Commento alla Sentenza di Cassazione del 11 febb. 2022 su azione di restituzione a seguito di donazione indiretta.

Il giorno 11 febbraio 2022 è stata pubblicata la sentenza di Corte di Cassazione num. 4523 la quale ha, fra l’altro, dichiarato, a mio avviso in modo non netto e univoco, che avverso le donazioni indirette sia possibile esperire l’azione di restituzione di cui all’art. 563, 1° comma, cod. civ. (nel caso in cui la stessa abbia leso le ragione di un legittimario).

A mio avviso, come detto, in modo non definitivo, poiché le parole esatte della stessa sono le seguenti: “nel caso in cui il donante fornisca il denaro quale mezzo per l’acquisto dell’immobile che, in tale evenienza, costituisce esso stesso l’oggetto della donazione in funzione dello stretto collegamento esistente tra l’elargizione del denaro ed acquisto del cespite……, si potrebbe ipotizzare un margine di esperibilità del rimedio di cui all’art. 563, primo comma, c.c.” e non vi è chi non veda, se un po’ aduso alla materia giuridica, che la frase in grassetto ha il senso di potersi pensare eventualmente possibile detta azione in anti tesi con la fattispecie trattata nella sentenza ove era decisamente esclusa.

In ogni caso il presente scritto vorrebbe mettere “ordine” (se mi passate l’ardire) nel disposto della detta sentenza poiché non troppo chiara in qualche punto.

Si parte dai fatti di causa in cui si invoca dall’istante l’accertamento della natura simulata di due atti di trasferimento immobiliari con i quali i sigg. Tizione e Tizia, tra loro coniugati (si arguisce in separazione dei beni), avevano acquistato in parti uguali nel 1972 e nel 1973 diversi immobili con denaro esclusivamente di proprietà di Tizione e di conseguenza l’acquisto dissimulava (??) in realtà una donazione di immobili da parte di Tizione nei confronti del la moglie Tizia, azione tesa al fine di poter esperire il rimedio di cui all’art. 563 1° c. cod. civ..

La Suprema Corte respinge la censura dell’istante: ammette si l’esperibilità dell’azione di simulazione di un negozio giuridico dissimulante una donazione anche prima dell’apertura della successione del donante, allo scopo di poter esercitare il rimedio di cui all’art. 563 c.c. -citando una Cassazione num. 11012 del 9 maggio 2013- ma non dopo i venti anni dalla stipula dell’atto che si vuole impugnare; in realtà però la detta Cassazione del 2013 citata ammetteva la azione tendente ad accertare la simulazione in ordine ad una fattispecie do ve la vendita (negozio oneroso) era stato effettuato dal disponente con il beneficiato e il corrispettivo non era stato incassato; là si che sussistono i presupposti per dirsi che il negozio è simulato in quanto negozio non voluto e per tale carattere opposto alla nostra fatti specie che si configura invece come negozio indiretto e cioè un negozio effettivamente vo luto tra le parti (reale ed efficacie) che peraltro, nella fattispecie, è stato concluso da terzi che vende vano ai nostri coniugi, terzi che hanno quindi effettivamente percepito il denaro quale corrispettivo che Tizione ha realmente pagato; detto negozio ha raggiunto l’ulteriore scopo di arricchire la moglie Tizia che non ha sborsato denaro, mentre nella simulazione relativa le parti vogliono porre in essere un atto reale nascondendolo sotto le diverse e fittizie apparenze di un atto diverso, palese ma meramente illusorio e la simulazione peraltro deve es sere voluta da entrambi i contraenti l’atto, cosa che nella nostra fattispecie era in radice esclusa per come la fattispecie concreta si era atteggiata.

Quando poi la sentenza in oggetto (11 febb. 2022) prende in considerazione il negozio indiretto, al fine di valutare se poter esperire o meno il rimedio dell’art. 563 1° comma, dice (addirittura) quanto segue: “…. Per poter esercitare l’azione di accertamento della natura simulata di un negozio dispositivo avente ad oggetto un immobile, in funzione dell’esperimento del rimedio di cui all’art. 563 4° comma c.c., a sua volta finalizzato al successivo avvio della domanda di restituzione ex art. 563 1° comma c.c. l’attore è tenuto a dimostrare che la liberalità indi retta abbia avuto ad oggetto direttamente il bene e non il denaro….”.

Qui innanzitutto bisogna precisare ancora che il negozio indiretto non è un negozio simulato per cui forse la Cassazione si è espressa in tal senso sulla scorta di uno “strascico” del ragionamento appena precedentemente da lei svolto sulla simulazione cadendo in una, non voluta, imprecisione giuridica; però purtroppo prosegue nel ragionamento dicendo che l’attore non poteva esperire l’azione di simulazione per l’avvenuto trascorso termine di 20 anni dalla stipula dei due atti di compravendita e non perché ne mancano i presupposti.

Sarebbe stato più consono che la Cassazione dicesse che si deve provare l’arricchimento e l’animus donandi di chi compie il negozio (comunque voluto e non simulato) che raggiunge anche l’ulteriore fine di arricchire altra parte.

Ora peraltro passando al profilo operativo del notaio -stante il taglio anche pratico della rubrica che debba confezionare un atto di vendita, occorre ricordare che, dal 2006, bisogna citare i mezzi di paga mento e quindi da quale conto corrente (di chi) sono tratte le somme, da ciò potendosi concretizzare quindi tutte le eventuali ipotesi simili a quella trattata dalla Cassazione in oggetto.

Ma va precisato che il notaio non deve “spaventarsi” nel caso in cui si evidenzi che le somme appartengano ad un terzo soggetto diverso dall’acquirente per il possibile pericolo, oggi avanzato dalla sentenza di Cassazione del 2022, dell’esperibilità di una “azione di simulazione” tendente a poter poi esperire la azione di restituzione (con evidenti successive difficoltà di circolazione del bene) perché non è detto che detta azione possa essere esperita “de plano”, dovendosi prima provare l’animus donandi di colui che ha posto in essere l’intero paga mento anche -o solo- a beneficio dell’ acquirente, come recita la Cassazione 21 maggio 2020 num. 9379: “La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l’effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l’intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio” e altresì la Cassazione Civile, Sez. II, 28 febbraio 2018, n. 4682: ” L’atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta a uno solo dei contestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l’esistenza dell’ “animus donandi”, consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.”

E’ quindi possibile che si configuri detto pagamento, effettuato dal terzo, sia solvendi causa che donandi causa e peraltro non si è tenuti in atto ad evidenziare la causa sottostante che sorregge il pagamento del terzo cosa che può essere evidenziata anche in un secondo tempo.

Peraltro ad adiuvandum l’operatività notarile al fine di tutelare la detta circolabilità, si può tranquillamente asserire che seppure il donante volesse evidenziare (per fini di equità successoria) il detto animus donandi, potrà successivamente all’acquisto rimettere il debito che configurerà una donazione del credito (e quindi del denaro) per la evidente diversità di oggetto con anche dissociazione temporale della volontà espressa rispetto all’acquisto, come anche evidenziato dalla sentenza 11 febb. 2022, quando asserisce che se la regalia si sostanzia nel denaro (poi) servito all’acquisto non si ha donazione del l’immobile.

Roberto Santarpia,  Notaio in Orzinuovi.

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