È sorta in dottrina e giurisprudenza da qualche anno (dal 2015) una vera e propria querelle interpretativa circa l’esatta nozione di beneficiario nei contratti di assicurazione per il caso di morte dell’assicurato, relativamente alle clausole di individuazione dei beneficiari designati contrattualmente e solo genericamente con la dizione “eredi legittimi o testamentari”.

Va subito premesso che le Sezioni Unite non sono state affatto chiamate a deciderene in merito:

alla natura del diritto: è pacifico che il beneficiario sia titolare di un diritto “iure proprio” – derivante dal contratto di assicurazione ed acquistato in virtù della designazione effettuata dal contraente – e non “iure successionis”;

alla fonte dell’acquisto: anche a tal proposito, è pacifica la fonte contrattuale.

Il contrasto tra le Sezioni semplici è sorto negli anni con riguardo alla sussistenza o meno di un criterio immanente di interpretazione presuntiva in forza del quale la clausola dell’assicurazione sulla vita che prevedesse quali beneficiari gli eredi dello stipulante comportasse anche un rinvio alle quote di ripartizione dell’eredità secondo le regole della successione legittima o testamentaria.

Secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, nell’ipotesi di beneficiari individuati con riferimento alla categoria degli eredi legittimi, essi sono da identificarsi con coloro che in astratto – seppure con riferimento a tale qualità esistente al momento della morte – siano i successibili per legge e quindi anche ed indipendentemente dalla loro effettiva vocazione (anche se, ad esempio, fosse seguita una successione testamentaria).

Quanto alla ripartizione dell’indennizzo tra gli eredi legittimi, sempre secondo la prevalente giurisprudenza, in mancanza di diversa previsione dell’assicurato-contraente, essa dovrebbe presumersi uguale tra tutti i chiamati all’eredità e non secondo le quote ereditarie previste dalla successione ex lege, essendo contrattuale la fonte regolatrice del rapporto: l’indennizzo ripartito per teste e non pro quota ereditaria.

Nel 2015 la Suprema Corte, però, si è posta in netto contrasto con la posizione giurisprudenziale sopra citata, mettendo in discussione il principio secondo cui il riferimento alle regole della devoluzione dell’eredità assumerebbe rilevanza solo per l’individuazione della persona del beneficiario e non anche per la misura della sua quota di indennizzo, stabilendo che il quantum deve essere determinato pro quota sulla base delle regole della successione legittima.

Quindi, a seguito delle diverse posizioni delle Sezioni della Suprema Corte, la Corte di Cassazione nel 2019 ha rimesso alle Sezioni Unite le seguenti questioni:

– se l’espressione “eredi legittimi” sia descrittiva di coloro che in astratto rivestono la qualità di eredi legittimi o se invece debba riferirsi a coloro i quali siano in concreto i destinatari dell’eredità;

– se la designazione di eredi testamentari possa interferire con l’individuazione astratta degli eredi legittimi;

– e se l’indennizzo vada corrisposto nella misura delle quote ereditarie spettanti ex lege o in parti uguali.

Le Sezioni Unite con la sentenza n. 11421 del 30.4.2021 hanno riaffermato l’interpretazione già univocamente seguita in precedenza, statuendo i seguenti principi di diritto:

– la designazione generica di “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita comporta l’acquisto di un diritto proprio all’indennizzo da parte di coloro che, alla morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i beneficiari della prestazione;

– la designazione in termini generici di “eredi” quali beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, fatta salva un’espressa ed inequivoca volontà differente del contraente, non comporta una ripartizione secondo le quote della successione ereditaria, ma comporta che a ciascuno spettino quote uguali;

– e, infine, nel caso di premorienza di uno dei beneficiari al contraente, la prestazione (salva la revoca od una diversa disposizione del contraente stesso) spetta agli eredi del beneficiario premorto che subentrano nella quota che sarebbe spettata a costui. Dunque, la regola che implica l’identificazione degli eredi designati con coloro che abbiano tale qualità al momento della morte del contraente convive con la regola della trasmissibilità del diritto ai vantaggi dell’assicurazione in favore degli eredi del beneficiario premorto, quale conseguenza dell’acquisto già avvenuto in capo a quest’ultimo.

Alessandra Magnocavallo, Notaio in Brescia.

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