Quando il Notaio diventa manager – a cura Dott. Michele D’Agnolo

Una delle più grandi sfide nella gestione di uno studio notarile è di ottenere che i collaboratori realizzino in maniera puntuale e precisa quanto stabilito dal Notaio.

I Notai spesso lamentano che gli assistenti notarili non fanno ciò che gli viene chiesto, nonostante gli venga detto e ripetuto anche più volte.

Gli assistenti notarili non sempre collaborano efficacemente tra loro. Talvolta faticano a dare le giuste priorità alle pratiche da svolgere, oppure adottano modalità di lavoro inadeguate dettate da non competenza, da mancanza di tempo, dalla paura, dalle abitudini, da convinzioni limitanti o dalla difficoltà di gestire il cliente.

Quando uno studio diventa grande, le persone faticano a coordinarsi a vista e si inizia a sentire la necessità una maggiore supervisione e coordinamento.

Nel contempo, le spinte competitive inducono lo studio notarile a diventare più efficiente, cioè a cercare di fare più pratiche in meno tempo, mantenendo una qualità impeccabile. Tutte queste esigenze costringono il Notaio ad intromettersi molto più di una volta nell’agenda e nelle modalità di lavoro di dipendenti e collaboratori.

In altre parole il Notaio si ritrova a svolgere all’interno del proprio studio un ruolo sempre più manageriale. Per un Notaio non è facile svolgere la funzione manageriale.  

Il Notaio ha poco tempo e questo rende difficile conciliare il suo ruolo manageriale con quello tecnico che consiste nei colloqui con i clienti, nello studio delle problematiche giuridiche, nel controllo delle minute, nel presiedere alle stipule, nell’aggiornamento e così via.

Ecco perché ha bisogno di assegnare agli assistenti traguardi misurabili, in modo da gestire lo studio per obiettivi, e ad avvalersi di procedure scritte in modo da gestire lo studio per eccezioni.

Oltre a mancargli il tempo, al Notaio viene tutt’altro che naturale fare il manager.

Misura tutti sul suo metro. Quindi è convinto che i collaboratori possano arrangiarsi da soli come ha sempre fatto lui nella vita e nella professione. L’asticella che pone talvolta non è realistica, è troppo alta.

A volte il Notaio non ha fiducia nel management in quanto tale, e pensa che la gestione dello staff sia una perdita di tempo prezioso sottratto al lavoro.

Il notaio inoltre è selezionato e preparato per tutto il suo percorso professionale per le sue capacità individuali, e non per quelle di gestione di un gruppo. Dalla facoltà di giurisprudenza al concorso e poi all’esercizio della Funzione notarile, viene apprezzato in quanto individuo. Quando diventa molto bravo, a seguito dell’aumento del lavoro, il Notaio deve necessariamente dotarsi di collaboratori e assistenti. Vale a dire: deve gestire un team. Ma è stato formato per un obiettivo completamente opposto: fare tutto da solo.  La differenza è tangibile. La reazione di tutti i professionisti quando ricevono un nuovo lavoro è di iniziare a farlo mentre quella del manager è di scegliere a chi farlo fare e assegnarlo a quel collaboratore. Molti notai si ritrovano così per loro generosità e buon cuore quasi inavvertitamente a svolgere anche in parte le incombenze dei propri assistenti, che trovando accoglienza si liberano dei loro compiti.

Il percorso formativo del Notaio non ricomprende in genere lo studio di materie aziendali vuoi perché gli studi notarili sono stati poco esaminati dal punto di vista economico, ma anche per la tradizionale competizione tra facoltà universitarie.

In sintesi, utilizzando la metafora calcistica, ogni Notaio passa da un ruolo di giocatore a quello di allenatore della sua squadra senza fare il corso per commissari tecnici che la FIGC tiene a Coverciano e al quale hanno dovuto sottoporsi anche campioni del calibro di Pirlo.

Come se non bastasse, gestire lo staff di uno studio notarile è quanto di più difficile ci sia al mondo. Gli assistenti notarili svolgono in autonomia compiti molto complessi. Tendono ad essere estremamente indipendenti, scettici, hanno spesso caratteri forti e non potrebbe essere diversamente visto il carico emotivo, di responsabilità, di complessità, di produttività e ripetitività che devono gestire quotidianamente. Sono anche piuttosto permalosi, quindi ogni osservazione sul versante lavorativo anziché essere accolta come spunto di miglioramento viene vissuta come una critica personale. Inoltre, non di rado sono convinti di saper gestire le cose molto meglio del Notaio stesso e quindi si sentono legittimati a mettere becco dappertutto.

Gestire queste persone può diventare per il Notaio estremamente spiacevole perché la conflittualità è assicurata ed anche frustrante perché l’impegno emotivo e materiale spesso non trova riscontro nei risultati ottenuti. Tanto che alcuni notai rinunciano tout court ad una gestione proattiva dello studio.

Come avremo modo di approfondire in successivi interventi, il Notaio manager svolge due funzioni fondamentali. La prima è quella di assegnare i compiti, bilanciare i carichi di lavoro, e monitorare la loro realizzazione.

La seconda funzione consiste nel gestire a livello emotivo il gruppo e i singoli assistenti notarili: stabilire le regole di partecipazione al gruppo, motivare, fare da collante al team. 

Il primo passo che un Notaio può fare consiste nell’accettare l’esistenza e l’efficacia della funzione manageriale, cioè nel prendere consapevolezza che al pari del diritto anche il management è una scienza ed è un mestiere a parte, e che lo studio notarile può beneficiare notevolmente in termini di efficienza, di riduzione dei rischi e di benessere dello staff da una gestione più manageriale.

Poi il grande punto di forza del Notaio è la sua proverbiale capacità di apprendimento, forgiata da anni di studio di leopardiana memoria. Per cui ha tutti gli strumenti per apprendere anche questa nuova, utile disciplina.

Michele D’Agnolo, Executive Consultant – Intuitus Network

Il conto economico per ASA dello studio notarile – a cura Dott. Michele D’Agnolo

Per avere una lettura immediata dell’andamento economico dello studio, lo strumento più adatto per lo studio notarile è rappresentato dal Conto Economico per ASA (Area Strategica di Attività).

Abbiamo già avuto modo di introdurre il concetto di ASA in un precedente intervento.

Il prospetto sarà utilmente costruito con la logica del direct costing evoluto, che mette in evidenza il margine di contribuzione per ciascuna ASA. Il margine di contribuzione è una misura di reddito lordo ottenuto contrapponendo ai ricavi i soli costi diretti (fissi e variabili). I costi diretti sono quelli direttamente attribuibili a ciascuna area di attività. All’area di attività immobiliare dello studio notarile afferiranno ad esempio certamente gli stipendi del personale dedicato e i compensi ai visuristi. I costi comuni di studio quali ad esempio le spese condominiali o il canone di locazione della sede non verranno invece assegnati alle Aree Strategiche, e compariranno nella loro globalità in calce al conto economico. Si avrà così l’evidenza del margine lordo complessivamente generato da ciascuna delle ASA e della sua attitudine a coprire i costi comuni di Studio, consentendo di pervenire ad un risultato finale di gestione positivo.

Schema di Conto Economico per Area Strategica di Attività

Questo strumento conoscitivo permette al Notaio di individuare le Aree Strategiche che apportano il maggior contributo alla generazione di reddito dello Studio piuttosto che, eventualmente, le Aree Strategiche che risultano in perdita (rectius con un margine di contribuzione negativo), così come di apprezzare l’incidenza dei costi comuni, relativi ad attività di supporto, piuttosto che alla gestione finanziaria. Tali evidenze sono funzionali all’assunzione di decisioni, che possono impattare anche nel medio-lungo termine. In particolare, i dati consentono di supportare scelte attinenti alle Aree Strategiche su cui è opportuno concentrarsi, o quali segmenti eventualmente ridurre o abbandonare (tenendo naturalmente conto di eventuali interrelazioni tra Aree Strategiche), con i conseguenti impatti sull’impiego delle risorse disponibili. I dati consentono inoltre di valutare l’opportunità di acquisire nuove persone e/o di riqualificare quelle esistenti.

Naturalmente le scelte di orientamento tra ASA dello studio devono tener conto della particolare funzione notarile, per la quale lo studio non può declinare arbitrariamente il ricevimento di un atto, ma può certamente orientare la clientela applicando ad esempio un prezzo di scrematura o ponendo vincoli organizzativi o temporali alle prestazioni erogate.

Nelle scelte che impattano nel medio-lungo termine, qual’é certamente il trascurare o eliminare un’ASA, le informazioni di carattere economico fornite anche dal Conto Economico per ASA non dovranno considerarsi esaustive degli aspetti da considerare. Il margine di contribuzione generato (o distrutto) da ciascuna ASA, rappresenta un importante elemento di valutazione, ma non certamente l’unico in base al quale decidere. Così, ad esempio, uno Studio può ritenere opportuno continuare ad operare in Aree Strategiche che presentano una ridotta redditività ma che risultano qualificanti in termini professionali (aspetto questo rilevante sul piano del posizionamento competitivo dello Studio). In questo senso, è opportuno affiancare al margine per ASA anche parametri atti a catturare variabili strategiche di medio/lungo termine, quali ad esempio lo sviluppo di competenze specialistiche in una certa ASA ritenuta ad alta potenzialità, e così via.

Questo tipo di prospetto può e dovrebbe essere utilizzato non solo ex-post, a fini di consuntivazione di quanto accaduto, possibilmente con cadenza almeno trimestrale, ma anche in chiave di programmazione, con dati prospettici, costituendo così uno dei prospetti di sintesi del budget dello Studio (conto economico previsionale).

Michele D’Agnolo, Executive Consultant – Intuitus Network

Rinuncia abdicativa al diritto di comproprietà – a cura Notaio Chiara Mistretta

Inquadramento

1.1 Nel nostro ordinamento giuridico vi sono due tensioni sistematiche che talvolta si contrappongono: da una parte l’inviolabilità della proprietà e dall’altra la libera circolazione della ricchezza. Francesco Galgano aveva già individuato l’origine della prima nel diritto romano e l’origine della seconda nell’esito della rivoluzione illuministica codificata nel codice civile napoleonico. La prima propende alla conservazione della proprietà, la seconda, che aspira alla certezza dei traffici giuridici, favorisce gli scambi in funzione della produzione di ricchezza.

Tale contrapposizione si evidenzia nella tematica della rinuncia al diritto di comproprietà.

1.2 E’ assente, nel nostro sistema giuridico, una disciplina generale ed organica dell’istituto della rinuncia, pur tuttavia la dottrina ha tentato di ricostruire alcune caratteristiche comuni.

La rinuncia viene così definita come atto essenzialmente unilaterale con cui il titolare di una posizione giuridica di potere se ne spoglia volontariamente. I molteplici effetti che tale rinuncia comporta sulla posizione giuridica soggettiva rinunciata o sui terzi sono mediati e secondari rispetto alla rinuncia stessa. La signoria che il proprietario esercita sul bene si enuncia anche con la dismissione di esso; è pertanto prodromico ricordare che la rinuncia può avere ad oggetto esclusivamente situazioni giuridiche soggettive che possono essere disposte dal titolare.

Il diritto reale, e la proprietà in particolare, è un diritto di natura disponibile e pertanto suscettibile di rinuncia. Ciò si evince dai molteplici esempi nel nostro codice civile, ad esempio dall’art 882 cc in tema di riparazione del muro comune, dall’art. 1104 cc relativo alle spese della cosa comune, dall’art 2643 n 5 c.c. secondo cui l’atto di rinuncia di diritti di proprietà è soggetto a trascrizione.

1.3 Occorre precisare che nel nostro ordinamento giuridico la rinuncia al diritto di proprietà può aspirare alla realizzazione di diversi effetti che ne mutano causa e fondamento. Nella “rinuncia traslativa” l’effetto di accrescimento del comproprietario è diretto e si assurge a causa del contratto, il negozio rinunziativo è inserito in un contratto sinallagmatico quale espressione di una controprestazione.

La “rinuncia liberatoria” ha come effetto principale l’estinzione dell’obbligo di contribuire alle spese del mantenimento della cosa comune non solo pro futuro (come conseguenza ovvia non essendo più proprietario del bene), ma anche per il passato ai sensi dell’art. 1104 cc.

Nella “rinuncia abdicativa” della comproprietà, invece, il comproprietario ha come unico interesse la dismissione del proprio diritto.

2 Qualificazione giuridica ed effetti

2.1 In questa visione prospettica la “rinuncia abdicativa” al diritto di comproprietà è un negozio unilaterale, attraverso il quale il comproprietario di un bene rinuncia alla propria quota di proprietà e ad ogni diritto su di essa. La finalità di tale manifestazione di volontà è meramente dismissiva: esercitando il proprio potere sulla cosa si influisce indirettamente sul diritto degli altri comproprietari, accrescendolo, in forza del principio di elasticità e della vis espansiva della proprietà. La rinuncia abdicativa non incrementa direttamente l’altrui sfera giuridica, ma depaupera il patrimonio del rinunciante e l’effetto acquisitivo dei comproprietari è effetto indiretto, non ergendosi come causa nel negozio giuridico stesso. Il diritto del condividente è un diritto sulla cosa nella sua interezza e non su una porzione materiale della stessa e, pertanto, l’effetto espansivo della proprietà comporta l’accrescimento delle quote degli altri comproprietari.

A differenza della “rinuncia abdicativa”, quale dismissione di un diritto, che è atto negoziale unilaterale, la “rinuncia traslativa”, ovvero rinuncia dietro corrispettivo, è certamente atto unilaterale, ma costituisce elemento di una fattispecie più complessa: prestazione negativa e primo segmento del sinallagma contrattuale.

2.2 Più complesso è comprendere se la rinuncia quale negozio giuridico unilaterale abbia o meno la natura di atto recettizio. Nel caso di rinuncia all’eredità ex art 519 c.c. la dottrina propende per una ricostruzione negativa, ma ben più complesso è accettare questa ricostruzione in caso di rinuncia “liberatoria” o “abdicativa” della comproprietà.

La dottrina che aderisce alla tesi di atto non recettizio ribadisce l’irrilevanza degli effetti che scaturiscono dalla rinuncia rispetto alla struttura della stessa. L’automatismo degli effetti ex nunc renderebbe ininfluente la conoscenza da parte degli altri comproprietari dell’atto rinunziativo.

Invece, la dottrina che propende per la tesi di atto recettizio, sostiene che l’efficacia liberatoria o accrescitiva automatica non richieda una manifestazione di volontà, bensì una mera notifica ai restanti comproprietari la cui sfera giuridica viene modificata dell’atto di rinuncia abdicativa.

2.3 La “rinuncia liberatoria” ex art 1104 cc – producendo l’effetto, per il rinunciante, di sottrarsi dalla responsabilità per gli obblighi futuri derivanti dalla titolarità del diritto – viene qualificata come recettizia, comportando questa rinuncia un accollo da parte degli altri comunisti, che salvo il loro rifiuto, acquistando la proprietà della quota rinunciata per accrescimento e subentrando nelle spese del soggetto rinunziante.

E’ principio generale dell’ordinamento giuridico che un soggetto di diritto non possa subire direttamente un mutamento della propria sfera giuridica senza una manifestazione di volontà positiva o negativa, anche indiretta o implicita. A tal fine, è la necessità di recettizietà o la possibilità di rifiutare l’effetto espansivo indiretto della rinuncia. Al soggetto terzo rispetto al negozio giuridico è riconosciuto il potere di rifiutare gli effetti derivanti in suo favore dal negozio stesso, anche se meramente favorevoli, a tutela dell’autonomina della sua sfera giuridica (come avviene nel contratto a favore di terzi e nel legato). E’ importante sottolineare che tale potere compete al soggetto estraneo del rapporto giuridico quando gli effetti sono diretta conseguenza del negozio stesso.

La rinuncia, quale atto abdicativo, produce l’effetto dell’allontanamento del diritto dalla sfera giuridica patrimoniale del rinunciante, dismettendolo, senza curarsi della sorte della situazione giuridica dismessa e degli effetti ad essa connessi.

2.4 La dottrina più recente ritiene che al comproprietario – soggetto terzo rispetto al negozio giuridico unilaterale, quale è la “rinuncia abdicativa” del diritto di comproprietà – che subisca indirettamente una modifica alla propria sfera giuridica di interessi, da un negozio giuridico a causa dismissiva, non spetti alcun rimedio al fine di impedire l’accrescimento della sua quota di comproprietà.

In generale, la sfera giuridica altrui viene tutelata dall’intrusione diretta e causalmente connessa all’atto di autonomia privata che produce effetti nell’altrui sfera giuridica, mediante il meccanismo del rifiuto o della rinuncia; tuttavia nel caso di “rinuncia abdicativa” del diritto di comproprietà gli altri condividenti – a differenza di quanto accade per il soggetto terzo nel contratto a favore di terzo di cui all’art 1411 cc – non sono titolari di un diritto di accrescimento alle proprie quote di comproprietà suscettibili di rifiuto o rinunzia. La quota di comproprietà si espande automaticamente al venir meno del diritto dei contitolari. L’accrescimento della quota di comproprietà è effetto riflesso indiretto e conseguente alla natura del diritto in comunione e come tale, non essendo un diritto bensì un mero effetto ex lege, non suscettibile di rinuncia e nemmeno di rifiuto. 

3 Profili pratici: pubblicità e fiscalità

3.1 Ai sensi dell’art 2643 n 5 c.c. è atto soggetto a trascrizione anche l’atto di rinuncia di diritti di proprietà, diritti reali di godimento, diritti di comunione quando abbiano ad oggetto beni immobili.

La rinuncia abdicativa del diritto di comproprietà che comporta la perdita del diritto ex nunc è soggetta a trascrizione e non ad annotazione, a differenza del rifiuto che travolge il diritto con effetti ex tunc.

Per parte della dottrina la trascrizione della rinuncia abdicativa del diritto di comproprietà avviene contro il rinunziante ed a favore degli altri comproprietari espandendo proporzionalmente le reciproche quote, indicandone il regime patrimoniale della famiglia e con voltura catastale automatica.

Per altra parte della dottrina, che a parere di chi scrive si ritiene preferibile, la trascrizione della rinuncia abdicativa del diritto di comproprietà avviene solo contro il rinunziante, con l’indicazione del proprio regime patrimoniale della famiglia e con voltura catastale manuale.

3.2 La rinuncia abdicativa al diritto di comproprietà, che indirettamente comporta un’acquisizione del diritto del rinunciato da parte degli altri comunisti in proporzione alla loro quota, stante la mancanza di onerosità, rientra nell’alveo applicativo dell’imposta di donazione ai sensi dell’art 1 comma 2 TUS e alle imposte ipotecarie del 2% ai sensi dell’art 1 Tariffa TUIC e catastali dell’1% art 10 comma 1 TUIC .

In senso contrario, Santarcangelo che sostiene che la rinuncia abdicativa al diritto di comproprietà dovrebbe essere tassata con imposta di registro fissa in quanto atto non avente contenuto patrimoniale art 11 Tariffa parte I TUR e ad imposta ipotecaria e catastale fissa.

Bibliografia:

Perlingieri, appunti sulla rinunzia, in Riv Not. 1968

Piras, La rinunzia nel diritto privato, Napoli , 1940

Bigliazzi Geri, Oneri reali e obbligazioni propter rem, in Trattato Cicu Messineo , XI, tomo 3, Milano , 1984

Santarcangelo, Tassazione degli atti notarili, IV edizione, UTET, 2018

Circolare Agenzia delle Entrate n 44/E del 2011

Circolare Agenzia delle Entrate n 128/T del 1995

Cass Civ, V Sez, ordinanza n 10666 del 22 aprile 2021 la rinunzia alla quota di comproprietà che avvantaggia tutti gli altri comproprietari costituisce donazione indiretta in quanto l’acquisto del vantaggio accrescitivo da parte degli altri comunisti si verifica solo indirettamente.

Cass II Sez, sentenza n 3819 del 25 febbraio 2015, la rinuncia abdicativa alla quota di comproprietà di un bene al fine di indirettamente di avvantaggiare tutti gli altri comunisti costituisce donazione indiretta, senza che ci sia necessità di forma dell’atto pubblico.

Cass II Sez, sentenza n 23691 del 9 novembre 2009 la rinuncia abdicativa del diritto di comproprietà comporta indirettamente ed automaticamente una rideterminazione pro quota dell’entità delle partecipazioni degli altri comunisti i quali vedranno ipso iure accrescere in proporzione la loro quota in forza del principio di elasticità del diritto.

Commissione tributaria regionale Veneto Sez I n 407 del 9 aprile 2018 la rinuncia abdicativa al diritto di comproprietà, comportando un’espansione del diritto degli altri comproprietari indirettamente in forza del principio del vis espansiva della proprietà, non è trasferimento e non dà luogo ad alcuna tassazione proporzionale.

Chiara Mistretta,  Notaio in Brescia.

I testamenti «reciproci» di due coniugi – Cassazione, seconda sez., n. 18.197 del 2 settembre 2020 – a cura Notaio Federico De Stefano

Il caso nasce da un contenzioso ereditario tra fratelli: Tizio ha chiamato in giudizio il fratello Caio per far valere la nullità dei testamenti olografi dei comuni genitori, i quali avevano regolato le loro successioni con testamenti olografi in pari data e del contenuto medesimo.

Il tribunale accoglie la domanda, ravvisando che le modalità di redazione delle due schede testamentarie configurino un patto successorio istitutivo.

La decisione viene poi confermata dalla corte d’appello.

La Corte di Cassazione nel delineare la distinzione fra testamenti simultanei validi e il patto successorio istitutivo, ha chiarito che “si ha patto successorio, vietato, ai sensi dell’art. 458 c.c., quando le disposizioni testamentarie redatte da più persone, pur essendo contenute in schede formalmente distinte, danno luogo a un accordo con il quale ciascuno dei testatori provvede alla sua successione in un determinato modo, in determinante correlazione con la concordata disposizione dei propri beni da parte degli altri (Cass. n.2623/1982. Nella specie si è ravvisato un patto successorio vietato, avendo, ciascuno dei due coniugi, lasciato i propri beni a uno dei due figli, perché l’altro coniuge aveva disposto delle sue sostanze a favore dell’altro figlio)”.

La Suprema Corte prosegue nella motivazione osservando che “il giudice di merito, in particolare, esaminando i due testamenti ne ha evidenziato l’assoluta identità. Ricavando da ciò la conclusione che essi sono manifestazione di specifico e obiettivo accordo fra i testatori. Accordo che inferisce da tre elementi obiettivi: la contemporaneità della redazione, l’identità del contenuto e l’identità della forma”.

Prosegue la sentenza rilevando che con il secondo motivo d’appello l’attuale parte ricorrente aveva censurato la sentenza del tribunale perché l’esistenza del patto successorio istitutivo, riconosciuta dal primo giudice, non trovava riscontro nella prova del “vincolo con cui i coniugi testatori avrebbero inteso regolare pattiziamente le rispettive successioni”.

La Corte di Cassazione su questo profilo (fondamentale per il tema in oggetto: l’inesistenza della vincolatività dell’accordo) dichiara inammissibile il ricorso per cassazione, con motivazione puramente processualistica: «non è veicolata una censura che investa l’error in procedendo che avrebbe in ipotesi compiuto la corte d’appello nel dichiarare inammissibile il motivo di gravame per difetto di specificità, ma si deduce un error in judicando».

La Cassazione, con questa pronuncia, non entra nel merito della validità di testamenti autonomi, formalmente distinti, di contenuto analogo, in quanto non prende posizione sull’esistenza di un accordo vincolante, e quindi sull’esistenza di testamenti esecutivi di un patto successorio.

Non c’è patto successorio quando ciascun testatore esprime, nel rispetto dei requisiti formali previsti nel libro secondo del codice civile, una volontà autonoma.

Si potrebbe dunque affermare che o si raggiunge, nel primo grado di giudizio, la piena prova della “concordata disposizione”, e cioè dell’esistenza di un accordo, o non c’è patto successorio e non c’è causa di nullità.

Alla luce di tutto ciò le conseguenze pratiche che possono derivare da questa pronuncia portano a consigliare alle parti il ricorso a due testamenti, con disposizioni anche simili in alcuni punti, ma con tratti differenziatori; l’ideale poi che non avvengano in pari data e che abbiano delle disposizioni a favore di soggetti diversi o in ogni caso che non si richiamino vicendevolmente. La manifestazione deve quindi essere autonoma e separata. Ed è questo che deve emergere dalla lettura dei due testamenti.

Federico de Stefano, Notaio in Milano.

ALD NOTAI – www.aldnotai.it

Aggiornamento Arianna 3.16 SP9

La informiamo che è stato rilasciato l’aggiornamento di Arianna 3.16 SP9.

Tra le novità di maggior rilievo introdotte con questo rilascio segnaliamo:

 

  • Visicat

Aggiornato programma import visure catastali alle nuove policy di sicurezza del web server che importa i dati da SIT.

  • Esperto Societario

Risolta un’anomalia nella data di cessazione dell’Intercalare P. La data impostata non veniva scaricata.

Rilasciata la nuova versione che recepisce le modifiche della versione 696 in vigore dal 10/03/2022.

Le modifiche sono inerenti ai Comuni e sono state aggiornate gli estremi autorizzazione bollo per Rieti e Viterbo.

  • Videoscrittura Stilo

Gestione Schemi: migliorata la gestione del salvataggio per rendere più stabile l’eseguibile.

Impostazione lingua: selezionando tedesco si applica l’olandese. Segnalazione risolta.

Miscelazione: migliorate le prestazioni per generare un documento da miscelazione.

Calcolo codice fiscale: implementato il calcolo del codice fiscale con l’acceleratore Alt+D anche in caso di nomi che contengono caratteri speciali (ad es. Anna-Maria).

Caratteri speciali lingua tedesca: le combinazioni di tasti per inserire i caratteri tipici della lingua tedesca sono state posizionate su Alt+Num. Tutte le funzioni tramite acceleratore di tastiera sono state spostate su AltGr+Num oppure CTRL+Alt+Num (Num=tastierino numerico).

Allineato il comportamento della traslitterazione della data in tedesco, stesso risultato da bottone della toolbar o con combinazione di tasti CTRL + ALT +D.

Corretta la traslitterazione in tedesco delle frazioni ad esempio 1/1.000.000 (ein Einmillionstel).

Traslitterazione frazioni tedesco: corretta la traslitterazione.

Recupero modifiche dopo chiusura inattesa: corretto un problema che non consentiva il recupero del file temporaneo con le modifiche dopo una chiusura inattesa di Word.

Corretta la traslitterazione della data con la seguente digitazione esempio 01.03.22 (1 marzo 2022).

Corretto l’errore casuale della sovrapposizione dei numeri di pagina in stampa.

  • Repertorio

Gestione maschere: Migliorata la gestione delle finestre in fase di creazione e modifica della casella di repertorio al fine di ridurre le situazioni di blocco imprevisto delle maschere.

Stampa:

– Introdotta l’opzione “Visualizza e stampa in maiuscolo” in Strumenti – Opzioni – Casella.

– Migliorata la gestione di alcune combinazioni di font in fase di stampa.

Ripristinato il corretto funzionamento dei bottoni di zoom.

Ripristinato il corretto salvataggio dell’ultima percentuale di zoom impostata.

  • Prezzo-Valore

Aggiornate le aliquote di interessi legali e coefficienti usufrutto come previsto dai Decreti del MEF di dicembre 2021 ed entrati in vigore il 01/01/2022.

  • Norma

Risolto scoppio dell’applicazione all’avvio.

  • Videoscrittura Dotto

Corretto l’errore casuale della trasformazione del testo in RTF causata dai simboli della divisione sillabica.

  • Esperto Unico

Invio: Corretta l’anomalia a causa della quale il percorso del file xml firmato non veniva salvato nella clipboard di Windows.

Diritto aggiuntivo: aggiunto il campo “diritto aggiuntivo” anche nelle convenzioni delle note, come nelle convenzioni delle volture catastali.

  • Modulo RGT

Richiesta Notaio: se in configurazione sono presenti più Notai, al momento della creazione del Modello RGT, compare una maschera per la selezione del professionista con selezionato il notaio con cui si è fatto accesso ad Arianna.

 

Qualora fosse interessato ad approfondire le novità introdotte con gli ultimi aggiornamenti la invitiamo a contattarci.