
Il caso nasce da un contenzioso ereditario tra fratelli: Tizio ha chiamato in giudizio il fratello Caio per far valere la nullità dei testamenti olografi dei comuni genitori, i quali avevano regolato le loro successioni con testamenti olografi in pari data e del contenuto medesimo.
Il tribunale accoglie la domanda, ravvisando che le modalità di redazione delle due schede testamentarie configurino un patto successorio istitutivo.
La decisione viene poi confermata dalla corte d’appello.
La Corte di Cassazione nel delineare la distinzione fra testamenti simultanei validi e il patto successorio istitutivo, ha chiarito che “si ha patto successorio, vietato, ai sensi dell’art. 458 c.c., quando le disposizioni testamentarie redatte da più persone, pur essendo contenute in schede formalmente distinte, danno luogo a un accordo con il quale ciascuno dei testatori provvede alla sua successione in un determinato modo, in determinante correlazione con la concordata disposizione dei propri beni da parte degli altri (Cass. n.2623/1982. Nella specie si è ravvisato un patto successorio vietato, avendo, ciascuno dei due coniugi, lasciato i propri beni a uno dei due figli, perché l’altro coniuge aveva disposto delle sue sostanze a favore dell’altro figlio)”.
La Suprema Corte prosegue nella motivazione osservando che “il giudice di merito, in particolare, esaminando i due testamenti ne ha evidenziato l’assoluta identità. Ricavando da ciò la conclusione che essi sono manifestazione di specifico e obiettivo accordo fra i testatori. Accordo che inferisce da tre elementi obiettivi: la contemporaneità della redazione, l’identità del contenuto e l’identità della forma”.
Prosegue la sentenza rilevando che con il secondo motivo d’appello l’attuale parte ricorrente aveva censurato la sentenza del tribunale perché l’esistenza del patto successorio istitutivo, riconosciuta dal primo giudice, non trovava riscontro nella prova del “vincolo con cui i coniugi testatori avrebbero inteso regolare pattiziamente le rispettive successioni”.
La Corte di Cassazione su questo profilo (fondamentale per il tema in oggetto: l’inesistenza della vincolatività dell’accordo) dichiara inammissibile il ricorso per cassazione, con motivazione puramente processualistica: «non è veicolata una censura che investa l’error in procedendo che avrebbe in ipotesi compiuto la corte d’appello nel dichiarare inammissibile il motivo di gravame per difetto di specificità, ma si deduce un error in judicando».
La Cassazione, con questa pronuncia, non entra nel merito della validità di testamenti autonomi, formalmente distinti, di contenuto analogo, in quanto non prende posizione sull’esistenza di un accordo vincolante, e quindi sull’esistenza di testamenti esecutivi di un patto successorio.
Non c’è patto successorio quando ciascun testatore esprime, nel rispetto dei requisiti formali previsti nel libro secondo del codice civile, una volontà autonoma.
Si potrebbe dunque affermare che o si raggiunge, nel primo grado di giudizio, la piena prova della “concordata disposizione”, e cioè dell’esistenza di un accordo, o non c’è patto successorio e non c’è causa di nullità.
Alla luce di tutto ciò le conseguenze pratiche che possono derivare da questa pronuncia portano a consigliare alle parti il ricorso a due testamenti, con disposizioni anche simili in alcuni punti, ma con tratti differenziatori; l’ideale poi che non avvengano in pari data e che abbiano delle disposizioni a favore di soggetti diversi o in ogni caso che non si richiamino vicendevolmente. La manifestazione deve quindi essere autonoma e separata. Ed è questo che deve emergere dalla lettura dei due testamenti.
Federico de Stefano, Notaio in Milano.
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