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Brevi note sulla fiscalità della SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO – a cura Notaio Roberto Santarpia

In data 22 marzo 2023 con il decreto legislativo 19/2023, in funzione della ricezione della direttiva 2019/2121, è stato introdotto nel nostro codice civile l’articolo 2506.1 relativo alla scissione mediante scorporo.

In passato si è sostenuto in primis che non è scissione lo scorporo, operazione in cui la partecipazione nella nuova società costituita ad hoc è attribuita alla società scorporante invece che ai soci di essa, e questa operazione veniva negata in funzione della tesi che la società non potesse costituirsi con atto unilaterale, situazione venutasi a mutare dopo il 1993 per cui ciò permetterebbero di ribaltare la precedente negativa opinione.

Il nuovo articolo 2506.1 la delinea come l’operazione mediante la quale una società assegna parte del suo patrimonio a una o più beneficiarie di nuova costituzione e a sé stessa le relative partecipazioni. Le azioni o quote vengono date alla scissa medesima e non già ai soci della scissa (elemento caratteristico della scissione).

Potrebbe generarsi quindi il dubbio che lo scorporo possa non rientrare nell’ambito della figura giuridica della scissione -con evidenti ricadute in ambito fiscale- anche in considerazione del fatto che è del tutto sussumibile (l’operazione siffatta) ad un conferimento di un singolo cespite immobiliare o di partecipazioni azionarie o sociali in genere e quindi in generale “trasferendo” anche solo attività o passività e non necessariamente una azienda.

 

 Ma il dubbio è presto fugato rilevando che la rubrica dell’articolo 2506.1 c.c. reca “Scissione mediante scorporo” ed anche in Germania, lo scorporo – Ausgliederung – ha ricevuto espressa disciplina come sottospecie di scissione e come si legge nell’art. 51 del D.lgs. num. 19/2023 ove: “la scissione mediante scorporo non deve avere necessariamente ad oggetto un’azienda ma anche solo attività o passività con il solo limite che non potrà determinare una scissione totale”.

 

In alternativa allo scorporo nel caso in cui si volesse trasferire singolo bene a una società preesistente, potrei operare lo scorporo in una new-co e a seguire incorporazione di questa in società preesistente, ma attenzione ai possibili profili di elusione fiscale perché l’operazione potrebbe essere configurata dalla Agenzia delle Entrate come conferimento di bene in società preesistente, non essendoci altre valide motivazioni extrafiscali alla operazione effettuata con scorporo e poi fusione per incorporazione.

Ora quindi assodato che lo scorporo rientra nell’ambito dell’istituto della scissione e che questo ultimo si profila come strumento alternativo al conferimento, la disciplina fiscale dello scorporo è naturalmente molto più favorevole di quella del conferimento in società: si pensi al conferimento di singolo bene o di partecipazioni -al di fuori delle condizioni indicate nell’articolo 177 secondo comma del Tuir- ove la tassazione è equiparata a quella della vendita ai sensi dell’articolo nove del Tuir. 

Ora però il dubbio che l’Agenzia delle Entrate possa far rientrare anche lo scorporo nel medesimo ambito di tassazione del conferimento, è fugato in modo solare per il fatto che l’articolo 10 bis della legge 212 del 2000 consente, sancendo che non si tratta di abuso del diritto, la scelta tra regimi fiscali diversi tra quelli contemplati nell’ordinamento. Quindi il fatto che con la recentissima legge lo scorporo sia stato introdotto nell’ordinamento nell’ambito della scissione fa sì che tutta la normativa fiscale inerente la neutralità dell’operazione di scissione possa essere applicata allo scorporo anche se poi il risultato pratico sia sussumibile a quello del conferimento.

In altri termini se non fosse esistita questa norma (art. 2506. 1 cod. civ.) il dubbio che un’operazione identica operata attraverso la scissione ordinaria, fosse elusiva fiscalmente era estremamente fondato.

Roberto Santarpia,  Notaio in Orzinuovi.