L’istituzione in Italia di sedi secondarie da parte di società di capitali UE: profili civilistici, procedura digitale e riflessi fiscali. – di Notaio Antonio D’Ausilio

  1. Libertà di stabilimento e l’equivoco delle qualificazioni giuridiche

Nel mercato unico europeo, le società di capitali costituite in uno Stato membro manifestano con sempre maggiore frequenza l’esigenza di operare in Italia senza procedere alla costituzione di una nuova persona giuridica di diritto interno (la classica NewCo). Tale facoltà è diretta espressione della libertà di stabilimento garantita dagli artt. 49 e 54 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), che ricomprende espressamente il diritto di aprire succursali, agenzie o filiali.

Tuttavia, nella prassi professionale, è opportuno sgombrare immediatamente il campo da un equivoco frequente che attiene alla qualificazione della struttura che si intende radicare sul territorio nazionale. Sovente, per malintese ragioni di semplificazione burocratica o fiscale, l’imprenditore estero tende a prediligere la nozione di “unità locale”.

Sul piano del rigore sistematico, il discrimen è netto: la sede secondaria (o succursale) si configura allorquando vi sia una stabile organizzazione materiale unita a una rappresentanza stabile (art. 2508 c.c.). Al contrario, l’unità locale si risolve in un mero impianto operativo (un cantiere, un magazzino) privo di autonomia rappresentativa verso l’esterno. Dunque, può senz’altro affermarsi che l’unità locale è una qualificazione descrittiva e amministrativa: non sostituisce la disciplina della sede secondaria quando ricorrono stabilità e rappresentanza.

Tentare di mascherare una vera e propria succursale sotto le spoglie di una semplice unità locale espone la società a gravi rischi di riqualificazione, sia da parte degli istituti di credito, sia, come vedremo, da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

  1. Il preposto e il perimetro della rappresentanza stabile

Elemento qualificante della sede secondaria ex artt. 2508 e 2508 bis c.c. è la nomina di un preposto. Sul piano civilistico, tale figura è funzionalmente affine a quella dell’institore (art. 2203 c.c.), ossia colui che è preposto dal titolare all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa. La nomina del preposto non è un mero orpello formale bensì il fulcro della tutela dei terzi. È attraverso la precisa delineazione dei poteri a lui conferiti (stipula di contratti, gestione del personale, rapporti bancari e con la Pubblica Amministrazione, rappresentanza in giudizio) che il mercato italiano può interfacciarsi con l’ente estero in condizioni di sicurezza.

Un conferimento di poteri generico o claudicante svilisce la funzione stessa della pubblicità commerciale e paralizza l’operatività della succursale.

  1. La procedura digitale per le società UE: l’art. 2508-bis c.c.

Per le società di capitali UE, l’iscrizione della sede secondaria segue oggi un procedimento digitale tipizzato (art. 2508-bis c.c.). Il legislatore italiano, recependo la Direttiva (UE) 2019/1151 attraverso il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 183 ha introdotto un binario procedurale ad hoc per le società di capitali soggette alla legge di uno Stato membro dell’Unione Europea, codificato nel nuovo art. 2508-bis del Codice civile.

Tale norma contempera la spinta europea verso la digitalizzazione integrale delle procedure societarie con l’inderogabile necessità di un controllo preventivo di legalità, affidato al ministero notarile. La procedura, dal respiro squisitamente telematico, prevede che gli atti istitutivi della sede secondaria e l’atto di nomina del preposto (con la declaratoria dei relativi poteri) siano depositati presso un Notaio esercente in Italia.

Il Notaio, verificata la regolarità della documentazione – avvalendosi anche del sistema di interconnessione dei registri europei (cd. BRIS, nel quadro della Direttiva UE 2017/1132) per accertare l’esistenza della società madre e i poteri dei suoi organi – redige e sottoscrive elettronicamente l’istanza di registrazione.

Un aspetto di notevole pregio pratico della norma è la previsione secondo cui gli adempimenti pubblicitari successivi alla prima iscrizione possano essere sottoscritti, mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, direttamente dall’amministratore della società o dal preposto.

A garanzia della celerità dei traffici, il legislatore impone all’ufficio del Registro delle Imprese di completare l’iscrizione entro dieci giorni o, in difetto, di comunicare tempestivamente i motivi del ritardo.

  1. I limiti del Diritto Internazionale Privato e la responsabilità anteriore all’iscrizione

Sotto il profilo del Diritto Internazionale Privato, l’istituzione della sede secondaria non determina alcuna novazione soggettiva: l’ente rimane a tutti gli effetti una società straniera.

Ai sensi dell’art. 25 della Legge 218/1995, la natura, l’esistenza e la capacità della società continuano a essere regolate dalla legge dello Stato di costituzione (lex societatis). Tuttavia, l’inserimento nel mercato italiano comporta l’attrazione nell’orbita della lex loci per quanto attiene alla pubblicità degli atti. A tale obbligo si accompagna un profilo sanzionatorio di assoluta importanza: l’art. 2509-bis c.c. sancisce che, fino a quando non siano state adempiute le formalità pubblicitarie relative alla sede secondaria, coloro che agiscono in nome e per conto della società rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni assunte in Italia. È questo un monito severo contro la prassi, talvolta diffusa, di avviare l’operatività commerciale prima che l’iter camerale sia giunto a perfetta conclusione.

  1. L’imprescindibile corollario fiscale: la “Stabile Organizzazione”

L’indagine civilistica risulterebbe monca se non fosse affiancata da una valutazione fiscale. L’istituzione di una sede secondaria con preposto e autonomia organizzativa costituisce, frequentemente, il presupposto fattuale per l’emersione di una “stabile organizzazione” ai fini delle imposte dirette. L’art. 162 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) individua proprio nella “succursale” e nell’ “ufficio” le ipotesi tipiche in cui l’ente estero è attratto a tassazione in Italia per il reddito ivi prodotto. Parimenti, ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto, la struttura dotata di mezzi umani e tecnici idonei a consentirle di ricevere o fornire servizi integra la nozione unionale di fixed establishment (centro di attività stabile) di cui all’art. 11 del Regolamento (UE) n. 282/2011, con profondi riflessi sugli obblighi di fatturazione, liquidazione e versamento del tributo.

  1. Conclusioni

L’istituzione di una sede secondaria in Italia da parte di una società UE è un’operazione di architettura giuridica transnazionale. Il Notaio italiano è chiamato a presidiare questa delicata fase di ingresso nel mercato domestico, assicurando che la qualificazione civilistica (sede secondaria ex art. 2508-bis c.c.) coincida con la realtà operativa, disinnescando i rischi di responsabilità personale per i preposti e garantendo un impianto pubblicitario solido, capace di resistere al vaglio del sistema bancario, dell’Amministrazione Finanziaria e dei terzi contraenti.

Antonio D’Ausilio, Notaio in Bolzano

Cambiare software in uno studio notarile: una scelta strategica da governare – di Dott. Michele D’Agnolo

Negli studi notarili il software per la redazione degli atti e l’effettuazione delle formalità non è un semplice strumento operativo. Rappresenta una vera e propria infrastruttura organizzativa sulla quale si innestano i processi di lavoro, i controlli, la qualità del servizio reso ai clienti e, in ultima analisi, la serenità dello studio. Nonostante questo, il tema del cambio di software continua a essere affrontato con esitazione, se non addirittura evitato, come se fosse un male da rimandare il più a lungo possibile.

In molti casi la decisione di cambiare gestionale nasce da un malcontento diffuso, da confronti informali con altri studi o da difficoltà operative quotidiane che diventano sempre più evidenti. Tuttavia, troppo spesso la scelta non viene fatta sulla base di un’analisi razionale delle caratteristiche del software, della vita utile della piattaforma e dell’evoluzione attesa, della solidità del fornitore e del livello di assistenza e di formazione offerti, ma sull’onda degli umori dello staff o delle preferenze personali di chi lo utilizza di più. È certamente indispensabile ascoltare chi lavora quotidianamente con gli strumenti informatici, ma la decisione finale non può essere emotiva.

In un contesto normativo e organizzativo complesso come quello notarile, il software deve essere scelto dal Notaio come scelta strategica, valutando l’affidabilità del fornitore nel tempo, la capacità del sistema di evolvere, la qualità del supporto e la reale aderenza ai processi dello studio.

Uno degli ostacoli principali al cambiamento, però, non è tanto tecnologico quanto umano. Accade spesso che il cambio di software non si faccia perché lo staff, pur potendo trarre nel tempo numerosi vantaggi da una nuova soluzione informatica, non sia disponibile ad uscire dalla propria zona di comfort. Le abitudini operative costruite negli anni offrono una sensazione di sicurezza: si conoscono scorciatoie, limiti, soluzioni informali che permettono di “far funzionare” anche un sistema ormai superato. Il nuovo, al contrario, anche se migliore, spaventa, espone all’errore, rallenta inizialmente il lavoro e mette in discussione automatismi che sono diventati parte integrante della quotidianità professionale.

Questa resistenza è umana e comprensibile, ma non può diventare il criterio guida delle scelte organizzative dello studio. Compito del Notaio è riconoscere questi meccanismi, distinguere le criticità reali dalle resistenze emotive e guidare lo studio verso scelte che guardano al medio e lungo periodo, anche quando richiedono uno sforzo iniziale.

Proprio per questo il cambio di software non dovrebbe mai essere vissuto come un evento improvvisato, ma piuttosto come un progetto ben preparato e strutturato. Spegnere un sistema e accenderne un altro senza una preparazione adeguata espone lo studio a disservizi, errori e frustrazione diffusa. Governare il cambiamento significa pianificare tempi, fasi e responsabilità, affrontando il passaggio con la stessa attenzione che si riserverebbe a qualsiasi progetto complesso.

Sotto questo profilo, la formazione delle persone è uno degli aspetti più delicati. Non basta una dimostrazione tecnica delle funzionalità del nuovo software: occorre aiutare ciascun addetto a comprendere come le proprie attività quotidiane cambieranno, quali operazioni saranno diverse e quali vantaggi emergeranno solo dopo un periodo di utilizzo. Una formazione efficace riduce l’ansia, aumenta il senso di controllo e rende le persone parte attiva del cambiamento, anziché vittime di una decisione calata dall’alto.

Altro elemento centrale è la migrazione dei dati, spesso sottovalutata perché poco visibile. Anagrafiche, schemi di atto, modelli personalizzati, storico delle pratiche e dati contabili rappresentano la memoria operativa dello studio. Trasferirli da un sistema all’altro richiede attenzione, verifiche e test accurati, perché gli errori in questa fase emergono spesso solo a distanza di tempo, quando correggerli diventa complesso e costoso.

Accanto agli aspetti tecnici, non va trascurata la gestione del cambiamento dal punto di vista psicologico e organizzativo. Nei primi mesi dopo il passaggio al nuovo software è assolutamente fisiologico che le persone lavorino più lentamente, perdano automatismi consolidati e commettano errori che prima non facevano. Questo non è un segnale di fallimento del progetto, ma una fase naturale di adattamento. Preparare ex ante lo staff a gestire queste dinamiche, rassicurandolo, evitare giudizi affrettati sulle performance e prevedere un periodo di accompagnamento è fondamentale per evitare tensioni e resistenze latenti.

Infine, il cambio di software rappresenta spesso un’occasione preziosa per rimettere in discussione i processi di lavoro dello studio. Molte inefficienze non dipendono dal programma utilizzato, ma da prassi stratificate nel tempo, controlli ridondanti o procedure mai formalizzate. Affrontare il passaggio con uno sguardo organizzativo rivolto all’efficacia, all’efficienza e al controllo dei rischi consente non solo di adottare un nuovo strumento, ma di migliorare il modo in cui lo studio lavora nel suo complesso.

In un contesto in continua evoluzione, il notaio che sceglie il software con criteri razionali, pianifica il cambiamento e accompagna le persone lungo il percorso non sta semplicemente cambiando un programma, ma sta investendo nella solidità e nella qualità futura del proprio studio. Il cambiamento, se governato, non è una minaccia: è una leva di crescita.

Michele D’Agnolo, Executive Consultant – Intuitus Networ

Società tra avvocati. Limite del rapporto del capitale e amministrazione: vicende successorie – di Notaio Beatrice Costantini

La società tra Avvocati sta diventando uno strumento sempre più diffuso per lo svolgimento della attività legale, consentendo l’utilizzo della struttura imprenditoriale per la prestazione dell’attività professionale.

Da un lato, infatti, vi è il vantaggio di poter limitare la responsabilità al capitale sociale (ferma comunque la responsabilità professionale del professionista, come prevista dall’art. 4bis comma 4 della L. 31 dicembre 2012 n. 247, secondo cui “La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione”) con ciò differenziandosi dall’associazione professionale dove per i debiti contratti dall’associazione si risponde solidalmente ed illimitatamente.   

Dall’altro, invece, consente la partecipazione di soci “di capitale”, che non necessariamente siano avvocati o professionisti iscritti in altri albi, ma meri soci “sovventori” (riprendendo un termine tipico delle società cooperative), che, grazie al loro apporto finanziario, consentono alla società il raggiungimento di obiettivi che, da solo, l’avvocato non avrebbe potuto raggiungere.

La disciplina, nella sua attuale forma, è stata introdotta dall’art. 4 bis della L. 31 dicembre 2012 n. 247, così come modificato dalla L. 4 agosto 2017 n. 124. Prima dell’introduzione di tale norma, l’utilizzo per l’esercizio della professione forense in forma societaria era svolto attraverso le Società tra professionisti (D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96 e successivamente dalla L. 12 novembre 2011 n. 183), anche se prima della riforma del 2012 ciò che era discusso era l’utilizzabilità della struttura societaria. Tale struttura (quella delle società tra professionisti) si è poi consolidata dal 2012 e fino alla modifica del 2017, in quanto, inizialmente l’art. 5 della Legge Forense n. 247/2012 operava un mero rinvio al governo della disciplina delle società tra avvocati, così legittimando definitivamente lo svolgimento della professione in forma societaria, il tutto fino alla sua abrogazione ed introduzione dell’art. 4bis ad opera della l. 124/2017.

Le caratteristiche e la struttura delle Società tra Avvocati

La norma fondamentale che disciplina e consente espressamente le Società tra Avvocati è il citato art. 4 bis della L. 31 dicembre 2012 n. 247. L’esercizio in forma societaria potrà avvenire sotto qualsiasi forma, sia società di persone, sia società di capitali, ma anche in forma di società cooperativa.

Non si tratta, dunque, di un nuovo “tipo” societario, ma solamente di una disciplina speciale vista la funzione e l’attività – di “amministrazione della giustizia” (così la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 dicembre 2024 Halmer/Rechtsanwaltskammer München, punto 66) – che l’avvocato è chiamato a svolgere.

Pertanto, una volta scelto il tipo societario da adottare, saranno applicabili tutte le norme del codice civile che disciplinano lo stesso. Tuttavia, la legge prevede due limiti fondamentali.

Il primo consiste nell’obbligo che almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto dovranno essere rappresentati da avvocati iscritti all’albo, ovvero da avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni. Il limite, pertanto, va letto al contrario: è consentita la partecipazione di soci di capitale fino al limite di un terzo del capitale sociale e che gli stessi non abbiano più di un terzo dei diritti di voto (per il caso di azioni a voto plurimo o quote di categorie speciali o diritti particolari) .

Il secondo incide sulla gestione: la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati, ed in ogni caso, i componenti dello stesso non possono essere estranei alla compagine sociale. Possono rivestire la qualifica di amministratori anche i soci professionisti, non avvocati.

Questi limiti incidono anche sulle conseguenze del mantenimento della qualifica di “avvocato” e/o professionista. Infatti, da un lato, il comma 1 del citato articolo 4bis vieta la partecipazione tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona, punendo la violazione di tale divieto con l’esclusione del socio; dall’altro, il comma 5 dispone che “la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società (…)”.

Dunque, mentre da una parte, vi è un’apertura all’inserimento nella società tra avvocati di soci di capitali, il legislatore mira a non snaturare la natura dell’attività professionale ed a conservare il potere decisionale (sia assembleare sia dell’organo gestorio) e direttivo in mano al professionista, ponendo i limiti di cui sopra.

La morte del socio Avvocato

Il secondo comma del medesimo articolo 4 bis della L. 31 dicembre 2012 n. 247 prevede che il mantenimento del rapporto tra soci Avvocati/professionisti e soci di capitali debba rimanere tale per tutta la durata del rapporto sociale. Il venir meno di tale condizione è causa di scioglimento della società, con obbligo per il Consiglio dell’Ordine di cancellazione della società dalla sezione speciale dell’albo, salvo che nel termine di sei mesi la società non abbia provveduto a ricostituire il rapporto tra soci Avvocati e soci di capitale.

Si fa presente che detto termine è, per espressa previsione legislativa, un termine perentorio.

Il venir meno di detto rapporto può essere determinato:

– dalla fuoriuscita volontaria dalla compagine sociale di un socio Avvocato (recesso, ove ammesso, o cessione della propria quota);

– dall’esclusione di un Socio Avvocato dalla società (che si determina in caso di radiazione dall’albo o dell’intestazione della partecipazione a società fiduciari, trust o per interposta persona);

– dalla morte di un socio Avvocato.

In particolare, il comma 5 dell’art. 4 bis della L. 247/2012 prevede inoltre che “la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1”.

In tutti questi casi, qualora a causa dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente al singolo socio non venga mantenuto il rapporto tra avvocati/professionisti e finanziatori si dovrà provvedere ad assumere “opportuni provvedimenti” nel più breve termine possibile, pena lo scioglimento dell’intera società e la cancellazione della stessa dall’Ordine.

Ciò che qui interessa sono le conseguenze della morte del socio Avvocato, e, come vedremo più avanti, del socio Avvocato che sia anche Amministratore.

Poiché la morte comporta automatica cancellazione dall’albo, il primo effetto, dunque, è lo scioglimento del rapporto sociale, non potendosi la quota trasferirsi automaticamente agli eredi, in quanto gli stessi potrebbero non avere i requisiti per essere soci o, il loro ingresso quali soci di capitali, potrebbe alterare la proporzione tra soci Avvocati e/o professionisti e soci di mero capitale.

Il rapporto, dunque, si scioglie con acquisto da parte degli eredi del diritto alla liquidazione della quota, salvo che gli altri soci non decidano di continuare la società con gli eredi stessi. Si verifica pertanto una situazione analoga a ciò che accade nelle società di persone, ma non a causa dell’elemento fondamentale dell’intuitus personae che le caratterizza, ma per il venir meno della qualifica di avvocato/professionista. Si deve considerare, inoltre, che l’effetto dello scioglimento del rapporto sociale si verificherebbe anche qualora l’erede o tutti gli eredi dell’avvocato defunto fossero essi stessi avvocati: è la conseguenza diretta della cancellazione dall’albo, una surrogazione reale tra la quota sociale ed il diritto alla liquidazione; spetterà poi ai soci ed agli eredi scegliere se proseguire, con un negozio di continuazione ovvero liquidare la quota del socio defunto agli eredi.

Tale scelta, inoltre, non è necessariamente legata al rispetto delle proporzioni tra soci avvocati o avvocati e professionisti e soci di capitali: potrebbe infatti crearsi la situazione per cui si scelga di continuare la società con gli eredi rimanendo fermo il termine di sei mesi, che decorrerà dalla data del decesso, per ristabilire il rapporto vincolante previsto dalla norma. In tale ipotesi, si potrà evitare di intaccare il patrimonio sociale, evitando la liquidazione della quota, e cercare un nuovo avvocato e/o professionista disposto ad entrare nella compagine societaria nei termini perentori previsti, dando così nuove opportunità di sviluppo alla società. Il tutto, tenendo sempre in considerazione che il mancato rispetto dei termini stessi determina lo scioglimento della società e la cancellazione dall’ordine.

Ulteriore aspetto da valutare è la modalità di ingresso del nuovo socio e/o avvocato: nella situazione fisiologica egli potrà entrare nella compagine sociale sia mediante una cessione di quote sia per mezzo di un aumento di capitale offerto direttamente a terzi. Nella situazione patologica dell’evento morte che determini il mancato rispetto delle proporzioni tra categorie di soci, strumento sicuramente ammissibile sarà la cessione delle quote, mentre l’ammissione di un nuovo socio mediante aumento di capitali sarà percorribile solo qualora il rapporto dei diritti di voto tra le due categorie di soci (primo limite imposto dal legislatore insieme al limite del rapporto sul capitale) sia mantenuto nonostante il venir meno dei voti rappresentati dal socio defunto.

Diverse, invece, sono le conseguenze della morte del socio investitore: per detta quota vi è la libera trasmissibilità mortis causa, perché la successione in tale quota non può in alcun modo alterare le proporzioni richieste dalla legge (o al massimo le può alterare a vantaggio dei soci avvocati e/o professionisti).

La morte del socio avvocato, dunque, sarà l’inizio di un nuovo assetto societario per la società, che dovrà definirsi quanto prima, al fine di evitare conseguenze tali per cui la morte dell’avvocato comporta anche la “morte” giuridica della società.

La morte dell’Amministratore Avvocato

Nelle società per azioni la cessazione degli amministratori è disciplinata dall’articolo 2385 del codice civile: tale norma non prende in particolare riferimento l’ipotesi della morte dell’amministratore o di un componente del consiglio, ma dall’interpretazione della stessa si può ricavare che in caso di morte, ferma l’efficacia immediata della cessazione dell’incarico, qualora si tratti di organo collegiale, lo stesso dovrà cooptare un nuovo amministratore, mentre spetterà al collegio sindacale la pubblicità dell’avvenuta cessazione dell’ufficio. L’articolo 2386 disciplina la cooptazione come strumento per mantenere valida la composizione dell’organo collegiale al fine di garantirne il corretto funzionamento: gli amministratori nominano l’amministratore mancante e detta nomina viene approvata dal collegio sindacale. L’amministratore così nominato è funzionale per il corretto funzionamento dell’organo amministrativo, ma la sua nomina dovrà essere confermata ovvero bisognerà provvedere alla sua sostituzione nell’assemblea successiva.

Il secondo comma dell’articolo 2386 prevede che qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Da tale norma si evince la fondamentale importanza della nomina da parte dell’assemblea, in quanto costituisce l’elemento attraverso cui i soci esercitano i loro poteri sulla gestione della società. I soci, infatti, non hanno il potere diretto di influire sulle scelte della società, ma possono influire sulla stessa mediante la nomina dei soggetti che la gestiscono.

Bisogna poi affrontare il tema della morte dell’amministratore  quando si tratta di amministratore unico, sistema di amministrazione tipico e prediletto nella struttura delle società responsabilità limitata. Nel titolo dedicato alle società a responsabilità limitata non è prevista alcuna norma in merito alla cessazione dell’amministratore unico o di un componente dell’organo amministrativo. Pertanto, per capire la disciplina bisogna far riferimento alle norme in tema di società per azioni, sopra richiamate. È chiaro dunque che, qualora venga a mancare l’amministratore unico per morte, bisogna anzitutto provvedere alla sua sostituzione, stante l’efficacia immediata della causa di cessazione e la necessità per la società di continuare ad operare, nonché dare la pubblicità di detto fatto.

Poiché nelle società a responsabilità limitata non è frequente la nomina dell’organo di controllo, stante la realtà medio piccola della maggior parte delle società italiane, l’onere di dare pubblicità dell’accaduto e nominare un nuovo amministratore spetta dunque all’assemblea dei soci. L’assemblea dovrà dunque riunirsi nel più breve termine possibile e provvedere alla nomina del nuovo amministratore al fine di consentire alla società di poter continuare ad operare. Il verbale di nomina (con contestuale presa d’atto della cessazione dell’amministratore defunto) dovrà essere trasmesso per l’iscrizione al Registro delle Imprese.

Le questioni sopra affrontate possono porsi in termini diversi all’interno delle società tra avvocati, in quanto in tali tipi di società, da un lato, bisogna mantenere la proporzione tra i componenti del consiglio avvocati e tra i professionisti e dall’altro non si può nominare amministratore un soggetto estraneo alla compagine sociale. L’amministratore, dunque, sarà necessariamente uno dei soci. Quindi il problema si connette anche alle sorti della quota sociale ed al mantenimento del rapporto tra avvocati e professionisti e soci di capitale, come sopra già analizzato.

Il problema non si pone qualora l’organo amministrativo sia un organo collegiale in cui, nonostante la morte venga mantenuta la proporzione tra le categorie di soci, ovvero qualora vi sia all’interno della compagine sociale un avvocato non amministratore. L’organo amministrativo provvederà alla sua cooptazione e l’assemblea successiva ne confermerà la nomina, il tutto come previsto per legge.

Il problema, invece, diventa reale e concreto nel momento in cui l’avvocato sia amministratore unico e, quale socio, la sua partecipazione determini il mantenimento di quella proporzione di capitale tra soci avvocati/professionisti i soci di mero capitale. Può l’assemblea validamente esprimersi, qualora la morte del socio abbia determinato che la proporzione del capitale detenuto da soci “finanziatori”, dedotta la quota del socio defunto, ecceda un terzo?

La morte, come abbiamo visto nel paragrafo che precede, costituisce causa di cancellazione dall’albo, di scioglimento del rapporto sociale con diritto degli eredi alla liquidazione, salvo che con il consenso degli eredi e degli altri soci questi non vogliono continuare la società, pur sempre mantenendo il rapporto dei due terzi del capitale e di voto in favore di soggetti avvocati e professionisti iscritti in albi. Pertanto, nel momento in cui deve essere adottata la decisione di sostituzione dell’amministratore (decisione che va presa nell’immediato al fine di poter continuare a far operare la società), quel rapporto può essere venuto meno. Non si può ipotizzare che al fine di assumere tale decisione si debba necessariamente attendere, da un lato, la liquidazione degli eredi o la scelta se continuare con gli stessi (in quanto tali operazioni sono inoltre legate dall’obbligo di presentazione della dichiarazione successione, adempimento che spesso può richiedere mesi, con conseguente blocco dell’operatività della società) e, dall’altro, l’ingresso nella compagine sociale di un nuovo avvocato o professionista.

La soluzione nell’immediato, pertanto, è quella di nominare un amministratore provvisorio ove ve ne siano i presupposti (altro professionista e/o Avvocato all’interno della compagine societaria); nomina che sarà poi ratificata dalla nuova assemblea creatasi per effetto della ricostituzione del rapporto di proporzionalità tra soci avvocati e professionisti e non. In tal modo la società può continuare ad operare e la scelta in relazione alle sorti della quota del socio defunto possono essere rimandate ad un secondo momento.

Appare invece chiaro che, ove non vi siano i presupposti per la nomina di un amministratore provvisorio, la priorità fondamentale è quella di ricostituire il rapporto di proporzionalità, in relazione al quale si ricorda che il legislatore ha concesso un termine perentorio di sei mesi. In tale ipotesi l’unica soluzione percorribile è quella di effettuare, nel più breve termine possibile, una cessione di quota che riporti in equilibrio le proporzioni tra le “categorie” di soci, secondo quel rapporto inderogabile voluto dalla legge. In questo modo, subentrato il nuovo socio avvocato, l’assemblea potrà validamente deliberare la sua nomina quale amministratore e la società potrà riprendere la sua operatività nei confronti dei terzi.

Prospettive

Il legislatore, dunque, alla luce delle suesposte considerazioni, ha preferito mantenere forte e prevalente l’aspetto professionale della nuova società, a discapito di una struttura meramente capitalistica. E questo profilo di attenzione al ruolo professionale/istituzionale si evince anche dal comma 6 del più volte citato articolo 4bis della Legge Forense, il quale prevede che le società tra avvocati sono anch’esse tenute a rispettare “il codice deontologioco e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza”.

La società tra avvocati deve anch’essa comportarsi come un avvocato. E come può farlo quando ci sono dietro anche interessi capitalistici, di mero aspetto economico che possono far perdere di mira la ricerca della giustizia – perseguita dall’avvocato – in favore della ricerca del guadagno?

E’ questa la domanda che si è posta il Consiglio nazionale forense nell’ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale, avendo rilevato dubbi di legittimità costituzionale del terzo comma del citato art. 4 bis della Legge 247/2012; il dubbio circa la possibilità di mantenere la prevalenza dell’aspetto professionale e la tutela dell’indipendenza e dell’autonomia dell’Avvocato, nonostante la presenza di soci di capitale nelle società tra avvocati, ha richiesto la verifica di legittimità per valutarne la compatibilità alla luce degli articoli 3, 24, 41 e 111 della Costituzione (ordinanza n. 87/2025 del 24 ottobre 2025).

Quello della società tra Avvocati, con soci di capitali, è un capitolo tutto ancora da scrivere, oggi a cura della Corte Costituzionale la quale non potrà non tenere conto della sopra citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (richiamata dall’ordinanza di remissione) del 19 dicembre 2024 Halmer/Rechtsanwaltskammer München la quale ha statuito “che uno Stato membro può vietare la partecipazione di investitori puramene finanziari al capitale di una società di avvocati e che una siffatta restrizione della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali è giustificata dall’obiettivo di garantire che gli avvocati possano esercitare la loro professione in modo indipendente e nel rispetto dei Ioro obblighi professionali e deontologici.

Tale decisione valorizza l’importanza determinante del rispetto del principio di trasparenza e dell’obbligo del segreto per assicurare una sana amministrazione della giustizia.”

E gli aspetti sopra affrontati dipendono tutti dalla partecipazione al capitale di soci di mero capitale, oggi in forte discussione.

Beatrice Costantini, Notaio in Roma