pratiche in meno tempo, mantenendo una qualità impeccabile. Tutte queste esigenze costringono il Notaio ad intromettersi molto più di una volta nell’agenda e nelle modalità di lavoro di dipendenti e collaboratori.

In altre parole il Notaio si ritrova a svolgere all’interno del proprio studio un ruolo sempre più manageriale. Per un Notaio non è facile svolgere la funzione manageriale.  

Il Notaio ha poco tempo e questo rende difficile conciliare il suo ruolo manageriale con quello tecnico che consiste nei colloqui con i clienti, nello studio delle problematiche giuridiche, nel controllo delle minute, nel presiedere alle stipule, nell’aggiornamento e così via.

Ecco perché ha bisogno di assegnare agli assistenti traguardi misurabili, in modo da gestire lo studio per obiettivi, e ad avvalersi di procedure scritte in modo da gestire lo studio per eccezioni.

Oltre a mancargli il tempo, al Notaio viene tutt’altro che naturale fare il manager.

Misura tutti sul suo metro. Quindi è convinto che i collaboratori possano arrangiarsi da soli come ha sempre fatto lui nella vita e nella professione. L’asticella che pone talvolta non è realistica, è troppo alta.

A volte il Notaio non ha fiducia nel management in quanto tale, e pensa che la gestione dello staff sia una perdita di tempo prezioso sottratto al lavoro.

Il notaio inoltre è selezionato e preparato per tutto il suo percorso professionale per le sue capacità individuali, e non per quelle di gestione di un gruppo. Dalla facoltà di giurisprudenza al concorso e poi all’esercizio della Funzione notarile, viene apprezzato in quanto individuo. Quando diventa molto bravo, a seguito dell’aumento del lavoro, il Notaio deve necessariamente dotarsi di collaboratori e assistenti. Vale a dire: deve gestire un team. Ma è stato formato per un obiettivo completamente opposto: fare tutto da solo.  La differenza è tangibile. La reazione di tutti i professionisti quando ricevono un nuovo lavoro è di iniziare a farlo mentre quella del manager è di scegliere a chi farlo fare e assegnarlo a quel collaboratore. Molti notai si ritrovano così per loro generosità e buon cuore quasi inavvertitamente a svolgere anche in parte le incombenze dei propri assistenti, che trovando accoglienza si liberano dei loro compiti.

Il percorso formativo del Notaio non ricomprende in genere lo studio di materie aziendali vuoi perché gli studi notarili sono stati poco esaminati dal punto di vista economico, ma anche per la tradizionale competizione tra facoltà universitarie.

In sintesi, utilizzando la metafora calcistica, ogni Notaio passa da un ruolo di giocatore a quello di allenatore della sua squadra senza fare il corso per commissari tecnici che la FIGC tiene a Coverciano e al quale hanno dovuto sottoporsi anche campioni del calibro di Pirlo.

Come se non bastasse, gestire lo staff di uno studio notarile è quanto di più difficile ci sia al mondo. Gli assistenti notarili svolgono in autonomia compiti molto complessi. Tendono ad essere estremamente indipendenti, scettici, hanno spesso caratteri forti e non potrebbe essere diversamente visto il carico emotivo, di responsabilità, di complessità, di produttività e ripetitività che devono gestire quotidianamente. Sono anche piuttosto permalosi, quindi ogni osservazione sul versante lavorativo anziché essere accolta come spunto di miglioramento viene vissuta come una critica personale. Inoltre, non di rado sono convinti di saper gestire le cose molto meglio del Notaio stesso e quindi si sentono legittimati a mettere becco dappertutto.

Gestire queste persone può diventare per il Notaio estremamente spiacevole perché la conflittualità è assicurata ed anche frustrante perché l’impegno emotivo e materiale spesso non trova riscontro nei risultati ottenuti. Tanto che alcuni notai rinunciano tout court ad una gestione proattiva dello studio.

Come avremo modo di approfondire in successivi interventi, il Notaio manager svolge due funzioni fondamentali. La prima è quella di assegnare i compiti, bilanciare i carichi di lavoro, e monitorare la loro realizzazione.

La seconda funzione consiste nel gestire a livello emotivo il gruppo e i singoli assistenti notarili: stabilire le regole di partecipazione al gruppo, motivare, fare da collante al team. 

Il primo passo che un Notaio può fare consiste nell’accettare l’esistenza e l’efficacia della funzione manageriale, cioè nel prendere consapevolezza che al pari del diritto anche il management è una scienza ed è un mestiere a parte, e che lo studio notarile può beneficiare notevolmente in termini di efficienza, di riduzione dei rischi e di benessere dello staff da una gestione più manageriale.

Poi il grande punto di forza del Notaio è la sua proverbiale capacità di apprendimento, forgiata da anni di studio di leopardiana memoria. Per cui ha tutti gli strumenti per apprendere anche questa nuova, utile disciplina.

Michele D’Agnolo, Executive Consultant – Intuitus Network

Il conto economico per ASA dello studio notarile – a cura Dott. Michele D’Agnolo

Per avere una lettura immediata dell’andamento economico dello studio, lo strumento più adatto per lo studio notarile è rappresentato dal Conto Economico per ASA (Area Strategica di Attività).

Abbiamo già avuto modo di introdurre il concetto di ASA in un precedente intervento.

Il prospetto sarà utilmente costruito con la logica del direct costing evoluto, che mette in evidenza il margine di contribuzione per ciascuna ASA. Il margine di contribuzione è una misura di reddito lordo ottenuto contrapponendo ai ricavi i soli costi diretti (fissi e variabili). I costi diretti sono quelli direttamente attribuibili a ciascuna area di attività. All’area di attività immobiliare dello studio notarile afferiranno ad esempio certamente gli stipendi del personale dedicato e i compensi ai visuristi. I costi comuni di studio quali ad esempio le spese condominiali o il canone di locazione della sede non verranno invece assegnati alle Aree Strategiche, e compariranno nella loro globalità in calce al conto economico. Si avrà così l’evidenza del margine lordo complessivamente generato da ciascuna delle ASA e della sua attitudine a coprire i costi comuni di Studio, consentendo di pervenire ad un risultato finale di gestione positivo.

Schema di Conto Economico per Area Strategica di Attività

Questo strumento conoscitivo permette al Notaio di individuare le Aree Strategiche che apportano il maggior contributo alla generazione di reddito dello Studio piuttosto che, eventualmente, le Aree Strategiche che risultano in perdita (rectius con un margine di contribuzione negativo), così come di apprezzare l’incidenza dei costi comuni, relativi ad attività di supporto, piuttosto che alla gestione finanziaria. Tali evidenze sono funzionali all’assunzione di decisioni, che possono impattare anche nel medio-lungo termine. In particolare, i dati consentono di supportare scelte attinenti alle Aree Strategiche su cui è opportuno concentrarsi, o quali segmenti eventualmente ridurre o abbandonare (tenendo naturalmente conto di eventuali interrelazioni tra Aree Strategiche), con i conseguenti impatti sull’impiego delle risorse disponibili. I dati consentono inoltre di valutare l’opportunità di acquisire nuove persone e/o di riqualificare quelle esistenti.

Naturalmente le scelte di orientamento tra ASA dello studio devono tener conto della particolare funzione notarile, per la quale lo studio non può declinare arbitrariamente il ricevimento di un atto, ma può certamente orientare la clientela applicando ad esempio un prezzo di scrematura o ponendo vincoli organizzativi o temporali alle prestazioni erogate.

Nelle scelte che impattano nel medio-lungo termine, qual’é certamente il trascurare o eliminare un’ASA, le informazioni di carattere economico fornite anche dal Conto Economico per ASA non dovranno considerarsi esaustive degli aspetti da considerare. Il margine di contribuzione generato (o distrutto) da ciascuna ASA, rappresenta un importante elemento di valutazione, ma non certamente l’unico in base al quale decidere. Così, ad esempio, uno Studio può ritenere opportuno continuare ad operare in Aree Strategiche che presentano una ridotta redditività ma che risultano qualificanti in termini professionali (aspetto questo rilevante sul piano del posizionamento competitivo dello Studio). In questo senso, è opportuno affiancare al margine per ASA anche parametri atti a catturare variabili strategiche di medio/lungo termine, quali ad esempio lo sviluppo di competenze specialistiche in una certa ASA ritenuta ad alta potenzialità, e così via.

Questo tipo di prospetto può e dovrebbe essere utilizzato non solo ex-post, a fini di consuntivazione di quanto accaduto, possibilmente con cadenza almeno trimestrale, ma anche in chiave di programmazione, con dati prospettici, costituendo così uno dei prospetti di sintesi del budget dello Studio (conto economico previsionale).

Michele D’Agnolo, Executive Consultant – Intuitus Network

Rinuncia abdicativa al diritto di comproprietà – a cura Notaio Chiara Mistretta

Inquadramento

1.1 Nel nostro ordinamento giuridico vi sono due tensioni sistematiche che talvolta si contrappongono: da una parte l’inviolabilità della proprietà e dall’altra la libera circolazione della ricchezza. Francesco Galgano aveva già individuato l’origine della prima nel diritto romano e l’origine della seconda nell’esito della rivoluzione illuministica codificata nel codice civile napoleonico. La prima propende alla conservazione della proprietà, la seconda, che aspira alla certezza dei traffici giuridici, favorisce gli scambi in funzione della produzione di ricchezza.

Tale contrapposizione si evidenzia nella tematica della rinuncia al diritto di comproprietà.

1.2 E’ assente, nel nostro sistema giuridico, una disciplina generale ed organica dell’istituto della rinuncia, pur tuttavia la dottrina ha tentato di ricostruire alcune caratteristiche comuni.

La rinuncia viene così definita come atto essenzialmente unilaterale con cui il titolare di una posizione giuridica di potere se ne spoglia volontariamente. I molteplici effetti che tale rinuncia comporta sulla posizione giuridica soggettiva rinunciata o sui terzi sono mediati e secondari rispetto alla rinuncia stessa. La signoria che il proprietario esercita sul bene si enuncia anche con la dismissione di esso; è pertanto prodromico ricordare che la rinuncia può avere ad oggetto esclusivamente situazioni giuridiche soggettive che possono essere disposte dal titolare.

Il diritto reale, e la proprietà in particolare, è un diritto di natura disponibile e pertanto suscettibile di rinuncia. Ciò si evince dai molteplici esempi nel nostro codice civile, ad esempio dall’art 882 cc in tema di riparazione del muro comune, dall’art. 1104 cc relativo alle spese della cosa comune, dall’art 2643 n 5 c.c. secondo cui l’atto di rinuncia di diritti di proprietà è soggetto a trascrizione.

1.3 Occorre precisare che nel nostro ordinamento giuridico la rinuncia al diritto di proprietà può aspirare alla realizzazione di diversi effetti che ne mutano causa e fondamento. Nella “rinuncia traslativa” l’effetto di accrescimento del comproprietario è diretto e si assurge a causa del contratto, il negozio rinunziativo è inserito in un contratto sinallagmatico quale espressione di una controprestazione.

La “rinuncia liberatoria” ha come effetto principale l’estinzione dell’obbligo di contribuire alle spese del mantenimento della cosa comune non solo pro futuro (come conseguenza ovvia non essendo più proprietario del bene), ma anche per il passato ai sensi dell’art. 1104 cc.

Nella “rinuncia abdicativa” della comproprietà, invece, il comproprietario ha come unico interesse la dismissione del proprio diritto.

2 Qualificazione giuridica ed effetti

2.1 In questa visione prospettica la “rinuncia abdicativa” al diritto di comproprietà è un negozio unilaterale, attraverso il quale il comproprietario di un bene rinuncia alla propria quota di proprietà e ad ogni diritto su di essa. La finalità di tale manifestazione di volontà è meramente dismissiva: esercitando il proprio potere sulla cosa si influisce indirettamente sul diritto degli altri comproprietari, accrescendolo, in forza del principio di elasticità e della vis espansiva della proprietà. La rinuncia abdicativa non incrementa direttamente l’altrui sfera giuridica, ma depaupera il patrimonio del rinunciante e l’effetto acquisitivo dei comproprietari è effetto indiretto, non ergendosi come causa nel negozio giuridico stesso. Il diritto del condividente è un diritto sulla cosa nella sua interezza e non su una porzione materiale della stessa e, pertanto, l’effetto espansivo della proprietà comporta l’accrescimento delle quote degli altri comproprietari.

A differenza della “rinuncia abdicativa”, quale dismissione di un diritto, che è atto negoziale unilaterale, la “rinuncia traslativa”, ovvero rinuncia dietro corrispettivo, è certamente atto unilaterale, ma costituisce elemento di una fattispecie più complessa: prestazione negativa e primo segmento del sinallagma contrattuale.

2.2 Più complesso è comprendere se la rinuncia quale negozio giuridico unilaterale abbia o meno la natura di atto recettizio. Nel caso di rinuncia all’eredità ex art 519 c.c. la dottrina propende per una ricostruzione negativa, ma ben più complesso è accettare questa ricostruzione in caso di rinuncia “liberatoria” o “abdicativa” della comproprietà.

La dottrina che aderisce alla tesi di atto non recettizio ribadisce l’irrilevanza degli effetti che scaturiscono dalla rinuncia rispetto alla struttura della stessa. L’automatismo degli effetti ex nunc renderebbe ininfluente la conoscenza da parte degli altri comproprietari dell’atto rinunziativo.

Invece, la dottrina che propende per la tesi di atto recettizio, sostiene che l’efficacia liberatoria o accrescitiva automatica non richieda una manifestazione di volontà, bensì una mera notifica ai restanti comproprietari la cui sfera giuridica viene modificata dell’atto di rinuncia abdicativa.

2.3 La “rinuncia liberatoria” ex art 1104 cc – producendo l’effetto, per il rinunciante, di sottrarsi dalla responsabilità per gli obblighi futuri derivanti dalla titolarità del diritto – viene qualificata come recettizia, comportando questa rinuncia un accollo da parte degli altri comunisti, che salvo il loro rifiuto, acquistando la proprietà della quota rinunciata per accrescimento e subentrando nelle spese del soggetto rinunziante.

E’ principio generale dell’ordinamento giuridico che un soggetto di diritto non possa subire direttamente un mutamento della propria sfera giuridica senza una manifestazione di volontà positiva o negativa, anche indiretta o implicita. A tal fine, è la necessità di recettizietà o la possibilità di rifiutare l’effetto espansivo indiretto della rinuncia. Al soggetto terzo rispetto al negozio giuridico è riconosciuto il potere di rifiutare gli effetti derivanti in suo favore dal negozio stesso, anche se meramente favorevoli, a tutela dell’autonomina della sua sfera giuridica (come avviene nel contratto a favore di terzi e nel legato). E’ importante sottolineare che tale potere compete al soggetto estraneo del rapporto giuridico quando gli effetti sono diretta conseguenza del negozio stesso.

La rinuncia, quale atto abdicativo, produce l’effetto dell’allontanamento del diritto dalla sfera giuridica patrimoniale del rinunciante, dismettendolo, senza curarsi della sorte della situazione giuridica dismessa e degli effetti ad essa connessi.

2.4 La dottrina più recente ritiene che al comproprietario – soggetto terzo rispetto al negozio giuridico unilaterale, quale è la “rinuncia abdicativa” del diritto di comproprietà – che subisca indirettamente una modifica alla propria sfera giuridica di interessi, da un negozio giuridico a causa dismissiva, non spetti alcun rimedio al fine di impedire l’accrescimento della sua quota di comproprietà.

In generale, la sfera giuridica altrui viene tutelata dall’intrusione diretta e causalmente connessa all’atto di autonomia privata che produce effetti nell’altrui sfera giuridica, mediante il meccanismo del rifiuto o della rinuncia; tuttavia nel caso di “rinuncia abdicativa” del diritto di comproprietà gli altri condividenti – a differenza di quanto accade per il soggetto terzo nel contratto a favore di terzo di cui all’art 1411 cc – non sono titolari di un diritto di accrescimento alle proprie quote di comproprietà suscettibili di rifiuto o rinunzia. La quota di comproprietà si espande automaticamente al venir meno del diritto dei contitolari. L’accrescimento della quota di comproprietà è effetto riflesso indiretto e conseguente alla natura del diritto in comunione e come tale, non essendo un diritto bensì un mero effetto ex lege, non suscettibile di rinuncia e nemmeno di rifiuto. 

3 Profili pratici: pubblicità e fiscalità

3.1 Ai sensi dell’art 2643 n 5 c.c. è atto soggetto a trascrizione anche l’atto di rinuncia di diritti di proprietà, diritti reali di godimento, diritti di comunione quando abbiano ad oggetto beni immobili.

La rinuncia abdicativa del diritto di comproprietà che comporta la perdita del diritto ex nunc è soggetta a trascrizione e non ad annotazione, a differenza del rifiuto che travolge il diritto con effetti ex tunc.

Per parte della dottrina la trascrizione della rinuncia abdicativa del diritto di comproprietà avviene contro il rinunziante ed a favore degli altri comproprietari espandendo proporzionalmente le reciproche quote, indicandone il regime patrimoniale della famiglia e con voltura catastale automatica.

Per altra parte della dottrina, che a parere di chi scrive si ritiene preferibile, la trascrizione della rinuncia abdicativa del diritto di comproprietà avviene solo contro il rinunziante, con l’indicazione del proprio regime patrimoniale della famiglia e con voltura catastale manuale.

3.2 La rinuncia abdicativa al diritto di comproprietà, che indirettamente comporta un’acquisizione del diritto del rinunciato da parte degli altri comunisti in proporzione alla loro quota, stante la mancanza di onerosità, rientra nell’alveo applicativo dell’imposta di donazione ai sensi dell’art 1 comma 2 TUS e alle imposte ipotecarie del 2% ai sensi dell’art 1 Tariffa TUIC e catastali dell’1% art 10 comma 1 TUIC .

In senso contrario, Santarcangelo che sostiene che la rinuncia abdicativa al diritto di comproprietà dovrebbe essere tassata con imposta di registro fissa in quanto atto non avente contenuto patrimoniale art 11 Tariffa parte I TUR e ad imposta ipotecaria e catastale fissa.

Bibliografia:

Perlingieri, appunti sulla rinunzia, in Riv Not. 1968

Piras, La rinunzia nel diritto privato, Napoli , 1940

Bigliazzi Geri, Oneri reali e obbligazioni propter rem, in Trattato Cicu Messineo , XI, tomo 3, Milano , 1984

Santarcangelo, Tassazione degli atti notarili, IV edizione, UTET, 2018

Circolare Agenzia delle Entrate n 44/E del 2011

Circolare Agenzia delle Entrate n 128/T del 1995

Cass Civ, V Sez, ordinanza n 10666 del 22 aprile 2021 la rinunzia alla quota di comproprietà che avvantaggia tutti gli altri comproprietari costituisce donazione indiretta in quanto l’acquisto del vantaggio accrescitivo da parte degli altri comunisti si verifica solo indirettamente.

Cass II Sez, sentenza n 3819 del 25 febbraio 2015, la rinuncia abdicativa alla quota di comproprietà di un bene al fine di indirettamente di avvantaggiare tutti gli altri comunisti costituisce donazione indiretta, senza che ci sia necessità di forma dell’atto pubblico.

Cass II Sez, sentenza n 23691 del 9 novembre 2009 la rinuncia abdicativa del diritto di comproprietà comporta indirettamente ed automaticamente una rideterminazione pro quota dell’entità delle partecipazioni degli altri comunisti i quali vedranno ipso iure accrescere in proporzione la loro quota in forza del principio di elasticità del diritto.

Commissione tributaria regionale Veneto Sez I n 407 del 9 aprile 2018 la rinuncia abdicativa al diritto di comproprietà, comportando un’espansione del diritto degli altri comproprietari indirettamente in forza del principio del vis espansiva della proprietà, non è trasferimento e non dà luogo ad alcuna tassazione proporzionale.

Chiara Mistretta,  Notaio in Brescia.

I testamenti «reciproci» di due coniugi – Cassazione, seconda sez., n. 18.197 del 2 settembre 2020 – a cura Notaio Federico De Stefano

Il caso nasce da un contenzioso ereditario tra fratelli: Tizio ha chiamato in giudizio il fratello Caio per far valere la nullità dei testamenti olografi dei comuni genitori, i quali avevano regolato le loro successioni con testamenti olografi in pari data e del contenuto medesimo.

Il tribunale accoglie la domanda, ravvisando che le modalità di redazione delle due schede testamentarie configurino un patto successorio istitutivo.

La decisione viene poi confermata dalla corte d’appello.

La Corte di Cassazione nel delineare la distinzione fra testamenti simultanei validi e il patto successorio istitutivo, ha chiarito che “si ha patto successorio, vietato, ai sensi dell’art. 458 c.c., quando le disposizioni testamentarie redatte da più persone, pur essendo contenute in schede formalmente distinte, danno luogo a un accordo con il quale ciascuno dei testatori provvede alla sua successione in un determinato modo, in determinante correlazione con la concordata disposizione dei propri beni da parte degli altri (Cass. n.2623/1982. Nella specie si è ravvisato un patto successorio vietato, avendo, ciascuno dei due coniugi, lasciato i propri beni a uno dei due figli, perché l’altro coniuge aveva disposto delle sue sostanze a favore dell’altro figlio)”.

La Suprema Corte prosegue nella motivazione osservando che “il giudice di merito, in particolare, esaminando i due testamenti ne ha evidenziato l’assoluta identità. Ricavando da ciò la conclusione che essi sono manifestazione di specifico e obiettivo accordo fra i testatori. Accordo che inferisce da tre elementi obiettivi: la contemporaneità della redazione, l’identità del contenuto e l’identità della forma”.

Prosegue la sentenza rilevando che con il secondo motivo d’appello l’attuale parte ricorrente aveva censurato la sentenza del tribunale perché l’esistenza del patto successorio istitutivo, riconosciuta dal primo giudice, non trovava riscontro nella prova del “vincolo con cui i coniugi testatori avrebbero inteso regolare pattiziamente le rispettive successioni”.

La Corte di Cassazione su questo profilo (fondamentale per il tema in oggetto: l’inesistenza della vincolatività dell’accordo) dichiara inammissibile il ricorso per cassazione, con motivazione puramente processualistica: «non è veicolata una censura che investa l’error in procedendo che avrebbe in ipotesi compiuto la corte d’appello nel dichiarare inammissibile il motivo di gravame per difetto di specificità, ma si deduce un error in judicando».

La Cassazione, con questa pronuncia, non entra nel merito della validità di testamenti autonomi, formalmente distinti, di contenuto analogo, in quanto non prende posizione sull’esistenza di un accordo vincolante, e quindi sull’esistenza di testamenti esecutivi di un patto successorio.

Non c’è patto successorio quando ciascun testatore esprime, nel rispetto dei requisiti formali previsti nel libro secondo del codice civile, una volontà autonoma.

Si potrebbe dunque affermare che o si raggiunge, nel primo grado di giudizio, la piena prova della “concordata disposizione”, e cioè dell’esistenza di un accordo, o non c’è patto successorio e non c’è causa di nullità.

Alla luce di tutto ciò le conseguenze pratiche che possono derivare da questa pronuncia portano a consigliare alle parti il ricorso a due testamenti, con disposizioni anche simili in alcuni punti, ma con tratti differenziatori; l’ideale poi che non avvengano in pari data e che abbiano delle disposizioni a favore di soggetti diversi o in ogni caso che non si richiamino vicendevolmente. La manifestazione deve quindi essere autonoma e separata. Ed è questo che deve emergere dalla lettura dei due testamenti.

Federico de Stefano, Notaio in Milano.

ALD NOTAI – www.aldnotai.it

Il primo assistente dello studio notarile è il cliente – a cura Dott. Michele D’Agnolo

Oggigiorno nessuno si sognerebbe di andare dal medico senza portare le radiografie, le prove del sangue, i referti di precedenti consulti. Mi sembra quasi di vederli questi pazienti in sala attesa mentre tengono tra le mani le informazioni utili, tutte ben ordinate all’interno di una cartellina. E quando il medico chiederà le informazioni necessarie all’anamnesi queste verranno descritte in modo chiaro e preciso. E invece spesso i clienti arrivano allo studio notarile in tutto o in parte sguarnite dei documenti necessari ad avviare o a completare il complesso iter di predisposizione dell’atto notarile. Altre volte strada facendo i clienti si avvedono di alcune cose e cambiano atteggiamenti ed esigenze, costringendo lo studio a rifare tutto quanto predisposto in precedenza.

Nei contratti, se già il cliente parte acquirente fa fatica a collaborare ma sembra avere tendenzialmente maggiore interesse, sembra ancora più difficile coinvolgere la parte venditrice.

La mancanza di collaborazione da parte dei clienti è oggi una delle principali cause di inefficienza all’interno dello studio notarile. Il processo di predisposizione degli atti soggiace infatti a continui stop e ripartenze nell’elaborazione e a slittamenti nelle stipule dovuti alla mancanza di documenti o a cambi di rotta indotti dalla clientela.

Molto spesso il cliente si rivela più solerte nel sollecitare la fissazione dell’atto che nel portare i documenti necessari. E non è detto che abbia compreso fino in fondo il nesso tra i due concetti.

Occorre innanzitutto comprendere come mai i clienti non collaborano attivamente con lo studio. In prima battuta perché non sanno o non capiscono. Non hanno ben chiaro il ruolo di garanzia del Notaio e come si svolge l’attività notarile perché generalmente, loro malgrado, sono degli assoluti dilettanti. La maggior parte delle persone infatti va dal Notaio una sola volta nella vita per mutuo e compravendita della prima (e unica) casa. Tuttalpiù questo accesso raddoppia quando la persona fa il testamento. Non va poi sottaciuto che nel Paese che si ritiene la culla del diritto una seria preparazione giuridica è ancora appannaggio di pochi fortunati. Quindi è del tutto naturale che il cliente non sappia nulla di ciò che accadrà. Il cliente medio ha tutto il diritto di continuare a credere che l’Ape sia un insetto. In questa situazione di non conoscenza gli stereotipi e i pregiudizi da bar sport possono facilmente prendere il sopravvento. Perché lo studio notarile mi fa correre in giro a cercare documenti quando queste cose le potrebbe fare lui? Se faccio tutto io perché devo pagare lo studio così tanto?

L’assistente notarile e il Notaio non sono sempre pienamente consapevoli di questo autentico gap culturale e quindi spesso danno per scontato che il cliente sappia, capisca e ricordi.

Questa situazione apre la strada a quegli studi che vogliano investire nell’educazione al cliente.

Si viene a creare uno spazio molto interessante per la riduzione degli sprechi ma anche per la fidelizzazione del cliente: lo studio proattivo si attiverà per insegnare la funzione notarile e i vantaggi che essa comporta sulla certezza degli scambi e per spiegare il ruolo del cliente nell’ambito del processo.  

Lo studio proattivo seguirà inoltre il cliente aiutandolo a fare la sua parte in modo tempestivo e completo. Gli studi che hanno fortemente investito nell’educazione del cliente hanno processi lavorativi più lineari e veloci e clienti più soddisfatti perché più consapevoli dell’assistenza che hanno ricevuto.

L’educazione del cliente richiede una adeguata preparazione degli addetti e l’utilizzo strategico e sinergico di molti strumenti di comunicazione. Le semplici checklist che alcuni studi mettono a disposizione del cliente durante i colloqui o sui siti web non sono sufficienti e spesso vengono ignorate o interpretate in modo alquanto creativo. Le sale d’aspetto degli studi notarili sono piene di brochure che nessuno guarda perché troppo tecniche e troppo lunghe.

Siamo fortunati perché nel creare questa piccola scuola di istituzioni di diritto le spiegazioni non devono necessariamente avvenire dal vivo impegnando tempo e risorse preziose ma possono essere coadiuvate da strumenti moderni quali video, giochi, strumenti interattivi, comunicazione social e web.

Così come IKEA o Eataly hanno trasformato i propri negozi in un catalogo immersivo, si può approfittare di tutte le presenze in studio del cliente per parlare della funzione notarile e appalesare cosa accade dietro le quinte, in special modo sfruttando i tempi morti quali le attese.

Michele D’Agnolo, Executive Consultant – Intuitus Network

Commento a Cassazione su ammissione ad azione di restituzione – a cura Notaio Roberto Santarpia

Commento alla Sentenza di Cassazione del 11 febb. 2022 su azione di restituzione a seguito di donazione indiretta.

Il giorno 11 febbraio 2022 è stata pubblicata la sentenza di Corte di Cassazione num. 4523 la quale ha, fra l’altro, dichiarato, a mio avviso in modo non netto e univoco, che avverso le donazioni indirette sia possibile esperire l’azione di restituzione di cui all’art. 563, 1° comma, cod. civ. (nel caso in cui la stessa abbia leso le ragione di un legittimario).

A mio avviso, come detto, in modo non definitivo, poiché le parole esatte della stessa sono le seguenti: “nel caso in cui il donante fornisca il denaro quale mezzo per l’acquisto dell’immobile che, in tale evenienza, costituisce esso stesso l’oggetto della donazione in funzione dello stretto collegamento esistente tra l’elargizione del denaro ed acquisto del cespite……, si potrebbe ipotizzare un margine di esperibilità del rimedio di cui all’art. 563, primo comma, c.c.” e non vi è chi non veda, se un po’ aduso alla materia giuridica, che la frase in grassetto ha il senso di potersi pensare eventualmente possibile detta azione in anti tesi con la fattispecie trattata nella sentenza ove era decisamente esclusa.

In ogni caso il presente scritto vorrebbe mettere “ordine” (se mi passate l’ardire) nel disposto della detta sentenza poiché non troppo chiara in qualche punto.

Si parte dai fatti di causa in cui si invoca dall’istante l’accertamento della natura simulata di due atti di trasferimento immobiliari con i quali i sigg. Tizione e Tizia, tra loro coniugati (si arguisce in separazione dei beni), avevano acquistato in parti uguali nel 1972 e nel 1973 diversi immobili con denaro esclusivamente di proprietà di Tizione e di conseguenza l’acquisto dissimulava (??) in realtà una donazione di immobili da parte di Tizione nei confronti del la moglie Tizia, azione tesa al fine di poter esperire il rimedio di cui all’art. 563 1° c. cod. civ..

La Suprema Corte respinge la censura dell’istante: ammette si l’esperibilità dell’azione di simulazione di un negozio giuridico dissimulante una donazione anche prima dell’apertura della successione del donante, allo scopo di poter esercitare il rimedio di cui all’art. 563 c.c. -citando una Cassazione num. 11012 del 9 maggio 2013- ma non dopo i venti anni dalla stipula dell’atto che si vuole impugnare; in realtà però la detta Cassazione del 2013 citata ammetteva la azione tendente ad accertare la simulazione in ordine ad una fattispecie do ve la vendita (negozio oneroso) era stato effettuato dal disponente con il beneficiato e il corrispettivo non era stato incassato; là si che sussistono i presupposti per dirsi che il negozio è simulato in quanto negozio non voluto e per tale carattere opposto alla nostra fatti specie che si configura invece come negozio indiretto e cioè un negozio effettivamente vo luto tra le parti (reale ed efficacie) che peraltro, nella fattispecie, è stato concluso da terzi che vende vano ai nostri coniugi, terzi che hanno quindi effettivamente percepito il denaro quale corrispettivo che Tizione ha realmente pagato; detto negozio ha raggiunto l’ulteriore scopo di arricchire la moglie Tizia che non ha sborsato denaro, mentre nella simulazione relativa le parti vogliono porre in essere un atto reale nascondendolo sotto le diverse e fittizie apparenze di un atto diverso, palese ma meramente illusorio e la simulazione peraltro deve es sere voluta da entrambi i contraenti l’atto, cosa che nella nostra fattispecie era in radice esclusa per come la fattispecie concreta si era atteggiata.

Quando poi la sentenza in oggetto (11 febb. 2022) prende in considerazione il negozio indiretto, al fine di valutare se poter esperire o meno il rimedio dell’art. 563 1° comma, dice (addirittura) quanto segue: “…. Per poter esercitare l’azione di accertamento della natura simulata di un negozio dispositivo avente ad oggetto un immobile, in funzione dell’esperimento del rimedio di cui all’art. 563 4° comma c.c., a sua volta finalizzato al successivo avvio della domanda di restituzione ex art. 563 1° comma c.c. l’attore è tenuto a dimostrare che la liberalità indi retta abbia avuto ad oggetto direttamente il bene e non il denaro….”.

Qui innanzitutto bisogna precisare ancora che il negozio indiretto non è un negozio simulato per cui forse la Cassazione si è espressa in tal senso sulla scorta di uno “strascico” del ragionamento appena precedentemente da lei svolto sulla simulazione cadendo in una, non voluta, imprecisione giuridica; però purtroppo prosegue nel ragionamento dicendo che l’attore non poteva esperire l’azione di simulazione per l’avvenuto trascorso termine di 20 anni dalla stipula dei due atti di compravendita e non perché ne mancano i presupposti.

Sarebbe stato più consono che la Cassazione dicesse che si deve provare l’arricchimento e l’animus donandi di chi compie il negozio (comunque voluto e non simulato) che raggiunge anche l’ulteriore fine di arricchire altra parte.

Ora peraltro passando al profilo operativo del notaio -stante il taglio anche pratico della rubrica che debba confezionare un atto di vendita, occorre ricordare che, dal 2006, bisogna citare i mezzi di paga mento e quindi da quale conto corrente (di chi) sono tratte le somme, da ciò potendosi concretizzare quindi tutte le eventuali ipotesi simili a quella trattata dalla Cassazione in oggetto.

Ma va precisato che il notaio non deve “spaventarsi” nel caso in cui si evidenzi che le somme appartengano ad un terzo soggetto diverso dall’acquirente per il possibile pericolo, oggi avanzato dalla sentenza di Cassazione del 2022, dell’esperibilità di una “azione di simulazione” tendente a poter poi esperire la azione di restituzione (con evidenti successive difficoltà di circolazione del bene) perché non è detto che detta azione possa essere esperita “de plano”, dovendosi prima provare l’animus donandi di colui che ha posto in essere l’intero paga mento anche -o solo- a beneficio dell’ acquirente, come recita la Cassazione 21 maggio 2020 num. 9379: “La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l’effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l’intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio” e altresì la Cassazione Civile, Sez. II, 28 febbraio 2018, n. 4682: ” L’atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta a uno solo dei contestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l’esistenza dell’ “animus donandi”, consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.”

E’ quindi possibile che si configuri detto pagamento, effettuato dal terzo, sia solvendi causa che donandi causa e peraltro non si è tenuti in atto ad evidenziare la causa sottostante che sorregge il pagamento del terzo cosa che può essere evidenziata anche in un secondo tempo.

Peraltro ad adiuvandum l’operatività notarile al fine di tutelare la detta circolabilità, si può tranquillamente asserire che seppure il donante volesse evidenziare (per fini di equità successoria) il detto animus donandi, potrà successivamente all’acquisto rimettere il debito che configurerà una donazione del credito (e quindi del denaro) per la evidente diversità di oggetto con anche dissociazione temporale della volontà espressa rispetto all’acquisto, come anche evidenziato dalla sentenza 11 febb. 2022, quando asserisce che se la regalia si sostanzia nel denaro (poi) servito all’acquisto non si ha donazione del l’immobile.

Roberto Santarpia,  Notaio in Orzinuovi.

Società tra professionisti – a cura Notaio Vincenzo Spadola

Anche i soggetti che svolgono una professione intellettuale protetta possono costituire una società, cosiddetta “società tra professionisti” – “STP”, ad eccezione di quei professionisti che svolgono pubbliche funzioni (per esempio notai o avvocati).

La STP ha la sua disciplina nell’articolo 10 Legge 183/2011 e nel relativo regolamento di attuazione emanato dai Ministeri della Giustizia e dello Sviluppo Economico l’8 febbraio 2013 n. 34.

La STP può essere costituita da chi esercita una professione intellettuale protetta, iscritto a ordini, albi o collegi oppure possiede un titolo di studio conseguito in altro stato dell’Unione europea che abilita all’esercizio della professione, a condizione che il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale siano tali da determinare la maggioranza di due terzi nelle decisioni dei soci. Prevale la tesi che le due condizioni non debbano considerarsi cumulativamente. Il venire meno di tale condizione comporta lo scioglimento della società.

I soci professionisti non possono partecipare contemporaneamente a più di una STP.

La cancellazione del professionista dall’ordine, albo o collegio comporta l’esclusione dalla società e, se essa è avvenuta per ragioni disciplinari, comporta altresì l’impossibilità di divenire socio investitore.

E’ espressamente consentita la società multidisciplinare per l’esercizio di più attività professionali anche se non strettamente connesse.

Nella STP possono esservi anche soci non professionisti, definiti soci investitori, precisamente persone fisiche o società che partecipano a scopo d’investimento o in quanto incaricati di svolgere prestazioni tecniche. Detti soci, se persone fisiche, devono avere i requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione allo specifico albo professionale della STP, non devono avere riportato condanne definitive alla reclusione per due o più anni per reati non colposi e non devono essere stati cancellati dall’albo per ragioni disciplinari. In caso di società i requisiti appena menzionati per le persone fisiche devono ricorrere in capo agli amministratori e rappresentanti. Anche il socio investitore non può partecipare contemporaneamente a più STP. Si tende a escludere che possano divenire soci investitori un’altra STP o un trust.

La STP non costituisce un tipo societario autonomo ma può assumere la forma di qualunque società di capitali e di persone (compresa la società semplice) e quella di cooperativa; non può costituirsi in società a responsabilità limitata semplificata poiché, come vedremo, lo statuto deve contenere delle specifiche espresse previsioni che non si conciliano con il testo standard e immodificabile dell’atto costitutivo delle società semplificate; né – si ritiene – può consistere in una startup innovativa. Può costituirsi anche con unico socio professionista iscritto all’albo.

Nella prassi sembrano prevalere le società a responsabilità limitata e le società in accomandita semplice, soprattutto per la limitazione della responsabilità del socio ove si acceda alla tesi secondo cui la società è responsabile per le prestazioni professionali erogate dalla società seppure eseguite dal singolo professionista. Nel caso di società multiprofessionale non è necessaria l’enunciazione nella denominazione delle singole attività professionali svolte ma nulla vieta l’indicazione “STP multiprofessionale”.

L’atto costitutivo deve prevedere:

  1. a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale;
  2. b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento, con il limite sopra visto in ordine alla maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci;
  3. c) i criteri e le modalità riguardanti l’esecuzione dell’incarico professionale;
  4. d) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti;
  5. e) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

Nelle STP il conferimento dei soci professionisti è per definizione la propria opera professionale; ciò non toglie che si possa conferire denaro o altri beni che risultino funzionali al perseguimento degli interessi sociali. In questo caso, il professionista che non abbia assunto l’obbligo dell’opera professionale è libero di prestare o meno tale opera nei confronti della società, che sarà tenuta a negoziare con lui l’assunzione di ogni incarico professionale. Nel caso il professionista assuma l’obbligo di prestare la propria opera egli diviene socio d’opera (ammissibile nelle società di persone e nelle s.r.l.; nelle spa la prestazione dell’opera professionale può formare oggetto o di prestazione accessoria o di apporto eseguito a fronte dell’emissione di strumenti finanziari).

Si ammette il conferimento dello studio professionale, comprensivo dell’avviamento e della clientela.

La STP deve essere iscritta in una sezione speciale dell’albo o registro tenuto presso l’ordine o collegio a cui appartengono i soci professionisti o di quello dell’attività indicata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo nel caso di società multidisciplinare.

Nel caso di società multidisciplinare, qualora non sia stata individuata l’attività prevalente, la società deve essere iscritta in tutti gli albi o registri ai quali appartengono i soci professionisti.

L’iscrizione è condizione per l’esercizio dell’attività, a tal fine il competente ordine professionale rilascia una certificazione a seguito del procedimento di verifica dei presupposti.

L’organo amministrativo può essere liberamente formato, pertanto potrebbe essere composto interamente da non professionisti o da società, salvo che lo statuto non preveda diversamente.

In assemblea o nelle decisioni dei soci il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi. Tale previsione va coordinata con le regole proprie del tipo societario adottato, ove possono rinvenirsi regole particolari con riguardo a diverse categorie di azioni oppure a partecipazioni cui siano collegati particolari diritti. Per esempio, nella srl potrebbe non essere indispensabile che vi siano partecipazioni societarie in capo ai professionisti per i due terzi del capitale sociale se ai soci professionisti, in ipotesi in numero e con partecipazioni inferiori a tale limite, siano riconosciuti particolari diritti nell’esercizio di voto che garantiscano la maggioranza di almeno i due terzi.

Con riguardo al conferimento dell’incarico e all’esecuzione della prestazione, la STP fin dal primo contatto deve informare il cliente circa la possibilità che l’incarico sia eseguito da ciascun socio professionista e il suo diritto di chiedere che l’esecuzione dell’incarico sia affidata a uno o più professionisti da lui scelti e circa l’esistenza di eventuali conflitti di interesse tra cliente e società. La società deve consegnare al cliente l’elenco dei soci professionisti con l’indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali, unitamente all’elenco dei soci investitori.

L’incarico può essere svolto solo dal socio professionista iscritto all’ordine albo o collegio, il quale durante l’esecuzione può avvalersi della collaborazione di ausiliari e può farsi sostituire ma solo in relazione a particolari attività; in tal caso la società deve comunicare al cliente i nominativi degli ausiliari sostituti osservando le regole previste per la comunicazione del socio professionista; il cliente, entro tre giorni, può esprimere il proprio dissenso.

Secondo la tesi prevalente, la società risponde nei confronti del cliente dei danni arrecati dal professionista nell’esercizio dell’incarico.

I soci professionisti sono responsabili per le violazioni del codice deontologico del proprio ordine; la società risponde per le violazioni del codice deontologico dell’ordine o collegio cui risulti iscritta o, in caso di società multidisciplinare, dei diversi rispettivi ordini o collegi.

La società si scioglie nei casi stabiliti dalla legge per il tipo di società adottato, nei casi previsti dall’atto costitutivo e si scioglie anche se viene superato il limite alla partecipazione dei soci non professionisti salvo che l’STP entro il termine perentorio di sei mesi ristabilisca la prevalenza dei soci professionisti.

La società non è soggetta a fallimento e sembrerebbe nemmeno a concordato preventivo; si ritiene possa accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Vincenzo Spadola,  Notaio in Parma.

Il Budget dello studio notarile – a cura Dott. Michele D’Agnolo

Dal punto di vista organizzativo è sempre più evidente la necessità di una gestione non passiva ma proattiva dello studio notarile, ossia di una gestione capace di anticipare per quanto possibile gli avvenimenti, governarli e non subirli.

Soprattutto la progressiva riduzione delle marginalità sugli atti e la sempre maggiore incostanza dei flussi di lavoro rendono indispensabile monitorare e, per quanto possibile, prevedere l’andamento economico e finanziario dello studio.

A tal fine, è quanto mai opportuno che alla fase del monitoraggio ex post delle performance di studio effettuata attraverso bilanci infrannuali, venga anteposta una fase di programmazione di budget in modo tale da assicurare che le informazioni del reporting non costituiscano misurazioni isolate ma rendano conto di scostamenti, positivi o negativi, rispetto a obiettivi predefiniti o a informazioni previsionali.

Fissare degli obiettivi economici e di performance ex ante consente al Notaio di verificare il loro raggiungimento e di correggere facilmente e tempestivamente il tiro allorquando si verifichino degli scostamenti. In altre parole il confronto tra quanto pianificato e quanto realizzato sarà in grado di supportare il processo di feed back, volto alla individuazione di eventuali azioni correttive. Le azioni correttive potranno così essere pianificate e realizzate riportando i numeri dello studio in linea con gli obiettivi prefissati.

Lo strumento che consente di soddisfare tutte le precedenti esigenze è il Budget d’esercizio, costituito dai suoi documenti di sintesi:

  • conto economico
  • stato patrimoniale
  • rendiconto finanziario.

Normalmente negli studi notarili è sufficiente concentrarsi sul conto economico, tenendo presenti gli adattamenti dovuti alla pressoché universale adozione del criterio di cassa anziché di quello di competenza nella gestione della contabilità.

Il Notaio andrà a definire a inizio anno una serie di obiettivi economici-finanziari per l’anno successivo, in coerenza con gli obbiettivi di pianificazione strategica. Ad esempio lo studio si potrebbe prefiggere di raggiungere un certo numero di atti e/o un certo fatturato in una determinata area strategica di attività. In pratica un obiettivo per il 2022 potrebbe essere la realizzazione di 300 atti immobiliari con un fatturato/incasso di 400.000 euro. Se correttamente strutturato e applicato, il budget consente di tracciare in anticipo sentieri di comportamento organizzativo nel corso della gestione del futuro esercizio.

Il processo di elaborazione del budget parte dalla stima dei ricavi, si sofferma sulla quantificazione dei costi e si deve concludere con la redazione dei principali documenti di sintesi. Durante l’anno, a scadenze predeterminate, si procederà quindi con il calcolo degli scostamenti, determinati dal confronto tra i dati programmati (obiettivi) accolti nel budget di esercizio ed i risultati di bilancio via via raggiunti.

Tradizionalmente, la definizione dei costi o degli esborsi previsti risulta più attendibile rispetto a quella dei ricavi o incassi. Questo perché lo studio notarile ha una struttura caratterizzata dalla rilevante presenza di costi fissi quali il costo del personale e dei collaboratori, la locazione dell’ufficio, le utenze, i leasing delle attrezzature e le licenze software.

La stima dei ricavi potrà tenere conto anche dei risultati attesi dalle azioni di comunicazione esterna che lo studio intende svolgere, nel rispetto delle prescrizioni deontologiche.

Dal punto di vista della strumentazione tecnico-contabile, il modello da seguire sarà quello che consente un confronto tra preventivo e consuntivo. Preferibilmente si utilizza il conto economico per Aree strategiche di attività.

Come si è detto, la stesura di un budget di studio comporta notevoli vantaggi nella gestione economica e finanziaria dello studio notarile, in quanto consente il governo anticipato delle variabili critiche e permette che ogni singola decisione sulle variabili di governo, sia coordinata e ottimizzata con riferimento al risultato globale. Motiva le persone, perché le risorse non essendo più chiamate a un miglioramento generico, ma al raggiungimento di uno specifico obiettivo, risultano maggiormente coinvolte e più soddisfatte nel caso di conseguimento dell’obiettivo stesso. In condizioni di forti instabilità e turbolenza ambientali, le previsioni del budget possono risultare meno attendibili e richiedere di conseguenza aggiornamenti anche durante l’esercizio per tener conto delle mutate situazioni economiche.

Michele D’Agnolo, Executive Consultant – Intuitus Network