
Anche i soggetti che svolgono una professione intellettuale protetta possono costituire una società, cosiddetta “società tra professionisti” – “STP”, ad eccezione di quei professionisti che svolgono pubbliche funzioni (per esempio notai o avvocati).
La STP ha la sua disciplina nell’articolo 10 Legge 183/2011 e nel relativo regolamento di attuazione emanato dai Ministeri della Giustizia e dello Sviluppo Economico l’8 febbraio 2013 n. 34.
La STP può essere costituita da chi esercita una professione intellettuale protetta, iscritto a ordini, albi o collegi oppure possiede un titolo di studio conseguito in altro stato dell’Unione europea che abilita all’esercizio della professione, a condizione che il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale siano tali da determinare la maggioranza di due terzi nelle decisioni dei soci. Prevale la tesi che le due condizioni non debbano considerarsi cumulativamente. Il venire meno di tale condizione comporta lo scioglimento della società.
I soci professionisti non possono partecipare contemporaneamente a più di una STP.
La cancellazione del professionista dall’ordine, albo o collegio comporta l’esclusione dalla società e, se essa è avvenuta per ragioni disciplinari, comporta altresì l’impossibilità di divenire socio investitore.
E’ espressamente consentita la società multidisciplinare per l’esercizio di più attività professionali anche se non strettamente connesse.
Nella STP possono esservi anche soci non professionisti, definiti soci investitori, precisamente persone fisiche o società che partecipano a scopo d’investimento o in quanto incaricati di svolgere prestazioni tecniche. Detti soci, se persone fisiche, devono avere i requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione allo specifico albo professionale della STP, non devono avere riportato condanne definitive alla reclusione per due o più anni per reati non colposi e non devono essere stati cancellati dall’albo per ragioni disciplinari. In caso di società i requisiti appena menzionati per le persone fisiche devono ricorrere in capo agli amministratori e rappresentanti. Anche il socio investitore non può partecipare contemporaneamente a più STP. Si tende a escludere che possano divenire soci investitori un’altra STP o un trust.
La STP non costituisce un tipo societario autonomo ma può assumere la forma di qualunque società di capitali e di persone (compresa la società semplice) e quella di cooperativa; non può costituirsi in società a responsabilità limitata semplificata poiché, come vedremo, lo statuto deve contenere delle specifiche espresse previsioni che non si conciliano con il testo standard e immodificabile dell’atto costitutivo delle società semplificate; né – si ritiene – può consistere in una startup innovativa. Può costituirsi anche con unico socio professionista iscritto all’albo.
Nella prassi sembrano prevalere le società a responsabilità limitata e le società in accomandita semplice, soprattutto per la limitazione della responsabilità del socio ove si acceda alla tesi secondo cui la società è responsabile per le prestazioni professionali erogate dalla società seppure eseguite dal singolo professionista. Nel caso di società multiprofessionale non è necessaria l’enunciazione nella denominazione delle singole attività professionali svolte ma nulla vieta l’indicazione “STP multiprofessionale”.
L’atto costitutivo deve prevedere:
- a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale;
- b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento, con il limite sopra visto in ordine alla maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci;
- c) i criteri e le modalità riguardanti l’esecuzione dell’incarico professionale;
- d) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti;
- e) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
Nelle STP il conferimento dei soci professionisti è per definizione la propria opera professionale; ciò non toglie che si possa conferire denaro o altri beni che risultino funzionali al perseguimento degli interessi sociali. In questo caso, il professionista che non abbia assunto l’obbligo dell’opera professionale è libero di prestare o meno tale opera nei confronti della società, che sarà tenuta a negoziare con lui l’assunzione di ogni incarico professionale. Nel caso il professionista assuma l’obbligo di prestare la propria opera egli diviene socio d’opera (ammissibile nelle società di persone e nelle s.r.l.; nelle spa la prestazione dell’opera professionale può formare oggetto o di prestazione accessoria o di apporto eseguito a fronte dell’emissione di strumenti finanziari).
Si ammette il conferimento dello studio professionale, comprensivo dell’avviamento e della clientela.
La STP deve essere iscritta in una sezione speciale dell’albo o registro tenuto presso l’ordine o collegio a cui appartengono i soci professionisti o di quello dell’attività indicata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo nel caso di società multidisciplinare.
Nel caso di società multidisciplinare, qualora non sia stata individuata l’attività prevalente, la società deve essere iscritta in tutti gli albi o registri ai quali appartengono i soci professionisti.
L’iscrizione è condizione per l’esercizio dell’attività, a tal fine il competente ordine professionale rilascia una certificazione a seguito del procedimento di verifica dei presupposti.
L’organo amministrativo può essere liberamente formato, pertanto potrebbe essere composto interamente da non professionisti o da società, salvo che lo statuto non preveda diversamente.
In assemblea o nelle decisioni dei soci il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi. Tale previsione va coordinata con le regole proprie del tipo societario adottato, ove possono rinvenirsi regole particolari con riguardo a diverse categorie di azioni oppure a partecipazioni cui siano collegati particolari diritti. Per esempio, nella srl potrebbe non essere indispensabile che vi siano partecipazioni societarie in capo ai professionisti per i due terzi del capitale sociale se ai soci professionisti, in ipotesi in numero e con partecipazioni inferiori a tale limite, siano riconosciuti particolari diritti nell’esercizio di voto che garantiscano la maggioranza di almeno i due terzi.
Con riguardo al conferimento dell’incarico e all’esecuzione della prestazione, la STP fin dal primo contatto deve informare il cliente circa la possibilità che l’incarico sia eseguito da ciascun socio professionista e il suo diritto di chiedere che l’esecuzione dell’incarico sia affidata a uno o più professionisti da lui scelti e circa l’esistenza di eventuali conflitti di interesse tra cliente e società. La società deve consegnare al cliente l’elenco dei soci professionisti con l’indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali, unitamente all’elenco dei soci investitori.
L’incarico può essere svolto solo dal socio professionista iscritto all’ordine albo o collegio, il quale durante l’esecuzione può avvalersi della collaborazione di ausiliari e può farsi sostituire ma solo in relazione a particolari attività; in tal caso la società deve comunicare al cliente i nominativi degli ausiliari sostituti osservando le regole previste per la comunicazione del socio professionista; il cliente, entro tre giorni, può esprimere il proprio dissenso.
Secondo la tesi prevalente, la società risponde nei confronti del cliente dei danni arrecati dal professionista nell’esercizio dell’incarico.
I soci professionisti sono responsabili per le violazioni del codice deontologico del proprio ordine; la società risponde per le violazioni del codice deontologico dell’ordine o collegio cui risulti iscritta o, in caso di società multidisciplinare, dei diversi rispettivi ordini o collegi.
La società si scioglie nei casi stabiliti dalla legge per il tipo di società adottato, nei casi previsti dall’atto costitutivo e si scioglie anche se viene superato il limite alla partecipazione dei soci non professionisti salvo che l’STP entro il termine perentorio di sei mesi ristabilisca la prevalenza dei soci professionisti.
La società non è soggetta a fallimento e sembrerebbe nemmeno a concordato preventivo; si ritiene possa accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Vincenzo Spadola, Notaio in Parma.