Alcuni principi di diritto a seguito della sentenza n. 11421 del 30.4.2021 a Sezioni Unite della Cassazione – a cura Notaio Alessandra Magnocavallo

È sorta in dottrina e giurisprudenza da qualche anno (dal 2015) una vera e propria querelle interpretativa circa l’esatta nozione di beneficiario nei contratti di assicurazione per il caso di morte dell’assicurato, relativamente alle clausole di individuazione dei beneficiari designati contrattualmente e solo genericamente con la dizione “eredi legittimi o testamentari”.

Va subito premesso che le Sezioni Unite non sono state affatto chiamate a deciderene in merito:

alla natura del diritto: è pacifico che il beneficiario sia titolare di un diritto “iure proprio” – derivante dal contratto di assicurazione ed acquistato in virtù della designazione effettuata dal contraente – e non “iure successionis”;

alla fonte dell’acquisto: anche a tal proposito, è pacifica la fonte contrattuale.

Il contrasto tra le Sezioni semplici è sorto negli anni con riguardo alla sussistenza o meno di un criterio immanente di interpretazione presuntiva in forza del quale la clausola dell’assicurazione sulla vita che prevedesse quali beneficiari gli eredi dello stipulante comportasse anche un rinvio alle quote di ripartizione dell’eredità secondo le regole della successione legittima o testamentaria.

Secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, nell’ipotesi di beneficiari individuati con riferimento alla categoria degli eredi legittimi, essi sono da identificarsi con coloro che in astratto – seppure con riferimento a tale qualità esistente al momento della morte – siano i successibili per legge e quindi anche ed indipendentemente dalla loro effettiva vocazione (anche se, ad esempio, fosse seguita una successione testamentaria).

Quanto alla ripartizione dell’indennizzo tra gli eredi legittimi, sempre secondo la prevalente giurisprudenza, in mancanza di diversa previsione dell’assicurato-contraente, essa dovrebbe presumersi uguale tra tutti i chiamati all’eredità e non secondo le quote ereditarie previste dalla successione ex lege, essendo contrattuale la fonte regolatrice del rapporto: l’indennizzo ripartito per teste e non pro quota ereditaria.

Nel 2015 la Suprema Corte, però, si è posta in netto contrasto con la posizione giurisprudenziale sopra citata, mettendo in discussione il principio secondo cui il riferimento alle regole della devoluzione dell’eredità assumerebbe rilevanza solo per l’individuazione della persona del beneficiario e non anche per la misura della sua quota di indennizzo, stabilendo che il quantum deve essere determinato pro quota sulla base delle regole della successione legittima.

Quindi, a seguito delle diverse posizioni delle Sezioni della Suprema Corte, la Corte di Cassazione nel 2019 ha rimesso alle Sezioni Unite le seguenti questioni:

– se l’espressione “eredi legittimi” sia descrittiva di coloro che in astratto rivestono la qualità di eredi legittimi o se invece debba riferirsi a coloro i quali siano in concreto i destinatari dell’eredità;

– se la designazione di eredi testamentari possa interferire con l’individuazione astratta degli eredi legittimi;

– e se l’indennizzo vada corrisposto nella misura delle quote ereditarie spettanti ex lege o in parti uguali.

Le Sezioni Unite con la sentenza n. 11421 del 30.4.2021 hanno riaffermato l’interpretazione già univocamente seguita in precedenza, statuendo i seguenti principi di diritto:

– la designazione generica di “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita comporta l’acquisto di un diritto proprio all’indennizzo da parte di coloro che, alla morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i beneficiari della prestazione;

– la designazione in termini generici di “eredi” quali beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, fatta salva un’espressa ed inequivoca volontà differente del contraente, non comporta una ripartizione secondo le quote della successione ereditaria, ma comporta che a ciascuno spettino quote uguali;

– e, infine, nel caso di premorienza di uno dei beneficiari al contraente, la prestazione (salva la revoca od una diversa disposizione del contraente stesso) spetta agli eredi del beneficiario premorto che subentrano nella quota che sarebbe spettata a costui. Dunque, la regola che implica l’identificazione degli eredi designati con coloro che abbiano tale qualità al momento della morte del contraente convive con la regola della trasmissibilità del diritto ai vantaggi dell’assicurazione in favore degli eredi del beneficiario premorto, quale conseguenza dell’acquisto già avvenuto in capo a quest’ultimo.

Alessandra Magnocavallo, Notaio in Brescia.

La contabilità dello studio notarile: i principi di cassa e competenza – a cura Dott. Michele D’Agnolo

Lo studio notarile ha generalmente una contabilità esclusivamente finalizzata all’assolvimento degli obblighi fiscali, legato all’apertura della partita IVA.

I notai neo-nominati aderiscono solitamente a regimi forfetari che non prevedono il riconoscimento delle componenti negative di reddito, mentre al crescere della dimensione dello studio diventa obbligatoria la tenuta di una contabilità c.d. semplificata. In entrambi i casi si tratta di una contabilità retta dal principio di cassa.

I regimi forfetari prescindono del tutto dalla tenuta di una contabilità, quindi, il Notaio non ha di fatto nessuna contezza della sua situazione economica, che deve ricostruire altrimenti ad esempio esaminando il proprio estratto conto bancario o sommando magari in un foglio di calcolo gli importi delle fatture emesse o ricevute. Questo può costituire un grosso limite informativo che può precludere al Notaio significative opportunità di sviluppo e non tutelarlo adeguatamente dai rischi economico-finanziari dell’attività, dei quali potrebbe accorgersi troppo tardi.  

La contabilità tenuta per cassa ha un valore informativo sicuramente significativo, ma comunque ridotto rispetto ad una contabilità più completa, tenuta anche in base al principio di competenza.

Qual è la differenza? Attenendoci al principio di cassa le componenti attive di reddito, gli incassi, si manifestano quando il cliente paga la prestazione mentre le spese o pagamenti si registrano quando lo studio notarile paga i fornitori e i dipendenti.

Un primo indice di salute dello studio è dunque dato dalla differenza tra incassi e pagamenti, che dovrebbe essere in linea di principio sempre positiva, salvo deficit momentanei dovuti ai tardivi pagamenti da parte dei clienti o magari da ascrivere a investimenti fatti che non hanno ancora trovato contropartita negli incassi. Purtroppo, questa grandezza non coincide quasi mai con il saldo del conto bancario dello studio notarile, nel quale transitano infatti anche le anticipazioni che lo studio fa in nome e per conto del cliente, che dovrebbero costituire una partita di giro.

Guardare soltanto agli incassi e spese è importante per sollecitare i creditori ma in alcuni casi può far adagiare sugli allori lo studio notarile.

Applicando il solo principio di cassa, potremmo avere il caso limite del Notaio che stipula moltissimi atti ma che i clienti non pagano. In questo caso il Notaio sa di aver lavorato moltissimo ma non ha incassato ancora nulla. Se i crediti sono buoni potrebbe forse ottenere un anticipo bancario sulle fatture, ma gli converrà iniziare a sollecitare i pagamenti arretrati o dotarsi di un finanziamento ponte che lo sostenga fino all’arrivo degli incassi.  

Per contro, potremmo avere anche il caso limite opposto, quello del Notaio che non stipula nessun atto ma “vive di rendita” incassando semplicemente il corrispettivo degli atti stipulati nell’anno precedente. Guardando soltanto il livello degli incassi, il Notaio potrebbe sentirsi al sicuro mentre in realtà dovrebbe già preoccuparsi per il poco lavoro e attivarsi di conseguenza.

Nel sistema di contabilità semplificata non teniamo conto, ad esempio, dei debiti progressivamente maturati quali ad esempio per il TFR dei dipendenti, quindi, il Notaio potrebbe sovrastimare i risultati ottenuti e non accantonare quanto necessario, trovandosi in difficoltà al momento di pagare.

Nel caso si adotti anche il principio di competenza, la contabilità dello studio rileverà non solo incassi e pagamenti ma anche ricavi e costi. Lo studio può infatti scegliere di adottare la contabilità ordinaria c.d. a partite aperte, che permette di rilevare sia le grandezze necessarie al fisco che quelle utili alla gestione. Un ricavo maturerà generalmente alla conclusione del lavoro, cioè una volta stipulato l’atto ed eseguite le relative formalità, a prescindere dal pagamento o meno della prestazione che potrebbe essere anticipato o posticipato. Parimenti un costo maturerà non più al pagamento del fornitore ma anche prima, in quanto dovrà contrapporsi ai ricavi che ha contribuito a creare. In altre parole, i fornitori costituiranno un costo per lo studio anche se non saranno ancora stati pagati.

Poiché i Notai hanno in genere una formazione prettamente giuridica è utile una precisazione.  Attenzione che né il sistema di costi e ricavi, né quello di incassi e pagamenti fanno riferimento al momento in cui sorge l’obbligo giuridico del pagamento, di solito di natura contrattuale, momento che potrebbe essere ancora diverso sia da quelli della manifestazione economica che da quello della manifestazione finanziaria.

L’adozione di entrambi i sistemi di contabilità sia di cassa che di competenza è quella che assicura allo studio notarile il massimo patrimonio informativo possibile. Infatti, è indispensabile per l’indipendenza del Notaio che lo studio sia di regola in equilibrio sia finanziario che economico. In altre parole, è bene che gli incassi siano sempre maggiori o uguali dei pagamenti e che contemporaneamente i ricavi siano sempre maggiori o uguali dei costi. La differenza tra ricavi e costi prende il nome di reddito e più precisamente di utile o perdita a seconda se è positiva o negativa.

La differenza tra incassi e pagamenti prende il nome di surplus finanziario o guadagno quando è positiva mentre di deficit finanziario quando è negativa.

Michele D’Agnolo, Executive Consultant – Intuitus Network.

Estinzione delle società a seguito delle operazioni di fusione e scissione – a cura Notaio Roberto Santarpia

Oggetto delle presenti riflessioni giuridiche è conseguenza di quanto espresso dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 30 luglio 2021 num. 21970, in tema di estinzione delle società a seguito delle operazioni di fusione e scissione e conseguenti ricadute sulla attività notarile, lì dove asserisce che in seguito alla fusione (e scissione) “non si prospetta una mera vicenda modificativa, ricorrendo invece una vera e propria dissoluzione o estinzione giuridica, contestuale ad un fenomeno successorio.”

      Quindi al solo scopo di porre le basi del discorso al fine di dare una soluzione all’eventuale problema inerente alla applicabilità o meno della disciplina legale prevista in modo cogente ai trasferimenti immobiliari, nel caso di trasferimento di un complesso aziendale cui facciano parte anche immobili nel contesto di un procedimento di fusione e scissione di società, alla luce della detta sentenza della cassazione, vi è in primo luogo da precisare il principio di diritto che la detta Sentenza ha pronunciato -al fine come sempre di dirimere un conflitto giurisprudenziale relativo agli effetti della fusione e anche della scissione- asserendo che l’operazione di fusione estingue la società incorporata dando luogo a una successione universale “corrispondente alla successione mortis causa” della società incorporante nell’intero patrimonio dell’incorporata, con il risultato che la incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, sia sostanziali che processuali, di cui era parte detta società incorporata, superando ed abbandonando il precedente principio consistente nella mera vicenda evolutivo modificativa delle società partecipanti alla fusione che quindi si riteneva sopravvivere.

      Conseguenza dell’estinzione è che il procedimento giurisdizionale in corso continua con la società incorporante o addirittura può iniziare direttamente un procedimento la stessa società incorporante con riferimento al rapporto giuridico già instauratosi in capo alla società incorporata anteriormente alla fusione, e non più legittimando il primigenio ente (fuso) a essere chiamato in giudizio o esso a proporre l’introduzione di un giudizio.

      Analizzando poi sotto un punto di vista sostanziale, e seguendo la teoria classica dottrinaria, il fenomeno della successione universale, questa ha sempre significato il subentrare di un soggetto ad un altro in tutte le situazioni giuridiche attive e passive, nonostante il mutamento del soggetto; rilevante conseguenza è che la successione (universale) allora è una vicenda non estintiva di situazioni giuridiche bensì solo modificativa del profilo soggettivo di un rapporto giuridico. Poi vi è la classica partizione della successione “tra vivi” o “per causa di morte” e altresì tra successione “a titolo universale” e “a titolo particolare”; sicuramente nel caso della fusione non ci si trova in presenza di una successione a titolo particolare ma universale e bisogna vedere se apostrofarla come successione tra vivi o successione per causa di morte.  Aderendo alla dottrina prevalente e anche alla giurisprudenza, specialmente quella formatasi dopo la novella del 16 gennaio 1991 numero 22 e sino alla novella legislativa del 2003 num. 6,  la giurisprudenza sostanzialmente uniforme, aveva affermato che la fusione di due o più società realizzerebbe sempre una successione universale corrispondente a quella mortis causa (e non tra vivi), determinando l’estinzione delle società partecipanti o della incorporata nella fusione impropria, principio oggi ripreso dalla recente sentenza della Cass a sez. Unite che ha abbandonato infatti il concetto formatosi dopo la novella del 2003 che le società non si estinguessero.

    La Cassazione a Sezioni Unite 21970/2021 ha motivato la sua decisione relativa alla estinzione della società, oltre che sulla base di una interpretazione sistematica della normativa della fusione nell’ambito internazionale, con il rilievo che la nuova formulazione dell’art. 2504 bis del codice civile non è tale da far presumere che il legislatore del 2003 abbia innovato al previgente orientamento secondo il quale la fusione era classificata come un fenomeno estintivo -lì dove ha sostituito l’espressione “società estinte” con l’espressione “società partecipanti alla fusione” nel detto articolo 2504 bis c.c.- presumendosi -aggiunge- erroneamente che il legislatore aderisse all’orientamento del fenomeno fusione/scissione quale mera modificazione dei loro assetti societari adducendo quale argomento dirimente altresì che l’articolo 2495 comma 2 codice civile prevede, in seguito alla cancellazione della società dal registro delle imprese, un effetto estintivo che prima della riforma del  2003 derivava solo dalla cessazione di ogni rapporto giuridico facente capo alla società cancellata, estinzione che si verifica in tutti i casi in cui una società viene cancellata dal Registro delle Imprese a prescindere dal motivo che porta a detta cancellazione.

     Stante ciò si può ritenere che la normativa applicabile alla successione universale mortis causa sia applicabile per analogia, nei limiti di compatibilità, alla successione che avviene a seguito della estinzione della società fusa per incorporazione, addirittura potendosi avere anche in questo caso la successione nel possesso ai sensi del 1° comma dell’articolo 1146 cod. civ., cosa non  possibile avvenire nei trasferimenti inter vivos, anche se a titolo universale. La dottrina infatti distingue la successione dal trasferimento dando alla prima un’estensione maggiore: il trasferimento a titolo particolare può aversi solo nella posizione attiva mentre la successione permette il subentrare di un nuovo soggetto sia nel lato attivo che nel lato passivo e peraltro essa può prescindere da qualsiasi atto traslativo ed è questo il fulcro del discorso per poterci aiutare a risolvere il problema che stiamo affrontando e cioè l’applicabilità o meno della disciplina legale cogente inerente ai trasferimenti immobiliari.

     Infatti da tutto ciò non è legittimo inferire che quindi il trasferimento del compendio aziendale, magari includente anche beni immobili, della società cancellata incorporata o della società scissa trovi il proprio fondamento giuridico e giustificazione unicamente nell’estinzione della società e della conseguente successione universale poiché se è vero, come è vero, che nella scissione parziale la società scissa continua ad esistere eppure il suo patrimonio passa alla beneficiaria, ciò significa che la causa in senso giuridico che giustifica il trasferimento degli assets non è (solo) la successione universale conseguente alla estinzione (che qui non vi è) ma la nota funzione di riorganizzazione aziendale che connota l’istituto della fusione e scissione; se così è non può mutare il fondamento (della fusione e scissione) che giustifica il trasferimento del patrimonio a seconda che si attui o meno l’estinzione dell’ente, rimanendo detto fondamento sempre il riassetto organizzativo degli enti societari che partecipano all’operazione che sfocia, come sovente avviene nella scissione e sempre nella fusione, nell’estinzione dell’ ente societario che -si ribadisce- non è però il presupposto imprescindibile del trasferimento dei beni. Rimane quindi sempre valida la ricostruzione dottrinaria che il trasferimento degli assets aziendali (incluso gli immobili) sono una conseguenza indiretta e secondaria e non la funzione primaria della fusione e scissione. Peraltro i rapporti giuridici transitano tra le società fuse e conseguentemente le società si estinguono per cui la fusione è quindi causa della successione e non il suo effetto. In altre parole nella fusione e scissione abbiamo ad oggetto non un trasferimento immediato e diretto del patrimonio (anche immobiliare o i diritti reali parziari relativi) ma detto passaggio di patrimonio è invece la conseguenza secondaria di un negozio giuridico diverso avente quale proprio contenuto precipuo la volontà di procedere alla ristrutturazione dell’assetto organizzativo delle società partecipanti alla fusione o scissione. Corollario di ciò è quindi che il trasferimento dei beni trova giustificazione e fondamento nella ristrutturazione dell’assetto organizzativo e non già nella successione che è quindi un evento collaterale all’evento fusione o scissione che a volte neanche sussiste nella scissione impropria. Si può altresì considerare, a fortiori, che questa successione è analoga ad una successione a titolo universale mortis causa e giova quindi ricordare il brocardo di diritto romano “ubi eadem ratio ibi eadem iuris dispositio”.

       Stante quanto sopra non dovrebbe, come non deve, ricorrere l’applicabilità delle normative in tema di conformità catastale, in tema di conformità urbanistica e di certificazione energetica nel caso di trasferimento di beni immobili facenti parte dell’azienda gestita dalla società fusa e cancellata, in quanto queste normative sono sottese e giustificate solo da un passaggio di proprietà immediato e diretto, costituente il fondamento del negozio che produce questo trasferimento di proprietà, quindi a titolo particolare. Ciò risulta evidente anche dal lessico usato dal legislatore che non si riferisce mai ad una successione a titolo universale ma a un trasferimento a titolo particolare e “tra vivi” come si può rilevare dallo stesso dettato normativo degli articoli 46 del d.p.r. 380 del 2001 in tema di conformità urbanistica, dall’articolo 30 del medesimo d.p.r. con riferimento al trasferimento di un terreno, dall’articolo 29 comma 1-bis della legge 27 febbraio 1985 numero 52 in tema di conformità catastale e dall’art. 6 del d. lgs. 19 agosto 2005 n. 192 in tema di attestato di prestazione energetica.

Roberto Santarpia,  Notaio in Orzinuovi.

Lo studio notarile rimbalzante – a cura Dott. Michele D’Agnolo

E’ prima mattina, un cliente telefona allo studio notarile. Entra in funzione la segreteria telefonica, che lo invita a chiamare da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 o dalle 16 alle 19. Peccato che sia lunedì mattina e siano già le 9,10, ma nessuno risponde.

Il cliente non si perde d’animo. Ritenta alle 9,30 ma trova occupato. Ritenta nuovamente alle 9,50. Passa quasi indenne il selettore automatico che lo invita a scegliere se parlare con l’amministrazione, con il reparto successioni, con il reparto atti immobiliari, ecc…, oppure ad attendere per poter finalmente parlare con un essere umano. La segreteria però lo mette in attesa: i nostri operatori sono momentaneamente occupati, ma non riattacchi per non perdere la priorità acquisita…

Alle 10,30, rifatta per la quarta volta tutta la procedura, il cliente finalmente incrocia la voce di una persona che risponde con sufficienza: “Si? Per un mutuo? Guardi non deve parlare con me, ma con la mia collega dei mutui. Doveva premere il tasto 1, non il tasto 3. No, ora non riesco a passargliela, perché è impegnata col Notaio. Richiami cortesemente più tardi”.

Purtroppo, vi sono ancora studi notarili dove il cliente viene vissuto come un male necessario e si verificano, spesso all’insaputa del Notaio, comportamenti simili a quelli appena descritti.

Lo studio notarile “rimbalzante” non è solo lento, scortese ed inefficiente nell’accoglienza telefonica, ma tende ad esempio ad erogare col contagocce anche le informazioni necessarie al reperimento dei documenti per la stipula. Sovente, infatti, il personale dà per scontate determinate nozioni ed informazioni che per i clienti non lo sono affatto, ed è un vero peccato perché se in fase iniziale il cliente collabora efficacemente, l’atto si stipula prima e meglio.

Per trasformare lo studio notarile da “rimbalzante” a “reattivo” e poi a “proattivo” occorre agire sia sul versante organizzativo e formativo che su quello della comunicazione e dell’educazione del cliente.

Sotto il profilo organizzativo si potrà ad esempio partire eseguendo un’indagine di soddisfazione della clientela. È anche possibile valutare oggettivamente i carichi di telefonate in ingresso misurando con un apposito software collegato al centralino VOIP il numero, la collocazione temporale e la durata media delle stesse e di conseguenza dimensionare correttamente il numero di linee e lo staff di accoglienza, in base ai picchi periodici previsti. Inoltre, si potrà intervenire sul personale con apposita formazione in materia di comunicazione efficace e di corretta gestione del rapporto con il cliente. L’affiancamento di un coach potrà facilitare l’effettiva applicazione sul campo delle nozioni apprese. Si potranno perfino inviare di tanto in tanto, all’insaputa del personale, dei clienti fittizi che testino i comportamenti della struttura.

Sotto il profilo dell’educazione al cliente, oltre a fornire elenchi di documenti personalizzati ed eventuali approfondimenti esplicativi, si possono predisporre brevi supporti audiovisivi a carattere informativo/formativo da collocare ad esempio nel sito web dello studio che possono essere allegati mediante un link ad una email o ad un messaggio.

Lo studio proattivo aumenta la fedeltà dei clienti e la probabilità di ottenere da questi un passaparola positivo con altri potenziali contatti.

Michele D’Agnolo, Executive Consultant – Intuitus Network.

Aggiornamento Arianna 3.16 SP6

È stato rilasciato il nuovo aggiornamento di Arianna con esecuzione obbligatoria per l’utilizzo del societario.

Le novità di maggior rilievo introdotte con questo rilascio segnaliamo:

Societario

  • Rilascio per l’utilizzo del nuovo Webservice invio pratiche di Bilancio e Comunicazione Unica

Black box

  • Introdotta la versione 7.1.27 dei controlli Sogei.

Cerca atto

  • Aggiunta nella funzione cerca atto la possibilità di cercare anche per la materia o il gruppo di materie della pratica collegata al documento.

Repertorio

  • Corretto la modifica della natura dalla funzione “modifica natura”.

Gestione Pratiche

  • Ottimizzata la gestione delle anteprime dei documenti allegati alla pratica.

VisiCat

  • Velocizzato il test di verifica se un file è una visura catastale.
  • Corretto un errore in import della visura catastale in caso di categoria D/10

Esperto UNICO

  • Corretta tassazione ”1° casa under 36”: aggiunta imposta bollo e tassazione nota.

Esperto tavolare

  • Formattazione testo. Corretto malfunzionamento evidenziato nella formattazione interna di un paragrafo in caso di drag and drop o copia incolla.
  • Corretto un malfunzionamento grafico del titolo del bottone Dispositivo, che si modificava solo al riempimento dei campi Dispositivo, ma non per il campo Premessa.

Teleassistenza

  • Aggiornato il QS di TeamViewer alla versione 15.

Videoscrittura Word – Stilo

  • Varie implementazioni e correzioni.

Qualora fosse interessato ad approfondire le novità introdotte con gli ultimi aggiornamenti la invitiamo a contattare il Suo centro di assistenza di riferimento.

ARIANNA si arricchisce di una nuova videoscrittura basata su Word!!!

Stilo

Digital Office N ha sviluppato un programma denominato Stilo il quale aggiunge a Word tre schede che raggruppano tutte le funzioni di Arianna utili/necessarie per la redazione di un documento notarile.

Molteplici le finalità che hanno dato vita a questo innovativo progetto:

  • integrare tutte le prerogative di un software per la redazione di un atto notarile (sia in termini di costruzione dell’atto che di riconoscimento dei dati variabili ai fini della produzione di repertorio e formalità) con la necessità di poter condividere il documento, preventivamente alla stipula, con il mondo esterno (aziende, banche, studi legali ecc.);
  • semplificare la modalità di creazione di un formulario di Studio e, soprattutto, renderne interattivo il suo aggiornamento contestualmente alla redazione di ogni singolo atto. Uno dei problemi maggiormenti sentiti negli Studi notarili è rappresentato infatti dalla mole di lavoro preventivo che richiede l’aggiornamento di un formulario. Stilo consente allo Studio di poter aggiornare il proprio formulario non in forma preventiva ma ogni qualvolta la redazione di un atto coinvolga una clausola soggetta a revisione. L’interazione tra atto da stipulare e formulario è molto sofisticata ma, al tempo stesso, di immediato e semplice utilizzo da parte dell’operatore;
  • disporre delle prestazioni della più potente videoscrittura presente nel mercato. Controllo e gestione revisioni, correttore ortografico, dettatura sono solo alcune delle funzioni sempre disponibili. Particolare valenza assume la gestione dei commenti di Word che consente un’immediata tracciabilità delle clausole inserite nel corpo dell’atto e dei quesiti che, eventualmente, l’operatore dovesse porre al Notaio;
  • velocizzare la redazione dell’atto grazie a funzioni quali ELENCO VALORI che permettono di definire liste di opzioni di facile e rapido utilizzo.

Stilo può essere installato su Office 2019 e Microsoft 365 desktop.

Aggiornamento Arianna 3.16 SP5

È stato rilasciato il nuovo aggiornamento di Arianna con diverse novità e miglioramenti.

Tra le novità di maggior rilievo introdotte con questo rilascio segnaliamo:

La nuova visura catastale

È ora disponibile l’estrazione degli immobili e degli intestatari dalle Visure Catastali con il nuovo formato grafico.

Notaria

L’integrazione di Arianna con la piattaforma intelligente che consente:

  • Il controllo della correttezza formale degli atti attraverso la verifica delle leggi richiamate nel testo;
  • La ricerca di leggi, documenti, informazioni correlate all’atto su cui si sta lavorando;
  • La condivisione con il proprio Studio, con gruppi di colleghi o con tutti gli utenti di Notaria: documenti, spunti, idee e pareri;
  • L’aggiornamento professionale, attraverso news quotidiane, informazioni aggiornate e/o condivise da colleghi.

Societario e Visure Camerali

  • Sono stati aggiornati i CAP dei comuni in provincia di Milano
  • Aggiornamento dei codici in tabella ORG
  • Aggiornamento delle occorrenze nel riquadro 32 dei moduli S1 e S2 (da 15 a 25 occorrenze)

Black box

  • Introdotta la versione 7.1.26 dei controlli Sogei

Sono inoltre presenti interventi minori e di consolidamento.

 

Qualora fosse interessato ad approfondire le novità introdotte con gli ultimi aggiornamenti la invitiamo a contattare il Suo centro di assistenza di riferimento.

DL “Sostegni-Bis” e agevolazioni prima casa: la proposta di clausole di Assonotailombardia

In data 26 maggio 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, cosiddetto “Sostegni-bis”. All’art. 64, commi 6 e seguenti, il Decreto contiene importanti agevolazioni per gli acquisti e i mutui di giovani “under 36”, con i conseguenti riflessi sull’attività professionale dei notai.

Di seguito potete trovare una prima proposta di clausole elaborate dall’Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia, in particolare dai notai Lucia Folladori, Beatrice Ratti di Desio Levi e Alessandro Ottolina, e che potranno essere utilizzate in sede di prima applicazione delle agevolazioni. Si tratta, come è evidente, di una prima proposta di Assonotailombardia all’attenzione dei Colleghi:

Clausola per atti soggetti a IVA

Le parti danno atto che il presente trasferimento è soggetto a I.V.A. La parte acquirente richiede l’applicazione di tale imposta con aliquota agevolata del 4%, in base all’art. 21 della tabella parte seconda allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, avendo il presente atto ad oggetto il trasferimento di casa di abitazione non classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze, e ricorrendo le condizioni di cui alla nota II – bis dell’art. 1 della tariffa parte prima allegata A al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Ai fini di tale agevolazione la parte acquirente dichiara:

  • che l’immobile acquistato è ubicato nel territorio del Comune in cui essa parte acquirente ha la propria residenza;(ovvero: che l’immobile acquistato è ubicato nel territorio del Comune ove essa parte acquirente intende stabilire la propria residenza entro diciotto mesi dalla data del presente atto);
  • di non essere titolare esclusiva o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato con il presente atto;
  • di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata da essa parte acquirente o dal coniuge con le agevolazioni richieste per il presente atto o con quelle previste dalle leggi indicate alla lettera c) della citata Nota II bis;

La parte acquirente richiede inoltre le agevolazioni previste dal D.L. 73/2021, art. 64, ed in particolare l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale di cui al comma 6 del predetto articolo, nonché il credito di imposta di cui al comma 7 del medesimo articolo; a tal fine, la parte acquirente dichiara:

  • di non aver ancora compiuto né di compiere trentasei anni di età nell’anno corrente;
  • di avere un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.

In particolare, la parte acquirente chiede che le sia riconosciuto un credito di imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Tale credito d’imposta potrà essere portato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero potrà essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; potrà altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241. Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

Clausola per atti soggetti a imposta di registro

La parte acquirente richiede le agevolazioni previste dal D.L. 73/2021 art. 64 e dalla Nota II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta  di  registro,  approvato  con   decreto  del Presidente della repubblica 26  aprile  1986,  n.  131, e dichiara a tal fine:

  • di non aver ancora compiuto né di compiere trentasei anni di età nell’anno corrente;
  • di avere un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.

La parte acquirente dichiara inoltre:

  • che l’immobile acquistato è ubicato nel territorio del Comune in cui essa parte acquirente ha la propria residenza;(ovvero: che l’immobile acquistato è ubicato nel territorio del Comune ove essa parte acquirente intende stabilire la propria residenza entro diciotto mesi dalla data del presente atto);
  • di non essere titolare esclusiva o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato con il presente atto;
  • di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata da essa parte acquirente o dal coniuge con le agevolazioni richieste per il presente atto o con quelle previste dalle leggi indicate alla lettera c) della citata Nota II bis;
  • che l’immobile acquistato non rientra nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Ove occorra, la parte acquirente:

  • richiede di assumere come base imponibile per l’imposta di registro (ove effettivamente applicabile), ai sensi dell’art. 1, comma 497, legge 266/2005, il c.d. “valore catastale” delle porzioni immobiliari ad uso abitativo e/o delle relative pertinenze, oggetto del presente atto, determinato ai sensi dell’art. 52, commi 4 e 5, D.P.R. 131/1986, pari a complessivi euro […]. A tal riguardo dichiara di non agire nel presente atto nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali. Ai fini repertoriali si applica la riduzione di cui alla citata norma;
  • dichiara di avere già corrisposto in sede di registrazione del preliminare di vendita (registrato all’Agenzia delle Entrate di […] il […] protocollo telematico […]) la somma di euro […], chiedendo pertanto che detta somma venga imputata a quanto eventualmente dovuto in sede di registrazione del presente atto.

Clausola per finanziamenti a medio/lungo termine

Ai fini del trattamento tributario la Banca, con il consenso della Parte Mutuataria, opta per l’applicazione dell’imposta di cui agli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni.

Le parti richiedono il trattamento fiscale di cui al comma 8 dell’art. 64 del D.L. 73/2021 e la parte mutuataria dichiara che ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 del citato art. 64 del D.L. 73/2021 ed in particolare:

  • che il presente finanziamento è erogato per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo “prima casa” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
  • di non aver ancora compiuto né di compiere trentasei anni di età nell’anno corrente;
  • di avere un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.

Il presente finanziamento è pertanto esente dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 % dall’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Fonte: Assonotailombardia.it.

Notaria – articolo a cura di Guido Brotto

Il formulario è stato realizzato dal notaio Guido Brotto con l’ausilio tecnico del Polo Notarile Zucchetti ed è nato dall’esigenza professionale di avere uno strumento che dia un aiuto concreto nell’operare quotidiano nella redazione degli atti.

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Si ritiene un errore redigere un atto sulla base di un testo caratterizzante un rogito già stipulato; prassi piuttosto diffusa ma spesso foriera di molteplici errori e/o refusi.

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Al mese aprile 2021 il formulario si costituisce da oltre 500 minute, oltre 2500 clausole e 1.000 scelte e si integra con i software notarili di Zucchetti.

 

 

Articolo originale: https://www.formularionotarile.it/presentazione-formulario-notarile-digitale/