Imposizione fiscale e passaggio generazionale: il superamento delle criticità su holding e controllo – di Notaio Josephine Giancotti

L’art. 1 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 139/2024 ha apportato significative modifiche al comma 4 – ter dell’articolo 3 del D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico delle Successioni e Donazioni – TUS), chiarendo le condizioni e l’ambito di applicazione dei benefici fiscali per il passaggio generazionale di aziende e partecipazioni societarie.

La norma in questione stabilisce che “i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta” di successione e donazione. Si tratta pertanto di operazioni totalmente esenti che non comportano erosione della franchigia.

Il legislatore fiscale, usando il termine generico “trasferimenti”, ha voluto fare riferimento ad una vasta gamma di fattispecie tra le quali, a titolo esemplificativo, trasferimenti mortis causa, donazioni o patti di famiglia.

La norma de qua subordina l’agevolazione a specifici requisiti soggettivi e oggettivi nonché alla sussistenza di specifiche condizioni.

  • Presupposto soggettivo: il beneficio si applica solo se il trasferimento avviene a favore dei “discendenti” e del “coniuge” del de cuius, del donante o del disponente il patto di famiglia.
  • Presupposto oggettivo: l’oggetto del trasferimento deve essere “aziende o rami di esse”, “quote sociali” o “azioni”.

Oltre a questi presupposti, la norma richiede che siano soddisfatte anche precise condizioni e, risolvendo i dubbi interpretativi sorti in passato, ha disciplinato tre diverse ipotesi:

  • Trasferimento di azienda o rami di essa: l’agevolazione si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività di impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
  • Trasferimento di quote sociali e azioni di società di capitali, di cui all’art. 73, comma 1, lettera a) d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR): il beneficio è limitato alle partecipazioni con le quali è acquisito il controllo di cui all’art. 2359, comma 1, c.c. o incrementano un controllo già esistente. In questo caso, gli aventi causa devono detenere tale controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
  • Trasferimento di altre quote sociali: l’agevolazione si applica a condizione che gli aventi causa mantengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni.

Per usufruire del beneficio, è necessario rendere un’apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell’attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto al momento della presentazione della dichiarazione di successione, dell’atto di donazione o del patto di famiglia.

Il mancato rispetto di queste condizioni determina la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa pari al 30% della somma dovuta nonché degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

Il legislatore fiscale, con la nuova formulazione, ha voluto risolvere alcune questioni che in passato avevano generato un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

Il primo punto critico riguardava l’applicazione dell’esenzione ai trasferimenti volti ad incrementare un controllo “già esistente”. La precedente formulazione, interpretata restrittivamente dall’amministrazione finanziaria, limitava l’agevolazione ai soli casi di acquisizione ex novo della posizione di controllo e cioè il beneficiario non doveva essere già titolare di una situazione di predominanza in assemblea (in altri termini non doveva essere già titolare del cinquanta per cento più uno dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria). Questo comportava che erano agevolabili solo i trasferimenti mediante i quali il beneficiario assumeva, per effetto degli stessi, una posizione di controllo sommando alle partecipazioni di minoranza già detenute quelle oggetto di trasferimento. Ebbene, il nuovo testo, allontanandosi dall’interpretazione appena esposta, ha specificato che l’esenzione si applica anche quando il trasferimento “incrementa un controllo già esistente”, chiarendo, in modo inequivocabile, che anche l’incremento di una partecipazione già di controllo rientra nel perimetro dell’esenzione.

Una seconda significativa evoluzione riguarda l’esenzione per le società immobiliari e le holding.

In passato, la giurisprudenza e l’amministrazione finanziaria, come ulteriore condizione per accedere al beneficio fiscale, richiedevano anche la prosecuzione dell’attività di impresa, con la conseguente esclusione dall’agevolazione delle società “senza impresa” quali le società immobiliari, le holding e le società di mero godimento.

Questa interpretazione, in contrasto con il tenore letterale della norma, è stata superata e, la nuova formulazione dell’articolo 3, comma 4 – ter TUS ha individuato come unico requisito il mantenimento del controllo di diritto, senza fare alcun riferimento all’esercizio dell’attività di impresa. Di conseguenza, oggi anche le holding e le società di mero godimento immobiliare possono beneficiare dell’esenzione.

Il riferimento alle quote di società di persone tramite la locuzione “altre quote sociali” risolve un’ulteriore incertezza. Tale locuzione, pur mancando nella precedente formulazione della norma, non aveva però fatto dubitare gli interpreti e l’amministrazione finanziaria della possibilità di applicare l’esenzione anche al trasferimento di quote di società di persone, stante l’assenza di divieti in merito, ma si discuteva se fosse richiesta come condizione la prosecuzione dell’attività di impresa. La vecchia norma, infatti, non specificava le condizioni in presenza delle quali si poteva accedere al beneficio fiscale non richiedendo né la detenzione di una situazione di controllo né la prosecuzione dell’attività di impresa in capo all’acquirente. Si ipotizzava, dunque, che potesse essere condizione sufficiente per godere dell’agevolazione il mantenimento della titolarità della partecipazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La scelta degli interpreti si poteva forse giustificare in considerazione della ratio sottesa all’esenzione de qua, volta a garantire un collegamento, nel passaggio generazionale, tra il titolare della partecipazione e l’attività aziendale. Inoltre, l’art. 2252 c.c. richiede il consenso di tutti i soci per le decisioni più importanti e le modifiche del contratto sociale, il che fa sì che ci sia già una situazione di controllo in quanto è ogni socio a “controllare” la società con il suo consenso determinante. L’attuale disciplina, accogliendo l’orientamento interpretativo che si basava sulla ratio della norma e sulla struttura societaria delle società di persone (art. 2252 c.c.), ha formalizzato la condizione del mantenimento della titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni, allineando e chiarendo così il trattamento fiscale di tutte le partecipazioni societarie.

Infine, in caso di società estere, la norma chiarisce che l’esenzione spetta anche per i trasferimenti di azioni e di quote sociali di società appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, purché sussistano i presupposti e le condizioni di cui sopra richieste per le società residenti in Italia. Ad argomentare diversamente vi sarebbe, infatti, un’ingiustificata disparità di trattamento tra i residenti in Italia che esercitano attività di impresa in un altro Stato membro ed i residenti esercenti attività di impresa in Italia.

Il beneficio non compete, invece, alle società extracomunitarie.

In conclusione, le modifiche normative introdotte dal D.lgs. 139/2024 rappresentano un’evoluzione significativa nel quadro fiscale del passaggio generazionale di impresa.

L’estensione dell’esenzione ai trasferimenti che incrementano una situazione di controllo preesistente, unita alla chiara applicabilità per holding e società immobiliari, segna un punto di svolta. Inoltre, la norma estende la sua applicabilità anche alle società con sede nell’Unione Europea, eliminando una potenziale disparità di trattamento e allineando la disciplina fiscale italiana ad un contesto internazionale. Queste disposizioni, in linea con l’obiettivo di preservare la continuità aziendale, non solo offrono maggiore certezza giuridica e coerenza interpretativa, ma rispondono anche a un’esigenza concreta del tessuto economico, facilitando il passaggio generazionale dell’impresa.

Josephine Giancotti,  Notaio in Rozzano.

L’IMPRESA FAMILIARE E LA CONVIVENZA DI FATTO: CORTE COST. N. 148/2024 – di Notaio Luigi Iovino

Nella riflessione sul diritto vivente non si può non constatare come l’ordinamento giuridico, lungi dall’essere cristallizzato in formule immutabili, sia piuttosto un organismo dinamico, costantemente sollecitato dalla realtà sociale che è chiamato a regolare. In tale contesto, la recente pronuncia della Corte costituzionale in tema di impresa familiare segna un passaggio cruciale nella parabola evolutiva della nozione di “famiglia” e dei diritti lavoristici ad essa connessi.

Infatti, con la sentenza n. 148/2024, la Corte Costituzionale interviene in modo significativo sull’art. 230-bis, comma 3, c.c., dichiarandone l’illegittimità costituzionale nella parte in cui esclude il convivente di fatto dal novero dei familiari dell’imprenditore ai fini della partecipazione all’impresa familiare. La pronuncia si inserisce nel più ampio percorso evolutivo – giurisprudenziale e legislativo – che progressivamente sta ridefinendo i confini del concetto di famiglia, riconoscendo una tutela sempre più piena e sostanziale anche alle formazioni sociali fondate sulla convivenza, in coerenza con i principi di uguaglianza e solidarietà sanciti dalla Costituzione.

La decisione apre spunti di riflessione di particolare rilievo incidendo direttamente su istituti tradizionalmente legati alla famiglia in senso stretto e imponendo una rilettura in chiave costituzionalmente orientata.

Il presente contributo, muovendo da una concisa ricostruzione del contenuto e della portata della sentenza, intende soffermarsi criticamente sulle implicazioni che essa dischiude, interrogandosi sul significato sistemico e, più in profondità, sul senso giuridico che ne scaturisce.

Brevi cenni sull’articolo 230-bis c.c.

L’art. 230-bis del codice civile, introdotto con la riforma del diritto di famiglia del 1975, disciplina la figura del collaboratore familiare nell’ambito dell’impresa familiare o della famiglia stessa. La norma riconosce, in favore del familiare che presta in modo continuativo attività lavorativa nell’impresa o nella famiglia, una serie di diritti patrimoniali, tra cui il diritto al mantenimento secondo la condizione economica del nucleo familiare, nonché la partecipazione agli utili e ai beni acquistati con essi, agli incrementi aziendali e all’avviamento. Tale partecipazione è parametrata alla quantità e qualità del lavoro prestato. La disposizione, nel delineare l’impresa familiare, individua espressamente come “familiare” il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, escludendo inizialmente il convivente di fatto. Pertanto, la disposizione oggetto di censura omette di ricomprendere, nella nozione di “familiare”, il convivente di fatto, il quale, tuttavia, analogamente al coniuge o alla parte unita civilmente, si trova a operare nell’ambito dell’impresa familiare in una posizione caratterizzata da un’attenuazione delle garanzie tipiche del lavoro subordinato. Tale affievolimento discende dal vincolo affettivo stabile – c.d. affectio maritalis – che lo lega all’imprenditore, con conseguente elisione tanto del potere direttivo proprio del rapporto gerarchico, quanto delle tutele che normalmente ne derivano.

Il caso e la questione di legittimità costituzionale

Come sopra menzionato, la sentenza n. 148/2024 della Corte Costituzionale ha affrontato la questione della tutela del convivente di fatto all’interno dell’impresa familiare, dichiarando incostituzionale l’art. 230-bis, comma 3, c.c. nella parte in cui esclude il convivente di fatto dal novero dei familiari dell’imprenditore.

Giova in questa sede richiamare solo sinteticamente l’origine della questione oggetto della pronuncia.

Il caso trae origine dal ricorso di una donna che per anni aveva lavorato nell’azienda agricola del compagno defunto, chiedendo il riconoscimento di un’impresa familiare e la liquidazione della quota a lei spettante. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo che il convivente more uxorio non fosse un “familiare” ai sensi dell’art. 230-bis c.c. La ricorrente adì dunque la Corte di Cassazione. La Corte di cassazione, sezione lavoro, ravvisando un potenziale contrasto costituzionale, rimise la questione alle Sezioni Unite. Queste ultime, con ordinanza del 18 gennaio 2020, sollevarono questione di legittimità costituzionale della norma nella parte in cui non include il convivente di fatto, ipotizzando la violazione di vari principi costituzionali (artt. 2, 3, 4, 35 e 36 Cost.), nonché dell’art. 117, co. 1, Cost. in relazione all’art. 9 della Carta dei diritti UE e agli artt. 8 e 12 CEDU. In sostanza, si dubitava che escludere i conviventi more uxorio dalla disciplina dell’impresa familiare fosse compatibile con il principio di eguaglianza, con il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione, con la tutela che la Costituzione appresta al lavoro in ogni forma e con i vincoli derivanti dalle fonti sovranazionali a protezione della vita familiare. In particolare, la questione poneva un problema di disparità di trattamento tra coppie sposate (o unite civilmente) e coppie di fatto rispetto al riconoscimento e alla valorizzazione del lavoro prestato nell’impresa di famiglia, ambito nel quale solo ai membri della famiglia “legittima” erano storicamente riconosciuti diritti patrimoniali e partecipativi.

Le conseguenze della pronuncia

La Corte ha affermato che il lavoro del convivente di fatto deve essere protetto allo stesso modo di quello del coniuge e non poteva godere di tutele inferiori a quelle riconosciute perfino ai parenti acquisiti di secondo grado, in quanto espressione parimenti di un’attività lavorativa prestata nell’ambito della comunità familiare.

Ebbene, l’intervento della Corte ha ricondotto la disciplina all’alveo costituzionale, dichiarando “l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-bis. terzo comma, cod. civ., nella parte in cui non prevede come familiare anche il convivente di fatto e come impresa familiare quella cui collabora anche il convivente di fatto”. Non si tratta di un’operazione di equiparazione meccanica fra figure differenti, bensì di una valutazione fondata sulla logica della coerenza sistemica e sull’affermazione del principio di eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), laddove il lavoro, quale espressione della dignità della persona (art. 4, 35 e 36 Cost.), non può essere disconosciuto in ragione della forma giuridica del legame affettivo.

La figura della convivenza di fatto è stata definitivamente positivizzata dall’ordinamento giuridico italiano con la legge n. 76/2016, circostanza, questa, che impone di assicurare a tale forma di unione una protezione non arbitrariamente inferiore rispetto a quella accordata alla famiglia fondata sul matrimonio. In ogni caso, gli artt. 8 e 12 CEDU – in combinato disposto con l’art. 117, co. 1, Cost. – richiamano una nozione ampia di “vita familiare” non limitata alle sole relazioni basate sul vincolo coniugale, “tanto da circoscrivere la possibilità di una ingerenza degli Stati nazionali nei diritti alla “vita familiare” sia delle coppie sposate che di fatto, con la necessaria osservanza dei principi di legalità, necessità e proporzionalità, elaborando in talune circostanze dei veri e propri obblighi positivi volti alla promozione dei suddetti diritti.”

La Corte – in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87 – ha esteso la declaratoria di illegittimità costituzionale anche all’art. 230-ter c.c., “che attribuisce al convivente di fatto una tutela […] significativamente più ridotta rispetto a quella che consegue all’accoglimento della questione sollevata in riferimento all’art. 230-bis c.c.”. A seguito dell’equiparazione del convivente ai familiari nell’ambito dell’impresa familiare, la previsione di un trattamento separato (e deteriore) per il convivente non aveva più ragion d’essere. Conseguentemente, l’art. 230-ter c.c. – introdotto per dare un riconoscimento, seppur attenuato, alla posizione del convivente – risulta svuotato di funzione, divenendo fonte di una ingiustificata disparità di trattamento; di qui la sua declaratoria di incostituzionalità, per effetto della medesima ratio decidendi.

Conclusioni

Il convivente di fatto che presta la sua opera nell’impresa familiare potrà, dunque, godere delle medesime prerogative patrimoniali e partecipative del coniuge o del parte di unione civile, senza più alcuna distinzione normativa. Con questa decisione, il diritto si mostra ancora una volta capace di evolvere, adattandosi ai mutamenti sociali e valorizzando in modo sempre più inclusivo le formazioni affettive diverse dal matrimonio. La nozione di famiglia, come categoria giuridica, si amplia oltre i confini tradizionali, includendo soggetti finora esclusi da tutele rilevanti.

Luigi Iovino,  Notaio in Grosotto.

Cosa fare quando un’associazione notarile non funziona – di Dott. Michele D’Agnolo

Le associazioni notarili nascono tutte con le migliori intenzioni. In molti casi rappresentano una scelta strategica che consente di unire competenze, condividere costi e risorse, migliorare l’organizzazione del lavoro e garantire ai clienti un servizio più efficiente e completo. Non di rado, l’idea di associarsi parte da una visione positiva: più notai insieme possono affrontare meglio la complessità delle pratiche, attrarre clienti più strutturati, specializzarsi e garantire continuità anche nei periodi di assenza o di maggiore carico di lavoro.

Eppure, non sempre le cose vanno come previsto. Dopo qualche anno, o talvolta anche dopo pochi mesi, possono emergere difficoltà che minano la serenità della collaborazione. A volte il problema nasce da un malinteso nella ripartizione delle spese; altre volte si tratta di divergenze sugli obiettivi, come accade quando un socio punta a crescere in volume mentre un altro preferisce selezionare i clienti. Altre volte ancora, cambiano gli obiettivi personali di uno dei soci e questo si riflette su tutta la compagine.

Non mancano, purtroppo, anche situazioni in cui i rapporti personali diventano fonte di conflitto e le tensioni finiscono per coinvolgere collaboratori e clienti.

Che cosa fare, allora, quando una associazione notarile “non funziona”? La risposta non è mai semplice né immediata. Serve un approccio ragionato, che tenga conto degli aspetti economici, organizzativi, relazionali e, naturalmente, giuridici.

Il primo passo è quello di avere consapevolezza della situazione e delle cause che l’hanno generata.

Una prima tentazione, molto diffusa, è attribuire la colpa al carattere di un socio o a un presunto difetto di lealtà. In realtà, nella mia esperienza di consulente, i problemi raramente derivano da una sola causa. Più spesso si tratta di un insieme di fattori che si intrecciano tra loro. Vediamo a seguire i principali motivi di doglianza

  • Divergenze strategiche: se un notaio ha una percezione diversa del mercato e vuole investire nell’organizzazione, magari introducendo nuove tecnologie e servizi, mentre un altro preferisce contenere i costi e mantenere il modello tradizionale, l’associazione rischia di dividersi in due anime incompatibili.
  • Gestione poco trasparente: quando non c’è chiarezza su come vengono suddivisi ricavi e spese, si alimentano sospetti e risentimenti. Anche se i numeri fossero equi, la percezione di ingiustizia può essere corrosiva.
  • Ruoli non definiti: senza una chiara assegnazione di compiti e responsabilità, alcune attività restano inevase mentre altre vengono duplicate. Questo genera inefficienze e frustrazione tra i collaboratori.
  • Conflitti personali: i professionisti, come tutte le persone, portano con sé caratteri, sensibilità e aspettative diverse. Se non si trova un equilibrio, anche la migliore organizzazione rischia di incepparsi.
  • Rigidità organizzativa: il mercato notarile cambia, i clienti chiedono maggiore velocità e digitalizzazione. Se l’associazione resta ferma, può perdere competitività e accentuare le tensioni interne.

Comprendere queste dinamiche è essenziale: senza una diagnosi accurata, qualsiasi rimedio rischia di essere inefficace o temporaneo.

Per affrontare efficacemente una crisi, il primo passo è sempre un’analisi oggettiva. Non ci si può limitare a “sensazioni” o a recriminazioni reciproche. Occorre ricostruire i dati reali: andamento dei ricavi e dei costi, numero e tipologia di pratiche, tempo impiegato da ciascun socio e dai collaboratori, livello di soddisfazione dei clienti. Spesso, mettere nero su bianco le informazioni consente di smontare convinzioni errate o pregiudizi che si sono sedimentati nel tempo.

Ogni associazione si fonda su uno statuto o un patto associativo. Non è raro che questi documenti vengano dimenticati dopo la firma, salvo poi riscoprirli quando sorgono i problemi. In realtà, contengono spesso già le regole su come affrontare crisi e divergenze: clausole di recesso, criteri di ripartizione, modalità decisionali. Riprendere in mano questi testi permette di ricordare a tutti quali siano i diritti e i doveri reciproci e ridà una base giuridica solida al confronto.

Il dialogo è indispensabile, ma non basta sfogarsi. Al contrario, occorre un metodo: una riunione con un ordine del giorno definito, un verbale da condividere, e – spesso – la presenza di una figura terza, capace di mantenere il confronto su un piano costruttivo. In questo modo si evita che la conversazione degeneri in una sequenza di accuse e difese personali.

Una volta raccolte tutte le informazioni, occorre verificare se è possibile un recupero. Molte associazioni possono ancora funzionare, a patto di rinegoziare e cambiare alcune regole interne. Si può, ad esempio:

  • rivedere i processi di lavoro, introducendo procedure standard per garantire efficienza e uniformità,
  • adottare sistemi di controllo economico più chiari, magari con report periodici condivisi,
  • cambiare le regole di suddivisione degli utili, dei compensi e delle spese per adeguarle al mutamento negli apporti individuali dei soci
  • aggiornare la governance in base a nuovi rapporti di potere

In questo modo si riduce l’ambiguità, si aumenta la trasparenza e si alleggerisce il carico delle discussioni quotidiane.

Non tutte le associazioni sono destinate a durare. In certi casi, le divergenze sono talmente profonde che ogni tentativo di ricucitura rischia solo di rinviare l’inevitabile. In queste situazioni, la scelta migliore è pianificare una separazione ordinata. Questo significa affrontare con lucidità la divisione del personale, la riallocazione dei clienti, la gestione dei costi comuni e la comunicazione verso l’esterno. Una separazione gestita male può danneggiare tutti, mentre una separazione gestita bene può permettere a ciascun notaio di ripartire con nuovo slancio.

Quando le tensioni sono alte, una figura esterna può fare la differenza. Un consulente non si sostituisce ai notai, ma li aiuta a:

  • leggere i dati con imparzialità, evitando che la discussione si basi solo su percezioni,
  • facilitare il confronto, riducendo il rischio che le riunioni degenerino in conflitti personali,
  • progettare soluzioni pratiche, che spaziano dalla revisione dei processi interni fino alla definizione di un piano di scioglimento.

Il consulente ha il vantaggio di non essere coinvolto emotivamente e di poter portare esempi da altre esperienze, mostrando che i problemi incontrati non sono unici e che esistono strade percorribili.

Trovarsi in una associazione notarile che non funziona è una situazione scomoda e spesso dolorosa. Tuttavia, può rappresentare anche un momento di crescita. La crisi obbliga a fermarsi, a riflettere, a rimettere in discussione regole e abitudini che forse non erano più adeguate. Occorre insomma trasformare la crisi in opportunità.

Non sempre la soluzione è restare insieme: talvolta la scelta più saggia è separarsi. Ma in entrambi i casi, ciò che conta è affrontare la situazione con metodo, con trasparenza e con la capacità di guardare al futuro. Perché, alla fine, l’obiettivo resta sempre lo stesso: garantire ai clienti un servizio di qualità e preservare la dignità professionale di ciascun notaio.

Michele D’Agnolo, Executive Consultant – Intuitus Networ