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L’IMPRESA FAMILIARE E LA CONVIVENZA DI FATTO: CORTE COST. N. 148/2024 – di Notaio Luigi Iovino

Nella riflessione sul diritto vivente non si può non constatare come l’ordinamento giuridico, lungi dall’essere cristallizzato in formule immutabili, sia piuttosto un organismo dinamico, costantemente sollecitato dalla realtà sociale che è chiamato a regolare. In tale contesto, la recente pronuncia della Corte costituzionale in tema di impresa familiare segna un passaggio cruciale nella parabola evolutiva della nozione di “famiglia” e dei diritti lavoristici ad essa connessi.

Infatti, con la sentenza n. 148/2024, la Corte Costituzionale interviene in modo significativo sull’art. 230-bis, comma 3, c.c., dichiarandone l’illegittimità costituzionale nella parte in cui esclude il convivente di fatto dal novero dei familiari dell’imprenditore ai fini della partecipazione all’impresa familiare. La pronuncia si inserisce nel più ampio percorso evolutivo – giurisprudenziale e legislativo – che progressivamente sta ridefinendo i confini del concetto di famiglia, riconoscendo una tutela sempre più piena e sostanziale anche alle formazioni sociali fondate sulla convivenza, in coerenza con i principi di uguaglianza e solidarietà sanciti dalla Costituzione.

La decisione apre spunti di riflessione di particolare rilievo incidendo direttamente su istituti tradizionalmente legati alla famiglia in senso stretto e imponendo una rilettura in chiave costituzionalmente orientata.

Il presente contributo, muovendo da una concisa ricostruzione del contenuto e della portata della sentenza, intende soffermarsi criticamente sulle implicazioni che essa dischiude, interrogandosi sul significato sistemico e, più in profondità, sul senso giuridico che ne scaturisce.

Brevi cenni sull’articolo 230-bis c.c.

L’art. 230-bis del codice civile, introdotto con la riforma del diritto di famiglia del 1975, disciplina la figura del collaboratore familiare nell’ambito dell’impresa familiare o della famiglia stessa. La norma riconosce, in favore del familiare che presta in modo continuativo attività lavorativa nell’impresa o nella famiglia, una serie di diritti patrimoniali, tra cui il diritto al mantenimento secondo la condizione economica del nucleo familiare, nonché la partecipazione agli utili e ai beni acquistati con essi, agli incrementi aziendali e all’avviamento. Tale partecipazione è parametrata alla quantità e qualità del lavoro prestato. La disposizione, nel delineare l’impresa familiare, individua espressamente come “familiare” il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, escludendo inizialmente il convivente di fatto. Pertanto, la disposizione oggetto di censura omette di ricomprendere, nella nozione di “familiare”, il convivente di fatto, il quale, tuttavia, analogamente al coniuge o alla parte unita civilmente, si trova a operare nell’ambito dell’impresa familiare in una posizione caratterizzata da un’attenuazione delle garanzie tipiche del lavoro subordinato. Tale affievolimento discende dal vincolo affettivo stabile – c.d. affectio maritalis – che lo lega all’imprenditore, con conseguente elisione tanto del potere direttivo proprio del rapporto gerarchico, quanto delle tutele che normalmente ne derivano.

Il caso e la questione di legittimità costituzionale

Come sopra menzionato, la sentenza n. 148/2024 della Corte Costituzionale ha affrontato la questione della tutela del convivente di fatto all’interno dell’impresa familiare, dichiarando incostituzionale l’art. 230-bis, comma 3, c.c. nella parte in cui esclude il convivente di fatto dal novero dei familiari dell’imprenditore.

Giova in questa sede richiamare solo sinteticamente l’origine della questione oggetto della pronuncia.

Il caso trae origine dal ricorso di una donna che per anni aveva lavorato nell’azienda agricola del compagno defunto, chiedendo il riconoscimento di un’impresa familiare e la liquidazione della quota a lei spettante. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo che il convivente more uxorio non fosse un “familiare” ai sensi dell’art. 230-bis c.c. La ricorrente adì dunque la Corte di Cassazione. La Corte di cassazione, sezione lavoro, ravvisando un potenziale contrasto costituzionale, rimise la questione alle Sezioni Unite. Queste ultime, con ordinanza del 18 gennaio 2020, sollevarono questione di legittimità costituzionale della norma nella parte in cui non include il convivente di fatto, ipotizzando la violazione di vari principi costituzionali (artt. 2, 3, 4, 35 e 36 Cost.), nonché dell’art. 117, co. 1, Cost. in relazione all’art. 9 della Carta dei diritti UE e agli artt. 8 e 12 CEDU. In sostanza, si dubitava che escludere i conviventi more uxorio dalla disciplina dell’impresa familiare fosse compatibile con il principio di eguaglianza, con il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione, con la tutela che la Costituzione appresta al lavoro in ogni forma e con i vincoli derivanti dalle fonti sovranazionali a protezione della vita familiare. In particolare, la questione poneva un problema di disparità di trattamento tra coppie sposate (o unite civilmente) e coppie di fatto rispetto al riconoscimento e alla valorizzazione del lavoro prestato nell’impresa di famiglia, ambito nel quale solo ai membri della famiglia “legittima” erano storicamente riconosciuti diritti patrimoniali e partecipativi.

Le conseguenze della pronuncia

La Corte ha affermato che il lavoro del convivente di fatto deve essere protetto allo stesso modo di quello del coniuge e non poteva godere di tutele inferiori a quelle riconosciute perfino ai parenti acquisiti di secondo grado, in quanto espressione parimenti di un’attività lavorativa prestata nell’ambito della comunità familiare.

Ebbene, l’intervento della Corte ha ricondotto la disciplina all’alveo costituzionale, dichiarando “l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-bis. terzo comma, cod. civ., nella parte in cui non prevede come familiare anche il convivente di fatto e come impresa familiare quella cui collabora anche il convivente di fatto”. Non si tratta di un’operazione di equiparazione meccanica fra figure differenti, bensì di una valutazione fondata sulla logica della coerenza sistemica e sull’affermazione del principio di eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), laddove il lavoro, quale espressione della dignità della persona (art. 4, 35 e 36 Cost.), non può essere disconosciuto in ragione della forma giuridica del legame affettivo.

La figura della convivenza di fatto è stata definitivamente positivizzata dall’ordinamento giuridico italiano con la legge n. 76/2016, circostanza, questa, che impone di assicurare a tale forma di unione una protezione non arbitrariamente inferiore rispetto a quella accordata alla famiglia fondata sul matrimonio. In ogni caso, gli artt. 8 e 12 CEDU – in combinato disposto con l’art. 117, co. 1, Cost. – richiamano una nozione ampia di “vita familiare” non limitata alle sole relazioni basate sul vincolo coniugale, “tanto da circoscrivere la possibilità di una ingerenza degli Stati nazionali nei diritti alla “vita familiare” sia delle coppie sposate che di fatto, con la necessaria osservanza dei principi di legalità, necessità e proporzionalità, elaborando in talune circostanze dei veri e propri obblighi positivi volti alla promozione dei suddetti diritti.”

La Corte – in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87 – ha esteso la declaratoria di illegittimità costituzionale anche all’art. 230-ter c.c., “che attribuisce al convivente di fatto una tutela […] significativamente più ridotta rispetto a quella che consegue all’accoglimento della questione sollevata in riferimento all’art. 230-bis c.c.”. A seguito dell’equiparazione del convivente ai familiari nell’ambito dell’impresa familiare, la previsione di un trattamento separato (e deteriore) per il convivente non aveva più ragion d’essere. Conseguentemente, l’art. 230-ter c.c. – introdotto per dare un riconoscimento, seppur attenuato, alla posizione del convivente – risulta svuotato di funzione, divenendo fonte di una ingiustificata disparità di trattamento; di qui la sua declaratoria di incostituzionalità, per effetto della medesima ratio decidendi.

Conclusioni

Il convivente di fatto che presta la sua opera nell’impresa familiare potrà, dunque, godere delle medesime prerogative patrimoniali e partecipative del coniuge o del parte di unione civile, senza più alcuna distinzione normativa. Con questa decisione, il diritto si mostra ancora una volta capace di evolvere, adattandosi ai mutamenti sociali e valorizzando in modo sempre più inclusivo le formazioni affettive diverse dal matrimonio. La nozione di famiglia, come categoria giuridica, si amplia oltre i confini tradizionali, includendo soggetti finora esclusi da tutele rilevanti.

Luigi Iovino,  Notaio in Grosotto.