La società tra Avvocati sta diventando uno strumento sempre più diffuso per lo svolgimento della attività legale, consentendo l’utilizzo della struttura imprenditoriale per la prestazione dell’attività professionale.
Da un lato, infatti, vi è il vantaggio di poter limitare la responsabilità al capitale sociale (ferma comunque la responsabilità professionale del professionista, come prevista dall’art. 4bis comma 4 della L. 31 dicembre 2012 n. 247, secondo cui “La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione”) con ciò differenziandosi dall’associazione professionale dove per i debiti contratti dall’associazione si risponde solidalmente ed illimitatamente.
Dall’altro, invece, consente la partecipazione di soci “di capitale”, che non necessariamente siano avvocati o professionisti iscritti in altri albi, ma meri soci “sovventori” (riprendendo un termine tipico delle società cooperative), che, grazie al loro apporto finanziario, consentono alla società il raggiungimento di obiettivi che, da solo, l’avvocato non avrebbe potuto raggiungere.
La disciplina, nella sua attuale forma, è stata introdotta dall’art. 4 bis della L. 31 dicembre 2012 n. 247, così come modificato dalla L. 4 agosto 2017 n. 124. Prima dell’introduzione di tale norma, l’utilizzo per l’esercizio della professione forense in forma societaria era svolto attraverso le Società tra professionisti (D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96 e successivamente dalla L. 12 novembre 2011 n. 183), anche se prima della riforma del 2012 ciò che era discusso era l’utilizzabilità della struttura societaria. Tale struttura (quella delle società tra professionisti) si è poi consolidata dal 2012 e fino alla modifica del 2017, in quanto, inizialmente l’art. 5 della Legge Forense n. 247/2012 operava un mero rinvio al governo della disciplina delle società tra avvocati, così legittimando definitivamente lo svolgimento della professione in forma societaria, il tutto fino alla sua abrogazione ed introduzione dell’art. 4bis ad opera della l. 124/2017.
Le caratteristiche e la struttura delle Società tra Avvocati
La norma fondamentale che disciplina e consente espressamente le Società tra Avvocati è il citato art. 4 bis della L. 31 dicembre 2012 n. 247. L’esercizio in forma societaria potrà avvenire sotto qualsiasi forma, sia società di persone, sia società di capitali, ma anche in forma di società cooperativa.
Non si tratta, dunque, di un nuovo “tipo” societario, ma solamente di una disciplina speciale vista la funzione e l’attività – di “amministrazione della giustizia” (così la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 dicembre 2024 Halmer/Rechtsanwaltskammer München, punto 66) – che l’avvocato è chiamato a svolgere.
Pertanto, una volta scelto il tipo societario da adottare, saranno applicabili tutte le norme del codice civile che disciplinano lo stesso. Tuttavia, la legge prevede due limiti fondamentali.
Il primo consiste nell’obbligo che almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto dovranno essere rappresentati da avvocati iscritti all’albo, ovvero da avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni. Il limite, pertanto, va letto al contrario: è consentita la partecipazione di soci di capitale fino al limite di un terzo del capitale sociale e che gli stessi non abbiano più di un terzo dei diritti di voto (per il caso di azioni a voto plurimo o quote di categorie speciali o diritti particolari) .
Il secondo incide sulla gestione: la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati, ed in ogni caso, i componenti dello stesso non possono essere estranei alla compagine sociale. Possono rivestire la qualifica di amministratori anche i soci professionisti, non avvocati.
Questi limiti incidono anche sulle conseguenze del mantenimento della qualifica di “avvocato” e/o professionista. Infatti, da un lato, il comma 1 del citato articolo 4bis vieta la partecipazione tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona, punendo la violazione di tale divieto con l’esclusione del socio; dall’altro, il comma 5 dispone che “la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società (…)”.
Dunque, mentre da una parte, vi è un’apertura all’inserimento nella società tra avvocati di soci di capitali, il legislatore mira a non snaturare la natura dell’attività professionale ed a conservare il potere decisionale (sia assembleare sia dell’organo gestorio) e direttivo in mano al professionista, ponendo i limiti di cui sopra.
La morte del socio Avvocato
Il secondo comma del medesimo articolo 4 bis della L. 31 dicembre 2012 n. 247 prevede che il mantenimento del rapporto tra soci Avvocati/professionisti e soci di capitali debba rimanere tale per tutta la durata del rapporto sociale. Il venir meno di tale condizione è causa di scioglimento della società, con obbligo per il Consiglio dell’Ordine di cancellazione della società dalla sezione speciale dell’albo, salvo che nel termine di sei mesi la società non abbia provveduto a ricostituire il rapporto tra soci Avvocati e soci di capitale.
Si fa presente che detto termine è, per espressa previsione legislativa, un termine perentorio.
Il venir meno di detto rapporto può essere determinato:
– dalla fuoriuscita volontaria dalla compagine sociale di un socio Avvocato (recesso, ove ammesso, o cessione della propria quota);
– dall’esclusione di un Socio Avvocato dalla società (che si determina in caso di radiazione dall’albo o dell’intestazione della partecipazione a società fiduciari, trust o per interposta persona);
– dalla morte di un socio Avvocato.
In particolare, il comma 5 dell’art. 4 bis della L. 247/2012 prevede inoltre che “la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1”.
In tutti questi casi, qualora a causa dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente al singolo socio non venga mantenuto il rapporto tra avvocati/professionisti e finanziatori si dovrà provvedere ad assumere “opportuni provvedimenti” nel più breve termine possibile, pena lo scioglimento dell’intera società e la cancellazione della stessa dall’Ordine.
Ciò che qui interessa sono le conseguenze della morte del socio Avvocato, e, come vedremo più avanti, del socio Avvocato che sia anche Amministratore.
Poiché la morte comporta automatica cancellazione dall’albo, il primo effetto, dunque, è lo scioglimento del rapporto sociale, non potendosi la quota trasferirsi automaticamente agli eredi, in quanto gli stessi potrebbero non avere i requisiti per essere soci o, il loro ingresso quali soci di capitali, potrebbe alterare la proporzione tra soci Avvocati e/o professionisti e soci di mero capitale.
Il rapporto, dunque, si scioglie con acquisto da parte degli eredi del diritto alla liquidazione della quota, salvo che gli altri soci non decidano di continuare la società con gli eredi stessi. Si verifica pertanto una situazione analoga a ciò che accade nelle società di persone, ma non a causa dell’elemento fondamentale dell’intuitus personae che le caratterizza, ma per il venir meno della qualifica di avvocato/professionista. Si deve considerare, inoltre, che l’effetto dello scioglimento del rapporto sociale si verificherebbe anche qualora l’erede o tutti gli eredi dell’avvocato defunto fossero essi stessi avvocati: è la conseguenza diretta della cancellazione dall’albo, una surrogazione reale tra la quota sociale ed il diritto alla liquidazione; spetterà poi ai soci ed agli eredi scegliere se proseguire, con un negozio di continuazione ovvero liquidare la quota del socio defunto agli eredi.
Tale scelta, inoltre, non è necessariamente legata al rispetto delle proporzioni tra soci avvocati o avvocati e professionisti e soci di capitali: potrebbe infatti crearsi la situazione per cui si scelga di continuare la società con gli eredi rimanendo fermo il termine di sei mesi, che decorrerà dalla data del decesso, per ristabilire il rapporto vincolante previsto dalla norma. In tale ipotesi, si potrà evitare di intaccare il patrimonio sociale, evitando la liquidazione della quota, e cercare un nuovo avvocato e/o professionista disposto ad entrare nella compagine societaria nei termini perentori previsti, dando così nuove opportunità di sviluppo alla società. Il tutto, tenendo sempre in considerazione che il mancato rispetto dei termini stessi determina lo scioglimento della società e la cancellazione dall’ordine.
Ulteriore aspetto da valutare è la modalità di ingresso del nuovo socio e/o avvocato: nella situazione fisiologica egli potrà entrare nella compagine sociale sia mediante una cessione di quote sia per mezzo di un aumento di capitale offerto direttamente a terzi. Nella situazione patologica dell’evento morte che determini il mancato rispetto delle proporzioni tra categorie di soci, strumento sicuramente ammissibile sarà la cessione delle quote, mentre l’ammissione di un nuovo socio mediante aumento di capitali sarà percorribile solo qualora il rapporto dei diritti di voto tra le due categorie di soci (primo limite imposto dal legislatore insieme al limite del rapporto sul capitale) sia mantenuto nonostante il venir meno dei voti rappresentati dal socio defunto.
Diverse, invece, sono le conseguenze della morte del socio investitore: per detta quota vi è la libera trasmissibilità mortis causa, perché la successione in tale quota non può in alcun modo alterare le proporzioni richieste dalla legge (o al massimo le può alterare a vantaggio dei soci avvocati e/o professionisti).
La morte del socio avvocato, dunque, sarà l’inizio di un nuovo assetto societario per la società, che dovrà definirsi quanto prima, al fine di evitare conseguenze tali per cui la morte dell’avvocato comporta anche la “morte” giuridica della società.
La morte dell’Amministratore Avvocato
Nelle società per azioni la cessazione degli amministratori è disciplinata dall’articolo 2385 del codice civile: tale norma non prende in particolare riferimento l’ipotesi della morte dell’amministratore o di un componente del consiglio, ma dall’interpretazione della stessa si può ricavare che in caso di morte, ferma l’efficacia immediata della cessazione dell’incarico, qualora si tratti di organo collegiale, lo stesso dovrà cooptare un nuovo amministratore, mentre spetterà al collegio sindacale la pubblicità dell’avvenuta cessazione dell’ufficio. L’articolo 2386 disciplina la cooptazione come strumento per mantenere valida la composizione dell’organo collegiale al fine di garantirne il corretto funzionamento: gli amministratori nominano l’amministratore mancante e detta nomina viene approvata dal collegio sindacale. L’amministratore così nominato è funzionale per il corretto funzionamento dell’organo amministrativo, ma la sua nomina dovrà essere confermata ovvero bisognerà provvedere alla sua sostituzione nell’assemblea successiva.
Il secondo comma dell’articolo 2386 prevede che qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Da tale norma si evince la fondamentale importanza della nomina da parte dell’assemblea, in quanto costituisce l’elemento attraverso cui i soci esercitano i loro poteri sulla gestione della società. I soci, infatti, non hanno il potere diretto di influire sulle scelte della società, ma possono influire sulla stessa mediante la nomina dei soggetti che la gestiscono.
Bisogna poi affrontare il tema della morte dell’amministratore quando si tratta di amministratore unico, sistema di amministrazione tipico e prediletto nella struttura delle società responsabilità limitata. Nel titolo dedicato alle società a responsabilità limitata non è prevista alcuna norma in merito alla cessazione dell’amministratore unico o di un componente dell’organo amministrativo. Pertanto, per capire la disciplina bisogna far riferimento alle norme in tema di società per azioni, sopra richiamate. È chiaro dunque che, qualora venga a mancare l’amministratore unico per morte, bisogna anzitutto provvedere alla sua sostituzione, stante l’efficacia immediata della causa di cessazione e la necessità per la società di continuare ad operare, nonché dare la pubblicità di detto fatto.
Poiché nelle società a responsabilità limitata non è frequente la nomina dell’organo di controllo, stante la realtà medio piccola della maggior parte delle società italiane, l’onere di dare pubblicità dell’accaduto e nominare un nuovo amministratore spetta dunque all’assemblea dei soci. L’assemblea dovrà dunque riunirsi nel più breve termine possibile e provvedere alla nomina del nuovo amministratore al fine di consentire alla società di poter continuare ad operare. Il verbale di nomina (con contestuale presa d’atto della cessazione dell’amministratore defunto) dovrà essere trasmesso per l’iscrizione al Registro delle Imprese.
Le questioni sopra affrontate possono porsi in termini diversi all’interno delle società tra avvocati, in quanto in tali tipi di società, da un lato, bisogna mantenere la proporzione tra i componenti del consiglio avvocati e tra i professionisti e dall’altro non si può nominare amministratore un soggetto estraneo alla compagine sociale. L’amministratore, dunque, sarà necessariamente uno dei soci. Quindi il problema si connette anche alle sorti della quota sociale ed al mantenimento del rapporto tra avvocati e professionisti e soci di capitale, come sopra già analizzato.
Il problema non si pone qualora l’organo amministrativo sia un organo collegiale in cui, nonostante la morte venga mantenuta la proporzione tra le categorie di soci, ovvero qualora vi sia all’interno della compagine sociale un avvocato non amministratore. L’organo amministrativo provvederà alla sua cooptazione e l’assemblea successiva ne confermerà la nomina, il tutto come previsto per legge.
Il problema, invece, diventa reale e concreto nel momento in cui l’avvocato sia amministratore unico e, quale socio, la sua partecipazione determini il mantenimento di quella proporzione di capitale tra soci avvocati/professionisti i soci di mero capitale. Può l’assemblea validamente esprimersi, qualora la morte del socio abbia determinato che la proporzione del capitale detenuto da soci “finanziatori”, dedotta la quota del socio defunto, ecceda un terzo?
La morte, come abbiamo visto nel paragrafo che precede, costituisce causa di cancellazione dall’albo, di scioglimento del rapporto sociale con diritto degli eredi alla liquidazione, salvo che con il consenso degli eredi e degli altri soci questi non vogliono continuare la società, pur sempre mantenendo il rapporto dei due terzi del capitale e di voto in favore di soggetti avvocati e professionisti iscritti in albi. Pertanto, nel momento in cui deve essere adottata la decisione di sostituzione dell’amministratore (decisione che va presa nell’immediato al fine di poter continuare a far operare la società), quel rapporto può essere venuto meno. Non si può ipotizzare che al fine di assumere tale decisione si debba necessariamente attendere, da un lato, la liquidazione degli eredi o la scelta se continuare con gli stessi (in quanto tali operazioni sono inoltre legate dall’obbligo di presentazione della dichiarazione successione, adempimento che spesso può richiedere mesi, con conseguente blocco dell’operatività della società) e, dall’altro, l’ingresso nella compagine sociale di un nuovo avvocato o professionista.
La soluzione nell’immediato, pertanto, è quella di nominare un amministratore provvisorio ove ve ne siano i presupposti (altro professionista e/o Avvocato all’interno della compagine societaria); nomina che sarà poi ratificata dalla nuova assemblea creatasi per effetto della ricostituzione del rapporto di proporzionalità tra soci avvocati e professionisti e non. In tal modo la società può continuare ad operare e la scelta in relazione alle sorti della quota del socio defunto possono essere rimandate ad un secondo momento.
Appare invece chiaro che, ove non vi siano i presupposti per la nomina di un amministratore provvisorio, la priorità fondamentale è quella di ricostituire il rapporto di proporzionalità, in relazione al quale si ricorda che il legislatore ha concesso un termine perentorio di sei mesi. In tale ipotesi l’unica soluzione percorribile è quella di effettuare, nel più breve termine possibile, una cessione di quota che riporti in equilibrio le proporzioni tra le “categorie” di soci, secondo quel rapporto inderogabile voluto dalla legge. In questo modo, subentrato il nuovo socio avvocato, l’assemblea potrà validamente deliberare la sua nomina quale amministratore e la società potrà riprendere la sua operatività nei confronti dei terzi.
Prospettive
Il legislatore, dunque, alla luce delle suesposte considerazioni, ha preferito mantenere forte e prevalente l’aspetto professionale della nuova società, a discapito di una struttura meramente capitalistica. E questo profilo di attenzione al ruolo professionale/istituzionale si evince anche dal comma 6 del più volte citato articolo 4bis della Legge Forense, il quale prevede che le società tra avvocati sono anch’esse tenute a rispettare “il codice deontologioco e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza”.
La società tra avvocati deve anch’essa comportarsi come un avvocato. E come può farlo quando ci sono dietro anche interessi capitalistici, di mero aspetto economico che possono far perdere di mira la ricerca della giustizia – perseguita dall’avvocato – in favore della ricerca del guadagno?
E’ questa la domanda che si è posta il Consiglio nazionale forense nell’ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale, avendo rilevato dubbi di legittimità costituzionale del terzo comma del citato art. 4 bis della Legge 247/2012; il dubbio circa la possibilità di mantenere la prevalenza dell’aspetto professionale e la tutela dell’indipendenza e dell’autonomia dell’Avvocato, nonostante la presenza di soci di capitale nelle società tra avvocati, ha richiesto la verifica di legittimità per valutarne la compatibilità alla luce degli articoli 3, 24, 41 e 111 della Costituzione (ordinanza n. 87/2025 del 24 ottobre 2025).
Quello della società tra Avvocati, con soci di capitali, è un capitolo tutto ancora da scrivere, oggi a cura della Corte Costituzionale la quale non potrà non tenere conto della sopra citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (richiamata dall’ordinanza di remissione) del 19 dicembre 2024 Halmer/Rechtsanwaltskammer München la quale ha statuito “che uno Stato membro può vietare la partecipazione di investitori puramene finanziari al capitale di una società di avvocati e che una siffatta restrizione della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali è giustificata dall’obiettivo di garantire che gli avvocati possano esercitare la loro professione in modo indipendente e nel rispetto dei Ioro obblighi professionali e deontologici.
Tale decisione valorizza l’importanza determinante del rispetto del principio di trasparenza e dell’obbligo del segreto per assicurare una sana amministrazione della giustizia.”
E gli aspetti sopra affrontati dipendono tutti dalla partecipazione al capitale di soci di mero capitale, oggi in forte discussione.
Beatrice Costantini, Notaio in Roma