La signora Maria, il notaio e la superintelligenza artificiale – di Notaio Ugo Bechini

L’Intelligenza Artificiale (AI) è il tema del giorno, ovviamente anche nel notariato. Mi sembrano fortunatamente in minoranza quanti pensano di poter stabilire se e quando tale tecnologia sarà applicata alla nostra professione. L’AI andrà avanti con o senza di noi: il massimo che possiamo puntare a fare è impedire che sia impiegata contro di noi, ove per “noi” non si intendono le persone che operano nella categoria, ma quel sistema che ha sinora assicurato al cittadino una sicurezza giuridica senza eguali. Cavalcare la tigre è una strategia che ha funzionato in passato, ad esempio con la firma digitale, che la communis opinio di venti anni fa indicava come la morte del notariato; credo possa funzionare di nuovo. Attenzione però: questa tigre, se non irreggimentata, è molto più feroce di quelle che abbiamo finora conosciuto. Consentitemi all’uopo una digressione.

Il 23 maggio 2025 la BBC ha riferito che un sistema AI, intercettate alcune email ove i tecnici discutevano di una possibile disattivazione del sistema stesso, aveva minacciato di rivelare la relazione extraconiugale di uno tra loro. È accaduto in Anthropic, azienda non quotata in Borsa che mi è simpatica non solo in quanto appartiene a due italoamericani (i fratelli Dario e Daniela Amodei, figli di un artigiano toscano del pellame emigrato negli USA) ma anche per una più spiccata sensibilità ai profili umani e culturali del tema. Nei limiti, ovviamente, di quanto può accadere in un gigante valutato oltre 180 miliardi di dollari, che difficilmente può essere il Club dei cuori teneri.

Non possiamo insomma dare per scontato che l’intelligenza artificiale sarà sempre benevola nei nostri confronti. So bene che questo sembrerà solo un rozzo remake di 2001 Odissea nello Spazio, ma proprio così stanno le cose, a quanto pare. Essendo io lo spirito meno complottista che si possa immaginare, non ho mai dato peso ad un monito che circola da tempo: un’AI particolarmente potente, una superintelligenza artificiale, potrebbe prendere il sopravvento sull’umanità sino ad annientarla, se malevola. Recentemente mi sono in parte ricreduto; non che lo consideri un rischio immediato, ma penso che la questione vada tenuta in agenda. Me ne hanno convinto sia l’autorevolezza degli esperti che fanno propria tale esiziale preoccupazione sia, soprattutto, la desolante povertà dei controargomenti. Personaggi pur autorevolissimi, da Barack Obama a Roberto Cingolani, dicono che sarà sufficiente tagliare la corrente quando qualcosa va storto. Questo significa prendere sottogamba la faccenda. Elegante l’obiezione di Nello Cristianini, friulano professore di AI nella prestigiosa università inglese di Bath: e se l’AI malevola avesse preso il controllo proprio della rete elettrica? Staccherebbe la corrente al controllante prima di essere staccata lei. Eliezer Yudkowsky e Nate Soares nel loro recentissimo (ottobre 2025) volume If Anyone Builds It, Everyone Dies (lo consiglio vivamente; non me ne risulta però sinora una traduzione in italiano) osservano che per una super AI sarebbe facile violare sistemi informatici, ovunque nel globo, e lì nascondersi, anche dividendosi in spezzoni in collegamento tra loro attraverso la Rete. Non si saprebbe più quale spina staccare.

Almeno a parole, l’industria mainstream fa propria la preoccupazione. Mustafa Suleyman, CEO di Microsoft AI, è promotore di una Humanist Superintelligence (HSI), “inequivocabilmente sottomessa per sempre all’umanità” (Toward Humanist Superintelligence, in Project Syndicate, 7 novembre 2025). Sono problematiche che in teoria non ci interesserebbero in quanto notai, se non fosse che è importante avere idea delle dimensioni epocali del fenomeno con cui abbiamo a che fare.

Per il notaio, gli usi dell’AI possono essere variegatissimi. Molti non sono specifici della professione, dalla ricerca giuridica al trattamento delle mail; tutti presentano ovviamente i loro problemi ma non è possibile accennarne qui. Mi soffermerei solo sul Santo Graal dell’AI notarile: l’applicazione capace di produrre l’atto.

Proporrei uno slogan: il Panino della signora Maria. Nel senso che se da un lato l’indagine della volontà delle parti è riservata al notaio, e sul lato opposto è il notaio a rivedere e leggere l’atto alle parti, rispondendo in prima persona ai loro dubbi, cosa stia in mezzo al panino non è poi strategico. Se la bozza dell’atto su cui lavorerà il notaio l’ha preparata la signora Maria sotto la direzione del notaio stesso, con o senza AI, od anche la sola AI, non è che cambi poi molto. Credo che a questo stadio dell’evoluzione della materia questo sia l’approccio più prudente, escludendo in radice ogni contatto diretto tra l’AI ed il Cliente. L’articolo 13 comma 1 della legge 132 del 2025 ha reso principio giuridico, mi pare, il medesimo concetto.

Possiamo immaginare persino che il notaio impartisca vocalmente le sue istruzioni al sistema, senza la mediazione di alcun dipendente, ma questo non è importante. I punti strategici qui sono a mio avviso tre.

Il primo. Per usare l’AI, bisogna conoscerla almeno un po’. Non è scontato. Ho già raccontato su Notariando la disavventura dell’avvocato Schwartz di New York (https://wintechsrl.it/notariando-intelligenza-artificiale-notarile-e-la-sfortuna-di-schwartz/), finito nel 2023 alla gogna planetaria: un sistema di AI l’aveva ingannato confezionando per lui una serie di precedenti giudiziari; favorevoli, sì, ma tutti completamente falsi. A ripensarci, l’avvocato meritava più attenuanti. Innanzitutto non v’erano precedenti; il sistema aveva poi dato prova di abilità diabolica, al punto da produrre le false sentenze d’epoca più remota in un carattere non troppo nitido ed un’impaginazione lievemente disallineata, come se fossero state scansionate. Benché il caso avesse fatto il giro del mondo, avvocati anche nostrani hanno ripetuto il grossolano errore di non controllare il prodotto dell’AI; quel che è peggio, è purtroppo incappata nel medesimo svarione nientedimeno che la Corte d’Appello di Torino, come ha riferito il 26 ottobre 2025 Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito nel suo blog per il Sole 24 Ore. Anche giudici americani sono caduti allo stesso modo. I sistemi di AI soffrono di hallucinations, e cioè producono stupidaggini: a noi controllarli. Mustafa Suleyman progetta sistemi umanistici, siamo con lui, ma è importante che anche gli umani in carne ed ossa facciano sempre la loro parte. E le allucinazioni non sono l’unico problema: ne riparleremo in altra occasione.

Il secondo. Dobbiamo evitare che l’AI sia causa di una marginalizzazione degli studi insediati nelle località minori e delle aree meno ricche del Paese. Siamo giuristi di prossimità e dobbiamo restarlo: è uno dei nostri principali punti di forza. Portiamo qualità giuridica in ogni angolo d’Italia; dobbiamo portare anche la qualità tecnologica.

Il terzo. Per fare AI occorrono dati da dare in pasto al sistema. Hardware e software si possono prendere a nolo dai grandi operatori internazionali, sia pure con micidiali problemi di privacy e non trascurabili costi; i dati, invece, dobbiamo fornirli noi. Senza dati, niente AI; è anche per questo che una formula ormai quasi logora definisce i dati come il nuovo petrolio. I grandi sistemi come Mistral, Claude o ChatGPT (detti LLM, Large Language Models) usano come base dati la Rete intera. Col dilagare dei dati farlocchi dei social e di quelli, per lo più pessimi, creati dalla stessa AI, la qualità dei dati in Rete è in calo; molti produttori di dati di qualità (pioniere è stato il New York Times) vietano inoltre l’utilizzo delle loro risorse per addestrare l’AI. Secondo molti è inevitabile che le prestazioni dei LLM degradino vistosamente nel tempo.

Per fare AI a livello professionale occorrono invece sempre dati di grande qualità, ed in quantità proporzionata alla vastità del compito. Quali dati usare e come? Come affrontare il problema della privacy? Altri temi per un prossimo articolo! Per concludere qui, un’idea ed una preghiera.

L’idea in verità non è mia ma di Adrian Axel, notaio a Norimberga e professore onorario di diritto dell’Information Technology all’Università Friedrich-Alexander di Erlangen, il giardino di casa di Siemens: l’AI, da sola, talvolta non basta. Uno dei mantra dell’AI è che neppure i progettisti hanno idea di come il sistema risponderà alle richieste che gli saranno fatte. Tutto dipende dai dati con cui la bestia è nutrita; sono loro a condurre la danza. Un esempio nostrano. Quando è cessata l’agevolazione Under 36 un sistema di AI destinato alla redazione di atti notarili, vedendo atti già stipulati con quell’agevolazione, avrebbe verosimilmente continuato a riproporla. Per impedirlo sarebbe stato necessario introdurre una sorta di ghigliottina; un intervento fortemente deterministico all’interno di un mondo, quello dell’AI, strutturato sulla filosofia opposta. Il futuro, in ambito professionale, potrebbe insomma appartenere a sistemi ibridi, di cui l’AI sia solo una componente.

La preghiera. Evitiamo accuratamente, per favore, di dire questo l’AI non lo potrà mai fare. Chi ci ha provato è sempre stato sistematicamente smentito. Spesso non è altro che disinformazione: capita persino di sentir dire l’AI non potrà mai riconoscere le emozioni umane. Possibilità invece così poco fantascientifica che la legislazione europea in materia, lo AI Act, ha regolamentato pesantemente i sistemi di AI capaci di inferire le emozioni di una persona, vietandoli di regola nei luoghi di cura ed istruzione.

Ugo Bechini, Notaio in Genova

Azione revocatoria di Trust estero – di Notaio Roberto Santarpia

Commento alla Cassazione, ordinanza interlocutoria, 1 ottobre 2025, n. 26471,

Sezioni Unite Civili

Principio di diritto espresso dalla sentenza:

L’opponibilità nei confronti di terzi creditori di un trust previsto dall’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 (resa esecutiva in Italia con legge n. 364/1989) non è regolata dalla legge scelta dal disponente, ma dalla legge nazionale; per quanto vi sia una manifestazione di volontà inerente alla scelta del Foro, questa non è di per sé idonea per derogare alle norme (inderogabili) a tutela dei creditori, fra le quali rientra l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. , secondo anche quanto previsto dall’art. 15, lett. e), della medesima Convenzione.

La decisione assume particolare rilievo in quanto chiarisce:

  1. il rapporto tra lex voluntatis e lex fori;
  2. la portata delle norme di ordine pubblico a tutela dei creditori;
  3. la possibilità per i terzi non parti dell’atto di sottrarsi alla clausola di proroga della giurisdizione e alla legge straniera scelta dal disponente.

Il fatto:

La causa nasce dall’azione promossa da un creditore nei confronti di un debitore dopo che questi aveva trasferito beni di valore in due trust regolati dalla legge dell’isola di Jersey.

Gli atti costitutivi dei trust contenevano una clausola per la proroga e scelta del foro attributiva di competenza esclusiva ad un giudice straniero (la “Royal Court” di Jersey).

I debitori (costituenti i Trust) sostenevano che, a causa di tale clausola e della legge straniera scelta per il trust, solo la Corte di Jersey fosse competente a pronunciarsi anche per controversie relative all’inefficacia o alla nullità del trust.

La questione era dunque: può un creditore terzo — che non è parte del trust — essere vincolato da una clausola (di proroga) di scelta della giurisdizione che la indica in quella di uno stato straniero contenuta nell’atto istitutivo del trust?

La decisione delle Sezioni Unite, condivisibilmente, ha deciso che prevale la giurisdizione italiana per i terzi-creditori e non già quella straniera indicata nei Trust, in quanto la clausola (di proroga) della giurisdizione a favore di un foro estero può vincolare solo le parti del trust (disponente, trustee, beneficiari), cioè coloro che partecipano all’atto fiduciario in quanto I terzi estranei al trust — in particolare i creditori del disponente — non sono vincolati da tale clausola, perché non hanno aderito al vincolo negoziale  secondo il noto brocardo “res inter alios acta, tertio neque nocet neque prodest”.

Di conseguenza, un creditore può promuovere in Italia l’azione revocatoria (ex art. 2901 c.c.) o chiedere l’accertamento di nullità/inefficacia del trust, anche se costituito all’estero e regolato da legge straniera, e quindi l’opponibilità del trust verso terzi (creditori) non è regolata dalla legge scelta dal disponente, ma dalla legge nazionale (lex fori), in quanto le norme di tutela dei creditori sono inderogabili.

In sostanza: la Corte riafferma i limiti dell’autonomia negoziale del trust internazionale quando l’atto è utilizzato per eludere creditori. la funzione del trust non può essere depotenziare la garanzia patrimoniale generica.

Quindi un trust istituito all’estero, anche se disciplinato da legge straniera e dotato di clausola di foro esclusivo, non garantisce automaticamente protezione contro i creditori che intendano agire in Italia nel caso in cui questi ritengano che il trust sia stato costituito in frode ai creditori con finalità elusive.

Il trust deve quindi, per resistere, essere giustificato da una causa meritevole di tutela effettiva (pianificazione successoria, tutela di soggetti vulnerabili) non essere costituito al solo fine di porre in essere uno strumento posticcio di difesa patrimoniale.

Il fondamento è che le norme a tutela dei creditori quali l’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c., sono di ordine pubblico: la Convenzione dell’Aja, all’art. 15, lett. E), salva l’applicabilità delle norme imperative nazionali anche se l’atto è regolato da un diritto straniero: di conseguenza, la legge del foro adito in Italia prevale rispetto alla legge scelta dal disponente.

Nello specifico Il fatto che il trust fosse formalmente conforme alla legge estera del Jersey, non ha escluso la possibilità del sindacato del giudice italiano sull’effettiva causa per verificare se sussistesse o meno un interesse meritevole di tutela.

Quanto delineato dalla Corte quindi non esclude la validità dei Trust esteri (stilati in modo conforme alle regole della legge straniera) ma richiama l’attenzione sul fatto che devono essere stilati con correttezza e perseguire una causa meritevole senza configurare un mero tentativo di elusione patrimoniale.

Concludendo la decisione dell’ordinanza n. 26471/2025 rappresenta una pietra miliare nell’inquadrare il rapporto tra trust estero e ordinamento italiano: si afferma con chiarezza che l’utilizzo di trust regolati da legge straniera non vale come “scudo automatico” contro i creditori chiarendo però che ciò non implica che ogni trust estero sia a rischio e quindi, se si è in presenza di una causa reale e meritevole, la  pianificazione patrimoniale in esso contenuto può restare valida e opponibile.

In altri termini serve un trust “funzionale”, non “funzionalizzato a proteggere il debitore” e quindi anche un trust formalmente perfetto può essere inefficace verso i creditori.

Credo che con questa Massima di Cassazione si rafforzino i seguenti principi:

  1. centralità della causa in concreto;
  2. sia in linea con quanto previsto in relazione all’abuso del diritto;
  3. imponga un rigoroso scrutinio di meritevolezza per i trust destinati a finalità protettive.

Roberto Santarpia,  Notaio in Orzinuovi.

Come gestire la scissione di uno studio notarile: aspetti pratici e criticità operative – di Dott. Michele D’Agnolo

La vita delle associazioni notarili, come quella di molte aggregazioni professionali, può attraversare fasi di profonda crisi. Anche se a rigore non si può parlare di scissione in senso tecnico, divergenze organizzative, squilibri economici, differenze di visione o incompatibilità personali possono rendere necessario un percorso di separazione: la divisione ordinata dello studio in due o più realtà autonome.

A differenza delle società commerciali, tuttavia, gli studi notarili associati non dispongono sempre di clausole statutarie chiare per regolare la fase di liquidazione o di separazione. Data la indubbia competenza tecnica dei contraenti si deve supporre che le clausole vengano omesse a scopo scaramantico. Non di rado lo statuto si limita a richiamare la disciplina del codice civile in materia di società semplici, che, pur offrendo un riferimento minimo, non è pensata in ottica di continuità e inoltre fa riferimento ad attività economiche ordinarie e non coglie la complessità organizzativa, relazionale e immateriale di uno studio notarile.

Gli “elementi immateriali” — clientela, relazioni con segnalatori, reputazione e know-how organizzativo — sono infatti i beni più preziosi dello studio. Trattarli come meri valori da liquidare è un errore concettuale e operativo perché questo porterebbe quasi certamente alla loro totale dispersione. Per questo, nella prassi, la via più efficace resta sempre quella dell’accordo tra le parti, guidato da un metodo e da una visione comune di continuità.

Una buona scissione nasce da una trattativa strutturata, che deve essere condotta con spirito costruttivo e preferibilmente mediata da un consulente neutrale. L’obiettivo non è “fare i conti”, ma preservare valore complessivo, evitando dispersioni di clientela, conflitti interni e incertezza per i collaboratori.

Le fasi principali della trattativa includono:

  • mappatura dei beni materiali e immateriali: archivi, database clienti, relazioni con segnalatori, personale, strumenti informatici, contratti di locazione e servizi condivisi;
  • attribuzione di priorità: stabilire quali elementi hanno valore strategico per ciascun notaio o gruppo di notai e quali possono essere condivisi o ceduti;
  • definizione di un calendario operativo: per evitare sovrapposizioni e garantire la continuità del servizio ai clienti.

La clientela di uno studio notarile è raramente “proprietà” di un singolo notaio, poiché nasce spesso da relazioni condivise. Tuttavia, nella prassi si tende a attribuire i clienti abituali (costruttori, imprese, famiglie, professionisti) al notaio che li segue da più tempo o che detiene la relazione diretta.

Per i clienti occasionali, invece, può convenire mantenere per un periodo un sistema di gestione centralizzato, con accordi di compensazione tra i notai sulle competenze maturate in fase di chiusura o per pratiche pendenti.

La gestione dei segnalatori — banche, agenzie immobiliari, imprese di costruzione, studi legali — è ancora più delicata. Queste relazioni si fondano su fiducia, reputazione e stabilità organizzativa.

In molti casi, le parti concordano una divisione per area o per canale: ad esempio, un notaio mantiene i rapporti con le banche del territorio, un altro con le agenzie immobiliari o con i costruttori. È importante comunicare con trasparenza la nuova organizzazione, evitando di mettere i segnalatori in posizione di incertezza o di farli sentire “contesi”.

Gli assistenti e collaboratori rappresentano il vero capitale umano dello studio. Conoscono procedure, clienti, modalità di lavoro dei notai e garantiscono continuità operativa.

Nella scissione, si tende a ripartirli secondo due logiche:

  • continuità delle relazioni: ogni collaboratore resta con il notaio con cui lavora più stabilmente;
  • equilibrio delle competenze: se un’area dello studio (ad esempio mutui o successioni) passa interamente a un gruppo di notai, è coerente che anche il personale specializzato in quell’ambito lo segua.

Un accordo scritto tra le parti può regolare la data di cessazione dei contratti, il trasferimento dei rapporti di lavoro, l’uso temporaneo condiviso di alcune figure amministrative e la gestione di eventuali incentivi o indennità.

La separazione degli archivi è una delle fasi più delicate. Gli atti notarili, i fascicoli, la corrispondenza e i database dei clienti devono essere divisi con rigore, nel rispetto delle norme sulla riservatezza e sulla conservazione dei documenti.

La prassi migliore prevede:

  • una ricognizione preliminare degli archivi fisici e digitali,
  • la duplicazione controllata dei dati comuni, in modo che ciascun studio mantenga accesso alle informazioni relative alle pratiche seguite,
  • la definizione di protocolli di sicurezza e riservatezza, anche per il periodo transitorio in cui alcuni dati restano in condivisione.

Quando lo studio utilizza software gestionali o sistemi cloud condivisi, occorre pianificare con anticipo la separazione:

  • creazione di istanze autonome dei database,
  • definizione di chi mantiene la titolarità dei contratti di licenza,
  • gestione delle credenziali e delle policy di accesso,
  • migrazione dei dati con supervisione tecnica per evitare perdita o corruzione delle informazioni.

In molti casi, la scissione non coincide immediatamente con un trasferimento fisico. Si entra in una fase di convivenza più o meno lunga “da separati in casa”, in cui i notai operano in spazi contigui ma con strutture di personale, contabilità e gestione separate.

Questa situazione può comportare problemi deontologici e di privacy e richiede regole chiare soprattutto in merito all’uso degli spazi comuni, come sale riunioni, reception e servizi di segreteria, oltre che sui costi condivisi (utenze, locazione, manutenzioni).

Quando, invece, la separazione comporta l’uscita fisica di alcuni notai, è importante pianificare la transizione logistica: comunicazione ai clienti, trasloco di archivi e arredi, adeguamento informatico e aggiornamento delle sedi ufficiali.

Come si può desumere dagli argomenti fin qui riportati, la scissione di uno studio notarile non è solo una questione legale o patrimoniale. È, soprattutto, un processo organizzativo complesso che coinvolge persone, relazioni e reputazioni costruite in anni di lavoro.

L’esperienza dimostra che, anche nei casi di disaccordo più marcato, un approccio strutturato e negoziato permette di tutelare il valore immateriale dello studio e di garantire una transizione ordinata per clienti, segnalatori e collaboratori.

Alla base di tutto deve esserci un principio semplice ma essenziale: le regole possono dividere, ma il metodo e il rispetto reciproco preservano il valore.

Michele D’Agnolo, Executive Consultant – Intuitus Networ