La Corte Costituzionale con sentenza n. 114 del 10 maggio 2019, nel presupposto che l’art. 774 c.c. primo comma, non si applica direttamente all’amministrato, ha affermato che “il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo che il giudice tutelare, anche d’ufficio, ritenga di limitarla – nel provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisione – tramite l’estensione, con esplicita clausola ai sensi dell’art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ., del divieto previsto per l’interdetto e l’inabilitato dall’art. 774, primo comma, primo periodo cod.civ.”.
Da quanto sopra emerge che la particolarità dell’istituto dell’amministrazione di sostegno dovrebbe indurre i Giudici Tutelari a predisporre decreti di apertura della procedura ritagliati sulle esigenze del singolo beneficiario ed in considerazione dell’effettiva capacità dello stesso. Viene quindi evidenziata la rilevanza del decreto di nomina, intorno al quale ruota poi l’intera procedura.
L’istituto nasce con l’intento di determinare e disciplinare uno status di incapacità delle persone diverso dall’interdizione e dall’inabilitazione, ma nella pratica lo vediamo utilizzato senza distinzione e nella stragrande maggioranza dei casi con decreti di apertura della procedura standardizzati.
Cosa deve quindi fare il notaio in presenza di un beneficiario che intende porre in essere una donazione, in presenza di un provvedimento di apertura della procedura che nulla dice in proposito o che fa generico rinvio agli art. 374 e 375 del cod.civ.?
Stando alla suddetta sentenza della Corte Costituzionale, che richiama anche quanto affermato in precedenza dalla Corte di Cassazione, l’amministrato può effettuare una donazione in quanto il provvedimento di nomina dell’amministratore “non determina uno status di incapacità della persona cui debbano riconnettersi automaticamente i divieti e le incapacità che il codice fa discendere come conseguenza della condizione di interdetto e di inabilitato.”
Si può quindi ritenere che, in assenza di decreto che comporti limitazioni in ordine ad atti dispositivi, il beneficiario conservi una legittimazione esclusiva per gli atti di donazione.
Nel caso di provvedimento con generico riferimento agli art. 374 e 375 del cod.civ. ci potremmo trovare nell’ipotesi di richiedere l’autorizzazione per porre in essere un atto di vendita, mentre la donazione potrebbe essere effettuata liberamente.
Sarà pertanto necessario che il notaio valuti l’effettiva capacità cognitiva del beneficiario di amministrazione di sostegno che intende porre in essere una donazione. La limitazione al compimento degli atti di straordinaria amministrazione potrebbe essere indice di una limitazione cognitiva del beneficiario. Da qui la necessità di richiedere un’integrazione o una precisazione delle decisioni assunte in sede di apertura della procedura, mentre una richiesta specifica di autorizzazione al compimento del singolo atto di donazione non sarebbe necessario, stante quanto sopra detto.
E’ preferibile che il Giudice Tutelare valuti la capacità di donare dell’amministrato nel suo complesso, ammettendo che lo stesso possa in astratto compiere donazioni, piuttosto che fargli effettuare una singola valutazione, obbligandolo a sondare le reali motivazioni che inducono l’amministrato a voler compiere l’atto, motivazioni che sono strettamente personali e non facilmente percepibili da un soggetto terzo.
Barbi Elena, Notaio in Sesto San Giovanni