In generale.
Il contraente di un’assicurazione sulla vita può stipulare a proprio favore, riservando a sé o al proprio patrimonio il diritto all’indennità assicurativa, anche nell’assicurazione per il caso di morte nel qual caso l’indennità assicurativa incrementa il patrimonio ereditario.
Tuttavia l’assicurazione può essere validamente stipulata anche a favore di terzo (articolo 1920 Codice Civile); in questa ipotesi l’indennità spetta al terzo beneficiario in applicazione del generale principio della validità del contratto a favore di terzo sempre che il terzo riceva solo un vantaggio.
Qualunque soggetto diverso dal contraente può essere designato quale beneficiario.
L’acquisto del diritto da parte del terzo discende dalla designazione pur avendo fonte contrattuale.
Quando il contraente ha omesso di fare la designazione o ha revocato una designazione già fatta senza sostituirla oppure manca una valida designazione o il terzo rifiuta il beneficio, il diritto alla somma assicurata entra a far parte del patrimonio del contraente e si trasferisce ai suoi eredi.
La stipulazione assicurativa a favore di terzo può avere causa gratuita od onerosa (per esempio corrispettivo di un più ampio assetto negoziale oppure solutoria di una pregressa passività).
La designazione donandi causa ha natura di donazione indiretta: mediante il pagamento dei premi si perviene alla corresponsione della somma assicurata al beneficiario.
In quanto donazione indiretta essa è suscettibile di riduzione (articolo 1923): la relativa azione ha per oggetto non l’indennità pagata al beneficiario (non è questa la somma uscita dal patrimonio del donante) bensì l’ammontare complessivo dei premi assicurativi pagati in vita, i quali soli costituiscono l’unico depauperamento che si verifica nel patrimonio del contraente (Tribunale Bologna 23.5.2001, Tribunale Padova 19 settembre 2014; Cassazione 6531/2006).
Nel rapporto tra beneficiario e assicuratore l’attribuzione della somma assicurata ha sempre luogo a titolo oneroso quale corrispettivo dei premi erogati.
La designazione del beneficiario.
La designazione può essere contestuale alla stipula del contratto o successiva purché anteriore alla verificazione dell’evento assicurato.
La designazione successiva può essere fatta:
- con dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore;
- per testamento; equivale a designazione l’attribuzione della somma assicurata fatta per testamento a favore di persona determinata.
Le forme predette sono tassative ma le parti nel contratto possono liberamente modificarne la previsione escludendo taluna delle forme previste o aggiungendone di nuove.
La designazione è:
- negozio unilaterale; non necessita di accettazione da parte dell’assicuratore o del beneficiario; per Cassazione 4833/1978 è sufficiente che l’atto sia stato indirizzato inequivocabilmente all’assicuratore e sia concretamente pervenuto a quest’ultimo, anche se dopo la morte del primo e pure ad opera di terzi;
- non recettizia; è valida anche se non comunicata all’assicuratore o al beneficiario (la comunicazione è requisito di efficacia e non di validità del negozio); è efficace anche la comunicazione successiva alla morte del contraente; il Tribunale di Bologna con sentenza 17.3.1964 ha stabilito che la designazione del beneficiario, effettuata in sede di separazione coniugale, costituisce designazione irrevocabile anche se il relativo verbale non venga notificato all’assicuratore; il Tribunale di Roma con sentenza 27.3.1946 ha precisato che la comunicazione all’assicuratore della designazione, successiva alla conclusione del contratto, rappresenta esclusivamente una condizione per il conseguimento da parte del beneficiario dei vantaggi derivanti dal rapporto assicurativo; in senso opposto si è pronunciato il Tribunale di Roma con sentenza 31.7.1970 per il quale la designazione acquista rilevanza giuridica esterna solo tramite la comunicazione all’assicuratore; comunicazione da compiersi ad iniziativa del dichiarante;
- negozio inter vivos (pur se contenuta in un testamento), in quanto atto con cui il contraente individua il beneficiario di un contratto tra vivi senza disporre di un proprio diritto a titolo di eredità o di legato.
Per la Cassazione 93/1953 è valida la designazione in un testamento olografo contenente quale unica disposizione la designazione del beneficiario.
Il Tribunale di La Spezia con sentenza 26.6.1953 ha ritenuto valida la designazione contenuta in una lettera indirizzata all’assicuratore, tanto più quando la lettera presenti tutti i requisiti formali dell’olografo.
Il Tribunale di Palermo 22.1.2003, decidendo un caso di designazione testamentaria successiva a designazione contrattuale e con essa contrastante, ha stabilito che in caso di pluralità di designazioni successive non tutte comunicate va accordata prevalenza a quella cronologicamente successiva.
Per Cassazione 6062/1998 il fatto che il beneficiario non abbia avuto conoscenza della designazione non è idoneo a sospendere la prescrizione breve annuale; né l’assicuratore è tenuto a notificare al beneficiario la maturazione del suo diritto.
Contenuto della designazione.
E’ consentita la designazione generica: è sufficiente che il beneficiario possa essere individuato per relationem, quindi costituisce valida designazione l’uso delle ricorrenti espressioni “agli eredi”, “agli eredi legittimi”, “agli eredi testamentari”.
In tali casi la somma assicurata spetta a chi, alla morte dell’assicurato, risulti erede per legge o per testamento; il riferimento alla qualità di erede vale solo al fine di individuare la persona del beneficiario ed è irrilevante l’acquisto o meno dell’eredità nel caso concreto trattandosi, con riferimento al diritto del beneficiario, di un diritto avente fonte contrattuale e non ereditaria.
A tale proposito le sentenze della Cassazione 4484/1996, 25.635/2018, Sezioni Unite 11421/2021 hanno precisato che la designazione generica degli “eredi” come beneficiari comporta l’acquisto del diritto da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione. Non rileva se il chiamato accetta o rinuncia al fine della determinazione concreta dell’avente diritto. Inoltre, in difetto di una diversa volontà del contraente, la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto avviene in parti uguali e non secondo le quote ereditarie.
Quest’ultimo assunto si rinviene già nelle sentenze della Cassazione 9388/1994 e dei Tribunali di Lamezia Terme 24.7.1978 e di Roma 18.3.2004, per le quali, in presenza di una pluralità di beneficiari, dovrà farsi luogo alla ripartizione della somma assicurata per quote eguali e non secondo i criteri ereditari.
Il Tribunale di Lamezia Terme 24.7.1978 ha escluso la legittimazione attiva della curatela dell’eredità giacente a percepire il capitale spettante agli eredi beneficiari.
I Tribunali di Torino con sentenza 21.5.1959 e di Alba con sentenza 15.2.1967 hanno escluso che l’espressione eredi legittimi, da intendersi nel suo preciso significato tecnico, possa comprendere i legatari.
Quanto alle formule “ai miei figli” oppure “a mia moglie”, esse sono prevalentemente interpretate nel senso che occorra avere riguardo a chi rivestiva le rispettive qualità all’epoca della designazione e non della morte.
La designazione del proprio coniuge quale beneficiario deve intendersi riferibile all’unito civilmente che, nella sostanza, riveste lo stesso ruolo di un coniuge.
Il diritto del terzo beneficiario.
Il beneficiario acquista, senza necessità di accettazione, un diritto proprio e autonomo.
Di conseguenza, in caso di morte di uno dei beneficiari, il diritto all’indennizzo si trasmette ai suoi eredi e non si accresce agli altri beneficiari (Cassazione 4851/1980; Cassazione 9388/1994; Cassazione 4484/1996; Cassazione 9948/2021; Cassazione 11101/2023).
L’autonomia del diritto del beneficiario e la sua estraneità rispetto al patrimonio del contraente comportano talune rilevanti conseguenze:
- la somma assicurata non può essere aggredita dai creditori e dagli eredi del contraente;
- la capacità del beneficiario deve sussistere al momento della realizzazione del diritto;
- l’azione di adempimento contrattuale deve essere esperita dal beneficiario (non dal contraente o dai suoi eredi);
- l’assicuratore può opporre al terzo le eccezioni personali al terzo medesimo e quelle obiettivamente fondate sul contratto, mai le eccezioni personali al contraente.
Non possono essere imposti obblighi primari a carico del beneficiario ma solo oneri e obblighi secondari o previsti per legge. Pertanto:
- il diritto del beneficiario è soggetto al termine prescrizionale di due anni e non all’ordinario termine decennale (articolo 2952 Codice Civile);
- sono opponibili al beneficiario: clausola derogativa del foro territoriale; l’annullabilità del contratto conseguente a dichiarazioni inesatte o reticenti (Cassazione 1779/77); in generale le eccezioni e le altre clausole limitative previste dal contratto.
Casi particolari:
il contratto è originariamente stipulato a favore dello stesso contraente o del suo patrimonio; il terzo, successivamente designato nel testamento, acquista un diritto non originario e autonomo bensì derivato dal patrimonio del contraente e a titolo successorio.
La premorienza o commorienza del beneficiario rispetto al contraente comporta la trasmissione del diritto al capitale assicurato a favore degli eredi dello stesso beneficiario (Cassazione 948/21).
La revoca della designazione.
La designazione è sempre revocabile (articolo 1921 Codice Civile), sia espressamente sia implicitamente mediante nuova e diversa designazione incompatibile con la precedente.
La designazione, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita del beneficiario. L’assicuratore dovrà pagare agli altri beneficiari, se designati, o agli eredi del contraente.
Per attentato deve intendersi il tentativo di omicidio volontario; non rileva l’atto colposo con cui il beneficiario abbia messo in pericolo la vita dell’assicurato
La designazione irrevocabile può essere revocata se fatta a titolo di liberalità e se ricorrono i casi, previsti in tema di donazione, di ingratitudine e sopravvenienza di figli.
Vincenzo Spadola, Notaio in Parma.